Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7308/2015 promossa da:
, CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Federica Curti con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, Strada Mazzacoruta n.
330,per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
(già , P.I. con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
dell'Avv. Andrea Frascaroli presso il medesimo elettivamente domiciliato in Roma V.le
Regina Margherita 46 per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE CONVENUTA
OGGETTO: INDENNIZZO ASSICURATIVO
CONCLUSIONI
In esito alla trattazione ex art. 127 ter cpc dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2024, i procuratori delle parti concludevano come da note depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 5 dicembre 2015, conveniva Parte_1
in giudizio al fine di sentirla condannare al rimborso assicurativo Controparte_1
dovuto per differenza nella misura di € 45.200,00 in base al massimale di polizza per i
1
Veniva inoltre dedotto che la Compagnia dopo aver corrisposto un indennizzo per €
14.800,00 non aveva dato riscontro alla richiesta di integrazione del risarcimento, da calcolarsi non in base a polizza del 25/10/2006 ma a quella successiva del 25/10/2010.
Si costituiva la Compagnia convenuta chiedendo il rigetto della domanda attrice;
con memoria integrativa la compagnia deduceva che in esito a sopralluogo congiunto, le parti erano addivenute alla sottoscrizione di apposito atto di liquidazione amichevole, convenendo che l'ammontare del danno di cui è causa era liquidabile dall'assicurazione in € 14.800,00; ne conseguiva che la Compagnia con il versamento della somma avesse adempiuto ai propri obblighi contrattuali e che l'attore non aveva titolo per richiedere una maggiore liquidazione.
Espletata una istruttoria meramente documentale, la causa veniva assunta in decisione all'esito della trattazione ex art. 127 ter cpc della udienza di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2024.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice non è fondata e non risulta meritevole di accoglimento. richiede in giudizio la differenza di risarcimento asseritamente spettante Parte_1
per l'evento dannoso del 15 ottobre 2012 contestando la liquidazione operata con la corresponsione della somma di € 14.800,00 da parte della società assicuratrice.
La Compagnia convenuta ha eccepito che tale versamento era conseguito alla stima dei danni effettuata nel contraddittorio del perito incaricato dall'attore e dell'attore stesso, come documentato in atti. Risulta inoltre che tra le parti si addivenne ad un atto di liquidazione amichevole del danno per la predetta cifra, nessuno escluso.
Dalla lettura di tale atto risulta che il danno ai fabbricati liquidato secondo la polizza con decorrenza 25/10/2010 venne ridotto in proporzione della sottostima del valore dei medesimi rispetto al capitale assicurato ( € 100.000,00) e valutato in € 8.870,00 mentre il danno alle attrezzature veniva determinato in € 2.000,00; quanto al danno del foraggio, sempre per insufficienza del capitale assicurato ( € 20.000,00) rispetto al valore, veniva riconosciuta la somma di € 4.266,00. Pertanto detratta la franchigia contrattuale di €
500,00 dall'indennizzo complessivo di € 15.336,00, si perveniva ad un danno concordato di € 14.800,00 che risulta essere stato integralmente corrisposto dalla Compagnia.
2 Tale liquidazione risulta avvenuta in base ai capitali assicurati risultanti dalla polizza del
2010 prodotta da parte attrice e in applicazione del principio di cui all'art. 1907 cc secondo cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Ne deriva alla luce della documentazione in atti la palese infondatezza della domanda di integrazione dell'indennizzo assicurativo.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tenuto conto del valore della lite e della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) Condanna a rimborsare le spese del presente giudizio, Parte_1
liquidate, in favore di nella somma di €2.906,00 per compensi Controparte_1
oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.
Così deciso in Latina, il 6 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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