Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 273
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Divieto di azioni esecutive in caso di sequestro preventivo e sopravvenuta confisca del patrimonio

    La Corte ha ritenuto che la legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione sussiste in quanto su di esso ricadeva l'onere di chiamare in giudizio l'Ente impositore. Nel merito, ha annullato la cartella di pagamento poiché notificata in pendenza di sequestro preventivo, in violazione del divieto di azioni esecutive, e ha considerato estinto il debito per confusione patrimoniale a seguito della confisca, citando la normativa di riferimento e circolari dell'Agenzia delle Entrate.

  • Accolto
    Omesse imputazioni di versamenti d'imposta non attribuibili alla contribuente

    La Corte ha ritenuto errata la decisione di primo grado per non aver rilevato la nullità della cartella, poiché gli omessi versamenti delle rate successive al sequestro sono conseguenza diretta ed esclusiva della condotta omissiva dell'Amministrazione giudiziaria subentrata nel patrimonio della contribuente. Ha considerato illegittimo che le omissioni dell'amministratore giudiziario comportino danni patrimoniali per la contribuente.

  • Accolto
    Vizio di omessa pronuncia sulla nullità della cartella per violazioni non commesse dal contribuente

    La Corte ha considerato l'iscrizione a ruolo e la cartella illegittime e ingiuste, annullandole unitamente alle sanzioni, in applicazione dei precedenti motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 273
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 273
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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