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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2415/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2415/2024 v.g., promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. RUCCI CHRISTIAN
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. CP_1
GAROFALO DANIELE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2024, e Parte_1
esponevano che in data 15/12/2005 avevano contratto CP_1
matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 23.01.2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 23.01.2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 7 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e nel superiore interesse della educazione e istruzione dei figli e Per_1 Persona_2
ciascun coniuge, sin da ora, presta il consenso affinché l'altro stabilisca la propria residenza ove le esigenze personali e di lavoro lo renderanno più opportuno.
2) La casa familiare ubicata in Cepagatti alla Via Piemonte n. 36, resterà assegnata, unitamente ai relativi mobili, arredi e suppellettili che la occupano, al sig.
[...]
già proprietario dell'immobile, che ivi vivrà unitamente ai figli e CP_1 Per_1
poiché ivi prevalentemente collocati. Il sig. farà Persona_2 CP_1
personalmente fronte al costo delle relative utenze e tasse nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sua abitazione. Dal canto suo, la sig.ra Parte_1
di comune accordo con il di lei marito, ha già provveduto a trovare idonea
[...]
sistemazione presso altra abitazione di sua proprietà in Cepagatti alla Via Vittorio
Veneto n. 78. I coniugi, consensualmente, stabiliscono che i figli trasferiranno la loro residenza presso la casa del padre in Cepagatti alla Via Piemonte n. 36 e con la sottoscrizione del ricorso si impegnano a sottoscrivere eventuali atti di assenso al loro cambio di residenza.
3) Affidamento condiviso del figlio minore in favore di entrambi Persona_2
i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo, disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute siano assunte concordemente tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni, delle aspirazioni e delle necessità del figlio , mentre le questioni di Per_2
pagina 3 di 7 ordinaria amministrazione rimarranno di competenza del genitore che di volta in volta si troverà ad essere con il minore.
4) Con riferimento al diritto di visita della madre, la sig.ra ha Parte_1
facoltà di vedere il figlio minore e tenerlo con sé tre giorni a settimana, Per_2
che si stabiliscono indicativamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, ma sempre compatibilmente con i suoi impegni scolastici e a quelli propri e del sig.
che in ogni caso favorirà gli incontri del minore con la madre, CP_1
prelevandolo alle ore 17,30 e riaccompagnandolo presso il padre alle ore 21.00, ovvero dopo avere cenato con lui;
le parti potranno concordemente stabilire diversamente, ma con salvezza dei diritti di ciascuno;
la madre ha inoltre la facoltà di trascorrere con il figlio minore un fine settimana ogni due (week Persona_2
end alternati) con possibilità di far pernottare il figlio presso la sua abitazione nel fine settimana di sua competenza prelevandolo il venerdì alle 17.30 e riaccompagnandolo presso l'abitazione del padre la domenica successiva alle ore
21.00; anche in tal senso le parti restano libere di pattuire diversamente, ma sempre senza pregiudizio di alcuno;
con riferimento ai periodi di festa e di vacanze estive, il figlio minore trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre, Per_2
relativamente alle festività natalizie, il periodo compreso tra il 24 ed il 30 dicembre, quello tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, nonché due settimane - anche non consecutive - durante il periodo di interruzione scolastica in estate con ciascuno dei genitori, e ferma comunque rimanendo la possibilità per le odierne parti di concordemente stabilire diversamente, ma senza pregiudizio dei rispettivi diritti e doveri. La figlia maggiorenne
[...]
potrà invece concordare direttamente con la madre, genitore non Per_3 convivente, le frequentazioni con quest'ultima in base ai suoi impegni scolastici.
5) Il genitore con il quale si troverà il figlio minore si impegna a riferire all'altro ogni pagina 4 di 7 circostanza rilevante e comunque ogni notizia utile sulle sue condizioni favorendo il contatto telefonico con il minore almeno una volta al giorno.
6) La sig.ra verserà mensilmente – entro i primi cinque giorni di Parte_1
ogni mese di riferimento - un assegno di mantenimento in favore dei figli e Per_1
nella misura di € 100,00 (€ 50,00 ciascuno) da rivalutarsi annualmente Per_2 secondo l'indice Istat annuale, senza necessità di preventiva richiesta da parte del sig.
l'importo dovuto alla figlia verrà corrisposto mediante CP_1 Per_1
bonifico bancario utilizzando il seguente codice Iban a lei intestato
[...], mentre il contributo per il figlio minore verrà corrisposto al padre utilizzando il seguente codice iban
[...].
7) Una volta raggiunta la maggiore età di l'assegno spettante a titolo di Per_2
contributo al suo mantenimento, qualora sussistano i presupposti e le condizioni che fondano il relativo diritto, verrà versato direttamente dalla Sig.ra al figlio Parte_1
divenuto maggiorenne, e non più al padre, con bonifico bancario da disporsi mensilmente entro i primi cinque giorni del mese stesso, sul conto i cui estremi saranno comunicati a tempo debito;
8) ciascun genitore provvederà a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie e che verranno regolate consensualmente uniformandosi al protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Sulmona, dal
Presidente del CdO e dal Presidente della sez. Cammino di Sulmona, da intendersi come qui ripetuto e trascritto e che si alleg
9) L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegno unico) verrà attribuito integralmente, in quanto collocatario dei figli, al sig. La Parte_2
detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dal sig. . CP_1
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 100% dal sig. . Gli CP_1
eventuali ulteriori rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
pagina 5 di 7 pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai figli vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
11) I coniugi, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi assegno di mantenimento.
12) Presso la sig.ra saranno collocati in via esclusiva gli animali Parte_1
domestici di cui la stessa è proprietaria, nella specie consistenti in n. 3 cani di razza pitbull, di nome “Tigro”, e ”. Le spese per, a titolo di esempio e Per_4 Per_5
non in via esaustiva, alimentazione, cure veterinarie, custodia ed ogni altra che si rendesse necessaria per i predetti animali saranno rimesse unicamente ed interamente a carico della sig.ra senza nulla pretendere nei confronti del sig. Parte_1
CP_1
13) I separandi si impegnano altresì a non far frequentare ai figli eventuali nuovi rispettivi partners, se non dopo la instaurazione di una relazione duratura e, comunque, non occasionale con gli stessi.
14) I coniugi si impegnano, per quanto riguarda l'educazione socio culturale e la formazione morale dei figli a non formulare e a non far formulare dai rispettivi familiari, in presenza degli stessi, giudizi negativi l'uno a carico dell'altro ed in particolare si adopereranno affinché gli stessi crescano continuando a nutrire eguali sentimenti di stima, fiducia ed affetto nei confronti di entrambi i genitori;
i coniugi si impegnano a favorire la frequentazione ed i rapporti dei figli con i nonni materni e paterni ed i parenti dell'uno e dell'altro.
15) Qualora uno dei genitori dovesse allontanarsi per più di un giorno dalla propria residenza, in alcun modo dovrà ostacolare il raggiungimento telefonico del figlio minore , comunicando previamente il luogo di destinazione all'altro Per_2
genitore.
pagina 6 di 7 16) I coniugi - si danno fin d'ora il reciproco consenso al Parte_1 CP_1
rilascio dei rispettivi passaporti impegnandosi a sottoscrivere eventuali atti di assenso all'espatrio che dovessero ritenersi necessari.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 23.01.2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 10/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2415/2024 v.g., promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. RUCCI CHRISTIAN
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. CP_1
GAROFALO DANIELE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2024, e Parte_1
esponevano che in data 15/12/2005 avevano contratto CP_1
matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 23.01.2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 23.01.2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 7 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e nel superiore interesse della educazione e istruzione dei figli e Per_1 Persona_2
ciascun coniuge, sin da ora, presta il consenso affinché l'altro stabilisca la propria residenza ove le esigenze personali e di lavoro lo renderanno più opportuno.
2) La casa familiare ubicata in Cepagatti alla Via Piemonte n. 36, resterà assegnata, unitamente ai relativi mobili, arredi e suppellettili che la occupano, al sig.
[...]
già proprietario dell'immobile, che ivi vivrà unitamente ai figli e CP_1 Per_1
poiché ivi prevalentemente collocati. Il sig. farà Persona_2 CP_1
personalmente fronte al costo delle relative utenze e tasse nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sua abitazione. Dal canto suo, la sig.ra Parte_1
di comune accordo con il di lei marito, ha già provveduto a trovare idonea
[...]
sistemazione presso altra abitazione di sua proprietà in Cepagatti alla Via Vittorio
Veneto n. 78. I coniugi, consensualmente, stabiliscono che i figli trasferiranno la loro residenza presso la casa del padre in Cepagatti alla Via Piemonte n. 36 e con la sottoscrizione del ricorso si impegnano a sottoscrivere eventuali atti di assenso al loro cambio di residenza.
3) Affidamento condiviso del figlio minore in favore di entrambi Persona_2
i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo, disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute siano assunte concordemente tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni, delle aspirazioni e delle necessità del figlio , mentre le questioni di Per_2
pagina 3 di 7 ordinaria amministrazione rimarranno di competenza del genitore che di volta in volta si troverà ad essere con il minore.
4) Con riferimento al diritto di visita della madre, la sig.ra ha Parte_1
facoltà di vedere il figlio minore e tenerlo con sé tre giorni a settimana, Per_2
che si stabiliscono indicativamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, ma sempre compatibilmente con i suoi impegni scolastici e a quelli propri e del sig.
che in ogni caso favorirà gli incontri del minore con la madre, CP_1
prelevandolo alle ore 17,30 e riaccompagnandolo presso il padre alle ore 21.00, ovvero dopo avere cenato con lui;
le parti potranno concordemente stabilire diversamente, ma con salvezza dei diritti di ciascuno;
la madre ha inoltre la facoltà di trascorrere con il figlio minore un fine settimana ogni due (week Persona_2
end alternati) con possibilità di far pernottare il figlio presso la sua abitazione nel fine settimana di sua competenza prelevandolo il venerdì alle 17.30 e riaccompagnandolo presso l'abitazione del padre la domenica successiva alle ore
21.00; anche in tal senso le parti restano libere di pattuire diversamente, ma sempre senza pregiudizio di alcuno;
con riferimento ai periodi di festa e di vacanze estive, il figlio minore trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre, Per_2
relativamente alle festività natalizie, il periodo compreso tra il 24 ed il 30 dicembre, quello tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, nonché due settimane - anche non consecutive - durante il periodo di interruzione scolastica in estate con ciascuno dei genitori, e ferma comunque rimanendo la possibilità per le odierne parti di concordemente stabilire diversamente, ma senza pregiudizio dei rispettivi diritti e doveri. La figlia maggiorenne
[...]
potrà invece concordare direttamente con la madre, genitore non Per_3 convivente, le frequentazioni con quest'ultima in base ai suoi impegni scolastici.
5) Il genitore con il quale si troverà il figlio minore si impegna a riferire all'altro ogni pagina 4 di 7 circostanza rilevante e comunque ogni notizia utile sulle sue condizioni favorendo il contatto telefonico con il minore almeno una volta al giorno.
6) La sig.ra verserà mensilmente – entro i primi cinque giorni di Parte_1
ogni mese di riferimento - un assegno di mantenimento in favore dei figli e Per_1
nella misura di € 100,00 (€ 50,00 ciascuno) da rivalutarsi annualmente Per_2 secondo l'indice Istat annuale, senza necessità di preventiva richiesta da parte del sig.
l'importo dovuto alla figlia verrà corrisposto mediante CP_1 Per_1
bonifico bancario utilizzando il seguente codice Iban a lei intestato
[...], mentre il contributo per il figlio minore verrà corrisposto al padre utilizzando il seguente codice iban
[...].
7) Una volta raggiunta la maggiore età di l'assegno spettante a titolo di Per_2
contributo al suo mantenimento, qualora sussistano i presupposti e le condizioni che fondano il relativo diritto, verrà versato direttamente dalla Sig.ra al figlio Parte_1
divenuto maggiorenne, e non più al padre, con bonifico bancario da disporsi mensilmente entro i primi cinque giorni del mese stesso, sul conto i cui estremi saranno comunicati a tempo debito;
8) ciascun genitore provvederà a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che si renderanno necessarie e che verranno regolate consensualmente uniformandosi al protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Sulmona, dal
Presidente del CdO e dal Presidente della sez. Cammino di Sulmona, da intendersi come qui ripetuto e trascritto e che si alleg
9) L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegno unico) verrà attribuito integralmente, in quanto collocatario dei figli, al sig. La Parte_2
detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dal sig. . CP_1
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 100% dal sig. . Gli CP_1
eventuali ulteriori rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
pagina 5 di 7 pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai figli vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
11) I coniugi, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi assegno di mantenimento.
12) Presso la sig.ra saranno collocati in via esclusiva gli animali Parte_1
domestici di cui la stessa è proprietaria, nella specie consistenti in n. 3 cani di razza pitbull, di nome “Tigro”, e ”. Le spese per, a titolo di esempio e Per_4 Per_5
non in via esaustiva, alimentazione, cure veterinarie, custodia ed ogni altra che si rendesse necessaria per i predetti animali saranno rimesse unicamente ed interamente a carico della sig.ra senza nulla pretendere nei confronti del sig. Parte_1
CP_1
13) I separandi si impegnano altresì a non far frequentare ai figli eventuali nuovi rispettivi partners, se non dopo la instaurazione di una relazione duratura e, comunque, non occasionale con gli stessi.
14) I coniugi si impegnano, per quanto riguarda l'educazione socio culturale e la formazione morale dei figli a non formulare e a non far formulare dai rispettivi familiari, in presenza degli stessi, giudizi negativi l'uno a carico dell'altro ed in particolare si adopereranno affinché gli stessi crescano continuando a nutrire eguali sentimenti di stima, fiducia ed affetto nei confronti di entrambi i genitori;
i coniugi si impegnano a favorire la frequentazione ed i rapporti dei figli con i nonni materni e paterni ed i parenti dell'uno e dell'altro.
15) Qualora uno dei genitori dovesse allontanarsi per più di un giorno dalla propria residenza, in alcun modo dovrà ostacolare il raggiungimento telefonico del figlio minore , comunicando previamente il luogo di destinazione all'altro Per_2
genitore.
pagina 6 di 7 16) I coniugi - si danno fin d'ora il reciproco consenso al Parte_1 CP_1
rilascio dei rispettivi passaporti impegnandosi a sottoscrivere eventuali atti di assenso all'espatrio che dovessero ritenersi necessari.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 23.01.2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 10/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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