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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3792/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Filicicchia Ermelinda); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Filicicchia Controparte_1
Ermelinda);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
25/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in MO il 07/03/1987 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
25/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
MO, con sentenza n. 5420/2016 del 28/10/2016 (n. 4819/2013 R.G.), passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“ART. 1
I coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto. Prestano loro reciproco consenso al rilascio del passaporto.
Art. 2
I ricorrenti rinunciano a qualsiasi pretesa economica presente e futura nei confronti dell'altro coniuge, dichiarandosi economicamente indipendenti ed avendo regolato ogni aspetto di natura economica discendente dal matrimonio e dalla loro convivenza, nonché dal regime di comunione legale dei beni.
Art. 3
Le parti, concordi a sostenere spese e competenze del presente giudizio in parti uguali, stabiliscono che le condizioni del ricorso avranno effetto immediato e vincolante per le stesse sin dal momento della sua sottoscrizione” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in MO, in data 07/03/1987, da , nata a Parte_1
MO (PA) il 26/03/1962, e da , nato a [...] il Controparte_1
03/05/1961, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 49, parte II, serie A, dell'anno 1987, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in MO, il 25/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3792/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Filicicchia Ermelinda); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Filicicchia Controparte_1
Ermelinda);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
25/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in MO il 07/03/1987 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
25/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
MO, con sentenza n. 5420/2016 del 28/10/2016 (n. 4819/2013 R.G.), passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“ART. 1
I coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto. Prestano loro reciproco consenso al rilascio del passaporto.
Art. 2
I ricorrenti rinunciano a qualsiasi pretesa economica presente e futura nei confronti dell'altro coniuge, dichiarandosi economicamente indipendenti ed avendo regolato ogni aspetto di natura economica discendente dal matrimonio e dalla loro convivenza, nonché dal regime di comunione legale dei beni.
Art. 3
Le parti, concordi a sostenere spese e competenze del presente giudizio in parti uguali, stabiliscono che le condizioni del ricorso avranno effetto immediato e vincolante per le stesse sin dal momento della sua sottoscrizione” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in MO, in data 07/03/1987, da , nata a Parte_1
MO (PA) il 26/03/1962, e da , nato a [...] il Controparte_1
03/05/1961, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 49, parte II, serie A, dell'anno 1987, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in MO, il 25/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.