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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/10/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI IB NT
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 94/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SORRENTINO FRANCESCO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.1.2018 parte ricorrente esponeva che con raccomandata n.
6650545139447-5, ricevuta il 24 agosto 2017, l' comunicava alla ricorrente CP_1
l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995, con decorrenza dall'1.1.2011, richiedendo il pagamento di € 1.261,07 entro 30 giorni.
2. La ricorrente proponeva ricorso amministrativo in data 22 settembre 2017, deducendo di esercitare la professione forense, di non aver superato nel 2011 la soglia reddituale prevista per l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, e di aver comunque versato il contributo integrativo. Sollevava, altresì, eccezione di prescrizione del credito.
1 3. Si costituiva l' , affermando che il ricorrente aveva dichiarato, nella dichiarazione CP_1 dei redditi 2011 presentata il 26 settembre 2012, compensi da attività autonoma abituale, in assenza di contribuzione soggettiva alla Cassa professionale, da cui derivava l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata. Contestava inoltre l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decorresse dalla data di conoscenza dei redditi da parte dell'Amministrazione.
4. All'udienza del 21 ottobre 2025, il procedimento veniva riunito ad altro ricorso, iscritto avverso l'avviso di addebito n. 43920180001230731000 notificato il 20 settembre 2019, relativo ai medesimi presupposti di iscrizione alla Gestione Separata, in considerazione della connessione oggettiva e soggettiva tra i due giudizi.
***************
Per la decisione della presente controversia occorre muovere dal dato normativo che regola la materia.
1. L'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria CP_1 per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività'”.
2. Al fine di dirimere i dubbi ingenerati da alcune circolari emesse dall' e da CP_1 altrettante note diramate dalle casse private, il legislatore è nuovamente intervenuto con la norma di interpretazione autentica (avente, quindi, efficacia retroattiva) di cui all'art. 18, comma 12, del d.l. 98/2011, conv. in L. 111/2011, chiarendo che
“L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio CP_1 non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non
2 soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.
3. La recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 30344 del 2017 (cui sono seguite
Cass. n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018), dalla quale si ritiene di non potersi discostare, nell'interpretare il quadro normativo di riferimento, ed il cui principio è applicabile al caso di specie, ha affermato che
"tenuto conto del rinvio operato dall'art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, cit., agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai
D.Lgs. n. 509 del 1994 e D.Lgs. n. 103 del 1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla Gestione
Separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n. 917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della Gestione Separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che - come si è detto - collega
l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda
l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del
2010, già cit) ... Né potrebbe sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa dell'art. 19, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, fatto genericamente riferimento ad un
"versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia l'art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata sia quello
3 suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.".
4. Con specifico riferimento agli avvocati, la Suprema Corte con ordinanza, interlocutoria del 10.01.2020 n. 318 ha ribadito il principio secondo cui “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di universalizzazione della copertura CP_1 assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n.
335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.” (cfr. ex multis
Cass. 12/12/2018 n. 32167 che ha richiamato le motivazione i precedenti della
Corte).
5. Sostiene inoltre la Suprema Corte che non sussiste la duplicazione dei contributi, atteso che il versamento del contributo integrativo alla Cassa non è idoneo a mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista tenuto a corrisponderlo, in quanto la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti e il contributo integrativo ha come unica finalità la solidarietà degli iscritti alla cassa di appartenenza, inoltre tale contributo non ha finalità pensionistica non essendo calcolato sul reddito effettivo dichiarato ai fini Irpef.
6. Parte ricorrente ha, inoltre, eccepito la prescrizione del credito contributivo.
6.1 E' oramai principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale l'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335/95, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio
1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della
4 prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria.
La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale.
6.2 Quanto all'individuazione del “dies a quo” dal quale decorre il termine quinquennale di prescrizione, la problematica è stata di recente affrontata dalla
Suprema Corte (cfr. sentenza Cass. n. 27950\2018 le cui approfondite motivazioni si condividono pienamente) “ In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”, principio confermato dalla Suprema Corte con ordinanza del 20.03.2020 n. 6106, pertanto la contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 R.D.L. n. 1827/1935).
6.3 In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
241, secondo cui: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
5 6.4 Tuttavia, la Suprema Corte, ha chiarito che “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)” (cfr. Cass. 07/03/2019 n. 6677).
6.5 A riguardo, si osserva che la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisce “l'unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo, da parte della CP_1 professionista, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell'obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito
6.6 Tuttavia, la giurisprudenza successiva ha chiarito che non esiste un automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e la sospensione della prescrizione. In particolare, l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25598 del 1° settembre 2023 ha stabilito che l'accertamento del dolo richiede una valutazione concreta delle circostanze del caso, non potendo essere desunto esclusivamente dall'omissione del quadro RR.
6.7 Alla luce di ciò, nel caso in esame, se non emergono ulteriori elementi che attestino un comportamento intenzionalmente volto a occultare il debito contributivo, la semplice omissione del quadro RR non è sufficiente a sospendere il termine di prescrizione. Pertanto, il credito vantato dall' per l'anno 2011 potrebbe ritenersi CP_1 prescritto, considerando che l'avviso bonario è stato notificato il 24 agosto 2017, oltre il termine quinquennale previsto.
6.8 Applicando, al caso di specie, le suesposte coordinate ermeneutiche ne discende che l'eccezione di prescrizione è infondata
7. Invero, sebbene il termine finale per il pagamento relativamente all'anno d'imposta
2010 era il 30.9.2011 (dies a quo) e che la richiesta di pagamento dei contributi alla
Gestione Separata è pervenuta in data 24.8.2017 oltre il termine prescrizionale a cui è seguito la notifica dell'avviso di addebito in data 20.9.2019.
8. In conclusione, il ricorso fondato in ordine alla prescrizione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
6 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., così provvede:
– Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione dell' di CP_1 iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995, e la connessa richiesta contributiva pari a € 1.261,07, per intervenuta prescrizione del credito;
– Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi € 500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in sede di trattazione scritta, lì 22.10.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
7
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 94/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SORRENTINO FRANCESCO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.1.2018 parte ricorrente esponeva che con raccomandata n.
6650545139447-5, ricevuta il 24 agosto 2017, l' comunicava alla ricorrente CP_1
l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995, con decorrenza dall'1.1.2011, richiedendo il pagamento di € 1.261,07 entro 30 giorni.
2. La ricorrente proponeva ricorso amministrativo in data 22 settembre 2017, deducendo di esercitare la professione forense, di non aver superato nel 2011 la soglia reddituale prevista per l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, e di aver comunque versato il contributo integrativo. Sollevava, altresì, eccezione di prescrizione del credito.
1 3. Si costituiva l' , affermando che il ricorrente aveva dichiarato, nella dichiarazione CP_1 dei redditi 2011 presentata il 26 settembre 2012, compensi da attività autonoma abituale, in assenza di contribuzione soggettiva alla Cassa professionale, da cui derivava l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata. Contestava inoltre l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decorresse dalla data di conoscenza dei redditi da parte dell'Amministrazione.
4. All'udienza del 21 ottobre 2025, il procedimento veniva riunito ad altro ricorso, iscritto avverso l'avviso di addebito n. 43920180001230731000 notificato il 20 settembre 2019, relativo ai medesimi presupposti di iscrizione alla Gestione Separata, in considerazione della connessione oggettiva e soggettiva tra i due giudizi.
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Per la decisione della presente controversia occorre muovere dal dato normativo che regola la materia.
1. L'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria CP_1 per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività'”.
2. Al fine di dirimere i dubbi ingenerati da alcune circolari emesse dall' e da CP_1 altrettante note diramate dalle casse private, il legislatore è nuovamente intervenuto con la norma di interpretazione autentica (avente, quindi, efficacia retroattiva) di cui all'art. 18, comma 12, del d.l. 98/2011, conv. in L. 111/2011, chiarendo che
“L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio CP_1 non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non
2 soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.
3. La recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 30344 del 2017 (cui sono seguite
Cass. n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018), dalla quale si ritiene di non potersi discostare, nell'interpretare il quadro normativo di riferimento, ed il cui principio è applicabile al caso di specie, ha affermato che
"tenuto conto del rinvio operato dall'art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, cit., agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai
D.Lgs. n. 509 del 1994 e D.Lgs. n. 103 del 1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla Gestione
Separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n. 917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della Gestione Separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che - come si è detto - collega
l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda
l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del
2010, già cit) ... Né potrebbe sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa dell'art. 19, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, fatto genericamente riferimento ad un
"versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia l'art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata sia quello
3 suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.".
4. Con specifico riferimento agli avvocati, la Suprema Corte con ordinanza, interlocutoria del 10.01.2020 n. 318 ha ribadito il principio secondo cui “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di universalizzazione della copertura CP_1 assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n.
335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.” (cfr. ex multis
Cass. 12/12/2018 n. 32167 che ha richiamato le motivazione i precedenti della
Corte).
5. Sostiene inoltre la Suprema Corte che non sussiste la duplicazione dei contributi, atteso che il versamento del contributo integrativo alla Cassa non è idoneo a mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista tenuto a corrisponderlo, in quanto la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti e il contributo integrativo ha come unica finalità la solidarietà degli iscritti alla cassa di appartenenza, inoltre tale contributo non ha finalità pensionistica non essendo calcolato sul reddito effettivo dichiarato ai fini Irpef.
6. Parte ricorrente ha, inoltre, eccepito la prescrizione del credito contributivo.
6.1 E' oramai principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale l'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335/95, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio
1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della
4 prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria.
La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale.
6.2 Quanto all'individuazione del “dies a quo” dal quale decorre il termine quinquennale di prescrizione, la problematica è stata di recente affrontata dalla
Suprema Corte (cfr. sentenza Cass. n. 27950\2018 le cui approfondite motivazioni si condividono pienamente) “ In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”, principio confermato dalla Suprema Corte con ordinanza del 20.03.2020 n. 6106, pertanto la contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 R.D.L. n. 1827/1935).
6.3 In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
241, secondo cui: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
5 6.4 Tuttavia, la Suprema Corte, ha chiarito che “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)” (cfr. Cass. 07/03/2019 n. 6677).
6.5 A riguardo, si osserva che la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisce “l'unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo, da parte della CP_1 professionista, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell'obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito
6.6 Tuttavia, la giurisprudenza successiva ha chiarito che non esiste un automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e la sospensione della prescrizione. In particolare, l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25598 del 1° settembre 2023 ha stabilito che l'accertamento del dolo richiede una valutazione concreta delle circostanze del caso, non potendo essere desunto esclusivamente dall'omissione del quadro RR.
6.7 Alla luce di ciò, nel caso in esame, se non emergono ulteriori elementi che attestino un comportamento intenzionalmente volto a occultare il debito contributivo, la semplice omissione del quadro RR non è sufficiente a sospendere il termine di prescrizione. Pertanto, il credito vantato dall' per l'anno 2011 potrebbe ritenersi CP_1 prescritto, considerando che l'avviso bonario è stato notificato il 24 agosto 2017, oltre il termine quinquennale previsto.
6.8 Applicando, al caso di specie, le suesposte coordinate ermeneutiche ne discende che l'eccezione di prescrizione è infondata
7. Invero, sebbene il termine finale per il pagamento relativamente all'anno d'imposta
2010 era il 30.9.2011 (dies a quo) e che la richiesta di pagamento dei contributi alla
Gestione Separata è pervenuta in data 24.8.2017 oltre il termine prescrizionale a cui è seguito la notifica dell'avviso di addebito in data 20.9.2019.
8. In conclusione, il ricorso fondato in ordine alla prescrizione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
6 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., così provvede:
– Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione dell' di CP_1 iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995, e la connessa richiesta contributiva pari a € 1.261,07, per intervenuta prescrizione del credito;
– Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi € 500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in sede di trattazione scritta, lì 22.10.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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