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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/10/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 633/2025 R.G.A.C.
TRA
, c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Messina, Corso Cavour n. 178, presso lo studio dell'Avv. CUCINOTTA
MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente
E
, c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso l'Avv. CORRADO MARTELLI, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.06.2025 conveniva in Parte_1 giudizio al fine di chiedere la modifica delle condizioni di Controparte_1 separazione disposte nella sentenza emessa dal Tribunale intestato in data 21 luglio
2005.
In particolare, la ricorrente rappresentava che, a causa della grave crisi economica, viveva in stato di disoccupazione e, pertanto, necessitava del sostegno economico del , a differenza di quanto previsto nella sentenza di separazione CP_1
e, quindi, chiedeva che le venisse riconosciuto un assegno di mantenimento pari ad euro 200 mensili. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 aderiva alla domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente, dichiarandosi disponibile a versare la somma oggetto di domanda.
Con note per l'udienza del 14.10.2025 il procuratore di parte resistente comunicava il decesso del proprio assistito, . Controparte_1
Alla predetta udienza parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda e chiedeva che venisse pronunciata la cessata materia del contendere.
Osserva il Collegio che, stante il decesso del coniuge avvenuto nelle more della definizione del giudizio, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale “la morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimità davanti a questa Corte, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie. Tale principio legale deve estendersi anche alle domande accessorie che sono "autonomamente" sub judice al momento della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesto l'assegno. […] l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge è personalissimo e non trasmissibile proprio perché si tratta di una posizione debitoria inscindibilmente legata a uno status personale e che conserva questa connotazione personalissima perché può essere accertata solo in relazione all'esistenza della persona cui lo status personale si riferisce. Ciò comporta che, per un verso, deve ritenersi improseguibile, nei confronti degli eredi del coniuge,
l'azione intrapresa per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, e, per altro verso, comporta che gli eredi del coniuge obbligato non possono subentrare nella sua posizione processuale” (Cass. Civ., sez. I, 20/02/2018, n.4092; cfr., nello stesso senso,
Cass. Civ., sez. VI, 12/12/2017, n. 29669).
Quanto alle spese di giudizio, va osservato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non esime il Giudicante dall'accertare la fondatezza della domanda svolta al fine di decidere in ordine alle spese processuali sulla base del principio della “soccombenza virtuale”, intendendosi con tale definizione il giudizio prognostico che il Giudice dovrà operare, sulla scorta degli elementi in atti, tendente a verificare quale decisione sarebbe stata emessa se non fosse cessata la materia del contendere o ad individuare, in applicazione del principio di causalità, la parte che con il proprio comportamento ha dato causa al procedimento e che, pertanto, deve sopportarne le spese (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 14/07/2020, n.14939). Nel caso di specie, tenuto conto della domanda della ricorrente e dell'adesione di parte resistente ad essa, come si evince dalla comparsa di costituzione, allo stato degli atti deve ritenersi che il giudizio si sarebbe concluso in via conciliativa, con conseguente compensazione delle spese processuali tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 3, c.p.c.
Pertanto, le spese di lite vanno interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.