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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/11/2024, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. iscritto al n. 363 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carola Regolo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Papalini, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.02.2024, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha Parte_1 chiesto revocarsi l'assegno di mantenimento a suo carico di euro 400,00 per il figlio stabilito con la sentenza di divorzio n. 1097/2010 (RGN. Per_1
3111/10) emessa dall'intestato Tribunale ed in subordine disporre una diversa somma a titolo di mantenimento come ritenuto di giustizia.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto di aver sempre provveduto al versamento del mantenimento e che il figlio, oramai maggiorenne, ha lavorato nell'anno 2021 con un contratto a tempo determinato in qualità di conducente per una ditta di consegne, salvo rifiutare l'anno seguente il rinnovo contrattuale e che da allora non si è più adoperato per cercare un'altra Per_1 occupazione lavorativa. Il ha inoltre dedotto di avere, senza buon esito, Pt_1 invitato il figlio a ricercare un lavoro più confacente al suo percorso di studio di geometra e che questi non ha voluto recarsi presso l'Ufficio di collocamento per iscriversi nelle liste per l'impiego.
Il ricorrente dunque ha dedotto che la condizione di dipendenza economica del figlio sia imputabile alle sue condotte ed ha chiesto al Tribunale la revoca dell'obbligo al versamento del mantenimento per alla madre. Per_1
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 23.04.2024 si è costituita la resistente che ha dedotto che le difficoltà di nel reperire un impiego sono dovute al suo Per_1 carattere introverso e di non avere nulla in contrario a che il figlio diventi economicamente indipendente.
Tanto dedotto la resistente ha chiesto al Tribunale di disporre a carico del ricorrente il mantenimento in via diretta del figlio con trasferimento dello stesso presso l'abitazione paterna, in subordine di confermare le disposizioni adottate all'sito del giudizio di divorzio. 3
In data 06.05.2024 è stata depositata memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. a mezzo della quale il ricorrente ha dedotto la contrarietà del figlio ad un suo possibile trasferimento presso la residenza paterna ed ha modificato le conclusioni e richiesto, in difetto dell'accoglimento della domanda di revoca al mantenimento di , che ciascun genitore provveda al suo mantenimento Per_1 diretto nei peridi di permanenza presso le rispettive abitazioni, con cadenza mensile, ed ove invece disposto il trasferimento del figlio presso il padre, stabilire un assegno di mantenimento a carico dalla madre in misura non inferiore ad euro
400,00 mensili, oltre concorso al 50% alle spese straordinarie.
All'udienza tenutasi il 02.10.2024 sono comparse le parti personalmente insieme ai loro difensori ed hanno dedotto di aver raggiunto un accordo di componimento.
Il Giudice, preso atto dell'intesa tra le parti, ha rimesso la causa in decisione al Collegio ed ha assegnato termine per il deposito di conclusioni congiunte.
I difensori hanno depositato le conclusioni congiunte telematicamente in data 02.10.2024.
Il Tribunale ritiene che nulla osta al recepimento delle stesse in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio . Per_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 363/2024 R.G.A.C., a parziale modifica delle disposizioni adottate con la sentenza di divorzio n.
1097/2010 nel procedimento di RGN. 3111/10, così provvede:
1) il sig. verserà per il mantenimento del figlio la somma di Parte_1 euro 200,00 per i soli mesi di marzo, aprile e maggio 2025, dopodiché cesserà ogni assegno a suo carico;
4
2) trasferirà la propria residenza anagrafica presso il padre e sarà Per_1 libero di collocarsi ove ritiene;
3) i genitori provvederanno al mantenimento diretto nei tempi di permanenza del figlio presso di sé fino alla piena indipendenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 13 novembre 2024
Si comunichi.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. iscritto al n. 363 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carola Regolo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Papalini, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.02.2024, ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha Parte_1 chiesto revocarsi l'assegno di mantenimento a suo carico di euro 400,00 per il figlio stabilito con la sentenza di divorzio n. 1097/2010 (RGN. Per_1
3111/10) emessa dall'intestato Tribunale ed in subordine disporre una diversa somma a titolo di mantenimento come ritenuto di giustizia.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto di aver sempre provveduto al versamento del mantenimento e che il figlio, oramai maggiorenne, ha lavorato nell'anno 2021 con un contratto a tempo determinato in qualità di conducente per una ditta di consegne, salvo rifiutare l'anno seguente il rinnovo contrattuale e che da allora non si è più adoperato per cercare un'altra Per_1 occupazione lavorativa. Il ha inoltre dedotto di avere, senza buon esito, Pt_1 invitato il figlio a ricercare un lavoro più confacente al suo percorso di studio di geometra e che questi non ha voluto recarsi presso l'Ufficio di collocamento per iscriversi nelle liste per l'impiego.
Il ricorrente dunque ha dedotto che la condizione di dipendenza economica del figlio sia imputabile alle sue condotte ed ha chiesto al Tribunale la revoca dell'obbligo al versamento del mantenimento per alla madre. Per_1
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 23.04.2024 si è costituita la resistente che ha dedotto che le difficoltà di nel reperire un impiego sono dovute al suo Per_1 carattere introverso e di non avere nulla in contrario a che il figlio diventi economicamente indipendente.
Tanto dedotto la resistente ha chiesto al Tribunale di disporre a carico del ricorrente il mantenimento in via diretta del figlio con trasferimento dello stesso presso l'abitazione paterna, in subordine di confermare le disposizioni adottate all'sito del giudizio di divorzio. 3
In data 06.05.2024 è stata depositata memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. a mezzo della quale il ricorrente ha dedotto la contrarietà del figlio ad un suo possibile trasferimento presso la residenza paterna ed ha modificato le conclusioni e richiesto, in difetto dell'accoglimento della domanda di revoca al mantenimento di , che ciascun genitore provveda al suo mantenimento Per_1 diretto nei peridi di permanenza presso le rispettive abitazioni, con cadenza mensile, ed ove invece disposto il trasferimento del figlio presso il padre, stabilire un assegno di mantenimento a carico dalla madre in misura non inferiore ad euro
400,00 mensili, oltre concorso al 50% alle spese straordinarie.
All'udienza tenutasi il 02.10.2024 sono comparse le parti personalmente insieme ai loro difensori ed hanno dedotto di aver raggiunto un accordo di componimento.
Il Giudice, preso atto dell'intesa tra le parti, ha rimesso la causa in decisione al Collegio ed ha assegnato termine per il deposito di conclusioni congiunte.
I difensori hanno depositato le conclusioni congiunte telematicamente in data 02.10.2024.
Il Tribunale ritiene che nulla osta al recepimento delle stesse in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio . Per_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 363/2024 R.G.A.C., a parziale modifica delle disposizioni adottate con la sentenza di divorzio n.
1097/2010 nel procedimento di RGN. 3111/10, così provvede:
1) il sig. verserà per il mantenimento del figlio la somma di Parte_1 euro 200,00 per i soli mesi di marzo, aprile e maggio 2025, dopodiché cesserà ogni assegno a suo carico;
4
2) trasferirà la propria residenza anagrafica presso il padre e sarà Per_1 libero di collocarsi ove ritiene;
3) i genitori provvederanno al mantenimento diretto nei tempi di permanenza del figlio presso di sé fino alla piena indipendenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 13 novembre 2024
Si comunichi.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso