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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/11/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1495/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1495/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 9,35 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. IERARDI MASSIMILIANO Parte_1 Per l'avv. MASSIMILIANO GORGONI in sostituzione degli avv.ti IMBRIACI SILVANO e CP_1 ZAFFINA ANTONELLO Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Ierardi discute la causa insistendo per l'accoglimento delle domande del ricorso, contesta la memoria avversaria e, in caso di accolgimento del ricorso, formula in questa sede condanna di pagamento generica;
si riserva di depositare in PCT in data odierna istanza di liquidazione per il patronio a spese dello Stato. L'avv. Gorgoni discute la causa riportandosi alla memoria di costituzione e insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 16,38, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1495/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IERARDI Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in VIA DONIZZETTI 52 SCANDICCI presso il difensore avv. IERARDI MASSIMILIANO Parte ricorrente Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“accertare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale in capo alla Sig.ra con efficacia dalla domanda formulata in Parte_1 via amministrativa;
conseguentemente voglia annullare/revocare/dichiarare nullo e/o inefficace il provvedimento di reiezione della domanda di riconoscimento dell'assegno sociale presentata dalla Sig.ra nei confronti di del 05.10.2022 e notificato in data 20.10.2022 nonché la Parte_1 CP_1 CP_ successiva delibera n. 236690 del 06.04.2023, del Comitato Provinciale presso l' per l'ulteriore CP_ effetto condannare l' a corrispondere all'odierna ricorrente l'assegno sociale, ivi compresi i ratei arretrati, a far data dalla domanda formulata in via amministrativa, somme tutte da liquidarsi in separato giudizio, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c., dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. CP_2
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del positivo e della contestuale motivazione.
***
Le circostanze fattuali a base dell'odierno giudizio sono pacifiche e documentali. In particolare, risulta che la ricorrente – divorziata dal marito a far data dal 12.7.2000 (doc. 2 fasc. ric.)
– abbia presentato in data 3.10.2022 domanda amministrativa di assegno sociale (doc. 6 fasc. ric.), respinta dall'Istituto perché l'interessata avrebbe potuto ottenere, visto l'ammontare dell'assegno di esodo di cui all'art. 4 L. 92/2012 percepito dall'ex coniuge, una modifica delle condizioni di divorzio al fine di conseguire in proprio favore un assegno divorzile (doc. 7 fasc. ric.).
Tale rigetto è stato confermato in sede di ricorso amministrativo (docc.
8-9 fasc. ric.) e le relative motivazioni sono state in questa sede ribadite da parte resistente, che ha rilevato la necessità, per il richiedente, di fornire prova rigorosa dei presupposti per l'accesso alla prestazione de qua, posta a carico della fiscalità generale, con esclusione dello stato di bisogno anche solo in presenza di concrete possibilità di entrate economiche e di situazioni – quale quella in esame – in cui risulta che la ricorrente, durante il periodo di separazione, è sempre riuscita a provvedere a sé stessa e non ha mai avanzato domanda di assegno divorzile (vd. sentenza del Tribunale di Firenze del 25.1.2024 di modifica delle condizioni di separazione: doc. 10 fasc. ric.).
L'assegno sociale è una prestazione economico-assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata a domanda in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
Esso – che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la cd. pensione sociale e dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost., (“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.” – è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente.
La norma di riferimento è costruita dall'art. 3, comma 6, L. 335/1995, a mente del quale
“Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”
Con riferimento alla vicenda che qui rileva è intervenuta la Suprema Corte, che ha affermato che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato,
e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass., sez. lav., 14513/2020).
E' scritto nelle motivazioni della suddetta sentenza:
“7.- Ed invero l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare “i mezzi necessari per vivere” (ai sensi dell'art. 38 Cost., comma 1) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo L. n. 448 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b).
8.- La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
10.- La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.
11.- Anzitutto perchè non si tratta di “redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”, nè di “assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”; ai quali soltanto, invece, la L. n. 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno. 12.- Ed in secondo luogo perchè, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito:
“L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato.
13.- La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno (“ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6”) dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica.
14.- Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell'accesso al diritto, nè ai fini della misura dell'assegno sociale.
14.1 – Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell' . Ma soprattutto perchè le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi CP_1 separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perchè in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela.
15.- In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese.
16. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che questa Corte (Sez. L, sentenza n. 6570 del 18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione. 17.- Nel caso in esame, invece, i giudici di merito si sono spinti oltre;
attribuendo rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al (presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge (invariabilmente) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento (purchessia). Mentre la legge, per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto (Cass. n. 6570/2010, cit.)”.
Ancor più di recente, Cass., 24954/2021, proprio con riferimento alla possibilità di domandare l'assegno divorzile, ha affermato che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole” (vd. anche Cass., ord., 21573/2023).
Escluso quindi in diritto che la mancata richiesta di assegno divorzile possa di per sé precludere l'accesso all'assegno sociale, si rileva che la ricorrente possedesse, alla data di presentazione della domanda, tutti i requisiti di legge per la fruizione della prestazione, avendo compiuto 67 anni (ella è nata il [...]), essendo residente effettivamente e abitualmente in Italia e possedendo redditi annui non superiore al limite legale (€ 7.002,97 per il 2025) (docc. 1, 3, 4, 5, 12 fasc. ric.).
Deve quindi accertarsi il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale dalla data dell'1.11.2019
(la seconda istanza in via amministrativa è stata presentata il 30.10.2019: doc. 5 fasc. ric.), con conseguente condanna dell' a corrisponderle tale prestazione nella misura di legge, oltre interessi CP_1 dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
esse sono liquidate a favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al Patrocinio a spese dello Stato (art 133 TU Spese
Giustizia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale dalla data della Parte_1 domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' a corrisponderle tale prestazione nella CP_1 misura di legge, oltre interessi dal dovuto al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, che liquida in € 4.638,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1495/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 26 novembre 2025 ad ore 9,35 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv. IERARDI MASSIMILIANO Parte_1 Per l'avv. MASSIMILIANO GORGONI in sostituzione degli avv.ti IMBRIACI SILVANO e CP_1 ZAFFINA ANTONELLO Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Ierardi discute la causa insistendo per l'accoglimento delle domande del ricorso, contesta la memoria avversaria e, in caso di accolgimento del ricorso, formula in questa sede condanna di pagamento generica;
si riserva di depositare in PCT in data odierna istanza di liquidazione per il patronio a spese dello Stato. L'avv. Gorgoni discute la causa riportandosi alla memoria di costituzione e insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 16,38, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1495/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IERARDI Parte_1 C.F._1 MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in VIA DONIZZETTI 52 SCANDICCI presso il difensore avv. IERARDI MASSIMILIANO Parte ricorrente Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“accertare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale in capo alla Sig.ra con efficacia dalla domanda formulata in Parte_1 via amministrativa;
conseguentemente voglia annullare/revocare/dichiarare nullo e/o inefficace il provvedimento di reiezione della domanda di riconoscimento dell'assegno sociale presentata dalla Sig.ra nei confronti di del 05.10.2022 e notificato in data 20.10.2022 nonché la Parte_1 CP_1 CP_ successiva delibera n. 236690 del 06.04.2023, del Comitato Provinciale presso l' per l'ulteriore CP_ effetto condannare l' a corrispondere all'odierna ricorrente l'assegno sociale, ivi compresi i ratei arretrati, a far data dalla domanda formulata in via amministrativa, somme tutte da liquidarsi in separato giudizio, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c., dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. CP_2
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del positivo e della contestuale motivazione.
***
Le circostanze fattuali a base dell'odierno giudizio sono pacifiche e documentali. In particolare, risulta che la ricorrente – divorziata dal marito a far data dal 12.7.2000 (doc. 2 fasc. ric.)
– abbia presentato in data 3.10.2022 domanda amministrativa di assegno sociale (doc. 6 fasc. ric.), respinta dall'Istituto perché l'interessata avrebbe potuto ottenere, visto l'ammontare dell'assegno di esodo di cui all'art. 4 L. 92/2012 percepito dall'ex coniuge, una modifica delle condizioni di divorzio al fine di conseguire in proprio favore un assegno divorzile (doc. 7 fasc. ric.).
Tale rigetto è stato confermato in sede di ricorso amministrativo (docc.
8-9 fasc. ric.) e le relative motivazioni sono state in questa sede ribadite da parte resistente, che ha rilevato la necessità, per il richiedente, di fornire prova rigorosa dei presupposti per l'accesso alla prestazione de qua, posta a carico della fiscalità generale, con esclusione dello stato di bisogno anche solo in presenza di concrete possibilità di entrate economiche e di situazioni – quale quella in esame – in cui risulta che la ricorrente, durante il periodo di separazione, è sempre riuscita a provvedere a sé stessa e non ha mai avanzato domanda di assegno divorzile (vd. sentenza del Tribunale di Firenze del 25.1.2024 di modifica delle condizioni di separazione: doc. 10 fasc. ric.).
L'assegno sociale è una prestazione economico-assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata a domanda in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
Esso – che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la cd. pensione sociale e dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost., (“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.” – è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente.
La norma di riferimento è costruita dall'art. 3, comma 6, L. 335/1995, a mente del quale
“Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”
Con riferimento alla vicenda che qui rileva è intervenuta la Suprema Corte, che ha affermato che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato,
e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass., sez. lav., 14513/2020).
E' scritto nelle motivazioni della suddetta sentenza:
“7.- Ed invero l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare “i mezzi necessari per vivere” (ai sensi dell'art. 38 Cost., comma 1) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo L. n. 448 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b).
8.- La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
10.- La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione.
11.- Anzitutto perchè non si tratta di “redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”, nè di “assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”; ai quali soltanto, invece, la L. n. 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno. 12.- Ed in secondo luogo perchè, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito:
“L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato.
13.- La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno (“ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6”) dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica.
14.- Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell'accesso al diritto, nè ai fini della misura dell'assegno sociale.
14.1 – Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell' . Ma soprattutto perchè le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi CP_1 separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perchè in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela.
15.- In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese.
16. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che questa Corte (Sez. L, sentenza n. 6570 del 18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione. 17.- Nel caso in esame, invece, i giudici di merito si sono spinti oltre;
attribuendo rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al (presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge (invariabilmente) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento (purchessia). Mentre la legge, per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto (Cass. n. 6570/2010, cit.)”.
Ancor più di recente, Cass., 24954/2021, proprio con riferimento alla possibilità di domandare l'assegno divorzile, ha affermato che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole” (vd. anche Cass., ord., 21573/2023).
Escluso quindi in diritto che la mancata richiesta di assegno divorzile possa di per sé precludere l'accesso all'assegno sociale, si rileva che la ricorrente possedesse, alla data di presentazione della domanda, tutti i requisiti di legge per la fruizione della prestazione, avendo compiuto 67 anni (ella è nata il [...]), essendo residente effettivamente e abitualmente in Italia e possedendo redditi annui non superiore al limite legale (€ 7.002,97 per il 2025) (docc. 1, 3, 4, 5, 12 fasc. ric.).
Deve quindi accertarsi il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale dalla data dell'1.11.2019
(la seconda istanza in via amministrativa è stata presentata il 30.10.2019: doc. 5 fasc. ric.), con conseguente condanna dell' a corrisponderle tale prestazione nella misura di legge, oltre interessi CP_1 dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
esse sono liquidate a favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al Patrocinio a spese dello Stato (art 133 TU Spese
Giustizia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale dalla data della Parte_1 domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' a corrisponderle tale prestazione nella CP_1 misura di legge, oltre interessi dal dovuto al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, che liquida in € 4.638,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.