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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/12/2025, n. 5696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5696 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
----- ----- -----
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Francesca
OR Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8219/2023 promossa da:
, , Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7 Controparte_8
, , in Controparte_9 Controparte_10
proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
e , in Per_1 Persona_2 Controparte_11
proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
Parte_1 Parte_2
, in proprio e in qualità di esercente la Parte_3
responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_3
, tutti rappresentati e difesi in giudizio, giusta Parte_4
procure in atti, dall'Avv. Antonella Castellone
ricorrenti
contro
Controparte_12
convenuto contumace
1 e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 16.11.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
nata il [...]; nata il Controparte_1 Controparte_2
23.08.1960; , nata il [...]; Controparte_3 Controparte_4
, nato il [...]; nato il [...];
[...] Controparte_5 [...]
nato il [...]; nata il Controparte_6 Controparte_7
Per_ 12.01.1980; , nato il [...]; e , nate, Controparte_10 Persona_2
rispettivamente, l'11.06.2018 e il 23.12.2021- rappresentate dal padre e dalla madre
; nata il [...]; Persona_4 Controparte_11
nato l'[...]- rappresentato dalla madre;
Parte_1 [...]
nato il [...]; nato il [...]; Parte_2 Parte_3
nata il [...]- rappresentata dal padre e dalla madre Persona_3
e , nata il [...]; tutti Persona_5 CP_1 Parte_4
nati in Brasile, adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di
[...]
(o o o Persona_6 Persona_6 Persona_6
), nato il [...] a [...], figlio di e di Persona_6 Persona_7
(o ), cittadino italiano, poi emigrato e deceduto in Brasile Persona_8 Persona_9
senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
e , nate, Controparte_8 Controparte_9
rispettivamente, il 19.05.1955 e il 15.04.1948 (anch'esse in Brasile), adivano il
Tribunale di Venezia, chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadine italiane jure matrimonii in forza del matrimonio contratto, la prima, con CP_6
2 qui ricorrente, la seconda, con . Controparte_6 Persona_10
La prima udienza del 28.10.2024 veniva rinviata d'ufficio al 20.01.2025 ex art. 127 ter cpc;
con ordinanza datata 10.02.2025, la causa veniva ulteriormente rinviata al
12.05.2025 con richiesta di integrazione documentale;
l'incombente così disposto veniva effettuato in data 09.05.2025. Tuttavia, con successivo provvedimento del
07.07.2025, veniva fissata udienza per il giorno 08.09.2025- ex art. 127 bis cpc- concedendo termine ai ricorrenti sino al 02.09.2025 per dedurre e produrre in merito alla circostanza che pur essendo indicata nelle premesse e Controparte_9
nelle conclusioni del ricorso quale avente diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii (per aver contratto matrimonio, come sopra si è detto, con in data 02.01.1970), non risultava aver rilasciato né prodotto in Persona_10
giudizio alcuna procura alle liti in tal senso. Per il che, all'udienza del 08.09.2025, il legale dei ricorrenti chiedeva un rinvio “al fine del deposito della procura” rilasciata dalla ricorrente la causa doveva quindi essere rinviata Controparte_9
all'udienza del 17.11.2025- ex art. 127 ter- “per la verifica del deposito della procura” stessa. Con note scritte depositate in data 16.11.2025, il legale dei ricorrenti non provvedeva al deposito della predetta procura e precisava che nessuna “domanda deve ritenersi formulata in nome e per conto” di non avendo Parte_5
la stessa interesse alla richiesta di “riconoscimento della cittadinanza italiana”; richiamate, quindi, le conclusioni precisate dai soli ricorrenti in pari data, la causa va ora trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dai soli ricorrenti.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_12
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 3; si
3 rileva, inoltre, che il luogo di nascita del ricorrente deve Parte_2
essere correttamente individuato come indicato nel relativo certificato di nascita (cfr. doc. 30) e non come indicato nel ricorso e nella procura alle liti.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, , è nato in [...] Persona_6
Treviso, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani è necessario dimostrare, con certificati di registro civile, la linea diretta per discendenza con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
4 Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato Persona_6
cittadino brasiliano e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis a suo figlio, , che l'aveva a Persona_11
propria volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché anche questi ultimi sono cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che vi è stato un caso di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione: infatti, la nipote dell'avo, , è nata il [...]. Persona_12
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna ex art. 1 lg. 555/1912, sia perché l'art. 10 della medesima legge stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, rilevando l'irragionevole disparità di trattamento tra uomo e donna che tali articoli ponevano in essere, attribuendo la cittadinanza italiana solo ai figli di padre cittadino italiano e non a figli di madre cittadina italiana e disponendo la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente dalla sua volontà.
Le suddette pronunce hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i sessi e i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
5 Successivamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento), salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Tale pronuncia della Corte del 25.02.2009, n. 4466/2009, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, ha infatti risolto il contrasto di orientamenti in merito alla perdita ed al mancato acquisto della cittadinanza, derivanti tutti dalla previgente disciplina prevista dalla legge n. 555/1912, enunciando il seguente principio di diritto “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Appare evidente come il caso di specie sia identico a quello oggetto della pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata sicché, in applicazione dei medesimi principi di diritto, il diritto alla cittadinanza in capo ai ricorrenti va accertato e riconosciuto.
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello
6 status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna, non costituisce impedimento.
Per quanto riguarda la domanda presentata da figlia Controparte_8
Per_1 di ed (cfr. doc. 37), essa va qualificata quale Persona_14
domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure matrimonii, in forza del matrimonio contratto con qui ricorrente, il 03/12/1977, nella Controparte_6
città di Curitiba (Brasile), come risulta dal relativo certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato, sub doc. 15.
Le norme regolatrici dell'acquisto della cittadinanza da parte della donna straniera che sposa un cittadino italiano, prima dell'entrata in vigore della legge 123/1983
(27.04.1983), vanno individuate, ratione temporis, negli artt. 10 e 11 lg. 555/1912 che, per quanto concerne il caso di specie ovvero il caso di donna straniera che sposa un cittadino italiano, prevedono espressamente all'art. 10 “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi. La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.”
La cittadinanza italiana risulta pertanto acquisita automaticamente dalla suddetta ricorrente per il solo fatto del matrimonio dalla stessa contratto con cittadino italiano in data 03/12/1977, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge123/1983 che ha previsto altri requisiti aggiuntivi per il suo riconoscimento;
al riguardo, a prescindere dalla retroattività dell'esclusione dell'automatismo introdotto con la predetta legge, risulta dirimente il fatto che ha presentato la Controparte_8
domanda di riconoscimento della cittadinanza così manifestando, senza ombra di dubbio, la volontà di ottenerla.
La domanda invece proposta da , stante la Controparte_9
7 dichiarazione resa dal procuratore in sede di note conclusive che “nessuna domanda deve ritenersi formulata in nome e per conto” della stessa, non avendo interesse alla richiesta di “riconoscimento della cittadinanza italiana”, va dichiarata improcedibile stante la mancanza del rilascio della procura ad litem.
Tutte le richieste di riconoscimento della cittadinanza in discussione, se compiutamente istruite, dovrebbero essere favorevolmente evase in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Al riguardo, va rilevato i ricorrenti hanno dato prova di aver di aver avviato - senza successo - il procedimento per la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile.
In ogni caso, risulta fatto notorio che le liste di attesa presso le rappresentanze diplomatiche brasiliane hanno una previsione di evasione superiore ai dieci anni dalla data di presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_12
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di
8 diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_12
che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_12
- dichiara l'improcedibilità della domanda posta da Controparte_9
;
[...]
- accerta e dichiara che , nata a [...]/PR Controparte_1
(Brasile) il 10.08.1996, residente in [...]5, Curitiba/PR (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che , nata a [...] Controparte_2
Branco/PR (Brasile) il 23.08.1960, residente in [...]5, Curitiba/PR
(Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che , nata a [...] Controparte_3
Branco/PR (Brasile) il 24.10.1965, residente in [...]246 Curitiba/PR
(Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo,
9 cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che , nato a [...]/PR Controparte_4
(Brasile) il 15.01.1999, residente in [...]246 Curitiba/PR (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che nato a [...]/PR Controparte_5
(Brasile) il 10.10.2002, residente in [...]012, Capão da Imbuia,
Curitiba/PR (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che nato a [...]/RS Controparte_6
(Brasile) il 03.10.1950, residente in [...]dos Contabilistas 30, Curitiba/Pr (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che nata a [...]/PR Controparte_7
(Brasile) il 12.01.1980, residente in rua Brao de Monte Alegre 36, Curitiba/PR
(Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che , nato a [...]/PR (Brasile) il Controparte_10
19.07.1983, residente in [...]2464, Cascavel/PR (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
; Persona_6
- accerta e dichiara che , nata a [...]/PR (Brasile) Parte_6
l'11.06.2018, residente in [...]2464, Cascavel/PR (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
; Persona_6
- accerta e dichiara che , nata a [...]/PR (Brasile) il Persona_2
23.12.2021, residente in [...]2464, Cascavel/PR (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
; Persona_6
- accerta e dichiara che nata a [...], Controparte_11
(Cascavel)/PR (Brasile) il 26.10.1973, residente in [...]620, Cascavel/PR
10 (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che nato a [...] Parte_1
Prudente/SP (Brasile) l'08.05.2007, residente in [...]620, Cascavel/PR
(Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che nato a [...] Parte_2
Grande/MS (Brasile) il 10.10.2003, residente in [...]620, Cascavel/PR
(Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che , nato a [...]/PR Parte_3
(Brasile) il 15.02.1969, residente in [...]012, Capão da Imbuia,
Curitiba/PR (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che nata a [...]/PR Persona_3
(Brasile) il 15.04.2008, residente in [...]012, Capão da Imbuia,
Curitiba/PR (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che , nata a [...]/PR Parte_4
(Brasile) il 06.07.1952, residente in [...]05, Curitiba/PR (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che nata a Controparte_8
Curitiba/PR (Brasile) il 19.05.1955, residente in [...]dos Contabilistas 30,
Curitiba/Pr (Brasile), è cittadina italiana jure matrimonii per aver contratto matrimonio con cittadino italiano, Controparte_6
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_12
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
11 Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Silvia Iliadis,
Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo.
Venezia, il 01/12/2025
Il Giudice
Francesca OR
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
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Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Francesca
OR Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8219/2023 promossa da:
, , Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7 Controparte_8
, , in Controparte_9 Controparte_10
proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
e , in Per_1 Persona_2 Controparte_11
proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
Parte_1 Parte_2
, in proprio e in qualità di esercente la Parte_3
responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_3
, tutti rappresentati e difesi in giudizio, giusta Parte_4
procure in atti, dall'Avv. Antonella Castellone
ricorrenti
contro
Controparte_12
convenuto contumace
1 e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 16.11.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
nata il [...]; nata il Controparte_1 Controparte_2
23.08.1960; , nata il [...]; Controparte_3 Controparte_4
, nato il [...]; nato il [...];
[...] Controparte_5 [...]
nato il [...]; nata il Controparte_6 Controparte_7
Per_ 12.01.1980; , nato il [...]; e , nate, Controparte_10 Persona_2
rispettivamente, l'11.06.2018 e il 23.12.2021- rappresentate dal padre e dalla madre
; nata il [...]; Persona_4 Controparte_11
nato l'[...]- rappresentato dalla madre;
Parte_1 [...]
nato il [...]; nato il [...]; Parte_2 Parte_3
nata il [...]- rappresentata dal padre e dalla madre Persona_3
e , nata il [...]; tutti Persona_5 CP_1 Parte_4
nati in Brasile, adivano il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di
[...]
(o o o Persona_6 Persona_6 Persona_6
), nato il [...] a [...], figlio di e di Persona_6 Persona_7
(o ), cittadino italiano, poi emigrato e deceduto in Brasile Persona_8 Persona_9
senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
e , nate, Controparte_8 Controparte_9
rispettivamente, il 19.05.1955 e il 15.04.1948 (anch'esse in Brasile), adivano il
Tribunale di Venezia, chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadine italiane jure matrimonii in forza del matrimonio contratto, la prima, con CP_6
2 qui ricorrente, la seconda, con . Controparte_6 Persona_10
La prima udienza del 28.10.2024 veniva rinviata d'ufficio al 20.01.2025 ex art. 127 ter cpc;
con ordinanza datata 10.02.2025, la causa veniva ulteriormente rinviata al
12.05.2025 con richiesta di integrazione documentale;
l'incombente così disposto veniva effettuato in data 09.05.2025. Tuttavia, con successivo provvedimento del
07.07.2025, veniva fissata udienza per il giorno 08.09.2025- ex art. 127 bis cpc- concedendo termine ai ricorrenti sino al 02.09.2025 per dedurre e produrre in merito alla circostanza che pur essendo indicata nelle premesse e Controparte_9
nelle conclusioni del ricorso quale avente diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii (per aver contratto matrimonio, come sopra si è detto, con in data 02.01.1970), non risultava aver rilasciato né prodotto in Persona_10
giudizio alcuna procura alle liti in tal senso. Per il che, all'udienza del 08.09.2025, il legale dei ricorrenti chiedeva un rinvio “al fine del deposito della procura” rilasciata dalla ricorrente la causa doveva quindi essere rinviata Controparte_9
all'udienza del 17.11.2025- ex art. 127 ter- “per la verifica del deposito della procura” stessa. Con note scritte depositate in data 16.11.2025, il legale dei ricorrenti non provvedeva al deposito della predetta procura e precisava che nessuna “domanda deve ritenersi formulata in nome e per conto” di non avendo Parte_5
la stessa interesse alla richiesta di “riconoscimento della cittadinanza italiana”; richiamate, quindi, le conclusioni precisate dai soli ricorrenti in pari data, la causa va ora trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dai soli ricorrenti.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_12
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 3; si
3 rileva, inoltre, che il luogo di nascita del ricorrente deve Parte_2
essere correttamente individuato come indicato nel relativo certificato di nascita (cfr. doc. 30) e non come indicato nel ricorso e nella procura alle liti.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, , è nato in [...] Persona_6
Treviso, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani è necessario dimostrare, con certificati di registro civile, la linea diretta per discendenza con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
4 Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato Persona_6
cittadino brasiliano e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis a suo figlio, , che l'aveva a Persona_11
propria volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché anche questi ultimi sono cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che vi è stato un caso di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione: infatti, la nipote dell'avo, , è nata il [...]. Persona_12
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna ex art. 1 lg. 555/1912, sia perché l'art. 10 della medesima legge stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, rilevando l'irragionevole disparità di trattamento tra uomo e donna che tali articoli ponevano in essere, attribuendo la cittadinanza italiana solo ai figli di padre cittadino italiano e non a figli di madre cittadina italiana e disponendo la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente dalla sua volontà.
Le suddette pronunce hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i sessi e i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
5 Successivamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento), salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Tale pronuncia della Corte del 25.02.2009, n. 4466/2009, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, ha infatti risolto il contrasto di orientamenti in merito alla perdita ed al mancato acquisto della cittadinanza, derivanti tutti dalla previgente disciplina prevista dalla legge n. 555/1912, enunciando il seguente principio di diritto “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Appare evidente come il caso di specie sia identico a quello oggetto della pronuncia della Suprema Corte sopra richiamata sicché, in applicazione dei medesimi principi di diritto, il diritto alla cittadinanza in capo ai ricorrenti va accertato e riconosciuto.
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello
6 status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna, non costituisce impedimento.
Per quanto riguarda la domanda presentata da figlia Controparte_8
Per_1 di ed (cfr. doc. 37), essa va qualificata quale Persona_14
domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure matrimonii, in forza del matrimonio contratto con qui ricorrente, il 03/12/1977, nella Controparte_6
città di Curitiba (Brasile), come risulta dal relativo certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato, sub doc. 15.
Le norme regolatrici dell'acquisto della cittadinanza da parte della donna straniera che sposa un cittadino italiano, prima dell'entrata in vigore della legge 123/1983
(27.04.1983), vanno individuate, ratione temporis, negli artt. 10 e 11 lg. 555/1912 che, per quanto concerne il caso di specie ovvero il caso di donna straniera che sposa un cittadino italiano, prevedono espressamente all'art. 10 “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi. La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.”
La cittadinanza italiana risulta pertanto acquisita automaticamente dalla suddetta ricorrente per il solo fatto del matrimonio dalla stessa contratto con cittadino italiano in data 03/12/1977, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge123/1983 che ha previsto altri requisiti aggiuntivi per il suo riconoscimento;
al riguardo, a prescindere dalla retroattività dell'esclusione dell'automatismo introdotto con la predetta legge, risulta dirimente il fatto che ha presentato la Controparte_8
domanda di riconoscimento della cittadinanza così manifestando, senza ombra di dubbio, la volontà di ottenerla.
La domanda invece proposta da , stante la Controparte_9
7 dichiarazione resa dal procuratore in sede di note conclusive che “nessuna domanda deve ritenersi formulata in nome e per conto” della stessa, non avendo interesse alla richiesta di “riconoscimento della cittadinanza italiana”, va dichiarata improcedibile stante la mancanza del rilascio della procura ad litem.
Tutte le richieste di riconoscimento della cittadinanza in discussione, se compiutamente istruite, dovrebbero essere favorevolmente evase in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Al riguardo, va rilevato i ricorrenti hanno dato prova di aver di aver avviato - senza successo - il procedimento per la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile.
In ogni caso, risulta fatto notorio che le liste di attesa presso le rappresentanze diplomatiche brasiliane hanno una previsione di evasione superiore ai dieci anni dalla data di presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_12
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di
8 diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_12
che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_12
- dichiara l'improcedibilità della domanda posta da Controparte_9
;
[...]
- accerta e dichiara che , nata a [...]/PR Controparte_1
(Brasile) il 10.08.1996, residente in [...]5, Curitiba/PR (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che , nata a [...] Controparte_2
Branco/PR (Brasile) il 23.08.1960, residente in [...]5, Curitiba/PR
(Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che , nata a [...] Controparte_3
Branco/PR (Brasile) il 24.10.1965, residente in [...]246 Curitiba/PR
(Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo,
9 cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che , nato a [...]/PR Controparte_4
(Brasile) il 15.01.1999, residente in [...]246 Curitiba/PR (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che nato a [...]/PR Controparte_5
(Brasile) il 10.10.2002, residente in [...]012, Capão da Imbuia,
Curitiba/PR (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che nato a [...]/RS Controparte_6
(Brasile) il 03.10.1950, residente in [...]dos Contabilistas 30, Curitiba/Pr (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che nata a [...]/PR Controparte_7
(Brasile) il 12.01.1980, residente in rua Brao de Monte Alegre 36, Curitiba/PR
(Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che , nato a [...]/PR (Brasile) il Controparte_10
19.07.1983, residente in [...]2464, Cascavel/PR (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
; Persona_6
- accerta e dichiara che , nata a [...]/PR (Brasile) Parte_6
l'11.06.2018, residente in [...]2464, Cascavel/PR (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
; Persona_6
- accerta e dichiara che , nata a [...]/PR (Brasile) il Persona_2
23.12.2021, residente in [...]2464, Cascavel/PR (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano,
; Persona_6
- accerta e dichiara che nata a [...], Controparte_11
(Cascavel)/PR (Brasile) il 26.10.1973, residente in [...]620, Cascavel/PR
10 (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che nato a [...] Parte_1
Prudente/SP (Brasile) l'08.05.2007, residente in [...]620, Cascavel/PR
(Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che nato a [...] Parte_2
Grande/MS (Brasile) il 10.10.2003, residente in [...]620, Cascavel/PR
(Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che , nato a [...]/PR Parte_3
(Brasile) il 15.02.1969, residente in [...]012, Capão da Imbuia,
Curitiba/PR (Brasile), è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che nata a [...]/PR Persona_3
(Brasile) il 15.04.2008, residente in [...]012, Capão da Imbuia,
Curitiba/PR (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che , nata a [...]/PR Parte_4
(Brasile) il 06.07.1952, residente in [...]05, Curitiba/PR (Brasile), è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_6
- accerta e dichiara che nata a Controparte_8
Curitiba/PR (Brasile) il 19.05.1955, residente in [...]dos Contabilistas 30,
Curitiba/Pr (Brasile), è cittadina italiana jure matrimonii per aver contratto matrimonio con cittadino italiano, Controparte_6
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_12
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
11 Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Silvia Iliadis,
Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo.
Venezia, il 01/12/2025
Il Giudice
Francesca OR
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