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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5276 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47248/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 47248/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
GONNELLA GIULIO e dell'Avv.to SCHMID GAIA con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell' Avv.to Controparte_1 C.F._2
PASSARO ILARIA con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.6.2022, ha chiesto lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 24.08.2008 con CP_1
esponendo che dall'unione sono nati due figli: (il 25.02.2008)
[...] Per_1
e (il 26.10.2010), alle condizioni compiutamente riportate nel ricorso. Per_2
, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla richiesta del Controparte_1
ricorrente in merito alla pronuncia di scioglimento del matrimonio discostandosi dalle richieste di parte avversa, quanto alla determinazione delle condizioni
1 economiche e del regime di frequentazione paterna, ferme restando tutte le altre disposizioni pattuite nella separazione consensuale.
In sede istruttoria le parti hanno chiesto la pronuncia non definitiva sullo status e hanno domandato la fissazione di un'udienza davanti al GOP per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
Con sentenza parziale n. 11453/2024, pubblicata il 04.07.2024, il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Le parti comparivano in data 24.7.2024 dinnanzi al GOP delegato, alla quale rappresentavano le contrapposte richieste al fine di tentare la conciliazione;
all'esito dell'udienza veniva formulata la proposta conciliativa, le parti dichiaravano di non acconsentire e il GOP rimetteva la causa dinnanzi al giudice istruttore per gli opportuni provvedimenti.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, all'udienza del 30.01.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle condizioni del divorzio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti;
ed invero le parti chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate nell'accordo depositato in forma congiunta, come di seguito indicate:
“a) Confermare che la casa coniugale, sita in Roma, Piazza Attilio Omodei
Zorini, 41 di proprietà della Sig.ra resti assegnata alla stessa, Parte_1
con quanto in essa contenuto.
b) Confermare che i figli minori e restino collocati Per_1 Per_2
prevalentemente presso la madre nella casa coniugale, con affidamento condiviso ad entrambi i genitori nonché prevedere che, per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.
c) Prevedere che il padre possa tenere con sé i figli in altri momenti previo accordo con la madre, anche al di fuori dei giorni a lui assegnati (e di cui alla successiva lettera d) compatibilmente con i loro impegni.
d) In ogni caso, il padre terrà con sé i figli il lunedì ed il mercoledì (con facoltà di non tenerli presso di sé il lunedì, previa comunicazione alla madre in tempi
2 congrui) dall'uscita di scuola, con riaccompagno entro le ore 22,00 presso la casa materna, salvo la possibilità del Sig. di tenere a dormire presso di CP_1
sé i figli, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e i desiderata dei figli.
Inoltre il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera per poi ricondurli a casa tra le 19,00 e le 22,00
della domenica stessa.
e) Salvo diverso accordo, prevedere che:
• in occasione delle vacanze scolastiche natalizie i minori trascorreranno alternativamente i seguenti periodi con i genitori: dalle 10,00 del 23 dicembre alle 22,00 del 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre all'ultimo giorno delle vacanze;
• durante le vacanze pasquali i figli staranno per tre giorni con un genitore ed i restanti giorni con l'altro, alternativamente di anno in anno, alternando i giorni di Pasqua e Pasquetta ossia dalle ore 10,00 di venerdì Santo alla domenica di
Pasqua alle ore 22,00 con un genitore e dalle 22,00 della domenica di Pasqua al rientro a scuola con l'altro;
• durante le vacanze scolastiche estive, ferma restando la normale turnazione di cui al punto precedente per i mesi di giugno e settembre, nei mesi di luglio e agosto -
salvo diverso accordo e tenuto conto delle varie ordinanze comunali che condizionano i tempi di lavoro e di ferie paterne e del piano ferie della madre
(con l'intesa che, appena conosciuto, ciascuna parte comunicherà all'altra il proprio piano ferie)- i figli staranno presso ciascun genitore ad anni alterni dall'1 al 16 luglio ovvero dal 17 al 31 luglio e dall' dall'1 al 16 agosto ovvero dal
17 al 31 agosto, alternando negli anni i periodi;
durante la prima settimana di settembre, i figli saranno collocati presso la madre, salva diversa comunicazione da parte della madre;
per l'estate 2025 i figli staranno con il padre dall'1 al 16 luglio e dall'1° al 16 agosto;
• durante il periodo invernale, ad anni alterni tra i genitori, compatibilmente con gli
3 impegni scolastici dei figli stessi, questi staranno per sette giorni consecutivi presso uno dei genitori, al fine di trascorrere la c.d. “settimana bianca”; ove uno dei genitori non organizzasse la predetta settimana sarà facoltà dell'altro genitore organizzarla ed avere con sé i figli nel relativo periodo;
ove nessuno dei genitori dovesse provvedere in tal senso si osserverà la normale alternanza;
• i “ponti” stabiliti dai vari istituti scolastici frequentati dai minori, sono trascorsi con i genitori seguendo l'alternanza dei fine settimana presso l'uno o l'altro genitore.
f) Prevedere che il giorno del loro compleanno i figli vedano entrambi i genitori,
comunque nel rispetto dei loro desideri, alternando di anno in anno -ove possibile- il pranzo o la cena con l'uno o con l'altro;
g) Prevedere che in caso di impossibilità per i genitori, per motivi di salute o di lavoro, di tenere i figli nei giorni e modi stabiliti, gli stessi dovranno concordare giorni sostitutivi e che tutte le deroghe alle condizioni di frequentazione stabilite nell'accordo vanno concordate tra i genitori.
h) Disporre che, dal mese successivo alla sottoscrizione e al deposito del presente accordo, il Sig. versi alla Sig.ra entro il 5 di ogni mese, un CP_1 Pt_1
contributo mensile al mantenimento per i figli e che sin d'ora si Per_1 Per_2
quantifica in misura di 250,00 euro per ciascun figlio. L'assegno sarà
automaticamente ed annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
i) Prevedere, altresì, che ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie da corrispondere per la prole in ragione del 50% ciascuno, in base ai criteri stabiliti dal Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di
Roma del 17 dicembre 2014. Ferma l'applicazione del Protocollo per tutto quanto non diversamente regolato dal presente accordo.
I genitori convengono di essere d'accordo sin d'ora a che i figli svolgano le seguenti attività, ovvero siano sottoposti ai seguenti percorsi di sostegno o cura,
4 con suddivisione delle relative spese in ragione del 50% ciascuno con le modalità
e i tempi che andranno concordati e che di seguito verranno specificati:
1. una attività sportiva annuale a figlio, sulla base delle preferenze manifestate dal figlio stesso e previa comunicazione anche al padre (ovvero alla madre) dell'attività così da poter decidere in maniera condivisa il luogo dove si svolgerà la prova sportiva, ove prevista, e l'eventuale successiva iscrizione. Per
l'anno in corso seguirà un corso di calcio già fissato e comunicato al Per_2
padre e frequenterà la palestra situata sotto la casa materna per Per_1
praticare attività sportiva ordinaria;
per il futuro le attività sportive da praticare saranno individuate imprescindibilmente sulla base dei desideri e preferenze espresse dai figli e comunicate anche al padre (ovvero alla madre) prima ancora di effettuare eventuali prove ed iscrizioni a corsi;
2. un corso annuale per l'apprendimento di uno strumento musicale scelto dai figli;
seguirà per quest'anno il corso di batteria, di chitarra;
Per_2 Per_1
per il futuro anche le attività di apprendimento musicale verranno individuate imprescindibilmente sulla base delle preferenze manifestate dai figli e comunicate anche al padre (ovvero alla madre) prima ancora di effettuare prove (ove previste), ed iscrizioni a corsi;
resta in ogni caso inteso tra le parti che ogni scelta che verrà compiuta per il futuro e che riguardi i figli dovrà tenere conto dei loro desideri, preferenze, attitudini;
3. ripetizioni e/o corsi di sostegno nel corso dell'anno scolastico, ove richieste dai ragazzi o, in alternativa, necessarie sulla base dell'andamento scolastico (in particolare, una valutazione insufficiente in una o più discipline)
che i genitori dovranno concordare;
eventuali lezioni estive, in caso di recupero di materie valutate insufficienti alla fine di ciascun anno scolastico e comunque di concertazione tra i genitori;
4. spese per cure dentistiche o odontoiatriche oppure per percorsi psicoterapeutici, questi ultimi se necessarie e/o richiesti dai figli. Circa le spese odontoiatriche e mediche di qualsivoglia genere, la figura del professionista
5 individuato e concordato dovrà essere scelta in luogo che consenta il facile raggiungimento rispetto al luogo di residenza dei figli, onde permettere ai ragazzi di potervisi recare in autonomia per le visite periodiche di controllo. Ove si renda necessaria compiere una scelta diversa dovrà essere espresso il consenso di entrambi i genitori;
5. spese per il corso di lingua inglese Cambridge, ove attivato dalla scuola, e della relativa tassa d'esame; in caso di non attivazione del corso, si suddivideranno tra i genitori le spese di un corso di inglese extra-scolastico; in entrambi i casi i corsi verranno seguiti solo ove richiesti dai ragazzi.
Ferma l'intesa di cui sopra, le parti si impegnano sin d'ora a scegliere in maniera concordata la società dove far svolgere le attività sportive, musicali e tutte le altre attività sportive o alternative, anche relative alle ripetizioni, preferendo i giorni in cui i figli si troveranno presso la casa materna così da avere accesso rapido e senza difficoltà alle attività suindicate come indicato di seguito.
In ogni caso nei giorni di competenza di ciascun genitore ognuno di essi è libero di consentire che i figli svolgano autonomamente attività consone e normali per la loro età secondo un criterio di ordinaria ragionevolezza.
l) Relativamente alle attività sopra dette e prestabilite (punto i), i genitori dovranno proporre e concordare dove, ossia presso quale associazione o società,
e in quali giorni i figli seguiranno lo sport, piuttosto che lo strumento o le ripetizioni. In ogni caso, in caso di disaccordo tra i genitori, non potrà
prescindersi dalle richieste e preferenze dei figli.
Anche rispetto alle cure mediche, odontoiatriche e psicologiche i genitori dovranno concordare il professionista di riferimento.
Nel momento in cui si dovranno adottare le decisioni di cui sopra, ciascun genitore inoltrerà all'altro il nominativo della società/associazione e/o del professionista prescelto via mail o via messaggio whatsapp. In difetto di altra proposta da parte dell'altro genitore entro 7 giorni, o di immotivato o pretestuoso rifiuto, si opterà per l'indicazione fornita dal primo genitore.
6 m) Ciascun genitore dovrà rispettare i giorni e periodi dell'altro, già fissati e comunque seguendo l'alternanza, senza interferire nei tempi dell'altro, salvo diverso accordo.
n) Nei giorni di propria spettanza ciascun genitore si occuperà dei figli, senza alcuna pretesa sull'altro se non disponibile in quella giornata.
o) Le parti dichiarano di aver cosi definito ogni loro questione anche economica ed ogni parte e condizione del presente accordo risulta indispensabile, essenziale e presupposto dell'accordo stesso.
p) Ogni parte si farà carico delle rispettive spese e dei compensi professionali del giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
Ebbene, esaminata la documentazione prodotta agli atti, nulla osta alla conferma di questo accordo con riferimento alle condizioni conseguenti allo scioglimento del matrimonio delle parti, l'accordo raggiunto tra le parti in merito alle condizioni economiche e all'affidamento condiviso dei minori, risulta congruo.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto della sentenza parziale n. 11453/2024 intervenuta tra e , nonché dato atto Parte_1 Controparte_1 dell'accordo raggiunto dalle parti:
- dispone in ordine alle condizioni del divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 18.03.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Paola Larosa Marta Ienzi
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