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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 273/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FA GLAUCO, Presidente
COSTA GAETANO, RE
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3066/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Duri - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Caltanissetta - Via Della Regione 79/c 93100 Caltanissetta CL
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 20/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CALTANISSETTA sez. 2 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220210013059333000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220210013059333000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220210013059333000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2202/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso proposto, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – IO, dalla Sig.ra Ricorrente_1, tramite il quale ha chiesto la declaratoria di nullità della cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa a seguito di liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36 bis Dpr 600/1973 dall'Agenzia delle Entrate, la C.G.T. di primo grado di Caltanissetta, con la sentenza n. 20/2024 pubblicata in data 08 gennaio 2024, ha rigettato il ricorso e nulla per le spese.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'originaria ricorrente, rimasta soccombente nel primo grado di giudizio, lamentando:
1. ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 50 E 55 DEL D. LGS 159/2011 - DIVIETO DI AZIONI E PROCEDURE ESECUTIVE IN Nominativo_1 SEQUESTRO PREVENTIVO – SOPRAVVENUTA CONFISCA DEL PATRIMONIO DEL CONTRIBUENTE – ESTINZIONE DEL CREDITO PER CONFUSIONE
PATRIMONIALE EX ART. 50 COMMA 2 D. LGS 159/2011;
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COMMA 2 D. LGS 159/2011 – OMESSI VERSAMENTI D'IMPOSTA NON
IMPUTABILI ALLA CONTRIBUENTE –OMISSIONI COMMESSE DALL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA;
3. ERROR IN PROCEDENDO – VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA - RIPROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE
DI NULLITA' DELLA CARTELLA PER VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 2 E 5 DEL D. LGS 472/97 - ILLEGITTIMITA'
DELLE SANZIONI COMMINATE IN CARTELLA PER VIOLAZIONI NON COMMESSE DAL CONTRIBUENTE –NON IMPUTABILITA' DELLA VIOLAZIONE Nominativo_2 DI ELEMENTO SOGGETTIVO.
L'appellante ha concluso per l'accoglimento del proprio atto di appello, con conseguente declaratoria di nullità della cartella di pagamento, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3.- Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - IO appellata (non costituita nel precedente grado di giudizio), con controdeduzioni con le quali ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, sostenendo l'assoluta mancanza di propria legittimazione passiva, essendo i motivi di appello, nonché i motivi di ricorso, afferenti al merito della pretesa creditoria, concludendo per la conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario. 4.- Successivamente, l'appellante ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito nelle argomentazioni, precedentemente formulate.
5.- All'udienza camerale del 01 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.- L'appello è fondato e, conseguentemente, va riformata la decisione impugnata.
7.- si osserva, in primo luogo, che la legittimazione passiva dell'Agente della IO – prima resistente
(non costituito in primo grado) e poi odierno appellato, sussiste, poiché, ai sensi dell'art. 39 del D.L.vo n.112/1999, su di esso ricadeva l'onere di chiamare in giudizio l'Ente impositore, con la conseguenza che, in mancanza di tale chiamata, risponde delle conseguenze della lite.
8.- Nel merito, dall'esame degli atti, emerge che la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata poiché notificata in Nominativo_1 sequestro preventivo, in violazione del divieto di azioni e procedure esecutive contro la contribuente sottoposta a misure cautelari preventive di carattere reale.
Nel caso di specie, con il Decreto di confisca del 18.04.2023, si è verificata la confusione tra il patrimonio preventivamente sequestrato alla contribuente e il patrimonio dello Stato/Erario. Si è quindi concretizzata la fattispecie estintiva del debito in ragione della quale vige il divieto azioni esecutive di cui agli artt. 50 e 55 del D.L.vo n. 159/2011 in Nominativo_1 sequestro preventivo (in tal senso la stessa Agenzia delle Entrate con Circolare n. 156/E del 2000 e con la successiva Risoluzione 114/E del 2017).
9.- Con riferimento alla seconda doglianza, si osserva che la decisione della Corte di primo grado è errata e infondata laddove non ha rilevato la nullità della cartella di pagamento impugnata in quanto gli omessi versamenti delle rate trimestrali da cui la cartella è derivata, non sono imputabili alla contribuente odierna appellante.
Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., la contribuente ha dimostrato di aver pagato tutte le rate trimestrali fino a quella in scadenza il 28.06.2019, ovverosia fino a che non è sopraggiunto il sequestro del suo intero patrimonio.
E' quindi assolutamente evidente che la formazione del ruolo e della correlativa cartella di pagamento per omesso versamento delle rate successive al sequestro è conseguenza eziologicamente derivante, in maniera diretta ed esclusiva, dalla condotta omissiva dell'Amministrazione giudiziaria che è subentrata nel patrimonio della contribuente.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di primo grado, è del tutto illegittimo che, a causa delle omissioni e delle violazioni commesse dal soggetto normativamente deputato alla conservazione e custodia del patrimonio sequestrato, alla contribuente ne debbano derivare danni patrimoniali, quali l'irrogazione di sanzioni tributarie e la perdita di diritti quale è il beneficio del pagamento rateale di imposte con l'Ente impositore.
10.- Può, pertanto, concludersi che l'iscrizione a ruolo e la correlativa cartella devono essere annullate in quanto illegittime e ingiuste, così come l'irrogazione delle sanzioni (terzo motivo di appello).
11.- Per le considerazioni sopra espresse, dunque, in integrale riforma della decisione impugnata, l'appello della contribuente deve essere accolto, unitamente al suo ricorso introduttivo di primo grado. 12.- Le spese seguono la soccombenza e, conseguentemente, va disposta la condanna dell'Agenzia appellata al pagamento, in favore della contribuente appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di 1° grado e annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'AdER al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in € 1.489,00, oltre accessori, per il 1° grado, ed € 1.594,00, oltre accessori, per il 2° grado, oltre al rimborso dei contributi unificati. Così deciso a Caltanissetta, l'01.12.2025.
Il RE Il Presidente Dr.
ET CO Dr. UN TO
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FA GLAUCO, Presidente
COSTA GAETANO, RE
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3066/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Duri - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Caltanissetta - Via Della Regione 79/c 93100 Caltanissetta CL
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 20/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CALTANISSETTA sez. 2 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220210013059333000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220210013059333000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220210013059333000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2202/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso proposto, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – IO, dalla Sig.ra Ricorrente_1, tramite il quale ha chiesto la declaratoria di nullità della cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa a seguito di liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36 bis Dpr 600/1973 dall'Agenzia delle Entrate, la C.G.T. di primo grado di Caltanissetta, con la sentenza n. 20/2024 pubblicata in data 08 gennaio 2024, ha rigettato il ricorso e nulla per le spese.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'originaria ricorrente, rimasta soccombente nel primo grado di giudizio, lamentando:
1. ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 50 E 55 DEL D. LGS 159/2011 - DIVIETO DI AZIONI E PROCEDURE ESECUTIVE IN Nominativo_1 SEQUESTRO PREVENTIVO – SOPRAVVENUTA CONFISCA DEL PATRIMONIO DEL CONTRIBUENTE – ESTINZIONE DEL CREDITO PER CONFUSIONE
PATRIMONIALE EX ART. 50 COMMA 2 D. LGS 159/2011;
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COMMA 2 D. LGS 159/2011 – OMESSI VERSAMENTI D'IMPOSTA NON
IMPUTABILI ALLA CONTRIBUENTE –OMISSIONI COMMESSE DALL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA;
3. ERROR IN PROCEDENDO – VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA - RIPROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE
DI NULLITA' DELLA CARTELLA PER VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 2 E 5 DEL D. LGS 472/97 - ILLEGITTIMITA'
DELLE SANZIONI COMMINATE IN CARTELLA PER VIOLAZIONI NON COMMESSE DAL CONTRIBUENTE –NON IMPUTABILITA' DELLA VIOLAZIONE Nominativo_2 DI ELEMENTO SOGGETTIVO.
L'appellante ha concluso per l'accoglimento del proprio atto di appello, con conseguente declaratoria di nullità della cartella di pagamento, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3.- Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - IO appellata (non costituita nel precedente grado di giudizio), con controdeduzioni con le quali ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, sostenendo l'assoluta mancanza di propria legittimazione passiva, essendo i motivi di appello, nonché i motivi di ricorso, afferenti al merito della pretesa creditoria, concludendo per la conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario. 4.- Successivamente, l'appellante ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito nelle argomentazioni, precedentemente formulate.
5.- All'udienza camerale del 01 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.- L'appello è fondato e, conseguentemente, va riformata la decisione impugnata.
7.- si osserva, in primo luogo, che la legittimazione passiva dell'Agente della IO – prima resistente
(non costituito in primo grado) e poi odierno appellato, sussiste, poiché, ai sensi dell'art. 39 del D.L.vo n.112/1999, su di esso ricadeva l'onere di chiamare in giudizio l'Ente impositore, con la conseguenza che, in mancanza di tale chiamata, risponde delle conseguenze della lite.
8.- Nel merito, dall'esame degli atti, emerge che la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata poiché notificata in Nominativo_1 sequestro preventivo, in violazione del divieto di azioni e procedure esecutive contro la contribuente sottoposta a misure cautelari preventive di carattere reale.
Nel caso di specie, con il Decreto di confisca del 18.04.2023, si è verificata la confusione tra il patrimonio preventivamente sequestrato alla contribuente e il patrimonio dello Stato/Erario. Si è quindi concretizzata la fattispecie estintiva del debito in ragione della quale vige il divieto azioni esecutive di cui agli artt. 50 e 55 del D.L.vo n. 159/2011 in Nominativo_1 sequestro preventivo (in tal senso la stessa Agenzia delle Entrate con Circolare n. 156/E del 2000 e con la successiva Risoluzione 114/E del 2017).
9.- Con riferimento alla seconda doglianza, si osserva che la decisione della Corte di primo grado è errata e infondata laddove non ha rilevato la nullità della cartella di pagamento impugnata in quanto gli omessi versamenti delle rate trimestrali da cui la cartella è derivata, non sono imputabili alla contribuente odierna appellante.
Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., la contribuente ha dimostrato di aver pagato tutte le rate trimestrali fino a quella in scadenza il 28.06.2019, ovverosia fino a che non è sopraggiunto il sequestro del suo intero patrimonio.
E' quindi assolutamente evidente che la formazione del ruolo e della correlativa cartella di pagamento per omesso versamento delle rate successive al sequestro è conseguenza eziologicamente derivante, in maniera diretta ed esclusiva, dalla condotta omissiva dell'Amministrazione giudiziaria che è subentrata nel patrimonio della contribuente.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di primo grado, è del tutto illegittimo che, a causa delle omissioni e delle violazioni commesse dal soggetto normativamente deputato alla conservazione e custodia del patrimonio sequestrato, alla contribuente ne debbano derivare danni patrimoniali, quali l'irrogazione di sanzioni tributarie e la perdita di diritti quale è il beneficio del pagamento rateale di imposte con l'Ente impositore.
10.- Può, pertanto, concludersi che l'iscrizione a ruolo e la correlativa cartella devono essere annullate in quanto illegittime e ingiuste, così come l'irrogazione delle sanzioni (terzo motivo di appello).
11.- Per le considerazioni sopra espresse, dunque, in integrale riforma della decisione impugnata, l'appello della contribuente deve essere accolto, unitamente al suo ricorso introduttivo di primo grado. 12.- Le spese seguono la soccombenza e, conseguentemente, va disposta la condanna dell'Agenzia appellata al pagamento, in favore della contribuente appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di 1° grado e annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'AdER al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in € 1.489,00, oltre accessori, per il 1° grado, ed € 1.594,00, oltre accessori, per il 2° grado, oltre al rimborso dei contributi unificati. Così deciso a Caltanissetta, l'01.12.2025.
Il RE Il Presidente Dr.
ET CO Dr. UN TO