CASS
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/08/2025, n. 29216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29216 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US TU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. l'avvocato MARTINI ENRICO chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per i motivi esposti nella discussione orale e insiste nell'accoglimento dei restanti motivi di ricorso sui quali non si è soffermato nella trattazione orale. Penale Sent. Sez. 3 Num. 29216 Anno 2025 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 14/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 19/03/2024, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado emessa nei confronti di TO SA per i reati di cui agli artt. 73, commi quarto e sesto, 80 comma 1 lettera b) d.P.R.309/1990, in relazione al trasporto di sostanza stupefacente in Germania (capo 16), 73 commi quarto e sesto, d.P.R.309/1990, in relazione all'acquisto di circa tre chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e al trasporto della stessa sostanza da Lissone a Massa Carrara (capo 23), e 74, commi 1 e 2, d.P.R.309/1990, in relazione alla partecipazione all'associazione criminale di cui erano' organizzatori e dirigenti i nipoti del ricorrente, MA NI e GI, occupandosi di aspetti logistici, inerenti al trasporto della sostanza stupefacente (capo 36), condannandolo alla pena di anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusione. 2.TO SA ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza affidando il ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in •ordine l'affermazione della responsabilità per i capi 16) e 23) dell'imputazione in relazione alle condotte di trasporto della sostanza stupefacente contestate. Evidenzia il ricorrente, con riferimento al trasporto da Torino ad una località della Germania, di non essere stato a conoscenza che il trasporto, effettuato mediante un furgone per conto della ditta IM IV, di cui erano titolari i nipoti, avesse ad oggetto sostanza stupefacente, reputando di trasportare un campione di divano da consegnare a clienti tedeschi. Altrettanto, anche con riferimento ai fatti contestati sub il capo di imputazione 23), non vi è prova che in data 04/10/2018 il ricorrente abbia materialmente fornito un contributo per il trasporto della, sostanza stupefacente da Lissone a Massa Carrara. Il giudice a quo, in particolare con riferimento ai fatti contestati nel capo 16), in modo illogico, ha ritenuto che la consapevolezza che oggetto del trasporto fosse sostanza stupefacente debba desumersi dal fatto che sono intercorse, durante il viaggio di consegna, continue telefonate tra NI MA, TO SA e PO MA, padre di NI, volte a informare costantemente NI MA sull'andamento del viaggio. Tuttavia, al riguardo, il ricorrente precisa che l'attività di captazione richiamata dal giudice non fornisce alcun elemento di supporto alla tesi accusatoria. Viceversa, emerge che MA NI e MA PO si erano recati la mattina del 28 maggio 2018 con il proprio mezzo a prelevare la sostanza stupefacente a Torino e che nella stessa mattinata, intorno alle 11:00, in modo del tutto estemporaneo e senza alcun previo accordo, NI MA aveva chiamato lo zio TO SA chiedendogli di accompagnare il proprio padre a consegnare un campione in Germania, in quanto egli era impedito a causa di problemi familiari. 1 Il giudice ha ritenuto che i continui contatti telefonici intercorsi tra il padre PO e il figlio NI, avvenuti durante il viaggio, fossero sintomatici di un bisogno continuo di rassicurazioni in ordine l'andamento dell'operazione. Tali frequenti contatti telefonici, tuttavia, potrebbero al più denotare la conoscenza che l'oggetto del trasporto fosse sostanza stupefacente per i due interlocutori delle conversazioni, ma non forniscono alcun elemento a carico del ricorrente, che è rimasto estraneo alle suddette comunicazioni. Allo stesso modo, con riferimento al reato contestato nel capo 23), il giudice territoriale non ha considerato che il ricorrente si è prestato a fornire il proprio apporto su espressa richiesta e a causa di ragioni pratiche, in quanto il nipote MA NI aveva la patente di guida scaduta. Inoltre, anche con riferimento all'episodio contestato, le captazioni richiamate dal giudice attestano solo la sussistenza di contatti tra MA NI e il fornitore albanese di sostanza stupefacente, tale AN LE CH. Il richiamo alle conversazioni captate non consente quindi di rinvenire elementi specifici concernenti la posizione del ricorrente, in ordine alla consapevolezza di star trasportando sostanza stupefacente. Al riguardo, il ricorrente allega le trascrizioni riassuntive di polizia giudiziaria delle conversazioni captate. Pertanto, per entrambi gli episodi, il ricorrente contesta la sussistenza del dolo di partecipazione, ritenendo che le condotte contestate debbano essere qualificate come connivenza non punibile o al più come favoreggiamento personale, posto che gli elementi indicati dalla Corte territoriale non comprovano la sussistenza di una effettiva e consapevole partecipazione morale o materiale ai reati contestati a MA PO e NI. La suddetta questione era stata sottoposta all'attenzione della Corte d'appello con l'atto di impugnazione e tuttavia non è 'stata adeguatamente vagliata dal giudice territoriale, che si è limitato a riportare elementi probatori fattuali che riguardano altri indagati e che non concernono la posizione del ricorrente. Anche le massime di esperienza poste a fondamento dell'attribuzione della responsabilità sono illogiche e non sono fondate sul senso comune, non fornendo alcun elemento in ordine alla prova che l'oggetto del trasporto non fosse un divano. Infine, non è stato adeguatamente vagliato il legame familiare esistente tra i soggetti protagonisti della vicenda, elemento che, contrariamente a quanto affermato dal giudice territoriale, non fornisce alcun elemento a riprova della responsabilità penale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, concernente la contestazione del ruolo di partecipe all'associazione di cui al capo di imputazione 36); il ricorrente evidenzia di aver formulato specifiche censure difensive che non sono state adeguatamente vagliate dalla Corte di appello, la quale ha ritenuto provato che il ricorrente fosse un partecipe della suddetta associazione, in quanto si occupava del trasporto della sostanza e di altri aspetti logistici e di natura burocratica, quali per esempio l'aver ritirato un'auto con doppio fondo da utilizzare per il trasporto della droga. Al riguardo, il ricorrente richiama i requisiti necessari al fine dell'assunzione della qualità di partecipe di un'associazione, ben diversi dalla condotta di partecipazione nella realizzazione dei reati fine che il sodalizio persegue, occorrendo l'assunzione di un ruolo funzionale all'attività svolta dall'associazione, espressione di una adesione non occasionale ed estemporanea al 2 sodalizio criminoso. Non è neppure sufficiente la mera disponibilità manifestata ad un singolo associato, anche se di livello apicale, qualora essa non sia funzionale all'esistenza e al rafforzamento dell'attività svolta dall'associazione. Il giudice territoriale si è invece limitato a evidenziare il coinvolgimento del ricorrente in alcuni reati fine contestati ai MA PO ed NI, a dimostrazione della consapevolezza di partecipare ai traffici illeciti gestiti dai suddetti e ha richiamato un solo episodio delittuoso verificatosi in tre anni di attività dell'associazione, inidoneo a comprovare la sussistenza di un vincolo associativo, considerata anche la distanza cronologica tra gli episodi contestati, avvenuti ad aprile, maggio e ottobre. In senso contrario, è emerso dall'attività di indagine e dagli interrogatori degli indagati che il SA era privo di attività lavorativa e che per sopravvivere svolgeva lavori precari, collaborando saltuariamente all'attività lecita svolta della famiglia, riguardante il commercio di divani. Anche tale profilo, evidenziato nell'atto di appello, non è stato adeguatamente valutato dalla Corte territoriale. Neppure il ricorrente partecipava agli utili derivanti dallo svolgimento dell'attività illecita dall'associazione, anzi veniva pagato in modo occasionale e a cottimo, ogni volta avesse fornito un contributo ai congiunti, così come veniva ricompensato per lo svolgimento dell'attività lecita. Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia la carenza di motivazione in ordine all'esistenza stessa della struttura associativa, motivo illustrato nell'atto di appello (al numero 1) che viene appositamente allegato, non avendo quindi la Corte territoriale speso alcuno sforzo motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza della consorteria criminale. Sono quindi stati trascurati profili rilevanti evidenziati con l'atto di impug .nazione, ove, tra l'altro, si era anche ridimensionato il ruolo di dominus dell'associazione contestato a NI MA (si richiama il capo di imputazione sub 36), comune anche al ricorrente, nonché i capi di imputazione 26) e 10), in quanto i due MA erano soliti agire in prima persona, non si avvalevano di affiliati e coinvolgevano lo zio, verso cui nutrivano scarsa fiducia, affidandogli solo incarichi assegnati all'ultimo momento. Inoltre, evidenzia il ricorrente che il giudice territoriale non ha, neppure in forma implicita, richiamato gli elementi di segno contrario alla tesi accusatoria segnalati dalla difesa con l'atto di appello, volti ad evidenziare l'erronea interpretazione del contenuto di alcune intercettazioni. Il giudice di primo grado fa riferimento alla partecipazione ad alcune riunioni che si sono tenute presso la sede della ditta di confezionamento di divani, e alla manifestazione di disponibilità a procurare al nipote un'auto modificata con doppio fondo, acquistata in Italia ma condotta fino a Madrid per effettuare le suddette modifiche. Tuttavia, evidenzia che dall'intercettazione indicata nell'informativa dei carabinieri di Massa del 08/11/2019 (n. 8052 del 24/04/2018) emerge in modo inconfutabile che il SA aveva contratto un debito con il padre di NI e che pertanto era obbligato, se non addirittura costretto, a prestare supporto agli affari gestiti dai RA MA per la necessità di saldare il suo debito. Anche dalla conversazione n. 5186 intercettata nell'ufficio della ditta IM 3 IV, si evince che MA UC tiene all'oscuro lo zio in ordine all'appuntamento preso con un emissario dell'organizzazione per ricevere quantità importanti di sostanza stupefacente. I RA MA, in sostanza i promotori dell'organizzazione criminosa secondo la gravata sentenza, non ritenevano il SA una persona meritevole di fiducia per le operazioni che si erano proposti di compiere, all'altezza del ruolo che invece i giudici gli attribuiscono, ma gli affidavano incarichi occasionali e limitati che egli era costretto ad accettare, trovandosi in difficili condizioni economiche e avendo contratto un debito con PO MA .. Anche dalla intercettazione del 28/05/2018, richiamata a pagina 94 della sentenza di primo grado, emerge in modo evidente che NI MA incarica lo zio SA del trasporto a causa di difficoltà familiari, precisando che verrà compensato per il disturbo. Tale elemento dimostra l'assenza di una stabile collaborazione e di affectio societatis, come peraltro i medesimi RA MA hanno affermato all'esame reso all'udienza del 15/07/2022. Tutti i suddetti elementi non sono stati vagliati dalla Corte territoriale a fronte di precise doglianze difensive. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena. In particolare, precisa che il giudice di primo grado aveva applicato l'aumento a titolo di continuazione per i restanti capi di imputazione nella misura di un anno di reclusione e indicato però in modo erroneo tra parentesi l'aumento di mesi otto di reclusione per il reato ascritto al capo 16) e di mesi sei di reclusione per il reato ascritto al capo 23). Pertanto, il giudice di primo grado ha stabilito, prima, in anni uno di reclusione il quantum complessivo di aumento di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. ma , nello stesso contesto motivazionale, illogicarnente, nel fornire indicazioni di dettaglio, ha poi applicato l'au. mento complessivo di anni uno e mesi due di reclusione per i reati satellite di cui ai capi 16) e 23). La suddetta doglianza è stata formulata con atto di appello e la Corte territoriale ha ritenuto che tale discrasia sia riconducibile a mero errore materiale, dovendosi ritenere che il giudice di primo grado abbia voluto applicare il complessivo aumento di anni uno e mesi due di reclusione e precisamente mesi otto per il capo 16) e mesi sei per il capo 23), e non un aumento complessivo di anni uno di reclusione. Evidenzia tuttavia il ricorrente che, nel caso di specie, non opera la regola generale secondo la quale in caso di discrasia tra dispositivo della sentenza e sua motivazione è il primo a prevalere, in quanto nel caso in disamina non è ricostruibile il procedimento seguito dal giudice nel determinare la pena. In tal caso, opera il principio opposto e prevarrà quindi la motivazione sul dispositivo. Richiama a conforto giurisprudenza di legittimità. Il giudice territoriale ha qualificato tale errore carne mero errore materiale, svilendo la parte motivazionale della sentenza di primo grado più favorevole al reo, in cui si applicava l'aumento complessivo di anni uno a titolo di continuazione fra reato associativo e reati fine. Tuttavia, non si ravvisa nell'ipotesi alcun errore di calcolo di pena, bensì si prospettano due differenti statuizioni, una più favorevole dell'altra, con la conseguenza che la Corte territoriale non può preferire una statuizione peggiorativa, ritenendo che si tratti di un errore materiale, senza fornire una adeguata motivazione al riguardo. Il procedimento di correzione di errore 4 materiale costituisce uno strumento attraverso cui vengono corrette mere sviste o errori di calcolo immediatamente percepibili come tali e non strumento per prediligere, fra due antitetiche prospettazioni, quella in malam partem, operando così una forzata interpretazione della reale volontà del primo giudice che determina una violazione del divieto di reformatio in peius della sentenza di prime cure. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La disamina prenderà le mosse dalla seconda doglianza, concernente l'affermazione della responsabilità per la partecipazione all'associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti e riconducibile alla famiglia MA, contestata nel capo di imputazione 36), posto che, nell'apparato decisionale delle pronunce di entrambi i giudici di merito, assume rilievo fondante una specifica condotta ascritta al ricorrente di partecipazione all'associazione criminale, di cruciale rilevanza anche sotto il profilo dell'affermazione della responsabilità anche per i reati fine contestati nei capi sub 16) e 23), in relazione al trasporto della sostanza stupefacente e in particolare, in ordine alla consapevolezza che l'attività di collaborazione prestata ai nipoti MA abbia avuto ad oggetto il trasporto di sostanza stupefacente. Orbene, al riguardo, è ,necessario osservare, come dall'apparato argomentativo costituito dall'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado si evinca con chiarezza l'iter logico -giuridico seguito dai giudici di merito per pervenire all'asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità in ordine alla sussistenza del delitto associativo. Si ricorda che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, è necessaria l'esistenza di un'entità autonoma, a carattere permanente, destinata a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dotata di una struttura organizzativa, che può anche essere rudimentale, non sofisticata e non necessariamente caratterizzata da un vincolo rigorosamente gerarchico fra i sodali, né tantomeno da una specifica suddivisione dei compiti, ma che deve essere, comunque, idonea a fornire un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose. Sul versante dell'elemento psicologico, occorre la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e la volontà di rendersi disponibile a cooperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale. La prova dell'esistenza di tale delitto non può, d'altronde, essere desunta semplicemente dalla commissione, da parte di tre o più persone, di una serie di fatti -reato, dovendo gli elementi strutturali dell'associazione essere dimostrati in sé e potendo la prova della perpetrazione di singoli delitti soltanto agevolare la dimostrazione del reato di cui all'art. 74 d.P.R.309/1990. Il 5 vincolo associativo non può infatti essere desunto unicamente dalla partecipazione ai reati - fine di cessione di sostanze stupefacenti (Sez.6, n. 49556 del 31/12/2003, Rv. 227826). Ebbene, nel caso in disamina, in ordine alla pregiudiziale questione inerente all'esistenza del sodalizio criminale, il giudice di primo grado, da pagina 82 a pagina 92, ha esaminato diffusamente e partitamente tutti gli indici che connotano l'associazione criminale, evidenziando che la suddetta associazione, il cui programma criminoso aveva ad oggetto la compravendita di sostanza stupefacente del tipo hashish in modo stabile, presentava diramazioni sia in ambito nazionale che internazionale (avendo contatti con soggetti di nazionalità albanese, tra cui tale Shon, che rappresentava il canale di approvvigionamento dello stupefacente e che finanziava l'acquisto di auto dotate di doppiofondo per il trasporto dello stupefacente), era strutturata gerarchicamente, con precisa suddivisione dei ruoli, era coesa dal vincolo familiare, aveva basi logistiche individuate nelle sedi della Finnax IV, società di cui i MA si avvalevano come "schermo" dell'attività illecita anche per emettere fatture false per giustificare le ingenti somme di denaro in contanti, disponeva di luoghi deputati allo stoccaggio della sostanza stupefacente (la cantina del partecipe Mannini), disponeva di auto e veicoli destinati al trasporto dello stupefacente. Quanto alla posizione del SA, la Corte territoriale, nell'esaminare le questioni inerenti all'affermazione della responsabilità del ricorrente per ciascuno dei capi di imputazione contestati e nell'esaminare il compendio probatorio a fondamento del giudizio di condanna per la partecipazione, ha richiamato integralmente la sentenza di primo grado, affermando implicitamente l'esistenza del sodalizio criminale. In ordine alla posizione del 'ricorrente, la Corte territoriale ha affermato che il contributo prestato alla realizzazione dei reati fine non era occasionale ed episodico, in quanto il SA faceva stabilmente parte della struttura criminosa a carattere associativo, sebbene con un ruolo più defilato e di minore rilievo. In particolare, il giudice a quo ha evidenziato che il SA si era messo a disposizione non solo per il trasporto della sostanza stupefacente (fatti contestati nei capi di imputazione 16) e 23), inerenti alla realizzazione dei reati fine) ma anche - e soprattutto- nelle operazioni di reperimento e di intestazione di veicoli appositamente modificati per il trasporto in modo occulto della sostanza stupefacente, strumenti di rilevanza cruciale per lo svolgimento organizzato dell'attività illecita di traffico di stupefacenti. Al riguardo, il giudice a quo ha richiamato la vicenda relativa all'acquisto di una vettura Renault Kangoo, che è stata formalmente intestata al ricorrente e poi trasportata in Spagna affinché fosse appositamente modificata con la creazione di un doppio fondo. L'operazione, coordinata dai RA MA, era stata commissionata dall'albanese Shon, detto "il capo", il quale aveva fornito la disponibilità finanziaria per l'acquisto e per l'intera operazione, ed era stata di fatto interamente eseguita dal SA, il quale avrebbe dovuto inizialmente occuparsi solo di reperire un trasportatore dell'auto in Spagna e del ritiro della stessa, dopo la realizzazione dei doppiofondo, ma che, successivamente, si era reso disponibile anche all'intestazione fittizia dell'auto da ritirare presso il concessionario, in quanto colui che si era dichiarato disponibile non 6 si era presentato all'appuntamento concordato, nonché, personalmente, al trasporto e ritiro dell'auto a Madrid dopo la realizzazione degli interventi di modifica. In particolare, il giudice a quo ha evidenziato che tale episodio è sintomatico della piena consapevolezza che l'auto fosse destinata al trasporto di sostanze stupefacenti, e che il SA fosse pienamente consapevole che l'operazione di acquisto dell'auto era stata realizzata di concerto con l'organizzazione albanese capeggiata da tale Shon, in affari con i MA, in quanto dalle captazioni telefoniche ed ambientali intercorse tra MA NI e lo stesso ricorrente, i due interlocutori fanno riferimento ad un amico straniero albanese che finanziava economicamente l'operazione di acquisto dell'auto da dotare di sottofondo in Spagna. In particolare, in quell'occasione, il SA suggeriva delle giustificazioni da fornire al mandante albanese a causa del ritardo dell'operazione di reperimento di un trasportatore del veicolo fino in Spagna, evidenziando così la piena consapevolezza non solo di partecipare al reperimento di veicoli idonei al trasporto occulto di sostanza stupefacente, ma anche la consapevolezza dell'esistenza della struttura organizzata dedita al traffico di stupefacenti, di cui il SA non ignorava l'esistenza, e a cui forniva stabilmente e consapevolmente supporto anche per conto dei fornitori stranieri. Pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto provata la partecipazione del SA all'associazione criminale, in favore della quale si metteva a disposizione per l'assolvimento di compiti essenziali, partecipando alla predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale, ora intestandosi formalmente la proprietà della vettura, che poi veniva dotata di doppio fondo e ritirata dalla Spagna, ora mettendosi alla guida di veicoli per il trasporto dello stupefacente. Né rileva che il SA non abbia partecipato alla distribuzione degli utili derivanti dall'attività di traffico di sostanze stupefacenti svolta dall'associazione criminale, in quanto, come evidenziato da entrambi i giudici di merito, egli rivestiva il ruolo di partecipe con compiti meramente esecutivi, materiali o burocratici e che, dunque, veniva retribuito di volta in volta, in relazione all'attività eseguita, non rilevando neppure che il ricorrente si sia sentito costretto a fornire il proprio supporto all'organizzazione essendo debitore della famiglia e in condizioni economiche difficoltose, circostanza, peraltro, non dedotta con l'atto di appello formulato dal difensore in favore degli imputati MA GI, MA PO e SA TO. La Corte • ha, quindi, ritenuto che il ricorrente fosse un componente della compagine criminale, valorizzando elementi come la collaborazione fornita per il trasporto della sostanza stupefacente, la coordinazione con i correi, e non solo con i nipoti MA e il loro padre, ma anche con quelli di nazionalità albanese, elementi incompatibili con un concorso di persone nel reato continuato. E' noto che il discrimen tra le due figure risiede in ciò che, nel delitto associativo, è dato riscontare un vincolo a carattere stabile e permanente, con il quale tre o più persone si predispongono, dando vita ad un minimo di organizzazione strutturale, alla commissione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio criminoso durevole e con la disponibilità ad operare per 7 l'attuazione del progetto delinquenziale comune, anche a prescindere dalla concreta realizzazione di ciascuno dei delitti programmati. Nel concorso di persone nel reato continuato, invece, l'accordo criminoso si stringe in via occasionale e limitata, essendo diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno criminoso che li comprende e prevede tutti. Sono invece pienamente compatibili con la configurazione della partecipazione al sodalizio criminoso i rilievi formulati dal giudici a quo in ordine alle numerose conversazioni, in cui si snodavano i contatti con i fornitori albanesi, che rivelano l'esistenza di interessi comuni fra i correi. Ed infatti, la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale;
la consapevolezza e volontà di ciascun associato di far parte dell'organizzazione e di collaborare fattivamente all'attuazione del suddetto programma nonché l'esistenza di un vincolo che permane, al di là degli accordi particolari, relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi, sono connotati tutti incompatibili con la sussistenza di un concorso di persone nel reato continuato e, viceversa, connaturali all'esistenza del reato associativo. 2.Passando alla disamina della prima doglianza, inerente all'affermazione della responsabilità per realizzazione dei reati fine di cui ai capi di imputazione 16) e 23), si ribadisce che in tema di concorso di persone nella detenzione di sostanze stupefacenti, è richiesto un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo alla realizzazione dell'evento illecito (Sez. 3, n. 21604 del 27/03/2015). Ne deriva che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato risiede nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga • un comportamento Meramente passivo, inidoneo ad apportare .un contributo alla realizzazione del reato mentre, nel concorso, è richiesto un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un apporto concorsuale alla perpetrazione dell'evento illecito (Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, Rv. -247127). Dunque, il concorso si realizza non soltanto con la partecipazione all'esecuzione materiale ma anche con qualsiasi condotta cosciente e volontaria diretta a rafforzare l'altrui proposito criminoso (Sez. 2, n. 16625 del 28/02/2007), anche solo assicurando al concorrente un maggiore senso di sicurezza e uno stimolo all'agire (Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Rv. 234128), mediante forme di collaborazione che agevolino, per quanto riguarda la specifica materia dei reati inerenti alle sostanze stupefacenti, la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, fornendo al concorrente, 'anche implicitamente, un supporto sul quale quest'ultimo possa contare (Sez. 4, n. 4948 del 4/02/2010, Porcheddu;
Sez. 6, n. 47562 del 29/11/2013, Sez. 3, n. 34985 del 20/08/2015). Sulla base di questi principi, è indubbio che il ricorrente abbia fornito un contributo concorsuale alla realizzazione dei reati contestati in concorso con gi altri correi, avendo accettato l'incarico da parte dei nipoti MA relativo al trasporto di sostanza stupefacente, essendo ben consapevole della effettiva natura dell'oggetto del trasporto e conseguentemente del contributo materiale fornito all'associazione. 8 2.1.In particolare, con riferimento al trasporto "del divano" in Germania, avvenuta in data 28 maggio 2018 (capo 16), il giudice ha richiamato le intercettazioni telefoniche (n.13.665 sull'utenza di NI MA), da cui emerge che il SA, contattato telefonicamente mentre è ancora impegnato al lavoro, chiede, di propria iniziativa, se deve recarsi in Germania in compagnia del padre di NI e alla risposta positiva, dà il proprio assenso, senza chiedere ulteriori chiarimenti. A supporto della affermazione, il giudice richiama le conversazioni intercorse tra i due NN (padre e figlio), alla presenza del SA, durante il viaggio di andata verso la Germania, finalizzate a verificare l'andamento dell'operazione. Tra queste, il giudice richiama specificatamente anche una telefonata in cui NI MA chiama direttamente lo zio SA, dal quale apprende che il viaggio ha subito dei rallentamenti a causa del traffico. Inoltre, significativa è la circostanza che PO MA, sempre alla presenza del SA, al termine dell'operazione di consegna, comunica al proprio figlio NI che non vi è stato alcun pagamento di danaro. Ebbene, dai continui contatti telefonici e dal contenuto dei dialoghi intercorsi tra i due conducenti del veicolo, che rivelano una certa apprensione per l'andamento del viaggio, il giudice a quo ha inferito che il trasporto non avesse ad oggetto un campione di divani, ma sostanza stupefacente e che entrambi i trasportatori fossero ben consapevoli di star trasportando e consegnando un carico così delicato e prezioso, tanto da meravigliarsi che la consegna sia avvenuta senza corresponsione, nell'immediatezza, del prezzo. 2.2. Quanto all'episodio del trasporto da Lissone a Massa Carrara presso la sede della IM IV in data 04/10/2019 ( capo 23), si premette che la Corte territoriale ha richiamato l'intero compendio probaiorio, costituito' dalle * attività di ossérvazibne, di pedinamento . e di sequestro della sostanza stupefacente. Il SA, in detta occasione, ha fornito il proprio supporto conducendo il veicolo della IM IV dalla sede di Lissone a quella di Massa, in quanto il nipote NI non poteva mettersi alla guida di una vettura, essendo la sua patente scaduta. E' infatti emerso dalle intercettazioni e dalla sequenza fotografica delle immagini estrapolate dalla videocamera installata nell'ufficio della IM IV, che la sostanza stupefacente (quasi tre chilogrammi) era stata poco prima consegnata da AN per il tramite di AC IU ed era stata caricata sul veicolo Ford Transit della IM IV per essere distribuita ai clienti a Massa e che il giorno successivo al trasporto, in data 05/10/2018, NI MA, che aveva la disponibilità sulla propria auto della sostanza stupefacente trasportata dallo zio e aveva effettuato i dovuti controlli, chiamava il fornitore albanese per lamentare la mancata corrispondenza del prezzo pagato al quantitativo ricevuto. Conseguentemente, sotto il profilo materiale, risulta acquisita piena prova della partecipazione del ricorrente anche al suddetto episodio, relativo all'ottobre 2018, che il ricorrente invece contesta. Quanto all'elemento psicologico, occorre osservare come NI NN, nel rendere ampia confessione, abbia specificato che il SA si sarebbe limitato a partecipare ai due episodi di trasporto contestati nel capi 16 e 23, asserendo tuttavia che lo zio non fosse al 9 corrente dell'effettiva natura del carico trasportato. Al riguardo, il giudice a quo ha tuttavia ritenuto che le dichiarazioni confessorie dell'imputato NI MA non fossero credibili sotto il profilo della piena consapevolezza, da parte del ricorrente, della effettiva natura dell'oggetto del trasporto. Il giudice a quo ha infatti evidenziato, sul punto, le cautele di guida adoperate dal SA, imposte dal trasporto di un carico decisamente delicato e prezioso, che denotano ineludibilmente la consapevolezza in capo al conducente, di quanto trasportato, essendo acquisito e palese che egli era ben a conoscenza che l'attività di collaborazione estemporanea richiesta dai nipoti concernesse il traffico di sostanze stupefacenti. 3. Quanto all'ultima doglianza, si precisa che il dispositivo della sentenza di primo grado ha applicato l'aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen. di un anno e mesi due di reclusione, e non di un anno di reclusione, avendo condannato il ricorrente per i reati contestati, avvinti dal vincolo della continuazione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, alla pena di anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusione, così come di seguito calcolata: pena base di anni dieci di reclusione, diminuita per le generiche alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, aumentata per i reati fine alla pena di anni sette e mesi dieci di reclusione (applicando quindi l'aumento di un anno e mesi due), ridotta alla pena finale sopra riportata per la scelta del rito. Inoltre, è da ribadirsi il principio consolidato secondo cui, in presenza di una difformità tra la parte motivazionale della sentenza e il dispositivo, quest'ultimo prevale sulla prima, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà' della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata (Sez.2, n. 15986 de1 .07/01/2016, Rv. 266717). E' veri) ché la suddetta regoli, lungi dall'essere' assoluta, va contemperata tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez.2, n.23343 del 01/03/2016, Rv. 267082; Sez.3, n. 3969 del 25/09/2018, Rv. 275690). Tuttavia, come già evidenziato, nel caso in disamina, non sussiste alcun errore materiale, avendo comunque il giudice disposto in modo coerente con quanto esposto nella parte motiva, né ravvisandosi alcun errore di calcolo matematico ma una semplice piccola incongruenza, che può essere appianata applicando il principio generale della prevalenza del dispositivo come fonte primaria di espressione della volontà del soggetto decidente. Il principio del favor rei menzionato dal ricorrente, invece, non trova sostegno in alcun dato legislativo o giurisprudenziale. 4. Il ricorso, dunque, va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 10
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 aprile 2025 Il consigliere estensor Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. l'avvocato MARTINI ENRICO chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per i motivi esposti nella discussione orale e insiste nell'accoglimento dei restanti motivi di ricorso sui quali non si è soffermato nella trattazione orale. Penale Sent. Sez. 3 Num. 29216 Anno 2025 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 14/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 19/03/2024, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado emessa nei confronti di TO SA per i reati di cui agli artt. 73, commi quarto e sesto, 80 comma 1 lettera b) d.P.R.309/1990, in relazione al trasporto di sostanza stupefacente in Germania (capo 16), 73 commi quarto e sesto, d.P.R.309/1990, in relazione all'acquisto di circa tre chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e al trasporto della stessa sostanza da Lissone a Massa Carrara (capo 23), e 74, commi 1 e 2, d.P.R.309/1990, in relazione alla partecipazione all'associazione criminale di cui erano' organizzatori e dirigenti i nipoti del ricorrente, MA NI e GI, occupandosi di aspetti logistici, inerenti al trasporto della sostanza stupefacente (capo 36), condannandolo alla pena di anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusione. 2.TO SA ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza affidando il ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in •ordine l'affermazione della responsabilità per i capi 16) e 23) dell'imputazione in relazione alle condotte di trasporto della sostanza stupefacente contestate. Evidenzia il ricorrente, con riferimento al trasporto da Torino ad una località della Germania, di non essere stato a conoscenza che il trasporto, effettuato mediante un furgone per conto della ditta IM IV, di cui erano titolari i nipoti, avesse ad oggetto sostanza stupefacente, reputando di trasportare un campione di divano da consegnare a clienti tedeschi. Altrettanto, anche con riferimento ai fatti contestati sub il capo di imputazione 23), non vi è prova che in data 04/10/2018 il ricorrente abbia materialmente fornito un contributo per il trasporto della, sostanza stupefacente da Lissone a Massa Carrara. Il giudice a quo, in particolare con riferimento ai fatti contestati nel capo 16), in modo illogico, ha ritenuto che la consapevolezza che oggetto del trasporto fosse sostanza stupefacente debba desumersi dal fatto che sono intercorse, durante il viaggio di consegna, continue telefonate tra NI MA, TO SA e PO MA, padre di NI, volte a informare costantemente NI MA sull'andamento del viaggio. Tuttavia, al riguardo, il ricorrente precisa che l'attività di captazione richiamata dal giudice non fornisce alcun elemento di supporto alla tesi accusatoria. Viceversa, emerge che MA NI e MA PO si erano recati la mattina del 28 maggio 2018 con il proprio mezzo a prelevare la sostanza stupefacente a Torino e che nella stessa mattinata, intorno alle 11:00, in modo del tutto estemporaneo e senza alcun previo accordo, NI MA aveva chiamato lo zio TO SA chiedendogli di accompagnare il proprio padre a consegnare un campione in Germania, in quanto egli era impedito a causa di problemi familiari. 1 Il giudice ha ritenuto che i continui contatti telefonici intercorsi tra il padre PO e il figlio NI, avvenuti durante il viaggio, fossero sintomatici di un bisogno continuo di rassicurazioni in ordine l'andamento dell'operazione. Tali frequenti contatti telefonici, tuttavia, potrebbero al più denotare la conoscenza che l'oggetto del trasporto fosse sostanza stupefacente per i due interlocutori delle conversazioni, ma non forniscono alcun elemento a carico del ricorrente, che è rimasto estraneo alle suddette comunicazioni. Allo stesso modo, con riferimento al reato contestato nel capo 23), il giudice territoriale non ha considerato che il ricorrente si è prestato a fornire il proprio apporto su espressa richiesta e a causa di ragioni pratiche, in quanto il nipote MA NI aveva la patente di guida scaduta. Inoltre, anche con riferimento all'episodio contestato, le captazioni richiamate dal giudice attestano solo la sussistenza di contatti tra MA NI e il fornitore albanese di sostanza stupefacente, tale AN LE CH. Il richiamo alle conversazioni captate non consente quindi di rinvenire elementi specifici concernenti la posizione del ricorrente, in ordine alla consapevolezza di star trasportando sostanza stupefacente. Al riguardo, il ricorrente allega le trascrizioni riassuntive di polizia giudiziaria delle conversazioni captate. Pertanto, per entrambi gli episodi, il ricorrente contesta la sussistenza del dolo di partecipazione, ritenendo che le condotte contestate debbano essere qualificate come connivenza non punibile o al più come favoreggiamento personale, posto che gli elementi indicati dalla Corte territoriale non comprovano la sussistenza di una effettiva e consapevole partecipazione morale o materiale ai reati contestati a MA PO e NI. La suddetta questione era stata sottoposta all'attenzione della Corte d'appello con l'atto di impugnazione e tuttavia non è 'stata adeguatamente vagliata dal giudice territoriale, che si è limitato a riportare elementi probatori fattuali che riguardano altri indagati e che non concernono la posizione del ricorrente. Anche le massime di esperienza poste a fondamento dell'attribuzione della responsabilità sono illogiche e non sono fondate sul senso comune, non fornendo alcun elemento in ordine alla prova che l'oggetto del trasporto non fosse un divano. Infine, non è stato adeguatamente vagliato il legame familiare esistente tra i soggetti protagonisti della vicenda, elemento che, contrariamente a quanto affermato dal giudice territoriale, non fornisce alcun elemento a riprova della responsabilità penale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, concernente la contestazione del ruolo di partecipe all'associazione di cui al capo di imputazione 36); il ricorrente evidenzia di aver formulato specifiche censure difensive che non sono state adeguatamente vagliate dalla Corte di appello, la quale ha ritenuto provato che il ricorrente fosse un partecipe della suddetta associazione, in quanto si occupava del trasporto della sostanza e di altri aspetti logistici e di natura burocratica, quali per esempio l'aver ritirato un'auto con doppio fondo da utilizzare per il trasporto della droga. Al riguardo, il ricorrente richiama i requisiti necessari al fine dell'assunzione della qualità di partecipe di un'associazione, ben diversi dalla condotta di partecipazione nella realizzazione dei reati fine che il sodalizio persegue, occorrendo l'assunzione di un ruolo funzionale all'attività svolta dall'associazione, espressione di una adesione non occasionale ed estemporanea al 2 sodalizio criminoso. Non è neppure sufficiente la mera disponibilità manifestata ad un singolo associato, anche se di livello apicale, qualora essa non sia funzionale all'esistenza e al rafforzamento dell'attività svolta dall'associazione. Il giudice territoriale si è invece limitato a evidenziare il coinvolgimento del ricorrente in alcuni reati fine contestati ai MA PO ed NI, a dimostrazione della consapevolezza di partecipare ai traffici illeciti gestiti dai suddetti e ha richiamato un solo episodio delittuoso verificatosi in tre anni di attività dell'associazione, inidoneo a comprovare la sussistenza di un vincolo associativo, considerata anche la distanza cronologica tra gli episodi contestati, avvenuti ad aprile, maggio e ottobre. In senso contrario, è emerso dall'attività di indagine e dagli interrogatori degli indagati che il SA era privo di attività lavorativa e che per sopravvivere svolgeva lavori precari, collaborando saltuariamente all'attività lecita svolta della famiglia, riguardante il commercio di divani. Anche tale profilo, evidenziato nell'atto di appello, non è stato adeguatamente valutato dalla Corte territoriale. Neppure il ricorrente partecipava agli utili derivanti dallo svolgimento dell'attività illecita dall'associazione, anzi veniva pagato in modo occasionale e a cottimo, ogni volta avesse fornito un contributo ai congiunti, così come veniva ricompensato per lo svolgimento dell'attività lecita. Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia la carenza di motivazione in ordine all'esistenza stessa della struttura associativa, motivo illustrato nell'atto di appello (al numero 1) che viene appositamente allegato, non avendo quindi la Corte territoriale speso alcuno sforzo motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza della consorteria criminale. Sono quindi stati trascurati profili rilevanti evidenziati con l'atto di impug .nazione, ove, tra l'altro, si era anche ridimensionato il ruolo di dominus dell'associazione contestato a NI MA (si richiama il capo di imputazione sub 36), comune anche al ricorrente, nonché i capi di imputazione 26) e 10), in quanto i due MA erano soliti agire in prima persona, non si avvalevano di affiliati e coinvolgevano lo zio, verso cui nutrivano scarsa fiducia, affidandogli solo incarichi assegnati all'ultimo momento. Inoltre, evidenzia il ricorrente che il giudice territoriale non ha, neppure in forma implicita, richiamato gli elementi di segno contrario alla tesi accusatoria segnalati dalla difesa con l'atto di appello, volti ad evidenziare l'erronea interpretazione del contenuto di alcune intercettazioni. Il giudice di primo grado fa riferimento alla partecipazione ad alcune riunioni che si sono tenute presso la sede della ditta di confezionamento di divani, e alla manifestazione di disponibilità a procurare al nipote un'auto modificata con doppio fondo, acquistata in Italia ma condotta fino a Madrid per effettuare le suddette modifiche. Tuttavia, evidenzia che dall'intercettazione indicata nell'informativa dei carabinieri di Massa del 08/11/2019 (n. 8052 del 24/04/2018) emerge in modo inconfutabile che il SA aveva contratto un debito con il padre di NI e che pertanto era obbligato, se non addirittura costretto, a prestare supporto agli affari gestiti dai RA MA per la necessità di saldare il suo debito. Anche dalla conversazione n. 5186 intercettata nell'ufficio della ditta IM 3 IV, si evince che MA UC tiene all'oscuro lo zio in ordine all'appuntamento preso con un emissario dell'organizzazione per ricevere quantità importanti di sostanza stupefacente. I RA MA, in sostanza i promotori dell'organizzazione criminosa secondo la gravata sentenza, non ritenevano il SA una persona meritevole di fiducia per le operazioni che si erano proposti di compiere, all'altezza del ruolo che invece i giudici gli attribuiscono, ma gli affidavano incarichi occasionali e limitati che egli era costretto ad accettare, trovandosi in difficili condizioni economiche e avendo contratto un debito con PO MA .. Anche dalla intercettazione del 28/05/2018, richiamata a pagina 94 della sentenza di primo grado, emerge in modo evidente che NI MA incarica lo zio SA del trasporto a causa di difficoltà familiari, precisando che verrà compensato per il disturbo. Tale elemento dimostra l'assenza di una stabile collaborazione e di affectio societatis, come peraltro i medesimi RA MA hanno affermato all'esame reso all'udienza del 15/07/2022. Tutti i suddetti elementi non sono stati vagliati dalla Corte territoriale a fronte di precise doglianze difensive. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena. In particolare, precisa che il giudice di primo grado aveva applicato l'aumento a titolo di continuazione per i restanti capi di imputazione nella misura di un anno di reclusione e indicato però in modo erroneo tra parentesi l'aumento di mesi otto di reclusione per il reato ascritto al capo 16) e di mesi sei di reclusione per il reato ascritto al capo 23). Pertanto, il giudice di primo grado ha stabilito, prima, in anni uno di reclusione il quantum complessivo di aumento di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. ma , nello stesso contesto motivazionale, illogicarnente, nel fornire indicazioni di dettaglio, ha poi applicato l'au. mento complessivo di anni uno e mesi due di reclusione per i reati satellite di cui ai capi 16) e 23). La suddetta doglianza è stata formulata con atto di appello e la Corte territoriale ha ritenuto che tale discrasia sia riconducibile a mero errore materiale, dovendosi ritenere che il giudice di primo grado abbia voluto applicare il complessivo aumento di anni uno e mesi due di reclusione e precisamente mesi otto per il capo 16) e mesi sei per il capo 23), e non un aumento complessivo di anni uno di reclusione. Evidenzia tuttavia il ricorrente che, nel caso di specie, non opera la regola generale secondo la quale in caso di discrasia tra dispositivo della sentenza e sua motivazione è il primo a prevalere, in quanto nel caso in disamina non è ricostruibile il procedimento seguito dal giudice nel determinare la pena. In tal caso, opera il principio opposto e prevarrà quindi la motivazione sul dispositivo. Richiama a conforto giurisprudenza di legittimità. Il giudice territoriale ha qualificato tale errore carne mero errore materiale, svilendo la parte motivazionale della sentenza di primo grado più favorevole al reo, in cui si applicava l'aumento complessivo di anni uno a titolo di continuazione fra reato associativo e reati fine. Tuttavia, non si ravvisa nell'ipotesi alcun errore di calcolo di pena, bensì si prospettano due differenti statuizioni, una più favorevole dell'altra, con la conseguenza che la Corte territoriale non può preferire una statuizione peggiorativa, ritenendo che si tratti di un errore materiale, senza fornire una adeguata motivazione al riguardo. Il procedimento di correzione di errore 4 materiale costituisce uno strumento attraverso cui vengono corrette mere sviste o errori di calcolo immediatamente percepibili come tali e non strumento per prediligere, fra due antitetiche prospettazioni, quella in malam partem, operando così una forzata interpretazione della reale volontà del primo giudice che determina una violazione del divieto di reformatio in peius della sentenza di prime cure. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La disamina prenderà le mosse dalla seconda doglianza, concernente l'affermazione della responsabilità per la partecipazione all'associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti e riconducibile alla famiglia MA, contestata nel capo di imputazione 36), posto che, nell'apparato decisionale delle pronunce di entrambi i giudici di merito, assume rilievo fondante una specifica condotta ascritta al ricorrente di partecipazione all'associazione criminale, di cruciale rilevanza anche sotto il profilo dell'affermazione della responsabilità anche per i reati fine contestati nei capi sub 16) e 23), in relazione al trasporto della sostanza stupefacente e in particolare, in ordine alla consapevolezza che l'attività di collaborazione prestata ai nipoti MA abbia avuto ad oggetto il trasporto di sostanza stupefacente. Orbene, al riguardo, è ,necessario osservare, come dall'apparato argomentativo costituito dall'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado si evinca con chiarezza l'iter logico -giuridico seguito dai giudici di merito per pervenire all'asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità in ordine alla sussistenza del delitto associativo. Si ricorda che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, è necessaria l'esistenza di un'entità autonoma, a carattere permanente, destinata a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dotata di una struttura organizzativa, che può anche essere rudimentale, non sofisticata e non necessariamente caratterizzata da un vincolo rigorosamente gerarchico fra i sodali, né tantomeno da una specifica suddivisione dei compiti, ma che deve essere, comunque, idonea a fornire un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose. Sul versante dell'elemento psicologico, occorre la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e la volontà di rendersi disponibile a cooperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale. La prova dell'esistenza di tale delitto non può, d'altronde, essere desunta semplicemente dalla commissione, da parte di tre o più persone, di una serie di fatti -reato, dovendo gli elementi strutturali dell'associazione essere dimostrati in sé e potendo la prova della perpetrazione di singoli delitti soltanto agevolare la dimostrazione del reato di cui all'art. 74 d.P.R.309/1990. Il 5 vincolo associativo non può infatti essere desunto unicamente dalla partecipazione ai reati - fine di cessione di sostanze stupefacenti (Sez.6, n. 49556 del 31/12/2003, Rv. 227826). Ebbene, nel caso in disamina, in ordine alla pregiudiziale questione inerente all'esistenza del sodalizio criminale, il giudice di primo grado, da pagina 82 a pagina 92, ha esaminato diffusamente e partitamente tutti gli indici che connotano l'associazione criminale, evidenziando che la suddetta associazione, il cui programma criminoso aveva ad oggetto la compravendita di sostanza stupefacente del tipo hashish in modo stabile, presentava diramazioni sia in ambito nazionale che internazionale (avendo contatti con soggetti di nazionalità albanese, tra cui tale Shon, che rappresentava il canale di approvvigionamento dello stupefacente e che finanziava l'acquisto di auto dotate di doppiofondo per il trasporto dello stupefacente), era strutturata gerarchicamente, con precisa suddivisione dei ruoli, era coesa dal vincolo familiare, aveva basi logistiche individuate nelle sedi della Finnax IV, società di cui i MA si avvalevano come "schermo" dell'attività illecita anche per emettere fatture false per giustificare le ingenti somme di denaro in contanti, disponeva di luoghi deputati allo stoccaggio della sostanza stupefacente (la cantina del partecipe Mannini), disponeva di auto e veicoli destinati al trasporto dello stupefacente. Quanto alla posizione del SA, la Corte territoriale, nell'esaminare le questioni inerenti all'affermazione della responsabilità del ricorrente per ciascuno dei capi di imputazione contestati e nell'esaminare il compendio probatorio a fondamento del giudizio di condanna per la partecipazione, ha richiamato integralmente la sentenza di primo grado, affermando implicitamente l'esistenza del sodalizio criminale. In ordine alla posizione del 'ricorrente, la Corte territoriale ha affermato che il contributo prestato alla realizzazione dei reati fine non era occasionale ed episodico, in quanto il SA faceva stabilmente parte della struttura criminosa a carattere associativo, sebbene con un ruolo più defilato e di minore rilievo. In particolare, il giudice a quo ha evidenziato che il SA si era messo a disposizione non solo per il trasporto della sostanza stupefacente (fatti contestati nei capi di imputazione 16) e 23), inerenti alla realizzazione dei reati fine) ma anche - e soprattutto- nelle operazioni di reperimento e di intestazione di veicoli appositamente modificati per il trasporto in modo occulto della sostanza stupefacente, strumenti di rilevanza cruciale per lo svolgimento organizzato dell'attività illecita di traffico di stupefacenti. Al riguardo, il giudice a quo ha richiamato la vicenda relativa all'acquisto di una vettura Renault Kangoo, che è stata formalmente intestata al ricorrente e poi trasportata in Spagna affinché fosse appositamente modificata con la creazione di un doppio fondo. L'operazione, coordinata dai RA MA, era stata commissionata dall'albanese Shon, detto "il capo", il quale aveva fornito la disponibilità finanziaria per l'acquisto e per l'intera operazione, ed era stata di fatto interamente eseguita dal SA, il quale avrebbe dovuto inizialmente occuparsi solo di reperire un trasportatore dell'auto in Spagna e del ritiro della stessa, dopo la realizzazione dei doppiofondo, ma che, successivamente, si era reso disponibile anche all'intestazione fittizia dell'auto da ritirare presso il concessionario, in quanto colui che si era dichiarato disponibile non 6 si era presentato all'appuntamento concordato, nonché, personalmente, al trasporto e ritiro dell'auto a Madrid dopo la realizzazione degli interventi di modifica. In particolare, il giudice a quo ha evidenziato che tale episodio è sintomatico della piena consapevolezza che l'auto fosse destinata al trasporto di sostanze stupefacenti, e che il SA fosse pienamente consapevole che l'operazione di acquisto dell'auto era stata realizzata di concerto con l'organizzazione albanese capeggiata da tale Shon, in affari con i MA, in quanto dalle captazioni telefoniche ed ambientali intercorse tra MA NI e lo stesso ricorrente, i due interlocutori fanno riferimento ad un amico straniero albanese che finanziava economicamente l'operazione di acquisto dell'auto da dotare di sottofondo in Spagna. In particolare, in quell'occasione, il SA suggeriva delle giustificazioni da fornire al mandante albanese a causa del ritardo dell'operazione di reperimento di un trasportatore del veicolo fino in Spagna, evidenziando così la piena consapevolezza non solo di partecipare al reperimento di veicoli idonei al trasporto occulto di sostanza stupefacente, ma anche la consapevolezza dell'esistenza della struttura organizzata dedita al traffico di stupefacenti, di cui il SA non ignorava l'esistenza, e a cui forniva stabilmente e consapevolmente supporto anche per conto dei fornitori stranieri. Pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto provata la partecipazione del SA all'associazione criminale, in favore della quale si metteva a disposizione per l'assolvimento di compiti essenziali, partecipando alla predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale, ora intestandosi formalmente la proprietà della vettura, che poi veniva dotata di doppio fondo e ritirata dalla Spagna, ora mettendosi alla guida di veicoli per il trasporto dello stupefacente. Né rileva che il SA non abbia partecipato alla distribuzione degli utili derivanti dall'attività di traffico di sostanze stupefacenti svolta dall'associazione criminale, in quanto, come evidenziato da entrambi i giudici di merito, egli rivestiva il ruolo di partecipe con compiti meramente esecutivi, materiali o burocratici e che, dunque, veniva retribuito di volta in volta, in relazione all'attività eseguita, non rilevando neppure che il ricorrente si sia sentito costretto a fornire il proprio supporto all'organizzazione essendo debitore della famiglia e in condizioni economiche difficoltose, circostanza, peraltro, non dedotta con l'atto di appello formulato dal difensore in favore degli imputati MA GI, MA PO e SA TO. La Corte • ha, quindi, ritenuto che il ricorrente fosse un componente della compagine criminale, valorizzando elementi come la collaborazione fornita per il trasporto della sostanza stupefacente, la coordinazione con i correi, e non solo con i nipoti MA e il loro padre, ma anche con quelli di nazionalità albanese, elementi incompatibili con un concorso di persone nel reato continuato. E' noto che il discrimen tra le due figure risiede in ciò che, nel delitto associativo, è dato riscontare un vincolo a carattere stabile e permanente, con il quale tre o più persone si predispongono, dando vita ad un minimo di organizzazione strutturale, alla commissione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio criminoso durevole e con la disponibilità ad operare per 7 l'attuazione del progetto delinquenziale comune, anche a prescindere dalla concreta realizzazione di ciascuno dei delitti programmati. Nel concorso di persone nel reato continuato, invece, l'accordo criminoso si stringe in via occasionale e limitata, essendo diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno criminoso che li comprende e prevede tutti. Sono invece pienamente compatibili con la configurazione della partecipazione al sodalizio criminoso i rilievi formulati dal giudici a quo in ordine alle numerose conversazioni, in cui si snodavano i contatti con i fornitori albanesi, che rivelano l'esistenza di interessi comuni fra i correi. Ed infatti, la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale;
la consapevolezza e volontà di ciascun associato di far parte dell'organizzazione e di collaborare fattivamente all'attuazione del suddetto programma nonché l'esistenza di un vincolo che permane, al di là degli accordi particolari, relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi, sono connotati tutti incompatibili con la sussistenza di un concorso di persone nel reato continuato e, viceversa, connaturali all'esistenza del reato associativo. 2.Passando alla disamina della prima doglianza, inerente all'affermazione della responsabilità per realizzazione dei reati fine di cui ai capi di imputazione 16) e 23), si ribadisce che in tema di concorso di persone nella detenzione di sostanze stupefacenti, è richiesto un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo alla realizzazione dell'evento illecito (Sez. 3, n. 21604 del 27/03/2015). Ne deriva che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato risiede nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga • un comportamento Meramente passivo, inidoneo ad apportare .un contributo alla realizzazione del reato mentre, nel concorso, è richiesto un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un apporto concorsuale alla perpetrazione dell'evento illecito (Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, Rv. -247127). Dunque, il concorso si realizza non soltanto con la partecipazione all'esecuzione materiale ma anche con qualsiasi condotta cosciente e volontaria diretta a rafforzare l'altrui proposito criminoso (Sez. 2, n. 16625 del 28/02/2007), anche solo assicurando al concorrente un maggiore senso di sicurezza e uno stimolo all'agire (Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, Rv. 234128), mediante forme di collaborazione che agevolino, per quanto riguarda la specifica materia dei reati inerenti alle sostanze stupefacenti, la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, fornendo al concorrente, 'anche implicitamente, un supporto sul quale quest'ultimo possa contare (Sez. 4, n. 4948 del 4/02/2010, Porcheddu;
Sez. 6, n. 47562 del 29/11/2013, Sez. 3, n. 34985 del 20/08/2015). Sulla base di questi principi, è indubbio che il ricorrente abbia fornito un contributo concorsuale alla realizzazione dei reati contestati in concorso con gi altri correi, avendo accettato l'incarico da parte dei nipoti MA relativo al trasporto di sostanza stupefacente, essendo ben consapevole della effettiva natura dell'oggetto del trasporto e conseguentemente del contributo materiale fornito all'associazione. 8 2.1.In particolare, con riferimento al trasporto "del divano" in Germania, avvenuta in data 28 maggio 2018 (capo 16), il giudice ha richiamato le intercettazioni telefoniche (n.13.665 sull'utenza di NI MA), da cui emerge che il SA, contattato telefonicamente mentre è ancora impegnato al lavoro, chiede, di propria iniziativa, se deve recarsi in Germania in compagnia del padre di NI e alla risposta positiva, dà il proprio assenso, senza chiedere ulteriori chiarimenti. A supporto della affermazione, il giudice richiama le conversazioni intercorse tra i due NN (padre e figlio), alla presenza del SA, durante il viaggio di andata verso la Germania, finalizzate a verificare l'andamento dell'operazione. Tra queste, il giudice richiama specificatamente anche una telefonata in cui NI MA chiama direttamente lo zio SA, dal quale apprende che il viaggio ha subito dei rallentamenti a causa del traffico. Inoltre, significativa è la circostanza che PO MA, sempre alla presenza del SA, al termine dell'operazione di consegna, comunica al proprio figlio NI che non vi è stato alcun pagamento di danaro. Ebbene, dai continui contatti telefonici e dal contenuto dei dialoghi intercorsi tra i due conducenti del veicolo, che rivelano una certa apprensione per l'andamento del viaggio, il giudice a quo ha inferito che il trasporto non avesse ad oggetto un campione di divani, ma sostanza stupefacente e che entrambi i trasportatori fossero ben consapevoli di star trasportando e consegnando un carico così delicato e prezioso, tanto da meravigliarsi che la consegna sia avvenuta senza corresponsione, nell'immediatezza, del prezzo. 2.2. Quanto all'episodio del trasporto da Lissone a Massa Carrara presso la sede della IM IV in data 04/10/2019 ( capo 23), si premette che la Corte territoriale ha richiamato l'intero compendio probaiorio, costituito' dalle * attività di ossérvazibne, di pedinamento . e di sequestro della sostanza stupefacente. Il SA, in detta occasione, ha fornito il proprio supporto conducendo il veicolo della IM IV dalla sede di Lissone a quella di Massa, in quanto il nipote NI non poteva mettersi alla guida di una vettura, essendo la sua patente scaduta. E' infatti emerso dalle intercettazioni e dalla sequenza fotografica delle immagini estrapolate dalla videocamera installata nell'ufficio della IM IV, che la sostanza stupefacente (quasi tre chilogrammi) era stata poco prima consegnata da AN per il tramite di AC IU ed era stata caricata sul veicolo Ford Transit della IM IV per essere distribuita ai clienti a Massa e che il giorno successivo al trasporto, in data 05/10/2018, NI MA, che aveva la disponibilità sulla propria auto della sostanza stupefacente trasportata dallo zio e aveva effettuato i dovuti controlli, chiamava il fornitore albanese per lamentare la mancata corrispondenza del prezzo pagato al quantitativo ricevuto. Conseguentemente, sotto il profilo materiale, risulta acquisita piena prova della partecipazione del ricorrente anche al suddetto episodio, relativo all'ottobre 2018, che il ricorrente invece contesta. Quanto all'elemento psicologico, occorre osservare come NI NN, nel rendere ampia confessione, abbia specificato che il SA si sarebbe limitato a partecipare ai due episodi di trasporto contestati nel capi 16 e 23, asserendo tuttavia che lo zio non fosse al 9 corrente dell'effettiva natura del carico trasportato. Al riguardo, il giudice a quo ha tuttavia ritenuto che le dichiarazioni confessorie dell'imputato NI MA non fossero credibili sotto il profilo della piena consapevolezza, da parte del ricorrente, della effettiva natura dell'oggetto del trasporto. Il giudice a quo ha infatti evidenziato, sul punto, le cautele di guida adoperate dal SA, imposte dal trasporto di un carico decisamente delicato e prezioso, che denotano ineludibilmente la consapevolezza in capo al conducente, di quanto trasportato, essendo acquisito e palese che egli era ben a conoscenza che l'attività di collaborazione estemporanea richiesta dai nipoti concernesse il traffico di sostanze stupefacenti. 3. Quanto all'ultima doglianza, si precisa che il dispositivo della sentenza di primo grado ha applicato l'aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen. di un anno e mesi due di reclusione, e non di un anno di reclusione, avendo condannato il ricorrente per i reati contestati, avvinti dal vincolo della continuazione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, alla pena di anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusione, così come di seguito calcolata: pena base di anni dieci di reclusione, diminuita per le generiche alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, aumentata per i reati fine alla pena di anni sette e mesi dieci di reclusione (applicando quindi l'aumento di un anno e mesi due), ridotta alla pena finale sopra riportata per la scelta del rito. Inoltre, è da ribadirsi il principio consolidato secondo cui, in presenza di una difformità tra la parte motivazionale della sentenza e il dispositivo, quest'ultimo prevale sulla prima, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà' della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata (Sez.2, n. 15986 de1 .07/01/2016, Rv. 266717). E' veri) ché la suddetta regoli, lungi dall'essere' assoluta, va contemperata tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez.2, n.23343 del 01/03/2016, Rv. 267082; Sez.3, n. 3969 del 25/09/2018, Rv. 275690). Tuttavia, come già evidenziato, nel caso in disamina, non sussiste alcun errore materiale, avendo comunque il giudice disposto in modo coerente con quanto esposto nella parte motiva, né ravvisandosi alcun errore di calcolo matematico ma una semplice piccola incongruenza, che può essere appianata applicando il principio generale della prevalenza del dispositivo come fonte primaria di espressione della volontà del soggetto decidente. Il principio del favor rei menzionato dal ricorrente, invece, non trova sostegno in alcun dato legislativo o giurisprudenziale. 4. Il ricorso, dunque, va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 10
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 aprile 2025 Il consigliere estensor Il Presidente