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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/12/2025, n. 3899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3899 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
UC IT, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 1795/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE IMMOBILI, pendente
TRA
Parte_1
(Trib. Nocera Inferiore,
[...] sentenza n. 36/2015) in persona del Curatore prof. avv. Bruno Meoli, C.F. e P.IVA , rappresentato e difeso, in virtù P.IVA_1 di mandato in calce all'atto di citazione e in seguito ad autorizzazione del Giudice Delegato dott.ssa Bianca Manuela Longo del 25/03/2019, dall'avv. Eugenio Del Vacchio del Foro di Avellino (C.F. ) e con lo stesso elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in OF (AV) alla Via Afflitta n. 8 ATTORE
E
in persona del rappresentante legale pro tempore, CP_1 sig. , con sede alla via San Valentino n. 31 in Controparte_2
Sarno (Sa), P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
NI EV (C.F. ), in virtù di procura C.F._2 in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in GA (Sa) alla via Taurano n.29, Complesso Controparte_3 CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
N.R.G. 1795/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
, premetteva Parte_1 quanto segue:
- con sentenza n. 36/2015, depositata il 17/04/2015, il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato il fallimento della soc. Parte_1
, con sede in Nocera Inferiore (SA) alla Via
[...]
Galizia n. 1;
- in data 02/07/2013, la fallita aveva venduto, con atto per Notar di GA, Rep. n. 104621 e Racc. n. Persona_1
41483, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di GA il 31/07/2013 al n. 5641 Serie IT, alla società AGO – CEM s.r.l., la piena proprietà della seguente consistenza immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Nocera Inferiore, alla via Matteotti n.21/bis e precisamente: appartamento ad uso ufficio sito al piano rialzato composto da cinque vani catastali;
confinante: con zona di rispetto, pianerottolo e vano scale, e viale comune, salvo altri, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 18 mappale 5616 sub. 33 piano 1 cat. A10 cl. 1 vani 5, Rend. cat. € 1.743,04; in ditta conforme;
- il prezzo della vendita era stato stabilito in € 120.000,00;
- le parti avevano convenuto che il prezzo sarebbe stato regolato con assegno bancario intestato ad un terzo, ovvero alla società RO ET SR, già creditore della venditrice per forniture di materiali da costruzione. Ed Parte_1 infatti, all'art. 4 del contratto di compravendita, era stato specificato che “il prezzo della vendita (…) è così regolato: a mezzo assegno bancario non trasferibile tratto sul c/c in essere presso Banco di Napoli spa, Fil. Sarno, n.ro 1043355351-12, come da disposizione della società venditrice all'ordine della società EURO TO SRL”;
- la società EURO TO SR, convenuta in giudizio per la revoca ex art. 67 n. 2 c.c. del detto pagamento, aveva dichiarato in giudizio di non aver mai ricevuto alcunché;
- il responsabile della filale di Sarno del Banco di Napoli spa,
N.R.G. 1795/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 dove era acceso il conto corrente da cui era stato emesso l'assegno bancario n. 1043355351-12, aveva rilasciato, in data 12/02/2018, una dichiarazione scritta, specificando che l'assegno n. 1043355351-12 non era stato presentato all'incasso ma risultava in stato “annullato in procedura”. In allegato alla detta dichiarazione, l'Istituto di credito aveva, altresì, rilasciato lo stampato della scritturazione contabile relativa all'annullamento dell'assegno bancario n. 1043355351, con cui la vrebbe dovuto pagare CP_1 il prezzo della compravendita immobiliare;
- la aveva, pertanto, ricevuto il trasferimento Parte_2 della proprietà di un immobile del valore di € 120.000,00 senza pagarne il prezzo, così rendendosi inadempiente ai sensi dell'art. 1218 e ss. c.c.;
- dalle risultanze della documentazione proveniente dalla banca, era risultato, infatti, che dopo aver Parte_2 consegnato l'assegno bancario alla venditrice, aveva poi ordinato alla propria banca di non provvedere al pagamento, così di fatto determinando il venir meno dell'atto solutorio;
- qualunque sia la ragione del mancato incasso dell'assegno e pur prescindendo da un inadempimento colpevole della la stessa è tenuta al versamento del prezzo in Parte_2 favore della venditrice;
- con il fallimento della Parte_1 la non potrebbe più disporre il pagamento in Pt_2 favore della RO ET, in quanto ciò integrerebbe un pagamento preferenziale, vietato dalla legge fallimentare;
- nemmeno può avere effetto liberatorio per l'acquirente debitore la dichiarazione di quietanza liberatoria, rilasciata dalla parte venditrice nel corpo dell'atto di compravendita, la quale riguardava la consegna dell'assegno bancario, che però non è stato mai incassato. La detta dichiarazione di quietanza liberatoria relativa al pagamento del prezzo era evidentemente simulata, in quanto con essa le parti avevano inteso creare l'apparenza di un pagamento che, in realtà non era mai avvenuto. La prova della simulazione della quietanza è data dalla già richiamata dichiarazione scritta del responsabile della Filiale di Sarno del Banco di Napoli, che aveva confermato la circostanza che l'assegno era stato annullato su richiesta della correntista CP_1
N.R.G. 1795/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 - in ogni caso, la dichiarazione di quietanza rilasciata dal legale rappresentante della fallita di certo non potrà produrre effetti vincolanti verso il curatore fallimentare, che è soggetto terzo rispetto alle parti.
Parte attrice concludeva, pertanto, chiedendo:
- di accertare che la convenuta non ha pagato il CP_1 prezzo della compravendita immobiliare stipulata con atto del 02/07/2013 per Notaio di GA, rep. 104621, Per_1 racc. 41483;
- di accertare la simulazione della quietanza di pagamento della somma di € 120.000,00 quale prezzo della compravendita, contenuta nel contratto medesimo, ed attribuita al legale rappresentante della fallita
[...]
Parte_1 Pt_3
- di condannare la soc. AGO – CEM SR al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 120.000,00 oltre interessi di mora, dalla domanda sino al soddisfo;
- di condannare la convenuta alla refusione delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
In data 18/6/2019, si costituiva la evidenziando che, Parte_2 all'epoca dell'emissione dell'assegno bancario n.1043355351-12, la stessa versava in una situazione finanziaria critica, per cui aveva richiesto alla RO ET SR di poter adempiere al pagamento della somma stabilita nel contratto di compravendita (€ 120.000,00), mediante un pagamento dilazionato di più assegni. Ed infatti, il prezzo pattuito di € 120.000,00 veniva pagato dalla Parte_2 alla RO ET SR a mezzo n.9 assegni bancari, di seguito elencati:
- n. 2180048518 del 10/10/2013 dell'importo di € 12.680,00;
- n. 2180048519 del 11/11/2013 dell'importo di € 12.680,00;
- n. 2180048520 del 10/12/2013 dell'importo di € 12.680,00;
- n. 2180047508 del 10/01/2014 dell'importo di € 12.680,00;
- n. 2180047509 del 10/02/2014 dell'importo di € 12.680,00;
- n. 2180047510 del 10/03/2014 dell'importo di € 12.680,00;
- n. 2180053778 del 10/04/2014 dell'importo di € 14.640,00;
- n. 2180053779 del 12/05/2014 dell'importo di € 14.640,00;
- n. 2180053780 del 10/06/2014 dell'importo di € 14.640,00. Così versando la complessiva somma di € 120.000,00.
N.R.G. 1795/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 Eccepiva, pertanto, di non dover pagare nulla al Fallimento Pt_1 soc. poiché la stessa aveva Parte_1 pagato il prezzo della compravendita immobiliare.
Parte convenuta concludeva, pertanto chiedendo: nel merito
- di rigettare la domanda attrice perché infondata, in fatto ed in diritto;
- di accertare e dichiarare l'esatto adempimento del contratto di compravendita stipulato tra la e la società Parte_2
per l'avvenuto pagamento Parte_1 Parte_1 da parte della della somma di € 120.000,00 in Parte_2 favore della RO ET SR, quale corrispettivo della compravendita immobiliare;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Va anzitutto chiarito che, in casi quale quello di specie, rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale laddove sia dedotto l'inadempimento di un'obbligazione, al creditore istante che intenda agire per l'adempimento è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento ovvero dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore, a contrario, l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass., S.U., 31.10.2001, n. 13533). Nel caso di specie il creditore ha provato il titolo, producendo il contratto di compravendita del 2/7/2013, con cui la fallita aveva venduto, con atto per Notar di GA, Rep. n. Persona_1
104621 e Racc. n. 41483, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di GA il 31/07/2013 al n. 5641 Serie IT, alla società AGO – CEM s.r.l., la piena proprietà della seguente consistenza immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Nocera Inferiore, alla via Matteotti n.21/bis e precisamente: appartamento ad uso ufficio sito al piano rialzato composto da cinque vani catastali;
confinante: con zona di rispetto, pianerottolo e vano scale, e viale comune, salvo altri, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 18 mappale 5616 sub. 33 piano 1 cat.
N.R.G. 1795/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 A10 cl. 1 vani 5, Rend. cat. € 1.743,04; in ditta conforme. Ed ha allegato l'inadempimento del debitore. Quest'ultimo, però, non assolto l'onere della prova sullo stesso gravante. Il prezzo della vendita era stato stabilito in € 120.000,00 e nell'atto le parti avevano convenuto che il prezzo sarebbe stato regolato con assegno bancario intestato ad un terzo, ovvero alla società RO ET SR, già creditore della venditrice Parte_1 per forniture di materiali da costruzione.
[...]
Ed infatti, all'art. 4 del contratto di compravendita, era stato specificato che “il prezzo della vendita (…) è così regolato: a mezzo assegno bancario non trasferibile tratto sul c/c in essere presso Banco di Napoli spa, Fil. Sarno, n.ro 1043355351-12, come da disposizione della società venditrice all'ordine della società EURO TO SRL”. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17749 del 30/07/2009). Parte attrice ha provato che tale assegno non risulta incassato, come emerge dalla dichiarazione scritta del 12/2/2018, del responsabile della filale di Sarno del Banco di Napoli spa, dove era acceso il conto corrente da cui era stato emesso l'assegno bancario n. 1043355351-12, in cui veniva specificato che l'assegno n. 1043355351-12 non era stato presentato all'incasso ma risultava in stato “annullato in procedura”. Risulta, altresì prodotto in atti lo stampato della scritturazione contabile relativa all'annullamento dell'assegno bancario n. 1043355351, con cui la avrebbe dovuto pagare il CP_1
N.R.G. 1795/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 prezzo della compravendita immobiliare. Tale circostanza risulta confermata dalla stessa convenuta che ha affermato che, aveva stipulato un accordo di rinegoziazione con la con il quale era stato convenuto che il pagamento Parte_4 sarebbe avvenuto a rate. A supporto di tale affermazione la convenuta produceva gli assegni bancari incassati dalla ET SR, come risulta dagli estratti conto, della complessiva somma di € 120.000,00. Va però rilevato che parte convenuta non ha provato, né ha chiesto di provare la causale del pagamento di tali assegni (che potrebbero riguardare un altro rapporto tra le parti) e l'esistenza di tale accordo di rinegoziazione. Anzi, contro l'esistenza di tale accordo di rinegoziazione e a conferma del mancato pagamento del presso, va rilevato che, la soc. EURO TO SR, convenuta in altro giudizio per la revoca ex art. 67 n. 2 L.F. del detto pagamento, aveva dichiarato di non aver mai ricevuto alcunché (cfr. Memoria istruttoria della RO ET SR, prodotta in atti dall'attrice). Difatti, alla pag. 2 della sua memoria, RO ET ha affermato che la revoca riguardava un
“del tutto ipotetico pagamento (comunque mai avvenuto)”. Ancora, alla pag. 4 della medesima memoria della RO ET SR vi è un intero paragrafo intitolato: “Sulla mancata verificazione nella realtà fattuale del pagamento contestato”, in cui si afferma che “la convenuta ha ritualmente eccepito che non si sia mai perfezionato, nella realtà dei fatti, il pagamento contestato di RO 120.000,00”. A sostegno della sua affermazione, la RO ET SR aveva esibito il documento proveniente dal responsabile della filale di Sarno del Banco di Napoli spa sopra citato. Con riguardo all'utilizzabilità della documentazione prodotta in altro giudizio, va precisato che l'elencazione delle prove civili contenute nel codice di rito non è tassativa, anche se nel processo civile manca una norma omologa a quella prevista per il processo penale (art. 189 c.p.p.), in cui è prevista espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza (cfr., tra le tante, Cass. n. 1593/2017; Cass. n. 10825/2016; Cass. n. 3425/2016; Cass. n. 17392/2015; Cass. n. 840/2015; Cass. n. 12577/2014; Cass. n. 9099/2012; Cass. n. 5440/2010; Cass. n. 5965/2004; Cass. n. 4666/2003; Cass. n. 1954/2003; Cass. n. 12763/2000; Cass. n. 1223/1990) prevalenti ritengono che, in ambito civile, non vi sia
N.R.G. 1795/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 un numerus clausus delle prove e, quindi, siano ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova. "Il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito", trovando tale principio fondamento "nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto;
nella assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altre;
nell'unità della giurisdizione" e "nel principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata, prescritta dall'art. 111 Cost." (così Cass., Sez. 3, sent. 11555 del 2013). Da ultimo, si rileva che l'eventuale dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal "nomen" che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 1572 del 22/01/2019). La domanda attorea va, pertanto, rigettata, con conseguente condanna della convenuta al pagamento, in favore del fallimento, della somma di € 120.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1795/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE IMMOBILI, pendente tra Parte_1
ogni contraria istanza disattesa
[...] Parte_2 così provvede:
1. accoglie la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore del Parte_2
N.R.G. 1795/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 Parte_1
della somma di € 120.000,00, oltre
[...] interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. condanna al pagamento, in favore del Parte_2
Parte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in €
[...]
786,00 per spese ed € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa UC IT
N.R.G. 1795/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
UC IT, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 1795/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE IMMOBILI, pendente
TRA
Parte_1
(Trib. Nocera Inferiore,
[...] sentenza n. 36/2015) in persona del Curatore prof. avv. Bruno Meoli, C.F. e P.IVA , rappresentato e difeso, in virtù P.IVA_1 di mandato in calce all'atto di citazione e in seguito ad autorizzazione del Giudice Delegato dott.ssa Bianca Manuela Longo del 25/03/2019, dall'avv. Eugenio Del Vacchio del Foro di Avellino (C.F. ) e con lo stesso elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in OF (AV) alla Via Afflitta n. 8 ATTORE
E
in persona del rappresentante legale pro tempore, CP_1 sig. , con sede alla via San Valentino n. 31 in Controparte_2
Sarno (Sa), P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
NI EV (C.F. ), in virtù di procura C.F._2 in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in GA (Sa) alla via Taurano n.29, Complesso Controparte_3 CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 18/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
N.R.G. 1795/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
, premetteva Parte_1 quanto segue:
- con sentenza n. 36/2015, depositata il 17/04/2015, il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato il fallimento della soc. Parte_1
, con sede in Nocera Inferiore (SA) alla Via
[...]
Galizia n. 1;
- in data 02/07/2013, la fallita aveva venduto, con atto per Notar di GA, Rep. n. 104621 e Racc. n. Persona_1
41483, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di GA il 31/07/2013 al n. 5641 Serie IT, alla società AGO – CEM s.r.l., la piena proprietà della seguente consistenza immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Nocera Inferiore, alla via Matteotti n.21/bis e precisamente: appartamento ad uso ufficio sito al piano rialzato composto da cinque vani catastali;
confinante: con zona di rispetto, pianerottolo e vano scale, e viale comune, salvo altri, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 18 mappale 5616 sub. 33 piano 1 cat. A10 cl. 1 vani 5, Rend. cat. € 1.743,04; in ditta conforme;
- il prezzo della vendita era stato stabilito in € 120.000,00;
- le parti avevano convenuto che il prezzo sarebbe stato regolato con assegno bancario intestato ad un terzo, ovvero alla società RO ET SR, già creditore della venditrice per forniture di materiali da costruzione. Ed Parte_1 infatti, all'art. 4 del contratto di compravendita, era stato specificato che “il prezzo della vendita (…) è così regolato: a mezzo assegno bancario non trasferibile tratto sul c/c in essere presso Banco di Napoli spa, Fil. Sarno, n.ro 1043355351-12, come da disposizione della società venditrice all'ordine della società EURO TO SRL”;
- la società EURO TO SR, convenuta in giudizio per la revoca ex art. 67 n. 2 c.c. del detto pagamento, aveva dichiarato in giudizio di non aver mai ricevuto alcunché;
- il responsabile della filale di Sarno del Banco di Napoli spa,
N.R.G. 1795/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 dove era acceso il conto corrente da cui era stato emesso l'assegno bancario n. 1043355351-12, aveva rilasciato, in data 12/02/2018, una dichiarazione scritta, specificando che l'assegno n. 1043355351-12 non era stato presentato all'incasso ma risultava in stato “annullato in procedura”. In allegato alla detta dichiarazione, l'Istituto di credito aveva, altresì, rilasciato lo stampato della scritturazione contabile relativa all'annullamento dell'assegno bancario n. 1043355351, con cui la vrebbe dovuto pagare CP_1 il prezzo della compravendita immobiliare;
- la aveva, pertanto, ricevuto il trasferimento Parte_2 della proprietà di un immobile del valore di € 120.000,00 senza pagarne il prezzo, così rendendosi inadempiente ai sensi dell'art. 1218 e ss. c.c.;
- dalle risultanze della documentazione proveniente dalla banca, era risultato, infatti, che dopo aver Parte_2 consegnato l'assegno bancario alla venditrice, aveva poi ordinato alla propria banca di non provvedere al pagamento, così di fatto determinando il venir meno dell'atto solutorio;
- qualunque sia la ragione del mancato incasso dell'assegno e pur prescindendo da un inadempimento colpevole della la stessa è tenuta al versamento del prezzo in Parte_2 favore della venditrice;
- con il fallimento della Parte_1 la non potrebbe più disporre il pagamento in Pt_2 favore della RO ET, in quanto ciò integrerebbe un pagamento preferenziale, vietato dalla legge fallimentare;
- nemmeno può avere effetto liberatorio per l'acquirente debitore la dichiarazione di quietanza liberatoria, rilasciata dalla parte venditrice nel corpo dell'atto di compravendita, la quale riguardava la consegna dell'assegno bancario, che però non è stato mai incassato. La detta dichiarazione di quietanza liberatoria relativa al pagamento del prezzo era evidentemente simulata, in quanto con essa le parti avevano inteso creare l'apparenza di un pagamento che, in realtà non era mai avvenuto. La prova della simulazione della quietanza è data dalla già richiamata dichiarazione scritta del responsabile della Filiale di Sarno del Banco di Napoli, che aveva confermato la circostanza che l'assegno era stato annullato su richiesta della correntista CP_1
N.R.G. 1795/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 - in ogni caso, la dichiarazione di quietanza rilasciata dal legale rappresentante della fallita di certo non potrà produrre effetti vincolanti verso il curatore fallimentare, che è soggetto terzo rispetto alle parti.
Parte attrice concludeva, pertanto, chiedendo:
- di accertare che la convenuta non ha pagato il CP_1 prezzo della compravendita immobiliare stipulata con atto del 02/07/2013 per Notaio di GA, rep. 104621, Per_1 racc. 41483;
- di accertare la simulazione della quietanza di pagamento della somma di € 120.000,00 quale prezzo della compravendita, contenuta nel contratto medesimo, ed attribuita al legale rappresentante della fallita
[...]
Parte_1 Pt_3
- di condannare la soc. AGO – CEM SR al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 120.000,00 oltre interessi di mora, dalla domanda sino al soddisfo;
- di condannare la convenuta alla refusione delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
In data 18/6/2019, si costituiva la evidenziando che, Parte_2 all'epoca dell'emissione dell'assegno bancario n.1043355351-12, la stessa versava in una situazione finanziaria critica, per cui aveva richiesto alla RO ET SR di poter adempiere al pagamento della somma stabilita nel contratto di compravendita (€ 120.000,00), mediante un pagamento dilazionato di più assegni. Ed infatti, il prezzo pattuito di € 120.000,00 veniva pagato dalla Parte_2 alla RO ET SR a mezzo n.9 assegni bancari, di seguito elencati:
- n. 2180048518 del 10/10/2013 dell'importo di € 12.680,00;
- n. 2180048519 del 11/11/2013 dell'importo di € 12.680,00;
- n. 2180048520 del 10/12/2013 dell'importo di € 12.680,00;
- n. 2180047508 del 10/01/2014 dell'importo di € 12.680,00;
- n. 2180047509 del 10/02/2014 dell'importo di € 12.680,00;
- n. 2180047510 del 10/03/2014 dell'importo di € 12.680,00;
- n. 2180053778 del 10/04/2014 dell'importo di € 14.640,00;
- n. 2180053779 del 12/05/2014 dell'importo di € 14.640,00;
- n. 2180053780 del 10/06/2014 dell'importo di € 14.640,00. Così versando la complessiva somma di € 120.000,00.
N.R.G. 1795/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 Eccepiva, pertanto, di non dover pagare nulla al Fallimento Pt_1 soc. poiché la stessa aveva Parte_1 pagato il prezzo della compravendita immobiliare.
Parte convenuta concludeva, pertanto chiedendo: nel merito
- di rigettare la domanda attrice perché infondata, in fatto ed in diritto;
- di accertare e dichiarare l'esatto adempimento del contratto di compravendita stipulato tra la e la società Parte_2
per l'avvenuto pagamento Parte_1 Parte_1 da parte della della somma di € 120.000,00 in Parte_2 favore della RO ET SR, quale corrispettivo della compravendita immobiliare;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Va anzitutto chiarito che, in casi quale quello di specie, rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale laddove sia dedotto l'inadempimento di un'obbligazione, al creditore istante che intenda agire per l'adempimento è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento ovvero dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore, a contrario, l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass., S.U., 31.10.2001, n. 13533). Nel caso di specie il creditore ha provato il titolo, producendo il contratto di compravendita del 2/7/2013, con cui la fallita aveva venduto, con atto per Notar di GA, Rep. n. Persona_1
104621 e Racc. n. 41483, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di GA il 31/07/2013 al n. 5641 Serie IT, alla società AGO – CEM s.r.l., la piena proprietà della seguente consistenza immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Nocera Inferiore, alla via Matteotti n.21/bis e precisamente: appartamento ad uso ufficio sito al piano rialzato composto da cinque vani catastali;
confinante: con zona di rispetto, pianerottolo e vano scale, e viale comune, salvo altri, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 18 mappale 5616 sub. 33 piano 1 cat.
N.R.G. 1795/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 A10 cl. 1 vani 5, Rend. cat. € 1.743,04; in ditta conforme. Ed ha allegato l'inadempimento del debitore. Quest'ultimo, però, non assolto l'onere della prova sullo stesso gravante. Il prezzo della vendita era stato stabilito in € 120.000,00 e nell'atto le parti avevano convenuto che il prezzo sarebbe stato regolato con assegno bancario intestato ad un terzo, ovvero alla società RO ET SR, già creditore della venditrice Parte_1 per forniture di materiali da costruzione.
[...]
Ed infatti, all'art. 4 del contratto di compravendita, era stato specificato che “il prezzo della vendita (…) è così regolato: a mezzo assegno bancario non trasferibile tratto sul c/c in essere presso Banco di Napoli spa, Fil. Sarno, n.ro 1043355351-12, come da disposizione della società venditrice all'ordine della società EURO TO SRL”. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17749 del 30/07/2009). Parte attrice ha provato che tale assegno non risulta incassato, come emerge dalla dichiarazione scritta del 12/2/2018, del responsabile della filale di Sarno del Banco di Napoli spa, dove era acceso il conto corrente da cui era stato emesso l'assegno bancario n. 1043355351-12, in cui veniva specificato che l'assegno n. 1043355351-12 non era stato presentato all'incasso ma risultava in stato “annullato in procedura”. Risulta, altresì prodotto in atti lo stampato della scritturazione contabile relativa all'annullamento dell'assegno bancario n. 1043355351, con cui la avrebbe dovuto pagare il CP_1
N.R.G. 1795/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 prezzo della compravendita immobiliare. Tale circostanza risulta confermata dalla stessa convenuta che ha affermato che, aveva stipulato un accordo di rinegoziazione con la con il quale era stato convenuto che il pagamento Parte_4 sarebbe avvenuto a rate. A supporto di tale affermazione la convenuta produceva gli assegni bancari incassati dalla ET SR, come risulta dagli estratti conto, della complessiva somma di € 120.000,00. Va però rilevato che parte convenuta non ha provato, né ha chiesto di provare la causale del pagamento di tali assegni (che potrebbero riguardare un altro rapporto tra le parti) e l'esistenza di tale accordo di rinegoziazione. Anzi, contro l'esistenza di tale accordo di rinegoziazione e a conferma del mancato pagamento del presso, va rilevato che, la soc. EURO TO SR, convenuta in altro giudizio per la revoca ex art. 67 n. 2 L.F. del detto pagamento, aveva dichiarato di non aver mai ricevuto alcunché (cfr. Memoria istruttoria della RO ET SR, prodotta in atti dall'attrice). Difatti, alla pag. 2 della sua memoria, RO ET ha affermato che la revoca riguardava un
“del tutto ipotetico pagamento (comunque mai avvenuto)”. Ancora, alla pag. 4 della medesima memoria della RO ET SR vi è un intero paragrafo intitolato: “Sulla mancata verificazione nella realtà fattuale del pagamento contestato”, in cui si afferma che “la convenuta ha ritualmente eccepito che non si sia mai perfezionato, nella realtà dei fatti, il pagamento contestato di RO 120.000,00”. A sostegno della sua affermazione, la RO ET SR aveva esibito il documento proveniente dal responsabile della filale di Sarno del Banco di Napoli spa sopra citato. Con riguardo all'utilizzabilità della documentazione prodotta in altro giudizio, va precisato che l'elencazione delle prove civili contenute nel codice di rito non è tassativa, anche se nel processo civile manca una norma omologa a quella prevista per il processo penale (art. 189 c.p.p.), in cui è prevista espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza (cfr., tra le tante, Cass. n. 1593/2017; Cass. n. 10825/2016; Cass. n. 3425/2016; Cass. n. 17392/2015; Cass. n. 840/2015; Cass. n. 12577/2014; Cass. n. 9099/2012; Cass. n. 5440/2010; Cass. n. 5965/2004; Cass. n. 4666/2003; Cass. n. 1954/2003; Cass. n. 12763/2000; Cass. n. 1223/1990) prevalenti ritengono che, in ambito civile, non vi sia
N.R.G. 1795/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 un numerus clausus delle prove e, quindi, siano ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova. "Il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito", trovando tale principio fondamento "nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto;
nella assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altre;
nell'unità della giurisdizione" e "nel principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata, prescritta dall'art. 111 Cost." (così Cass., Sez. 3, sent. 11555 del 2013). Da ultimo, si rileva che l'eventuale dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal "nomen" che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 1572 del 22/01/2019). La domanda attorea va, pertanto, rigettata, con conseguente condanna della convenuta al pagamento, in favore del fallimento, della somma di € 120.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1795/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE IMMOBILI, pendente tra Parte_1
ogni contraria istanza disattesa
[...] Parte_2 così provvede:
1. accoglie la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore del Parte_2
N.R.G. 1795/2019- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 Parte_1
della somma di € 120.000,00, oltre
[...] interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. condanna al pagamento, in favore del Parte_2
Parte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in €
[...]
786,00 per spese ed € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa UC IT
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