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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10890 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 473/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 473/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. RICCARDI STEFANO ricorrente contro
Controparte_1
Avv. GENOVESE STEFANO resistente
E
Liberi Controparte_2
Professionisti
Avv. Angelo Pandolfo resistente
OGGETTO: impugnazione del preavviso di fermo amministrativo.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 7.1.2025, ha chiesto l'annullamento del Parte_1 preavviso di fermo amministrativo avente ad oggetto l'autovettura Fiat Tipo 1.6 multijet Tg.
GG045VW, notificatogli da , in relazione al pagamento della somma Controparte_1 di € 674,84 richiesta da , deducendo di essere invalido al 100% e che il fermo dell'autoveicolo CP_2 gli impedirebbe gli spostamenti per la cui agevolazione egli è munito di apposito contrassegno.
pagina 1 di 4 2.- L , costituitasi in giudizio, ha eccepito che l'opposizione in Controparte_1 esame è da qualificarsi come opposizione ex art 617 cpc e che, come tale è tardiva, perché proposta oltre 20 giorni dalla notifica del preavviso risalente al 20.5.2024. Nel merito, ha dedotto che la pretesa
è infondata, in quanto non viene esibita copia della carta di circolazione dalla quale si evinca la presenza sul veicolo di speciali dispositivi prescritti per la conduzione da parte di persona diversamente abile, titolare di patente speciale, ovvero che lo stesso sia stato adattato in funzione delle problematiche fisico-motorie, o, infine, che sia stato acquistato usufruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 104/ 1992, né il ricorrente ha attestato che si tratti di unico veicolo disponibile. Ha chiesto, in caso di accoglimento del ricorso, la compensazione delle spese, poiché il ricorrente, oltre ad aver atteso sette mesi prima di proporre il ricorso, non si è attivato presso l' per rappresentare Controparte_1
e documentare la strumentalità del veicolo in uso a persona disabile.
3.- Controparte_3
costituitasi in giudizio, ha eccepito: che parte ricorrente non ha contestato il merito della
[...] pretesa creditoria scaturita da due cartelle, di cui la prima (Cartella n. 09720190188423868000, notificata il 20/09/2019) è stata dichiarata legittima con sentenza del Tribunale di Roma n 6898/2020, la seconda (Cartella n. 09720230042878792000) è stata notificata il 22/03/2023 e non impugnata;
che la richiesta di annullamento del preavviso di fermo per vizi formali denota il difetto di legittimazione passiva di . CP_2
Ha inoltre evidenziato che parte ricorrente avrebbe potuto presentare agli sportelli dell'
[...]
, oppure inviare a mezzo raccomandata A/R, il modello F3 “Istanza di Controparte_4 annullamento preavviso-cancellazione fermo bene ad uso persona diversamente abile”, allegando la documentazione necessaria per attestare l'utilizzo del veicolo per il trasporto di persone diversamente abili, evitando il presente giudizio;
che la documentazione esibita non appare idonea a dimostrare l'utilizzo del veicolo da parte del ricorrente, non essendovi prova del fatto che lo stesso sia stato acquistato con le agevolazioni fiscali previste dalla l. 104/19992.
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Preliminarmente va chiarito che, secondo la Corte di Cassazione, “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.” (Cass. 7756/2020).
pagina 2 di 4 Tanto chiarito, si ritiene che la richiesta di annullamento del preavviso di fermo non integri opposizione agli atti esecutivi e non sia pertanto soggetta al termine previsto dall'art. 617 c.p.c., costituendo piuttosto un'azione volta ad inibire il fermo preannunciato.
5.- Poiché, nel caso di specie, non si contesta la pretesa creditoria azionata, ma la legittimità del fermo, unico legittimato passivo è l . Controparte_1
6.- Nel merito, va ricordato che l'intestato Tribunale (sent. n. 10090 del 23.11.2016) ha chiarito, con riferimento al fermo del veicolo del disabile, “
3. E' vero che nessuna norma espressamente vieta di sottoporre a fermo amministrativo il veicolo del disabile ed è altrettanto vero che le uniche norme riguardanti i veicoli dei disabili riguardano il blocco fisico dei veicoli, non invece le misure amministrative.
4. L'art. 86, dPR 602/1973, tuttavia, nel disciplinare il procedimento di fermo di beni mobili registrati, così stabilisce al comma 2: 'La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione'.
5. Il legislatore ha dunque mostrato di voler tenere in considerazione, sin dalla fase preventiva del fermo e prima della sua materiale esecuzione, le funzioni assolte dal bene che l'agente intende sottoporre a fermo, escludendo che il preavviso possa tradursi nella effettiva iscrizione quando detto bene sia strumentale all'attività di impresa o della professione. Il fermo non è consentito quando esso si traduca nella sottrazione di un bene che serve al sostentamento del debitore e dunque che indirettamente mette a repentaglio la sua stessa esistenza. Così individuata la ratio dell'esclusione di alcune categorie di beni dal novero di quelli sottoponibili a fermo, deve ritenersi, attraverso un procedimento di interpretazione analogica, che il divieto abbracci tutte le ipotesi in cui il bene mobile registrato sia funzionale a garantire esigenze vitali del proprietario;
tra queste rientra certamente quella in cui il bene è l'unico mezzo di locomozione di un disabile motorio grave.
6. Del resto, la presenza di una norma come l'art. 355, comma 5, dPR 495/1992 che, pur non direttamente applicabile al caso di specie in quanto relativa al blocco materiale dei mezzi, vieta “il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno”, mostra che l'ordinamento ha inteso tenere in considerazione le esigenze dei disabili connesse alla circolazione stradale, ravvisando nell'uso dei veicoli uno strumento di esplicazione della libertà personale e di pagina 3 di 4 protezione della salute delle persone svantaggiate, cioè di valori che sono protetti a livello costituzionale (art. 2,16,32 Cost.)”.
In linea con tale impostazione, poiché nel caso in esame risulta documentato che il ricorrente è invalido civile al 100% e titolare dal 2016 di contrassegno per il parcheggio dei disabili e che il veicolo per il quale è stato emesso il preavviso (poi iscritto in data 21.10.2024) era l'unico in suo possesso, poiché l'altro autoveicolo in comproprietà con la figlia era sottoposto a fermo amministrativo dal
11.10.2019 (vedi visura del PRA), il ricorso va accolto. Il preavviso di fermo va in conclusione annullato e inibita l'iscrizione, eseguita in difetto dei relativi presupposti.
7.- Il ritardo con cui il ricorrente ha reagito al preavviso di fermo amministrativo e la mancata presentazione di una tempestiva domanda stragiudiziale di annullamento dello stesso giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1) Dichiara che non sussistono i presupposti per procedere al fermo dell'autovettura Fiat Tipo
1.6 multijet Tg. GG045VW ed alla relativa iscrizione;
2) Compensa le spese di lite.
Roma, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito delle note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 473/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. RICCARDI STEFANO ricorrente contro
Controparte_1
Avv. GENOVESE STEFANO resistente
E
Liberi Controparte_2
Professionisti
Avv. Angelo Pandolfo resistente
OGGETTO: impugnazione del preavviso di fermo amministrativo.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 7.1.2025, ha chiesto l'annullamento del Parte_1 preavviso di fermo amministrativo avente ad oggetto l'autovettura Fiat Tipo 1.6 multijet Tg.
GG045VW, notificatogli da , in relazione al pagamento della somma Controparte_1 di € 674,84 richiesta da , deducendo di essere invalido al 100% e che il fermo dell'autoveicolo CP_2 gli impedirebbe gli spostamenti per la cui agevolazione egli è munito di apposito contrassegno.
pagina 1 di 4 2.- L , costituitasi in giudizio, ha eccepito che l'opposizione in Controparte_1 esame è da qualificarsi come opposizione ex art 617 cpc e che, come tale è tardiva, perché proposta oltre 20 giorni dalla notifica del preavviso risalente al 20.5.2024. Nel merito, ha dedotto che la pretesa
è infondata, in quanto non viene esibita copia della carta di circolazione dalla quale si evinca la presenza sul veicolo di speciali dispositivi prescritti per la conduzione da parte di persona diversamente abile, titolare di patente speciale, ovvero che lo stesso sia stato adattato in funzione delle problematiche fisico-motorie, o, infine, che sia stato acquistato usufruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 104/ 1992, né il ricorrente ha attestato che si tratti di unico veicolo disponibile. Ha chiesto, in caso di accoglimento del ricorso, la compensazione delle spese, poiché il ricorrente, oltre ad aver atteso sette mesi prima di proporre il ricorso, non si è attivato presso l' per rappresentare Controparte_1
e documentare la strumentalità del veicolo in uso a persona disabile.
3.- Controparte_3
costituitasi in giudizio, ha eccepito: che parte ricorrente non ha contestato il merito della
[...] pretesa creditoria scaturita da due cartelle, di cui la prima (Cartella n. 09720190188423868000, notificata il 20/09/2019) è stata dichiarata legittima con sentenza del Tribunale di Roma n 6898/2020, la seconda (Cartella n. 09720230042878792000) è stata notificata il 22/03/2023 e non impugnata;
che la richiesta di annullamento del preavviso di fermo per vizi formali denota il difetto di legittimazione passiva di . CP_2
Ha inoltre evidenziato che parte ricorrente avrebbe potuto presentare agli sportelli dell'
[...]
, oppure inviare a mezzo raccomandata A/R, il modello F3 “Istanza di Controparte_4 annullamento preavviso-cancellazione fermo bene ad uso persona diversamente abile”, allegando la documentazione necessaria per attestare l'utilizzo del veicolo per il trasporto di persone diversamente abili, evitando il presente giudizio;
che la documentazione esibita non appare idonea a dimostrare l'utilizzo del veicolo da parte del ricorrente, non essendovi prova del fatto che lo stesso sia stato acquistato con le agevolazioni fiscali previste dalla l. 104/19992.
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Preliminarmente va chiarito che, secondo la Corte di Cassazione, “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.” (Cass. 7756/2020).
pagina 2 di 4 Tanto chiarito, si ritiene che la richiesta di annullamento del preavviso di fermo non integri opposizione agli atti esecutivi e non sia pertanto soggetta al termine previsto dall'art. 617 c.p.c., costituendo piuttosto un'azione volta ad inibire il fermo preannunciato.
5.- Poiché, nel caso di specie, non si contesta la pretesa creditoria azionata, ma la legittimità del fermo, unico legittimato passivo è l . Controparte_1
6.- Nel merito, va ricordato che l'intestato Tribunale (sent. n. 10090 del 23.11.2016) ha chiarito, con riferimento al fermo del veicolo del disabile, “
3. E' vero che nessuna norma espressamente vieta di sottoporre a fermo amministrativo il veicolo del disabile ed è altrettanto vero che le uniche norme riguardanti i veicoli dei disabili riguardano il blocco fisico dei veicoli, non invece le misure amministrative.
4. L'art. 86, dPR 602/1973, tuttavia, nel disciplinare il procedimento di fermo di beni mobili registrati, così stabilisce al comma 2: 'La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione'.
5. Il legislatore ha dunque mostrato di voler tenere in considerazione, sin dalla fase preventiva del fermo e prima della sua materiale esecuzione, le funzioni assolte dal bene che l'agente intende sottoporre a fermo, escludendo che il preavviso possa tradursi nella effettiva iscrizione quando detto bene sia strumentale all'attività di impresa o della professione. Il fermo non è consentito quando esso si traduca nella sottrazione di un bene che serve al sostentamento del debitore e dunque che indirettamente mette a repentaglio la sua stessa esistenza. Così individuata la ratio dell'esclusione di alcune categorie di beni dal novero di quelli sottoponibili a fermo, deve ritenersi, attraverso un procedimento di interpretazione analogica, che il divieto abbracci tutte le ipotesi in cui il bene mobile registrato sia funzionale a garantire esigenze vitali del proprietario;
tra queste rientra certamente quella in cui il bene è l'unico mezzo di locomozione di un disabile motorio grave.
6. Del resto, la presenza di una norma come l'art. 355, comma 5, dPR 495/1992 che, pur non direttamente applicabile al caso di specie in quanto relativa al blocco materiale dei mezzi, vieta “il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno”, mostra che l'ordinamento ha inteso tenere in considerazione le esigenze dei disabili connesse alla circolazione stradale, ravvisando nell'uso dei veicoli uno strumento di esplicazione della libertà personale e di pagina 3 di 4 protezione della salute delle persone svantaggiate, cioè di valori che sono protetti a livello costituzionale (art. 2,16,32 Cost.)”.
In linea con tale impostazione, poiché nel caso in esame risulta documentato che il ricorrente è invalido civile al 100% e titolare dal 2016 di contrassegno per il parcheggio dei disabili e che il veicolo per il quale è stato emesso il preavviso (poi iscritto in data 21.10.2024) era l'unico in suo possesso, poiché l'altro autoveicolo in comproprietà con la figlia era sottoposto a fermo amministrativo dal
11.10.2019 (vedi visura del PRA), il ricorso va accolto. Il preavviso di fermo va in conclusione annullato e inibita l'iscrizione, eseguita in difetto dei relativi presupposti.
7.- Il ritardo con cui il ricorrente ha reagito al preavviso di fermo amministrativo e la mancata presentazione di una tempestiva domanda stragiudiziale di annullamento dello stesso giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1) Dichiara che non sussistono i presupposti per procedere al fermo dell'autovettura Fiat Tipo
1.6 multijet Tg. GG045VW ed alla relativa iscrizione;
2) Compensa le spese di lite.
Roma, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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