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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 395/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Camposampiero (PD), Parte_1 C.F._1
Piazza Vittoria n. 6/3, presso e nello studio dell'Avv. BEGHIN MATTEO del Foro di Padova, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta contumace nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Legnano (MI), Corso Italia n. 43, presso e nello studio dell'Avv. ACCORRA'
MARCO SEBASTIANO del Foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Appalto
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, richiamando le conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. nella quale chiedeva, unitamente all'accoglimento delle proprie istanze istruttorie:
“In via preliminare: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse non essere stata validamente assolta la condizione di procedibilità della domanda rappresentata dalla negoziazione assistita, concedersi termine per l'avvio della stessa;
nel merito: per le ragioni evidenziate, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, dichiararsi la nullità o annullarsi il contratto concluso in data 10/2/2023 tra il sig. e la Parte_1 Controparte_1 dichiararsi altresì la nullità o annullarsi il contratto di finanziamento n. 1436511 del 28/2/2023 in quanto collegato al contratto del 10/2/2023 e per l'effetto condannarsi la a restituire al sig. CP_2 Parte_1 la somma di € 592,50 o quella diversa che sarà determinata in corso di causa anche in via
[...] equitativa, con gli interessi di legge con decorrenza dal versamento delle singole rate di rimborso al saldo;
in via subordinata: per le ragioni evidenziate, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, dichiararsi la risoluzione ex art. 1353 c.c. del contratto concluso in data 10/2/2023 tra il sig. e la Parte_1 Controparte_1
[...] dichiararsi altresì la risoluzione del contratto di finanziamento n.1436511 del 28/2/2023 in quanto collegato al contratto del 10/2/2023 e per l'effetto condannarsi la a restituire al sig. CP_2 Parte_1 la somma di € 592,50 o quella diversa che sarà determinata in corso di causa anche in via
[...] equitativa, con gli interessi di legge con decorrenza dal versamento delle singole rate di rimborso al saldo;
in via ulteriormente subordinata: per le ragioni evidenziate, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, accertato il grave inadempimento della alle obbligazioni assunte nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1 in forza del contratto del 10/2/2023, dichiararsi risolto l'anzidetto contratto per fatto e colpa
[...] della convenuta;
dichiararsi altresì la risoluzione del contratto di finanziamento n. 1436511 del 28/2/2023 in quanto collegato al contratto del 10/2/2023 e per l'effetto condannarsi la a restituire al sig. CP_2 Parte_1
la somma di €.592,50 o quella diversa che sarà determinata in corso di causa anche in via
[...] equitativa, con gli interessi di legge con decorrenza dal versamento delle singole rate di rimborso al saldo;
in via di ulteriore subordine: per le ragioni evidenziate, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, disporsi la riduzione del prezzo dovuto in forza del contratto del 10/2/2023 nella misura che sarà determinata in corso di causa e per l'effetto ridursi la somma dovuta dal sig. alla Parte_1 CP_2 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
pagina 2 di 12 Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa CP_2
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In rito, In via principale, accertare la costituzione in giudizio di e, per l'effetto, revocare la dichiarazione della CP_2 contumacia di CP_2 accertare il mancato esperimento dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tra avvocati ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 132/2014 e l'irrituale avvio di una procedura di negoziazione assistita in corso di causa;
per l'effetto, accertare la potenziale litispendenza delle azioni e la conseguente insanabilità del vizio, rigettando la domanda attorea;
in via subordinata accertare il mancato esperimento dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tra avvocati ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 132/2014 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita, ritenendo quella avviata in pendenza del presente giudizio irrituale;
accertare il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
in via principale, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice accerti la sussistenza delle condizioni di legge per dichiarare risolto il contratto tra ed il Sig. come conseguenza diretta della condotta del soggetto CP_2 Parte_1 convenzionato condannare a tenere manlevata Controparte_1 Controparte_1 da ogni conseguenza economica derivante dalla condanna, sia in termini restitutori che di CP_2 spese legali;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che gli era stata presentata da Parte_1
un agente commerciale di una proposta negoziale relativa alla fornitura e Controparte_1
installazione, presso l'immobile abitativo di cui era proprietario, di una pompa di calore, di una caldaia a condensazione, di quindici valvole termostatiche e di un sistema “domotic electric building automation”, cui si aggiungeva la consegna di una bicicletta elettrica modello “Fantic Living” e la somministrazione di di 20.000 kwh di energia elettrica, per un corrispettivo di € 33.000,00 complessivamente, di cui la somma di € 11.550,00 sarebbe rimasta a suo carico e la somma di € 21.450,00 sarebbe stata scontata in fattura in applicazione del cosiddetto “ecobonus” nella misura del 65%; che siffatto contratto veniva così
pagina 3 di 12 stipulato in data 10.2.2023; che in data 28.2.2023 veniva inoltre stipulato un contratto di finanziamento in forza del quale aveva corrisposto a la quota a carico del cliente, CP_2 Controparte_1
la quale sarebbe stata da questi restituita in 120 rate mensili, maggiorata di € 300,00 per spese di gestione della pratica;
che intanto aveva provveduto all'installazione della Controparte_1
pompa di calore e della caldaia;
che tuttavia il tecnico incaricato del collaudo aveva riscontrato la non conformità dello scarico alla normativa vigente e la mancanza dell'interruttore a monte della caldaia;
che era stata consegnata una bicicletta diversa da quella indicata;
che non era stato installato il sistema di domotica e non era stata fornita l'energia elettrica promessa, in quanto – dopo solo la prima bolletta
– già dal mese di ottobre del 2023 il pagamento della relativa erogazione veniva chiesta all'odierno attore;
che il contratto stipulato con andava dunque annullato per vizio del Controparte_1
consenso, avendo la società indotto la controparte a ritenere che l'accordo comprendesse anche la fornitura di energia elettrica, sebbene tale pattuizione non risultasse esplicitata nella scrittura negoziale sottoscritta;
che il contratto era altresì nullo per indeterminatezza dell'oggetto o per illiceità della causa, non essendo definita né dettagliata la prestazione di fornitura del c.d. “domotic electric building automation”; che il contratto doveva considerarsi altresì nullo o risolto per effetto dell'inveramento della condizione risolutiva pattuita tra le parti ex art. 1353 c.c., che riguardava l'ipotesi in cui non fosse stato possibile applicare lo sconto in fattura del 65%, posto che appunto il decreto legge n. 11 del 16/2/2023 aveva fatto venir meno tale opzione fiscale;
che infine il contratto doveva essere risolto per il grave inadempimento della controparte a tutte le obbligazioni assunte;
che in subordine doveva operarsi una proporzionale riduzione del corrispettivo concordato;
che in ogni caso alla caducazione del contratto contestato doveva seguire la declaratoria di nullità o l'annullamento o la risoluzione altresì del contratto di finanziamento in considerazione del collegamento negoziale esistente tra i due negozi;
che di conseguenza avrebbe dovuto restituire le rate percepite. L'attore pertanto chiedeva che CP_2
venissero dichiarati invalidi o risolti entrambi i contratti dedotti in causa e che venisse CP_2
condannata alla restituzione della somma di € 592,50 oltre interessi, oppure in via subordinata che venisse disposta la riduzione del prezzo della fornitura contestata.
Successivamente al provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. con cui il Giudice dichiarava la contumacia di e di quest'ultima si costituiva in giudizio eccependo in via Controparte_1 CP_2
pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per l'omessa instaurazione della procedura di mediazione pagina 4 di 12 obbligatoria e per l'irrituale attivazione della negoziazione assistita, nonché replicando nel merito: che il finanziamento riguardava solo l'impianto di climatizzazione, per cui non poteva essere intaccato da vizi concernenti l'installazione del sistema di domotica o la consegna della bicicletta elettrica o la fornitura di energia elettrica;
che aveva correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni CP_2
contrattuali; che gli artifizi e raggiri imputati a dovevano essere dimostrati da Controparte_1
; che la prestazione di fornitura del domotic system era perfettamente determinato con Parte_1
riguardo sia all'individuazione dell'oggetto sia alla quantificazione del relativo valore;
che il D.L. 11/2023 non era ratione temporis applicabile nel caso di specie;
che l'impianto di climatizzazione era stato dichiarato conforme ed era pienamente utilizzato per cui non sussistevano i vizi contestati dalla controparte, mentre la difformità di una sola valvola non integrava un grave inadempimento e non era dunque idonea ai sensi dell'art. 125 quinquies T.U.B. a determinare lo scioglimento del contratto collegato. Chiedeva pertanto, oltre alla revoca della dichiarazione di contumacia e all'assegnazione di un nuovo termine per l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda attorea, che questa venisse rigettata o, in subordine, che venisse condannata a tenere indenne Controparte_1
di quanto questa fosse stata condannata a pagare all'attore, sia a titolo di restituzione delle CP_2
rate del finanziamento sia a titolo di rifusione delle spese legali.
Successivamente allo scambio tra le parti costituite in causa delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., il Giudice revocava la dichiarazione di contumacia di e le ordinava di notificare a CP_2
la propria comparsa di costituzione e risposta, contenente una domanda Controparte_1
trasversale di condanna nei suoi confronti. Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva parzialmente ammessa la prova testimoniale richiesta e, all'esito dell'istruttoria così esperita, rigettata l'istanza attorea di espletamento di C.T.U., veniva fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. udienza di precisazione delle conclusioni, rassegnate dalle parti come in epigrafe, e di discussione della causa, la quale, previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusive, veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea formulata da per mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita, in ragione CP_2
della qualifica consumeristica di , confermata dai documenti e dall'istruttoria di causa, Parte_1
alla luce di quanto disposto dall'art. 3, c. 1, D.L. 132/2014. Parimenti, va respinta l'analoga eccezione di pagina 5 di 12 improcedibilità dell'azione per mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria in quanto l'oggetto principale della controversia è il contratto di fornitura e installazione dell'impianto di climatizzazione acquistato da da Parte_1 Controparte_1
Passando ad esaminare il merito della controversia, risulta documentato che, con contratto stipulato in data 10.02.2023, e hanno concordato la fornitura e installazione Parte_1 Controparte_1
di una pompa di calore, di una caldaia a condensazione, di quindici valvole termostatiche, di un sistema di domotica denominato “Domotic elettric building automation” e di una bicicletta elettrica “Fantic
Living” per un corrispettivo complessivo di € 33.000,00 (cfr. pag. 1 doc. 2 attoreo). Tale somma sarebbe stata finanziata a tasso zero nella misura del 35% pari a € 11.550,00 (cui sarebbero stati aggiunti € 300,00 per la gestione della pratica) e per la restante quota del 65% pari a € 21.450,00 sarebbe stata oggetto di detrazione immediata in fattura (cfr. pag. 3 doc. 2 attoreo). L'installazione del domotic system era poi abbinata all'erogazione di 20.000kwh di energia elettrica, senza costi aggiuntivi, come da casella barrata nel contratto medesimo (cfr. pag. 4 doc. 2 attoreo).
Parimenti documentata è la circostanza della stipulazione in data 28.02.2023 tra e Parte_1
del collegato contratto di finanziamento, dal cui contenuto si evince con sufficiente chiarezza CP_2
che l'operazione finanziata era interamente quella concordata tra il soggetto convenzionato e il cliente, comprendente anche il sistema di domotica e la consegna della bicicletta, in quanto prestazioni ricomprese nel corrispettivo pattuito di € 33.000,00 richiamato nel contratto di finanziamento medesimo
(cfr. Pag. 10 doc. 3 attoreo). Va dunque subito rigettata l'eccezione di secondo cui gli CP_3
eventuali inadempimenti di riguardanti componenti diverse dall'impianto di Controparte_1
climatizzazione (costituito dalla pompa di calore, dalla caldaia a condensazione e dalle valvole termostatiche) non potrebbero incidere sulla validità ed efficacia del contratto di finanziamento.
Compiute queste precisazioni preliminari, vanno esaminate le domande attoree. ha Parte_1
richiesto, nell'ordine: 1) l'annullamento del contratto di fornitura per vizio del consenso;
2) la nullità del contratto di fornitura per indeterminatezza dell'oggetto e/o per illiceità della causa;
3) la risoluzione del contratto di fornitura per sopravvenuta inapplicabilità dello sconto in fattura;
4) la risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento della 5) la riduzione del Controparte_1
corrispettivo pattuito;
6) la conseguente declaratoria di nullità e/o annullamento e/o risoluzione del contratto di finanziamento.
pagina 6 di 12 Quanto alla domanda richiamata sub 1), e formulata sulla base del combinato disposto dell'art. 1427 c.c.
e dell'art. 1439 c.c., risulta infondata la prospettazione attorea che imputa alla controparte artifizi e raggiri per aver indotto lo stipulante a sottoscrivere un contratto che non comprendeva l'erogazione promessa di 20.000 kwh di energia elettrica. Al contrario, tale prestazione risulta inclusa nell'oggetto del contratto (cfr. pag. 4 doc 2 attoreo).
Quanto alla domanda richiamata sub 2), e formulata sulla base del combinato disposto dell'art. 1418 c.c.
e dell'art. 1346 c.c., risulta che la prestazione di fornitura e installazione del sistema Domotic elettric building automation sia sufficientemente determinata e comprensibile sulla scorsa del significato comune della locuzione utilizzata, che notoriamente rimanda alla predisposizione di comandi automatizzati per la fruizione dei servizi propri di un immobile abitativo. Ad colorandum, è inverosimile che abbia accettato di sottoscrivere il contratto comprensivo della fornitura di tale Parte_1
sistema per un valore di oltre € 10.000,00 (ossia pari a un terzo del complessivo pattuito) senza aver previamente ricevuto le dovute spiegazioni, in caso di dubbio.
Quanto alla domanda richiamata sub 3), e formulata sulla base dell'art. 1353 c.c., ritiene questo giudicante che non si sia avverata la condizione risolutiva concordata dalle parti con riguardo all'eventuale e sopravvenuta impossibilità di usufruire dell'ecobonus con sconto in fattura del 65%.
Infatti gli interventi di efficientamento energetico per cui è causa non rientrano nell'ambito di applicazione del D.L. 11/2023. Mentre infatti l'art. 2, c.
1. D.L. cit. dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non
è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto- legge” (in questi termini venendo preclusa la possibilità di ottenere il bonus fiscale in questione), tuttavia il successivo comma 3 prevede che: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano [e quindi il bonus fiscale rimane perseguibile – n.d.r.] per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori”.
pagina 7 di 12 Ebbene, gli interventi per cui è causa sono diversi da quelli previsti all'art. 119 del D.L. 34/2020 e rientrano piuttosto nel novero di quelli richiamati dall'art. 121, c. 2, lett. b), D.L. 34/2020, in quanto trattasi di “interventi di … efficienza energetica di cui all'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90” e l'art. 13, c. 2.1, D.L. 63/2013 prevede appunto che: “La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto
e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione”.
Quanto poi alle ulteriori condizioni di applicabilità dell'art. 2, c. 3, D.L. 11/2023, per poter inferire che gli interventi de quibus continuano a beneficiare dell'ecobonus del 65% si osserva non solo che non si rientra nell'alveo applicativo dell'art. 119 D.L. 34/2020, come testè argomentato, ma altresì che risulta integrato nella presente fattispecie anche il presupposto di cui alla successiva lett. b), secondo cui il beneficio fiscale permane “per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori”. E, alla data del 17.2.2023 in cui è entrato in vigore il D.L.11/2023, il contratto vincolante tra le parti era già stato stipulato, in quanto la data riportata a latere delle relative sottoscrizioni è quella del 10.2.2023 (doc. 2 attoreo).
Nessun valore può invece riconoscersi alla missiva con cui avrebbe “annullato Controparte_1
la proposta contrattuale” per effetto dell'asserita modifica del bonus fiscale applicabile (doc. 9 attoreo).
Trattasi infatti di una comunicazione non datata, formulata in termini del tutto generici e in ogni caso contrastante con la ricostruzione normativa appena delineata.
Anche la domanda di inefficacia del contratto di fornitura per avveramento della condizione risolutiva pattuita risulta dunque destituita di fondamento.
Quanto invece alla domanda sopra richiamata sub 4), e formulata ai sensi dell'art. 1453 c.c., risulta che pagina 8 di 12 in effetti è rimasta parzialmente inadempiente rispetto agli obblighi Controparte_1
contrattuali assunti. Pur avendo infatti fornito la pompa di calore, la caldaia a condensazione e le valvole termodinamiche (di cui viene lamentata una difformità in termini del tutto generici e indimostrati, non ritenendosi sufficiente a fornire la relativa prova la sola e altrettanto generica dichiarazione di Per_1
, ossia della moglie dell'attore sentita quale testimone all'udienza del 18.12.2024, non essendo
[...]
stato intimato invece come teste il collaudatore), la società convenuta non ha installato il sistema di domotica, non ha curato l'erogazione di 20.000 kwh di energia elettrica e ha consegnato una bicicletta elettrica di un modello diverso da quello promesso (laddove, mentre in caso di denuncia di un vizio, ut supra, l'onere probatorio inerente alla sua sussistenza incumbit ei qui dicit, viceversa in caso di omessa prestazione l'attore che abbia dimostrato l'obbligazione contrattuale può limitarsi a solo dedurre l'altrui inadempimento, mentre spetta al contraente inadempiente dimostrare il proprio esatto inadempimento o la causa a sé non imputabile dell'inadempimento: essendo rimasta Controparte_4
contumace, tale prova non è stata fornita e pertanto la società convenuta deve3 ritenersi colpevolmente e gravemente inadempiente al contratto per cui è causa).
In merito alle conseguenze del riscontrato inadempimento, si osserva che la fornitura e installazione della pompa di calore, della caldaia a condensazione e delle valvole termodinamiche rappresenta una prestazione negoziale dotata di una propria autonomia economico-funzionale nell'assetto complessivo degli interessi del contratto, in quanto le summenzionate componenti dell'impianto di climatizzazione risultano suscettibili di essere acquistate e di essere utilizzate indipendentemente dal sistema di domotica parimenti promesso dalla società fornitrice nel caso di specie e dagli ulteriori accessori che sono stati oggetto di accordo tra le parti. Di conseguenza, tale accordo va solo parzialmente risolto, secondo le coordinate interpretative offerte anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
16556/2013). Dalla risoluzione parziale del contratto, conseguente all'inadempimento di CP_1 [...]
rispetto all'obbligo giuridico di fornire il servizio di domotica, la bicicletta elettrica e CP_1
l'erogazione di energia elettrica, discende ex art. 1458 c.c. l'effetto restitutorio del prezzo corrispondente.
Da una valutazione complessiva dei documenti e delle risultanze istruttorie del giudizio, nonché in ragione dei poteri equitativi attribuiti al giudicante, si può ritenere che il prezzo delle prestazioni inadempiute corrisponda a quello finanziato (solo per il sistema di domotica era stato previsto infatti un pagina 9 di 12 valore di € 10.070,00 – cfr. doc. 2 . Pertanto, stante il collegamento negoziale tra il contratto CP_2
principale (doc. 2 attoreo) e il contratto di finanziamento (doc. 3 attoreo), quest'ultimo dovrà essere integralmente risolto In forza sia dell'art. 125 quinques T.U.B. sia delle condizioni generali riportate nel contratto di finanziamento medesimo. La relativa clausola 12.3 prevede infatti: “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo
1455 del codice civile. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore
l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”. A tal fine, si osserva che l'inadempimento in questione
è senz'altro di non scarsa rilevanza, atteso che il valore della prestazione non resa supera la quota di un terzo del valore complessivo del contratto, pressochè pari appunto all'importo finanziato di tale valore complessivo di € 33.000,00. Si osserva inoltre che il consumatore ha correttamente Parte_1
messo in mora il fornitore (doc. 5 attoreo). Pertanto, dichiarata la risoluzione del “contratto di credito”
e parafrasando la clausola negoziale, risulta tenuta a rimborsare all'attore le rate già pagate CP_2
nella misura indicata di € 592,50 e contestualmente consegue il diritto di ripetere nei confronti del fornitore l'intero importo che allo stesso sia stato già versato.
A tale ultimo proposito, ha in effetti chiesto, con riguardo all'eventualità della risoluzione CP_2
giudiziale del contratto di finanziamento, che sia condannata a manlevarla in Controparte_1
relazione ad ogni conseguenza economica. Tale pretesa merita accoglimento anche in forza di quanto previsto dall'art. 125 quinques, c. 2, T.U.B.
Tuttavia, nonostante – avendo versato a la somma di € 11.850,00 CP_2 Controparte_1
– avesse diritto di ottenere la restituzione di tale maggiore importo, potrà invece ottenere la condanna della controparte alla rifusione solo di quanto richiesto, vale a dire della minor somma di € 592,50 (in quanto ogni maggiore condanna rappresenterebbe una pronuncia ultrapetita).
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite da rifondere a parte attrice vanno poste a carico delle società convenute, in solido tra loro, e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M.
pagina 10 di 12 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa secondo il decisum e non il petitum (da € 5.200 a € 26.000 in ragione della risoluzione parziale del contratto principale), con riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione, attesa l'esiguità dell'istruttoria ammessa, e per la fase decisoria, attesa l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In base ai medesimi parametri vanno inoltre liquidate le spese di lite che, sempre in forza del principio della soccombenza e delle domande svolte in causa, dovranno essere rifuse da Controparte_1
a
[...] CP_2
Ritiene il giudicante che non vadano invece liquidate le spese legali della procedura di negoziazione assistita in quanto non integrante nel caso di specie una condizione di procedibilità della domanda attorea, né che vadano rimborsate le spese per le intimazioni dei testimoni, in quanto non debitamente documentate in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara parzialmente risolto il contratto di fornitura e posa in opera stipulato tra e Parte_1
in data 10.02.2023, come meglio specificato in parte motiva;
Controparte_1
2) dichiara risolto il contratto di finanziamento stipulato tra e in data Parte_1 CP_2
28.02.2023, per le ragioni indicate in parte motiva;
3) condanna a restituire a la somma di € 592,50, oltre interessi legali dai CP_2 Parte_1
singoli versamenti al saldo effettivo;
4) condanna a manlevare di quanto questa è tenuta a pagare a Controparte_1 CP_2
in forse del precedente punto 3); Parte_1
5) condanna e in solido tra loro, a rifondere a le Controparte_1 CP_2 Parte_1
spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 545,00 per esborsi e in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e oltre c.p.a. e i.v.a. come dovute per legge, con distrazione a favore dell'Avv.
Beghin Matteo dichiaratosi antistatario;
6) condanna a manlevare di quanto questa è tenuta a pagare a Controparte_1 CP_2
in forse del precedente punto 5); Parte_1
pagina 11 di 12 7) condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, Controparte_1 CP_2
liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e oltre c.p.a. e i.v.a. come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 15 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 12 di 12
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Camposampiero (PD), Parte_1 C.F._1
Piazza Vittoria n. 6/3, presso e nello studio dell'Avv. BEGHIN MATTEO del Foro di Padova, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta contumace nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Legnano (MI), Corso Italia n. 43, presso e nello studio dell'Avv. ACCORRA'
MARCO SEBASTIANO del Foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Appalto
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, richiamando le conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. nella quale chiedeva, unitamente all'accoglimento delle proprie istanze istruttorie:
“In via preliminare: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse non essere stata validamente assolta la condizione di procedibilità della domanda rappresentata dalla negoziazione assistita, concedersi termine per l'avvio della stessa;
nel merito: per le ragioni evidenziate, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, dichiararsi la nullità o annullarsi il contratto concluso in data 10/2/2023 tra il sig. e la Parte_1 Controparte_1 dichiararsi altresì la nullità o annullarsi il contratto di finanziamento n. 1436511 del 28/2/2023 in quanto collegato al contratto del 10/2/2023 e per l'effetto condannarsi la a restituire al sig. CP_2 Parte_1 la somma di € 592,50 o quella diversa che sarà determinata in corso di causa anche in via
[...] equitativa, con gli interessi di legge con decorrenza dal versamento delle singole rate di rimborso al saldo;
in via subordinata: per le ragioni evidenziate, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, dichiararsi la risoluzione ex art. 1353 c.c. del contratto concluso in data 10/2/2023 tra il sig. e la Parte_1 Controparte_1
[...] dichiararsi altresì la risoluzione del contratto di finanziamento n.1436511 del 28/2/2023 in quanto collegato al contratto del 10/2/2023 e per l'effetto condannarsi la a restituire al sig. CP_2 Parte_1 la somma di € 592,50 o quella diversa che sarà determinata in corso di causa anche in via
[...] equitativa, con gli interessi di legge con decorrenza dal versamento delle singole rate di rimborso al saldo;
in via ulteriormente subordinata: per le ragioni evidenziate, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, accertato il grave inadempimento della alle obbligazioni assunte nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1 in forza del contratto del 10/2/2023, dichiararsi risolto l'anzidetto contratto per fatto e colpa
[...] della convenuta;
dichiararsi altresì la risoluzione del contratto di finanziamento n. 1436511 del 28/2/2023 in quanto collegato al contratto del 10/2/2023 e per l'effetto condannarsi la a restituire al sig. CP_2 Parte_1
la somma di €.592,50 o quella diversa che sarà determinata in corso di causa anche in via
[...] equitativa, con gli interessi di legge con decorrenza dal versamento delle singole rate di rimborso al saldo;
in via di ulteriore subordine: per le ragioni evidenziate, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, disporsi la riduzione del prezzo dovuto in forza del contratto del 10/2/2023 nella misura che sarà determinata in corso di causa e per l'effetto ridursi la somma dovuta dal sig. alla Parte_1 CP_2 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
pagina 2 di 12 Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa CP_2
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In rito, In via principale, accertare la costituzione in giudizio di e, per l'effetto, revocare la dichiarazione della CP_2 contumacia di CP_2 accertare il mancato esperimento dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tra avvocati ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 132/2014 e l'irrituale avvio di una procedura di negoziazione assistita in corso di causa;
per l'effetto, accertare la potenziale litispendenza delle azioni e la conseguente insanabilità del vizio, rigettando la domanda attorea;
in via subordinata accertare il mancato esperimento dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tra avvocati ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 132/2014 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di negoziazione assistita, ritenendo quella avviata in pendenza del presente giudizio irrituale;
accertare il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
in via principale, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice accerti la sussistenza delle condizioni di legge per dichiarare risolto il contratto tra ed il Sig. come conseguenza diretta della condotta del soggetto CP_2 Parte_1 convenzionato condannare a tenere manlevata Controparte_1 Controparte_1 da ogni conseguenza economica derivante dalla condanna, sia in termini restitutori che di CP_2 spese legali;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che gli era stata presentata da Parte_1
un agente commerciale di una proposta negoziale relativa alla fornitura e Controparte_1
installazione, presso l'immobile abitativo di cui era proprietario, di una pompa di calore, di una caldaia a condensazione, di quindici valvole termostatiche e di un sistema “domotic electric building automation”, cui si aggiungeva la consegna di una bicicletta elettrica modello “Fantic Living” e la somministrazione di di 20.000 kwh di energia elettrica, per un corrispettivo di € 33.000,00 complessivamente, di cui la somma di € 11.550,00 sarebbe rimasta a suo carico e la somma di € 21.450,00 sarebbe stata scontata in fattura in applicazione del cosiddetto “ecobonus” nella misura del 65%; che siffatto contratto veniva così
pagina 3 di 12 stipulato in data 10.2.2023; che in data 28.2.2023 veniva inoltre stipulato un contratto di finanziamento in forza del quale aveva corrisposto a la quota a carico del cliente, CP_2 Controparte_1
la quale sarebbe stata da questi restituita in 120 rate mensili, maggiorata di € 300,00 per spese di gestione della pratica;
che intanto aveva provveduto all'installazione della Controparte_1
pompa di calore e della caldaia;
che tuttavia il tecnico incaricato del collaudo aveva riscontrato la non conformità dello scarico alla normativa vigente e la mancanza dell'interruttore a monte della caldaia;
che era stata consegnata una bicicletta diversa da quella indicata;
che non era stato installato il sistema di domotica e non era stata fornita l'energia elettrica promessa, in quanto – dopo solo la prima bolletta
– già dal mese di ottobre del 2023 il pagamento della relativa erogazione veniva chiesta all'odierno attore;
che il contratto stipulato con andava dunque annullato per vizio del Controparte_1
consenso, avendo la società indotto la controparte a ritenere che l'accordo comprendesse anche la fornitura di energia elettrica, sebbene tale pattuizione non risultasse esplicitata nella scrittura negoziale sottoscritta;
che il contratto era altresì nullo per indeterminatezza dell'oggetto o per illiceità della causa, non essendo definita né dettagliata la prestazione di fornitura del c.d. “domotic electric building automation”; che il contratto doveva considerarsi altresì nullo o risolto per effetto dell'inveramento della condizione risolutiva pattuita tra le parti ex art. 1353 c.c., che riguardava l'ipotesi in cui non fosse stato possibile applicare lo sconto in fattura del 65%, posto che appunto il decreto legge n. 11 del 16/2/2023 aveva fatto venir meno tale opzione fiscale;
che infine il contratto doveva essere risolto per il grave inadempimento della controparte a tutte le obbligazioni assunte;
che in subordine doveva operarsi una proporzionale riduzione del corrispettivo concordato;
che in ogni caso alla caducazione del contratto contestato doveva seguire la declaratoria di nullità o l'annullamento o la risoluzione altresì del contratto di finanziamento in considerazione del collegamento negoziale esistente tra i due negozi;
che di conseguenza avrebbe dovuto restituire le rate percepite. L'attore pertanto chiedeva che CP_2
venissero dichiarati invalidi o risolti entrambi i contratti dedotti in causa e che venisse CP_2
condannata alla restituzione della somma di € 592,50 oltre interessi, oppure in via subordinata che venisse disposta la riduzione del prezzo della fornitura contestata.
Successivamente al provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. con cui il Giudice dichiarava la contumacia di e di quest'ultima si costituiva in giudizio eccependo in via Controparte_1 CP_2
pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per l'omessa instaurazione della procedura di mediazione pagina 4 di 12 obbligatoria e per l'irrituale attivazione della negoziazione assistita, nonché replicando nel merito: che il finanziamento riguardava solo l'impianto di climatizzazione, per cui non poteva essere intaccato da vizi concernenti l'installazione del sistema di domotica o la consegna della bicicletta elettrica o la fornitura di energia elettrica;
che aveva correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni CP_2
contrattuali; che gli artifizi e raggiri imputati a dovevano essere dimostrati da Controparte_1
; che la prestazione di fornitura del domotic system era perfettamente determinato con Parte_1
riguardo sia all'individuazione dell'oggetto sia alla quantificazione del relativo valore;
che il D.L. 11/2023 non era ratione temporis applicabile nel caso di specie;
che l'impianto di climatizzazione era stato dichiarato conforme ed era pienamente utilizzato per cui non sussistevano i vizi contestati dalla controparte, mentre la difformità di una sola valvola non integrava un grave inadempimento e non era dunque idonea ai sensi dell'art. 125 quinquies T.U.B. a determinare lo scioglimento del contratto collegato. Chiedeva pertanto, oltre alla revoca della dichiarazione di contumacia e all'assegnazione di un nuovo termine per l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda attorea, che questa venisse rigettata o, in subordine, che venisse condannata a tenere indenne Controparte_1
di quanto questa fosse stata condannata a pagare all'attore, sia a titolo di restituzione delle CP_2
rate del finanziamento sia a titolo di rifusione delle spese legali.
Successivamente allo scambio tra le parti costituite in causa delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., il Giudice revocava la dichiarazione di contumacia di e le ordinava di notificare a CP_2
la propria comparsa di costituzione e risposta, contenente una domanda Controparte_1
trasversale di condanna nei suoi confronti. Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva parzialmente ammessa la prova testimoniale richiesta e, all'esito dell'istruttoria così esperita, rigettata l'istanza attorea di espletamento di C.T.U., veniva fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. udienza di precisazione delle conclusioni, rassegnate dalle parti come in epigrafe, e di discussione della causa, la quale, previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusive, veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea formulata da per mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita, in ragione CP_2
della qualifica consumeristica di , confermata dai documenti e dall'istruttoria di causa, Parte_1
alla luce di quanto disposto dall'art. 3, c. 1, D.L. 132/2014. Parimenti, va respinta l'analoga eccezione di pagina 5 di 12 improcedibilità dell'azione per mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria in quanto l'oggetto principale della controversia è il contratto di fornitura e installazione dell'impianto di climatizzazione acquistato da da Parte_1 Controparte_1
Passando ad esaminare il merito della controversia, risulta documentato che, con contratto stipulato in data 10.02.2023, e hanno concordato la fornitura e installazione Parte_1 Controparte_1
di una pompa di calore, di una caldaia a condensazione, di quindici valvole termostatiche, di un sistema di domotica denominato “Domotic elettric building automation” e di una bicicletta elettrica “Fantic
Living” per un corrispettivo complessivo di € 33.000,00 (cfr. pag. 1 doc. 2 attoreo). Tale somma sarebbe stata finanziata a tasso zero nella misura del 35% pari a € 11.550,00 (cui sarebbero stati aggiunti € 300,00 per la gestione della pratica) e per la restante quota del 65% pari a € 21.450,00 sarebbe stata oggetto di detrazione immediata in fattura (cfr. pag. 3 doc. 2 attoreo). L'installazione del domotic system era poi abbinata all'erogazione di 20.000kwh di energia elettrica, senza costi aggiuntivi, come da casella barrata nel contratto medesimo (cfr. pag. 4 doc. 2 attoreo).
Parimenti documentata è la circostanza della stipulazione in data 28.02.2023 tra e Parte_1
del collegato contratto di finanziamento, dal cui contenuto si evince con sufficiente chiarezza CP_2
che l'operazione finanziata era interamente quella concordata tra il soggetto convenzionato e il cliente, comprendente anche il sistema di domotica e la consegna della bicicletta, in quanto prestazioni ricomprese nel corrispettivo pattuito di € 33.000,00 richiamato nel contratto di finanziamento medesimo
(cfr. Pag. 10 doc. 3 attoreo). Va dunque subito rigettata l'eccezione di secondo cui gli CP_3
eventuali inadempimenti di riguardanti componenti diverse dall'impianto di Controparte_1
climatizzazione (costituito dalla pompa di calore, dalla caldaia a condensazione e dalle valvole termostatiche) non potrebbero incidere sulla validità ed efficacia del contratto di finanziamento.
Compiute queste precisazioni preliminari, vanno esaminate le domande attoree. ha Parte_1
richiesto, nell'ordine: 1) l'annullamento del contratto di fornitura per vizio del consenso;
2) la nullità del contratto di fornitura per indeterminatezza dell'oggetto e/o per illiceità della causa;
3) la risoluzione del contratto di fornitura per sopravvenuta inapplicabilità dello sconto in fattura;
4) la risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento della 5) la riduzione del Controparte_1
corrispettivo pattuito;
6) la conseguente declaratoria di nullità e/o annullamento e/o risoluzione del contratto di finanziamento.
pagina 6 di 12 Quanto alla domanda richiamata sub 1), e formulata sulla base del combinato disposto dell'art. 1427 c.c.
e dell'art. 1439 c.c., risulta infondata la prospettazione attorea che imputa alla controparte artifizi e raggiri per aver indotto lo stipulante a sottoscrivere un contratto che non comprendeva l'erogazione promessa di 20.000 kwh di energia elettrica. Al contrario, tale prestazione risulta inclusa nell'oggetto del contratto (cfr. pag. 4 doc 2 attoreo).
Quanto alla domanda richiamata sub 2), e formulata sulla base del combinato disposto dell'art. 1418 c.c.
e dell'art. 1346 c.c., risulta che la prestazione di fornitura e installazione del sistema Domotic elettric building automation sia sufficientemente determinata e comprensibile sulla scorsa del significato comune della locuzione utilizzata, che notoriamente rimanda alla predisposizione di comandi automatizzati per la fruizione dei servizi propri di un immobile abitativo. Ad colorandum, è inverosimile che abbia accettato di sottoscrivere il contratto comprensivo della fornitura di tale Parte_1
sistema per un valore di oltre € 10.000,00 (ossia pari a un terzo del complessivo pattuito) senza aver previamente ricevuto le dovute spiegazioni, in caso di dubbio.
Quanto alla domanda richiamata sub 3), e formulata sulla base dell'art. 1353 c.c., ritiene questo giudicante che non si sia avverata la condizione risolutiva concordata dalle parti con riguardo all'eventuale e sopravvenuta impossibilità di usufruire dell'ecobonus con sconto in fattura del 65%.
Infatti gli interventi di efficientamento energetico per cui è causa non rientrano nell'ambito di applicazione del D.L. 11/2023. Mentre infatti l'art. 2, c.
1. D.L. cit. dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non
è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto- legge” (in questi termini venendo preclusa la possibilità di ottenere il bonus fiscale in questione), tuttavia il successivo comma 3 prevede che: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano [e quindi il bonus fiscale rimane perseguibile – n.d.r.] per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori”.
pagina 7 di 12 Ebbene, gli interventi per cui è causa sono diversi da quelli previsti all'art. 119 del D.L. 34/2020 e rientrano piuttosto nel novero di quelli richiamati dall'art. 121, c. 2, lett. b), D.L. 34/2020, in quanto trattasi di “interventi di … efficienza energetica di cui all'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90” e l'art. 13, c. 2.1, D.L. 63/2013 prevede appunto che: “La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto
e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione”.
Quanto poi alle ulteriori condizioni di applicabilità dell'art. 2, c. 3, D.L. 11/2023, per poter inferire che gli interventi de quibus continuano a beneficiare dell'ecobonus del 65% si osserva non solo che non si rientra nell'alveo applicativo dell'art. 119 D.L. 34/2020, come testè argomentato, ma altresì che risulta integrato nella presente fattispecie anche il presupposto di cui alla successiva lett. b), secondo cui il beneficio fiscale permane “per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori”. E, alla data del 17.2.2023 in cui è entrato in vigore il D.L.11/2023, il contratto vincolante tra le parti era già stato stipulato, in quanto la data riportata a latere delle relative sottoscrizioni è quella del 10.2.2023 (doc. 2 attoreo).
Nessun valore può invece riconoscersi alla missiva con cui avrebbe “annullato Controparte_1
la proposta contrattuale” per effetto dell'asserita modifica del bonus fiscale applicabile (doc. 9 attoreo).
Trattasi infatti di una comunicazione non datata, formulata in termini del tutto generici e in ogni caso contrastante con la ricostruzione normativa appena delineata.
Anche la domanda di inefficacia del contratto di fornitura per avveramento della condizione risolutiva pattuita risulta dunque destituita di fondamento.
Quanto invece alla domanda sopra richiamata sub 4), e formulata ai sensi dell'art. 1453 c.c., risulta che pagina 8 di 12 in effetti è rimasta parzialmente inadempiente rispetto agli obblighi Controparte_1
contrattuali assunti. Pur avendo infatti fornito la pompa di calore, la caldaia a condensazione e le valvole termodinamiche (di cui viene lamentata una difformità in termini del tutto generici e indimostrati, non ritenendosi sufficiente a fornire la relativa prova la sola e altrettanto generica dichiarazione di Per_1
, ossia della moglie dell'attore sentita quale testimone all'udienza del 18.12.2024, non essendo
[...]
stato intimato invece come teste il collaudatore), la società convenuta non ha installato il sistema di domotica, non ha curato l'erogazione di 20.000 kwh di energia elettrica e ha consegnato una bicicletta elettrica di un modello diverso da quello promesso (laddove, mentre in caso di denuncia di un vizio, ut supra, l'onere probatorio inerente alla sua sussistenza incumbit ei qui dicit, viceversa in caso di omessa prestazione l'attore che abbia dimostrato l'obbligazione contrattuale può limitarsi a solo dedurre l'altrui inadempimento, mentre spetta al contraente inadempiente dimostrare il proprio esatto inadempimento o la causa a sé non imputabile dell'inadempimento: essendo rimasta Controparte_4
contumace, tale prova non è stata fornita e pertanto la società convenuta deve3 ritenersi colpevolmente e gravemente inadempiente al contratto per cui è causa).
In merito alle conseguenze del riscontrato inadempimento, si osserva che la fornitura e installazione della pompa di calore, della caldaia a condensazione e delle valvole termodinamiche rappresenta una prestazione negoziale dotata di una propria autonomia economico-funzionale nell'assetto complessivo degli interessi del contratto, in quanto le summenzionate componenti dell'impianto di climatizzazione risultano suscettibili di essere acquistate e di essere utilizzate indipendentemente dal sistema di domotica parimenti promesso dalla società fornitrice nel caso di specie e dagli ulteriori accessori che sono stati oggetto di accordo tra le parti. Di conseguenza, tale accordo va solo parzialmente risolto, secondo le coordinate interpretative offerte anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
16556/2013). Dalla risoluzione parziale del contratto, conseguente all'inadempimento di CP_1 [...]
rispetto all'obbligo giuridico di fornire il servizio di domotica, la bicicletta elettrica e CP_1
l'erogazione di energia elettrica, discende ex art. 1458 c.c. l'effetto restitutorio del prezzo corrispondente.
Da una valutazione complessiva dei documenti e delle risultanze istruttorie del giudizio, nonché in ragione dei poteri equitativi attribuiti al giudicante, si può ritenere che il prezzo delle prestazioni inadempiute corrisponda a quello finanziato (solo per il sistema di domotica era stato previsto infatti un pagina 9 di 12 valore di € 10.070,00 – cfr. doc. 2 . Pertanto, stante il collegamento negoziale tra il contratto CP_2
principale (doc. 2 attoreo) e il contratto di finanziamento (doc. 3 attoreo), quest'ultimo dovrà essere integralmente risolto In forza sia dell'art. 125 quinques T.U.B. sia delle condizioni generali riportate nel contratto di finanziamento medesimo. La relativa clausola 12.3 prevede infatti: “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo
1455 del codice civile. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore
l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”. A tal fine, si osserva che l'inadempimento in questione
è senz'altro di non scarsa rilevanza, atteso che il valore della prestazione non resa supera la quota di un terzo del valore complessivo del contratto, pressochè pari appunto all'importo finanziato di tale valore complessivo di € 33.000,00. Si osserva inoltre che il consumatore ha correttamente Parte_1
messo in mora il fornitore (doc. 5 attoreo). Pertanto, dichiarata la risoluzione del “contratto di credito”
e parafrasando la clausola negoziale, risulta tenuta a rimborsare all'attore le rate già pagate CP_2
nella misura indicata di € 592,50 e contestualmente consegue il diritto di ripetere nei confronti del fornitore l'intero importo che allo stesso sia stato già versato.
A tale ultimo proposito, ha in effetti chiesto, con riguardo all'eventualità della risoluzione CP_2
giudiziale del contratto di finanziamento, che sia condannata a manlevarla in Controparte_1
relazione ad ogni conseguenza economica. Tale pretesa merita accoglimento anche in forza di quanto previsto dall'art. 125 quinques, c. 2, T.U.B.
Tuttavia, nonostante – avendo versato a la somma di € 11.850,00 CP_2 Controparte_1
– avesse diritto di ottenere la restituzione di tale maggiore importo, potrà invece ottenere la condanna della controparte alla rifusione solo di quanto richiesto, vale a dire della minor somma di € 592,50 (in quanto ogni maggiore condanna rappresenterebbe una pronuncia ultrapetita).
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite da rifondere a parte attrice vanno poste a carico delle società convenute, in solido tra loro, e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M.
pagina 10 di 12 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa secondo il decisum e non il petitum (da € 5.200 a € 26.000 in ragione della risoluzione parziale del contratto principale), con riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione, attesa l'esiguità dell'istruttoria ammessa, e per la fase decisoria, attesa l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In base ai medesimi parametri vanno inoltre liquidate le spese di lite che, sempre in forza del principio della soccombenza e delle domande svolte in causa, dovranno essere rifuse da Controparte_1
a
[...] CP_2
Ritiene il giudicante che non vadano invece liquidate le spese legali della procedura di negoziazione assistita in quanto non integrante nel caso di specie una condizione di procedibilità della domanda attorea, né che vadano rimborsate le spese per le intimazioni dei testimoni, in quanto non debitamente documentate in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara parzialmente risolto il contratto di fornitura e posa in opera stipulato tra e Parte_1
in data 10.02.2023, come meglio specificato in parte motiva;
Controparte_1
2) dichiara risolto il contratto di finanziamento stipulato tra e in data Parte_1 CP_2
28.02.2023, per le ragioni indicate in parte motiva;
3) condanna a restituire a la somma di € 592,50, oltre interessi legali dai CP_2 Parte_1
singoli versamenti al saldo effettivo;
4) condanna a manlevare di quanto questa è tenuta a pagare a Controparte_1 CP_2
in forse del precedente punto 3); Parte_1
5) condanna e in solido tra loro, a rifondere a le Controparte_1 CP_2 Parte_1
spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 545,00 per esborsi e in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e oltre c.p.a. e i.v.a. come dovute per legge, con distrazione a favore dell'Avv.
Beghin Matteo dichiaratosi antistatario;
6) condanna a manlevare di quanto questa è tenuta a pagare a Controparte_1 CP_2
in forse del precedente punto 5); Parte_1
pagina 11 di 12 7) condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, Controparte_1 CP_2
liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e oltre c.p.a. e i.v.a. come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 15 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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