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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 97 del Ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno
2025 promossa da nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. C.F._1
ricorrente contro nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
C.F._2
resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025, l'Avvocato ricorrente ha chiesto la condanna di al pagamento della complessiva somma Controparte_1
di «€ 9.837,10, oltre cpa, a titolo di onorario e competenze professionali, o a quella somma ritenuta conforme a giustizia», a titolo di compenso dovuto per la prestazione professionale svolta nella causa civile n. 2713/2023 R.G. davanti al Giudice del
Lavoro di Marsala, definita con sentenza n. 851/2024 del 5 novembre 2024.
La presente causa, istruita in via documentale, è stata trattenuta in decisione all'esito della prima udienza del 28 maggio 2025 ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma,
c.p.c.
2. In via preliminare, sebbene ritualmente evocato, non si è Controparte_1
costituito nel presente giudizio, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 28 maggio 2025.
3. Sempre in via preliminare, va osservato che la presente controversia rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, che decide in composizione monocratica
(art. 14, co. 1 e 2, d.lgs. n. 150 del 2011), essendo stata instaurata dall'Avvocato ricorrente per recuperare il credito professionale vantato nei confronti della cliente per prestazioni rese innanzi al Giudice civile.
4. Passando al merito della controversia, il creditore che deduce la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore ha l'onere di dimostrare, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, cod. civ., il fatto costitutivo del credito, mentre il debitore ha l'onere di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n.
13533/2001 e Cass., civ., n. 3579/2004).
Il professionista, che agisca nel giudizio di cognizione per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso senza neppure potersi giovare della parcella da lui stesso unilateralmente predisposta, essendo questa priva di rilevanza probatoria (cfr. Cass. civ., n. 3024/2002, Cass. civ., n. 3627/1999, Cass. civ., n.
6387/1997 e Cass. civ., n. 2342/1982).
Per ciò che concerne il quantum dovuto al professionista, deve rilevarsi che «il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36,
2 comma 1, cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato» (Cass. civ., n.
21235/2009, in massima. Sul punto, si veda anche Cass. civ., n. 1900/2017).
Nel caso di specie, l'Avvocato ricorrente ha assolto al suddetto onere probatorio, producendo documentazione (cfr. allegati nn. 1, 2, 3 e 4 al ricorso), fra cui, il ricorso in riassunzione e la sentenza del Giudice del lavoro di Marsala, relativa all'attività giudiziale svolta nell'interesse di . Controparte_1
A fronte di ciò, omettendo di costituirsi, quest'ultimo non ha fornito prova di avere estinto integralmente il proprio debito nei confronti del ricorrente, nonostante la diffida inviata da quest'ultimo (cfr. raccomandata a.r. datata 14 dicembre 2024, allegato n. 5 al ricorso).
Infatti, se è vero che la contumacia non equivale ad ammissione dei fatti dedotti dal ricorrente, ma costituisce un elemento apprezzabile dal giudice, alla stregua di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale della parte, per desumerne argomenti utili ai fini della decisione, è anche vero che tale fatto processuale non introduce deroghe al principio dell'onere della prova (Cass. civ., n. 10947/2003), onere che, come detto sopra, grava sull'obbligato.
A tal riguardo, in assenza di prova fornita dal resistente contumace, dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente non emerge il pagamento di eventuali acconti in suo favore per le prestazioni di cui al giudizio civile per cui è causa.
In relazione al quantum debeatur, in assenza di prova di una pattuizione relativa alla misura del compenso, essendo state le prestazioni eseguite successivamente alla data
(3 aprile 2014) di entrata in vigore del D.M. n. 55 del 2014, la liquidazione del compenso al difensore deve essere effettuata sulla base dei parametri introdotti dal suddetto decreto ministeriale, con le modifiche (essendo la prestazione conclusa dopo il 23 ottobre 2022, data di entrata in vigore del D.M. n. 147 del 2022) apportate dal D.M. n. 147 del 2022 (cfr. Cass. civ. n. 17059/2007: «Il carattere unitario della prestazione difensiva importa che gli onorari di avvocato debbano essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale. Tale unitarietà va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio e, quindi, al momento della pronuncia che chiude ciascun grado» in motivazione;
si vedano anche Cass. civ., n. 24890/2011 e Cass. civ., n. 24003/2019).
3 Per determinare il compenso da liquidare in favore del ricorrente, va rilevato che la causa civile di primo grado n. 2712/2023 R.G. si è svolta davanti al Giudice del lavoro (tabella n. 3 allegata al D.M. citato).
Per la determinazione del valore della controversia nei rapporti fra difensore e cliente
(art. 5, comma 2, D.M. citato), secondo le allegazioni del ricorrente, la sentenza del
Giudice del lavoro ha stabilito che l'indennità di buonuscita di Controparte_1
va ricalcolata considerando come utile il periodo di anni 31, mesi 11 e giorni 27 e ha condannato il al pagamento dell'importo Controparte_2
risultante dal ricalcolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Come è noto, nel regolare le spese processuali fra le parti processuali (ex artt. 91 e ss. c.p.c.) il valore della controversia va determinato ai sensi dell'art. 5, comma 1,
D.M. citato, che riguarda la liquidazione dei compensi a carico del soccombente.
Diversamente, ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore ricorrente deve aversi riguardo ai criteri di cui all'art. 5, comma 2, D.M. citato, che riguarda la liquidazione dei compensi a carico del cliente.
Ciò premesso - in assenza di ulteriori specifiche allegazioni ed avendo la sentenza del Giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso, deciso che la buonuscita del ricorrente vada calcolata non su anni 25 ma su anni 31, mesi 11 e giorni 27 - ai fini della liquidazione del compenso del ricorrente, la domanda azionata davanti al
Giudice del lavoro va considerata di valore indeterminato (art. 5, comma 5, D.M. citato).
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il contenuto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro difficoltà e complessità, i risultati conseguiti nella suindicata causa (accoglimento del ricorso, dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
, compensazione integrale delle spese processuali)
[...]
- si ritiene congruo liquidare all'odierno ricorrente un compenso intermedio fra i valori minimi e i valori medi, per le fasi di studio (euro 2.434), introduttiva del giudizio (euro 901,50) e decisionale (euro 2.197,50). Va esclusa la liquidazione della fase istruttoria poiché, sulla base degli atti prodotti nel presente giudizio (ricorso in
4 riassunzione, memoria difensiva di controparte e sentenza) ed in assenza di specifica contraria allegazione di parte, si presume che la causa sia stata decisa senza istruttoria (Cass. civ., n. 10206/2021).
Non avendo prodotto gli allegati al ricorso per riassunzione davanti al Giudice del lavoro, non può riconoscersi l'aumento, fino al 30%, previsto dall'art. 4, comma 1- bis, D.M. citato.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. citato, all'importo come sopra liquidato va aggiunta una somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Sull'importo così liquidato non possono essere riconosciuti gli interessi poiché, sotto il profilo dell'an debeatur, non sussiste la relativa specifica domanda che deve ritenersi necessaria (artt. 99 e 112 c.p.c.), stante il fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, come confermato dall'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., n. 4028/2017. Conforme Cass. civ., n. 12140/2016).
5. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'odierno resistente (art. 91, comma 1, c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come da ultimo modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione da € 5.201 a € 26.000 (in considerazione della somma attribuita, come previsto dall'art. 5, comma 1, D.M. citato e secondo l'orientamento di Cass. civ., sezioni unite, n. 19014/2007).
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato come modificato - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il contenuto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro bassa difficoltà
e complessità, nonché i risultati conseguiti (accoglimento parziale della domanda) anche in considerazione della mancata costituzione di parte resistente - si ritiene congruo determinare un importo prossimo ai minimi per le fasi di studio (euro 500), introduttiva del giudizio (euro 400) e decisionale (euro 900), con esclusione della fase istruttoria, poiché la causa è stata decisa all'esito della prima udienza senza il compimento di nessuna ulteriore attività istruttoria (Cass. civ., n. 10206/2021).
5 Ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. citato, tenuto conto dell'utilizzo di collegamenti ipertestuali idonei ad agevolare la consultazione degli allegati, il compenso come sopra determinato deve essere ulteriormente aumentato del 10%.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. citato, al ricorrente spetta anche una somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed il rimborso delle spese documentate per il presente giudizio pari a € 287,12 (di cui € 264 per contributo unificato, € 5 per spese di commissione e € 18,12 per spese di notifica).
Per questi motivi
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, così provvede:
1) Condanna al pagamento, in favore dell'Avv. Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 5.533, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura
[...]
del 15% del compenso e oltre oneri contributivi e previdenziali come per legge, per la prestazione professionale resa nella causa n. 2712/2023 R.G. davanti al Giudice del lavoro di Marsala.
2) Condanna alla refusione, in favore dell'Avv. Controparte_1 Parte_1
, delle spese processuali del presente giudizio, spese che liquida in € 1.980 per
[...]
compenso, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri contributivi e previdenziali come per legge, oltre € 287,12 per spese.
Manda alla cancelleria per la comunicazione e gli adempimenti di legge.
Marsala, 29 maggio 2025.
Il Giudice dott. Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Antonino Campanella.
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