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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/11/2025, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
13120 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dott.ssa NI LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13120 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a [...]
1, rappresentato e difeso dall'avv. PETTINATO SIMONA
e
, nata il [...] a [...], residente a [...], Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. GINI SARA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: i signori e ricorrono al Tribunale di Parte_2 Parte_1
Verona affinché, espletati gli incombenti di rito, voglia accoglierne la volontà di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni
1) e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con Parte_2 Parte_1
l'impegno a comunicare, vicendevolmente, eventuali mutamenti di residenza, in ragione della minore età dei figli;
2) I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per gli stessi, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I minori avranno la residenza fissata presso la madre nell'abitazione coniugale in Verona, Via
Deambrogi n. 1.
3) L'abitazione coniugale sita in Verona, Via Deambrogi n. 1, piano terzo, interno n. 10, viene assegnata alla madre con onere in capo a quest'ultima di sostenere integralmente, dal Parte_2 mese di agosto 2025, i costi relativi alle utenze (acqua, luce, gas e tassa rifiuti), le spese di manutenzione ordinaria e tutte le spese condominiali ordinarie relative alla proprietà dell'immobile.
4) In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascuno dei genitori per il periodo in cui i figli rimarranno presso di sé.
Il padre avrà il diritto-dovere di vederli e tenerli con sé, secondo il seguente calendario:
- a settimane alternate dal giovedì, prendendo i figli al termine della sua attività lavorativa, alla domenica ore 21 e dal giovedì, al termine della sua attività lavorativa al sabato ore 12.30.
Durante il periodo di permanenza dei figli presso un genitore, l'altro potrà chiamarli o videochiamarli;
- nel periodo estivo, quattro settimane di vacanza, di cui almeno due consecutive, con il padre e due settimane di vacanza con la madre, da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno;
-vacanze natalizie divise al 50%;
-vacanze pasquali, di carnevale e ponti per intero con l'uno e l'altro genitore alternativamente di anno in anno;
- per il Natale 2025 i figli trascorreranno il primo periodo con la madre;
5) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento per ciascuno dei figli, la somma mensile di Euro 265,00, da versare entro il giorno 25 di ogni mese, per complessivi € 530,00, a decorrere dal mese di agosto 2025, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la moglie vorrà indicare.
6) L'Assegno Unico sarà percepito per entrambi i figli integralmente dalla madre.
7) I genitori sosterranno per la quota del 50% ciascuno, le spese accessorie relative ai figli, di cui al
Protocollo in essere presso il Tribunale di Verona, ovvero:
I) spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa l'ordinaria farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regima di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nocnchè cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata e uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, tasse universitarie statali;
IV) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00, da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES), centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensivi anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
viaggi e vacanze senza genitori;
centri creativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
d. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo), chi dei due ritenga necessaria, od utile, la spesa, comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta via mail o tramite messaggistica entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
e. il pagamento delle spese da ripartire fra i genitori dovrà avvenire con modalità che consentano il tracciamento delle stesse e nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, deve permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
Il rimborso dovrà avvenire previa consegna o invio tramite mail delle relative pezze giustificative
(quietanze di pagamento regolarmente rilasciate, fatture, ecc..) che dovrà avvenire mensilmente, con dovere di rimborso entro e non oltre i successivi 15 giorni dalla trasmissione della documentazione attestante gli esborsi;
8) Ciascun genitore sosterrà, integralmente a suo carico, i costi della baby-sitter, qualora necessaria, per il tempo in cui avrà con sé i bambini.
9) Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento per la moglie l'importo mensile di € Pt_1
250,00 per il periodo limitato di due anni, con decorrenza dal mese di agosto 2025 e scadenza a luglio
2027;
10) Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso, e di non avere più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio e/o dalla separazione.
Spese legali compensate tra le parti.
Omologata la separazione personale e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice, si chiede di rimettere la causa nel ruolo per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 – bis 51 cpc depositato in data 10/10/2025, Parte_1
hanno chiesto che fosse pronunciata sentenza di separazione personale, alle Parte_2 condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate.
Le parti hanno dichiarato di aver contratto matrimonio concordatario in data 11.07.2016 a Galatina
(LE), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Anno 2016, Parte 2, Serie
A, Numero 30 e che dal matrimonio erano nati (25.08.2014) e (29.03.2017). Per_1 Per_2
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli oltre alla previsione di un assegno di mantenimento per la moglie per un periodo di due anni, con decorrenza dal mese di agosto 2025 e scadenza a luglio 2027. Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente dei minori e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Tenuto conto che la domanda proposta ha ad oggetto anche la richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Le spese, stante la natura congiunta del ricorso saranno regolate con la pronuncia finale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra nato il [...] a [...] Parte_1
(LE) e , nata il [...] a [...], alle condizioni specificate Parte_2 in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
30, parte II, serie A, anno 2016;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Spese all'esito dell'intero giudizio;
Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 18/11/25.
La Giudice relatrice
NI LO
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dott.ssa NI LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13120 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a [...]
1, rappresentato e difeso dall'avv. PETTINATO SIMONA
e
, nata il [...] a [...], residente a [...], Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. GINI SARA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti: i signori e ricorrono al Tribunale di Parte_2 Parte_1
Verona affinché, espletati gli incombenti di rito, voglia accoglierne la volontà di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni
1) e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con Parte_2 Parte_1
l'impegno a comunicare, vicendevolmente, eventuali mutamenti di residenza, in ragione della minore età dei figli;
2) I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per gli stessi, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I minori avranno la residenza fissata presso la madre nell'abitazione coniugale in Verona, Via
Deambrogi n. 1.
3) L'abitazione coniugale sita in Verona, Via Deambrogi n. 1, piano terzo, interno n. 10, viene assegnata alla madre con onere in capo a quest'ultima di sostenere integralmente, dal Parte_2 mese di agosto 2025, i costi relativi alle utenze (acqua, luce, gas e tassa rifiuti), le spese di manutenzione ordinaria e tutte le spese condominiali ordinarie relative alla proprietà dell'immobile.
4) In ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascuno dei genitori per il periodo in cui i figli rimarranno presso di sé.
Il padre avrà il diritto-dovere di vederli e tenerli con sé, secondo il seguente calendario:
- a settimane alternate dal giovedì, prendendo i figli al termine della sua attività lavorativa, alla domenica ore 21 e dal giovedì, al termine della sua attività lavorativa al sabato ore 12.30.
Durante il periodo di permanenza dei figli presso un genitore, l'altro potrà chiamarli o videochiamarli;
- nel periodo estivo, quattro settimane di vacanza, di cui almeno due consecutive, con il padre e due settimane di vacanza con la madre, da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno;
-vacanze natalizie divise al 50%;
-vacanze pasquali, di carnevale e ponti per intero con l'uno e l'altro genitore alternativamente di anno in anno;
- per il Natale 2025 i figli trascorreranno il primo periodo con la madre;
5) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento per ciascuno dei figli, la somma mensile di Euro 265,00, da versare entro il giorno 25 di ogni mese, per complessivi € 530,00, a decorrere dal mese di agosto 2025, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la moglie vorrà indicare.
6) L'Assegno Unico sarà percepito per entrambi i figli integralmente dalla madre.
7) I genitori sosterranno per la quota del 50% ciascuno, le spese accessorie relative ai figli, di cui al
Protocollo in essere presso il Tribunale di Verona, ovvero:
I) spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa l'ordinaria farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regima di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nocnchè cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata e uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, tasse universitarie statali;
IV) spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00, da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES), centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensivi anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
viaggi e vacanze senza genitori;
centri creativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
d. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo), chi dei due ritenga necessaria, od utile, la spesa, comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta via mail o tramite messaggistica entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
e. il pagamento delle spese da ripartire fra i genitori dovrà avvenire con modalità che consentano il tracciamento delle stesse e nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, deve permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
Il rimborso dovrà avvenire previa consegna o invio tramite mail delle relative pezze giustificative
(quietanze di pagamento regolarmente rilasciate, fatture, ecc..) che dovrà avvenire mensilmente, con dovere di rimborso entro e non oltre i successivi 15 giorni dalla trasmissione della documentazione attestante gli esborsi;
8) Ciascun genitore sosterrà, integralmente a suo carico, i costi della baby-sitter, qualora necessaria, per il tempo in cui avrà con sé i bambini.
9) Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento per la moglie l'importo mensile di € Pt_1
250,00 per il periodo limitato di due anni, con decorrenza dal mese di agosto 2025 e scadenza a luglio
2027;
10) Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso, e di non avere più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio e/o dalla separazione.
Spese legali compensate tra le parti.
Omologata la separazione personale e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice, si chiede di rimettere la causa nel ruolo per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 – bis 51 cpc depositato in data 10/10/2025, Parte_1
hanno chiesto che fosse pronunciata sentenza di separazione personale, alle Parte_2 condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate.
Le parti hanno dichiarato di aver contratto matrimonio concordatario in data 11.07.2016 a Galatina
(LE), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Anno 2016, Parte 2, Serie
A, Numero 30 e che dal matrimonio erano nati (25.08.2014) e (29.03.2017). Per_1 Per_2
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli oltre alla previsione di un assegno di mantenimento per la moglie per un periodo di due anni, con decorrenza dal mese di agosto 2025 e scadenza a luglio 2027. Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente dei minori e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Tenuto conto che la domanda proposta ha ad oggetto anche la richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Le spese, stante la natura congiunta del ricorso saranno regolate con la pronuncia finale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra nato il [...] a [...] Parte_1
(LE) e , nata il [...] a [...], alle condizioni specificate Parte_2 in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
30, parte II, serie A, anno 2016;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Spese all'esito dell'intero giudizio;
Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 18/11/25.
La Giudice relatrice
NI LO
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra