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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 4157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4157 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1479 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ABATE Parte_1
GI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. SANTORO UMBERTO presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status. La resistente non si è opposta. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua 2
Vetere con sentenza del 24.06.2024, passata in giudicato, previa comparizione dei coniugi innanzi al giudice relatore in data 18.06.2024.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, va emessa una sentenza non definitiva. Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NAPOLI in data 10.10.2001 da nato il [...] a [...], e Parte_1
nata il [...] a [...]; Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 276, Parte II, Serie A,
Anno 2001);
3. rimette la causa sul ruolo del g.i. con separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 10.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1479 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ABATE Parte_1
GI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. SANTORO UMBERTO presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status. La resistente non si è opposta. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua 2
Vetere con sentenza del 24.06.2024, passata in giudicato, previa comparizione dei coniugi innanzi al giudice relatore in data 18.06.2024.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, va emessa una sentenza non definitiva. Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NAPOLI in data 10.10.2001 da nato il [...] a [...], e Parte_1
nata il [...] a [...]; Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 276, Parte II, Serie A,
Anno 2001);
3. rimette la causa sul ruolo del g.i. con separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 10.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese