Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG N. 41/2025 P.U. riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Caterina Macchi Presidente
Dott.ssa Guendalina Pascale Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG PU N. 41/2025 per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale promosso con ricorso depositato telematicamente in data 15 gennaio 2025,
DA
CF: ), nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
A. Meucci n. 40, (CF: ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Prato, Via G. Carradori n.35/1 e (CF: , nato a Parte_3 C.F._3
Boscoreale (NA) il 16.09.1965, residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in Prato, Via Pallaccorda n. 6 presso lo studio professionale dell'avv. Alessandro Gattai E (CF: pec: vvocati.prato. fax n.0574 605922; email: C.F._4 Email_1
), giusta procura alle liti a margine del ricorso;
Email_3
nei confronti di
1
legale a MILANO (MI) PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 4 CAP 20124;
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
PREMESSO CHE
• con ricorso depositato telematicamente in data 15.1.2025 la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Controparte_1
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla debitrice del ricorso, della delega al giudice relatore e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta a cura della cancelleria con PEC in data 20 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 40 co. 6 CCII, nel rispetto dei termini di quindici giorni anteriori ex art. 41 co. 2 CCII, essendo stata fissata e tenuta l'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato il 19 febbraio 2025;
• la debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente di “servizi di facchinaggio”;
• inoltre, è pervenuto il parere del MIMIT – come richiesto dal giudice relatore in sede di decreto di fissazione di udienza, dovendo essere sentita a norma dell'art. 297 co. 4 CCII
l'autorità amministrativa che ha la vigilanza sull'impresa – secondo il quale “Con riferimento alla richiesta formulata da codesto Tribunale con nota del 17/01/2025 Ist. 41/2025 e pervenuta alla scrivente in data 03/02/2025 prot. 20587, si comunica che dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa in oggetto rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del c.c. e che, pertanto, ad essa risulti applicabile sia la disciplina fallimentare che quella propria della liquidazione coatta amministrativa, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art.2545-terdecies del c.c. Si rappresenta, altresì, che questa
Amministrazione non ha un procedimento in corso per la sottoposizione della cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa.”;
OSSERVA
• sussiste, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario
2 dell'intestato Tribunale, ovvero in MILANO (MI) PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 4 CAP
20124;
• la debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
l'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la qual ha scelto di non far pervenire la documentazione richiesta dal decreto di fissazione dell'udienza e, quindi, di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1
-, Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016). Ne discende, dunque, che trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria,
l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che “è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1,
24.10.2017, n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016). Considerata l'omessa approvazione e il mancato deposito ufficiale di qualsivoglia bilancio durante lo svolgimento dell'attività d'impresa, iscritta al registro delle imprese il 21 ottobre 2019, e la mancata produzione di una situazione contabile aggiornata, l'imprenditore non costituendosi non ha inteso soddisfare l'onere probatorio di cui è, ex lege, gravato. Si può, peraltro, escludere in fatto l'inattività della società nel periodo di omessa approvazione e deposito dei bilanci in considerazione delle seguenti ragioni: a) in data 30 settembre 2024 vi erano almeno ventotto dipendenti addetti, come si desume dalla visura camerale;
b) i debiti previdenziali verso CP_2 emergenti dall'estratto del concessionario della riscossione si sono formati nel periodo da settembre 2023 a gennaio 2025; c) i lavoratori ricorrenti sono stati licenziati a marzo 2024;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 37 comma 2 CCII ed ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, come da decreti ingiuntivi notificati dai ricorrenti in data 13.5.2024 e successivi atti di precetto, per complessivi € 17.678,22, importo al quale vanno sommati debiti previdenziali verso , scaduti, non pagati e che non appaiono CP_2
rateizzati né oggetto di definizione agevolata, come da estratto aggiornato del concessionario della riscossione (a partire da settembre 2023), complessivamente pari ad € 182.852,49;
3 • va precisato che, pur non essendo stato richiesto né concesso decreto ingiuntivo in favore della società ricorrente, il credito sussiste ed è accertabile incidentalmente sulla base dei documenti prodotti: secondo Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16853 del 25/05/2022 (Rv. 664955 - 01), conforme Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23494 del 27/10/2020 “In tema di dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore, il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione”.
• quanto al requisito dell'insolvenza, consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di
"normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
• la debitrice si trova pertanto in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a) dal mancato pagamento di debiti previdenziali non modesti per oltre € 180.000, risalenti nel tempo e formatisi a partire da settembre 2023;
b) dall'inadempimento con riferimento al debito per modesti importi maturato verso i lavoratori ricorrenti, fisiologicamente adempibile da un'impresa non in crisi, quale remunerazione di un normale fattore e costo di produzione, elemento indicativo dell'impossibilità di adempiere regolarmente ed alle normali scadenze con i mezzi ordinari di pagamento le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività commerciale;
c) dall'esito negativo del pignoramento mobiliare presso l'unità locale di Prato (PO)
, e da verbale dell'ufficiale giudiziario in data 28.11.2024; Controparte_3
d) dall'esito quasi del tutto incapiente del pignoramento presso terzi intrapreso dalla ricorrente in quanto è stata assegnata esclusivamente la somma di € 712,00, in conto Pt_1
spese legali della procedura esecutiva al difensore dichiaratosi antistatario (doc. 22);
e) dall'omesso deposito dei bilanci a far data dal 2019, in violazione dell'art. 2478 bis c.c.;
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle
4 proprie obbligazioni: emerge infatti come la società debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
c.f. e P. IVA , con sede legale a MILANO (MI)
[...] P.IVA_1
PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 4 CAP 20124, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore il Dott. , soggetto che ha i requisiti di cui agli Persona_1
articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 17 giugno 2025 ore 13.30 in modalità da remoto mediante il programma autorizzato Microsoft Teams al seguente link di collegamento ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thr ead.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_5
5 6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;
6 12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 20 febbraio
2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Caterina Macchi
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