Ordinanza collegiale 10 ottobre 2024
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 30/05/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 01893/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01024/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Strampelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l’ottemperanza
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della sentenza nr. 40/2024 di questo Tribunale, Sezione IV, resa nel giudizio iscritto al numero R.g. 765/23 del 23.11.23;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.7.2024 :
per la declaratoria di nullità
- del provvedimento prot. n.362655/C3-T-21 del 04.06.2024 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I ^ reparto SM – Uff. Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri con cui l’amministrazione si è rideterminata disponendo il rigetto dell’istanza del ricorrente;
nonché, in subordine, per l’annullamento
- del medesimo provvedimento prot. n.362655/C3-T-21 del 04.06.2024, previa conversione dell'azione e/o del rito ex art. 32 c.p.a.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Carabiniere Scelto -OMISSIS-, in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Merate – Aliquota Radiomobile, espone di aver impugnato con ricorso iscritto al numero di r.g. 765/2023 la determina del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. 362655/T3 -6-4 del 27.03.2023 con cui è stata rigettata la domanda di trasferimento definitivo per gravi motivi familiari dal medesimo presentata ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri; ha poi gravato la successiva determina del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con cui è stata respinta l’istanza di trasferimento presso il Comando Legione Carabinieri Puglia formulata ai sensi dell’art. 33, comma 5 della Legge n.104/1992 per prestare assistenza alla madre in condizione di grave disabilità.
2. Con sentenza n. 40 dell’8.01.2024, riunite le impugnazioni, questo Tribunale ha respinto il ricorso introduttivo e accolto il ricorso per motivi aggiunti per difetto di motivazione, stabilendo che l’amministrazione avrebbe dovuto “ pronunciarsi nuovamente sull’istanza del militare presentata ex art. 33 della l.104/92, in osservanza dei criteri esposti nella presente pronuncia ”.
3. In assenza di nuove determinazioni dell’amministrazione, con il riscorso introduttivo del presente giudizio il signor -OMISSIS- ha agito ex art. 112 c.p.a. per l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 40/2024 dell’8.01.2024, chiedendo l’adozione di ogni opportuna misura per garantire l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta , e la condanna dell’Amministrazione intimata ex art. 114 lett. e) c.p.a. al pagamento di una somma di denaro, pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza a far data dal trentesimo giorno successivo all’annullamento dell’impugnato provvedimento a opera dell’ottemperanda pronuncia.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
4. Nelle more del giudizio è intervenuto il provvedimento prot. n.362655/C3-T-21 del 04.06.2024, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha nuovamente ritenuto di non accogliere l’istanza di trasferimento ex art. 33, comma 5 della Legge n. 104/1992 presentata dal ricorrente.
5. Con motivi aggiunti notificati e depositati il 3.07.2024, il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento chiedendone la declaratoria di nullità per violazione ed elusione del giudicato ex art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a. Secondo la prospettazione censoria sviluppata in ricorso, premesso che la modifica dell’art.10 bis della Legge n. 241/1990 avrebbe introdotto un principio generale dell’ordinamento in materia di conformazione dell’azione amministrativa al dictum giudiziario, l’amministrazione sarebbe obbligata a “ esplicitare sin dall’adozione del primo provvedimento sfavorevole tutti gli elementi ostativi emergenti dall’istruttoria compiuta, potendo il secondo diniego, adottato in sede di riesercizio del potere, essere motivato soltanto sulla scorta di elementi sino ad allora non emersi e non di elementi noti e «non esplicitati» ”. Pertanto, laddove “ il secondo provvedimento si fondi esclusivamente su elementi «noti e non esplicitati» dovrà ritenersi inevitabilmente frustrato l’effetto conformativo della sentenza con conseguente violazione/elusione del giudicato o dell’esecutività della medesima ” (cfr. ricorso per motivi aggiunti, pag. 7). Infine, evidenzia che il Reparto della sede di servizio, alla data del 24 giugno, risulterebbe giunto a pieno organico con l’arrivo ufficiale di altre due unità appartenenti al ruolo “Appuntati/Carabinieri”.
5.1 In subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse le questioni prospettate rientranti nel perimetro del giudizio di ottemperanza, il ricorrente ha chiesto la conversione del rito da camerale in ordinario ai sensi dell’art. 32 c.p.a., valendo i dedotti motivi in diritto quale vizio di difetto di motivazione dell’impugnato provvedimento.
6. Infine, è stata reiterata la richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114 lett. e) c.p.a. pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza.
7. L’amministrazione ha versato in giudizio documentazione e memoria difensiva, mentre il ricorrente ha depositato ulteriore certificazione medica.
8. Con ordinanza n. 2617/2024 resa all’esito della camera di consiglio del 9.10.2024, il Tribunale ha rilevato che “ la formulazione della domanda principale e di quella subordinata, dirette ad accertare rispettivamente la nullità del giudizio per violazione del giudicato e l’illegittimità per vizi autonomi del provvedimento, non consente un’agevole trattazione separata delle stesse ”, ritenendo pertanto, “ a fronte del cumulo delle due azioni, di dover disporre il mutamento del rito, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., per la trattazione della causa con rito ordinario al fine di consentire una complessiva valutazione dei motivi di ricorso in udienza pubblica ”.
9. Le parti non hanno effettuato nuove produzioni documentali, né svolto ulteriori difese.
10. All’udienza del 29.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. In via preliminare, è necessario pronunciarsi sull’istanza formulata a verbale da parte ricorrente con cui è stato chiesto che venga disposta l’acquisizione del Bando del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri datato 16.01.2025, che prevede 94 posti per la Provincia di Taranto nel ruolo “Appuntato-Carabiniere”, oppure che venga ordinato all’amministrazione di prestare chiarimenti a riguardo.
Ritiene il Collegio che l’istanza debba essere respinta.
11.1 Com’è noto, la disciplina della produzione documentale nel processo amministrativo è prevista dagli articoli 73, comma 1 e 54, comma 1 c.p.a., a mente dei quali “ le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza (…) ”, mentre “ la presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile ”. La giurisprudenza amministrativa ha quindi precisato che “ i termini previsti dall'art. 73 comma 1, cod. proc. amm. per il deposito in giudizio di documenti (fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza) sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di richiesta di parte e di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, siccome previsto dall'art. 54 comma 1, dello stesso cod. proc. amm .” (cfr. Cons. Stato, Sez IV, n. 916 del 2013, ma anche Cons. Stato, sez. III, n. 1335 del 2015; Id., Sez. II, 17.07.2023, n. 6998; C.G.A.R.S., 25.09.2024, n. 730).
11.2 Ne consegue che il deposito tardivo di documenti ne comporta l'inutilizzabilità processuale, salvo i soli casi di dimostrata estrema difficoltà o impossibilità di produrre siffatti atti nei termini, circostanza che non ricorre nella fattispecie in esame (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 21.06.2022, n. 5119). In particolare, poiché la documentazione di cui si chiede l’acquisizione risale al 16.01.2025, sarebbe stato possibile provvedere al deposito tempestivo della stessa secondo il criterio dell’ordinaria diligenza, non essendo state rappresentate ragioni oggettive di estrema difficoltà - o di impedimento - che giustifichino la produzione tardiva. Peraltro, trattasi di documentazione non rilevante ai fini del decidere nei termini che verranno di seguito illustrati, poiché, a tutt’altro tacere, successiva alla data di adozione del provvedimento impugnato e dunque non valutabile in sede istruttoria dall’amministrazione, che non ha certamente potuto considerare circostanze temporalmente sopravvenute. Queste ultime, del resto, ove ritenute tali da indurre il Ministero della Difesa a una diversa determinazione, potrebbero in ipotesi essere valutate dal ricorrente al fine della presentazione di una eventuale nuova istanza, ma non risultano di utilità ai fini della decisione della presente controversia.
12. Passando al merito della causa, occorre innanzitutto procedere alla disamina del ricorso introduttivo.
12.1 Al riguardo, ritiene il Collegio che la domanda di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. debba essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’amministrazione ha provveduto, nelle more del giudizio, all’adozione del provvedimento finale conclusivo del procedimento di riesame dell’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente.
12.2 Va invece respinta nel merito la richiesta di condanna del Ministero della Difesa al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., individuata nella somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza n. 40/2024 a far data dal trentesimo giorno successivo all’annullamento del provvedimento ivi impugnato.
12.2.1 La penalità di mora richiesta dal ricorrente rappresenta, sul piano sostanziale, una “ misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, inquadrabile nell'ambito delle pene private o delle sanzioni civili indirette, che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all'obbligazione sancita a suo carico dall'ordine del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6688) ”, così risolvendosi in un “ meccanismo automatico di irrogazione di penalità pecuniarie in vista dell’assicurazione dei valori dell’effettività e della pienezza della tutela giurisdizionale a fronte della mancata o non esatta o non tempestiva esecuzione delle sentenze emesse nei confronti della pubblica amministrazione e, più in generale, della parte risultata soccombente all’esito del giudizio di cognizione ” (cfr. Adunanza Plenaria n.15/2014).
Essa mira dunque “ non a compensare il pregiudizio cagionato dalla mancata esecuzione della sentenza ma a sanzionare l’inosservanza alla statuizione giudiziaria e così indurre il debitore all’adempimento ”, dovendosi riconoscere a tale istituto una funzione “ tutta deterrente e di prevenzione del protrarsi dell’inadempimento (Cons. Stato, IV, 21 agosto 2013, n. 4216; V, 15 luglio 2013, n. 3781; III, 30 maggio 2013, n. 2933; VI, 6 agosto 2012, n. 4523) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 4.03.2019, ord. 1457).
12.2.2 Come già chiarito da questo Tribunale, la penalità di mora non può operare “retroattivamente” in relazione all’eventuale ritardo con cui l’amministrazione abbia adempiuto al dictum giudiziario, una volta che sia comunque medio tempore intervenuta la piena esecuzione della sentenza, com’è appunto nella presente fattispecie (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 11.04.2025, n. 1298; Id., 23.12.2024, n. 3772). La giurisprudenza ha infatti precisato che la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. non è “ comminabile per gli inadempimenti pregressi alla sentenza che ordina l’esecuzione del giudicato, ma decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione della stessa ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 13.07.2016, n. 3138; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 26.11.2020, n. 749).
12.2.3 In tal senso, del resto, è anche il tenore letterale della norma invocata dai ricorrenti, in base alla quale la penalità di mora – cioè la somma di denaro “ dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato ” – viene fissata, su richiesta di parte, “ in caso di accoglimento del ricorso ” in EX , salvo che essa si appalesi manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
13. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso introduttivo va in parte dichiarato improcedibile e, per altra parte, deve essere respinto.
14. Si può passare adesso all’esame del ricorso per motivi aggiunti, muovendo innanzitutto dallo scrutinio dell’azione ex art. 112 c.p.a. con cui il ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità del provvedimento adottato dall’amministrazione, ritenendolo violativo o elusivo del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 40/2024.
14.1 Va premesso che, sebbene in atti sia stata prodotta copia semplice della sentenza di questo Tribunale n. 40/2024 senza attestazione dell’avvenuto passaggio in giudicato della stessa, è pacifica e non contestata tra le parti la definitività della predetta pronuncia, non avendo l’amministrazione esperito mezzi di impugnazione per contestarne il contenuto che l’ha vista soccombente e, anzi, avendo provveduto a darvi esecuzione con l’adozione del nuovo provvedimento gravato nella presente sede. Pertanto, essendo l’ottemperanda sentenza emessa da questo stesso Tribunale – e fermo restando che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), il ricorso in ottemperanza è ammesso anche per le “ sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo ” e dunque, diversamente che per i provvedimenti del giudice civile, anche a prescindere dal passaggio in giudicato della pronuncia – può richiamarsi l’orientamento giurisprudenziale che ritiene possibile ricavare la prova del passaggio in giudicato in applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell’art. 64, comma 2 del c.p.a. È stato infatti sottolineato che, “ nel caso in cui nel giudizio non venga prodotto il certificato del cancelliere, di cui all’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., la prova del passaggio in giudicato può essere acquisita con altri mezzi istruttori, tra cui il riconoscimento anche implicito di tale passaggio in giudicato per mancata contestazione di una delle parti ”, anche in considerazione dei principi generali di economia processuale e di celerità nella definizione del giudizio (cfr. C.G.A.R.S., 4.06.2018, n.332).
15. Ciò posto, va evidenziato che la sentenza n. 40/2024 ha accolto il ricorso per motivi aggiunti presentato dal -OMISSIS- ritenendo che il provvedimento impugnato difettasse “ sul piano motivazionale, stante la genericità delle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del rigetto dell’istanza di trasferimento ex lege n. 104/1992 presentata dal ricorrente ”, in quanto focalizzato prevalentemente sulla presenza di ulteriori familiari ritenuti in grado di prestare la necessaria assistenza alla disabile, senza puntualmente specificare le esigenze organizzative e di servizio che avrebbero reso necessaria la presenza del ricorrente presso la sede di assegnazione e facendo vieppiù riferimento in termini generali al c.d. ruolo B.A.C., ovvero un ruolo non ufficiale. Conseguentemente, l’ottemperanda sentenza ha statuito che “ l’amministrazione dovrà pertanto pronunciarsi nuovamente sull’istanza del militare presentata ex art. 33 della Legge n. 104/1992, in osservanza dei criteri esposti nella presente pronuncia ”.
15.1 A fronte di tale dictum giudiziario l’amministrazione si è pronunciata, rieditando il proprio potere, con un nuovo provvedimento adottato all’esito di un’autonoma istruttoria nell’ambito della quale sono stati acquisiti e considerati plurimi elementi. In particolare, risultano effettuati approfondimenti, anche con la collaborazione del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto (sede richiesta per il trasferimento), al fine di verificare la disponibilità in concreto di altri familiari presso il luogo di residenza della persona disabile eventualmente disponibili a prestare assistenza, sono state considerate le dotazioni organiche e le esigenze di servizio relative al ruolo “Appuntati/Carabinieri” e, infine, sono stati nuovamente acquisiti i pareri di competenza della scala gerarchica, tenuto altresì conto del sopravvenuto differente contesto fattuale e di impiego del ricorrente, che nelle more è stato trasferito a domanda dalla Stazione Carabinieri di Merate all’Aliquota Radiomobile della stessa Compagnia Carabinieri.
15.2 Alla luce di quanto precede, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato non possa essere considerato quale atto elusivo del giudicato e dunque passibile di nullità ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett.b) c.p.a., risultando esso fondato su una nuova istruttoria e motivato attraverso il richiamo a ragioni che, non presentandosi come meramente formali, assolutamente generiche o apparenti, consentono di ritenere correttamente eseguito il dictum giudiziario di cui all’ottemperanda sentenza, tenuto conto che quest’ultima non imponeva all’amministrazione obblighi puntuali o rigidamente conformativi, lasciando la stessa libera di rideterminarsi nell’abito di un’attività connotata da amplissima discrezionalità.
15.3 Peraltro, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, affinché l'atto emanato dall'Amministrazione in seguito alla pronuncia di annullamento possa essere considerato violativo o lesivo del giudicato “ è imprescindibile che il 'vincolo conformativo' discendente da quest'ultima sia assolutamente preciso e dettagliato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza (Consiglio di Stato, sez. V, 1° ottobre 2015, n. 4604, e la giurisprudenza ivi citata: Id., Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 70, 4 ottobre 2007, n. 5188; Sez. V, 20 aprile 2015, n. 2002; Sez. VI, 3 maggio 2011, n. 2602). I vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono infatti configurabili quando la pronuncia del giudice comporti 'margini liberi di discrezionalità', in relazione ai quali l'Amministrazione può imporre nuovamente l'assetto di interessi che più ritiene congruo per l'interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall'impianto motivazionale del giudicato, al di fuori delle quali una situazione di inottemperanza non è neppure configurabile (ancora Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze 3 giugno 2015, n. 2732 e 13 maggio 2014, n. 2449) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VII, 16.04.2025, n. 3320).
15.4 Il ricorso è dunque infondato e va respinto con riferimento all’azione di ottemperanza ivi spiegata, non sussistendo la lamentata violazione o elusione del giudicato da parte del provvedimento adottato dall’amministrazione all’esito del riesame effettuato in esecuzione della sentenza n. 40/2024 di questo Tribunale.
16. Occorre a questo punto procedere all’esame della domanda caducatoria, svolta in via subordinata, con la quale il ricorrente denuncia, a mezzo delle stesse censure svolte a sostegno della domanda di ottemperanza, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Ritiene il Collegio che il ricorso non meriti accoglimento.
17. Lamenta innanzitutto il ricorrente che il nuovo provvedimento adottato dall’amministrazione si porrebbe in violazione dell’art. 10 bis, comma 1, quinto periodo, della Legge n. 241/1990, poiché si fonderebbe non su argomenti nuovi e non esplicitati, ma su argomenti già noti e solamente rimodulati.
17.1 Come noto, la predetta disposizione stabilisce che, a seguito dell’annullamento in giudizio di un provvedimento amministrativo, “ nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato ”. Tale vincolo procedimentale non risulta tuttavia violato nel caso di specie, in quanto la nuova determinazione del Ministero della Difesa giunge all’esito di una diversa e autonoma istruttoria condotta sulla scorta delle indicazioni contenute nella sentenza di questo Tribunale n. 40/2024, per cui il disposto diniego non poggia sulle medesime risultanze e sugli elementi ostativi emersi nel corso dell’originario procedimento.
17.2 Al riguardo, va considerato che la valutazione svolta dall’amministrazione ha avuto a oggetto l’organico e la specificità del servizio svolto dal ricorrente non più nel ruolo B.A.C. – modalità non ritenuta corretta dalla sentenza n. 40/2024 di questo Tribunale – ma con riferimento al reparto di appartenenza alla data del riesame (maggio-giugno 2024), tenuto conto che il signor -OMISSIS- è stato trasferito a domanda dalla Stazione Carabinieri di Merate, ove era effettivo all’epoca del primo provvedimento di diniego, all’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Merate.
17.3 Conseguentemente, ai fini dell’adozione del nuovo diniego sono stati comparati i deficit di personale della sede di appartenenza per l’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Merate – cui è all’attualità assegnato il ricorrente – con quelli delle Squadre/Aliquote Radiomobile delle Compagnie dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri di Taranto (sede richiesta), per cui, anche sotto questo profilo, la valutazione dell’amministrazione poggia su presupposti fattuali diversi da quelli esaminati in precedenza e non incontra quindi alcun limite discendente dal vincolo procedimentale di cui all’art. 10 bis della Legge n. 241/1990. Coerentemente, anche i pareri della scala gerarchica sono stati resi in relazione al nuovo impiego del ricorrente e alle correlate esigenze di servizio, a dimostrazione di una fase istruttoria del tutto rinnovata ed emendata dalle carenze ovvero dagli errori (ad esempio l’utilizzo del ruolo B.A.C. come termine di confronto) rilevati dalla sentenza di questo Tribunale n. 40/2024.
17.4 Infine, nel motivare diffusamente in merito alle esigenze interne di servizio e organizzazione del reparto, l’amministrazione ha colto l’indicazione di metodo contenuta nella sentenza n. 40/2024, colmando le lacune motivazionali del precedente provvedimento, basato sul preminente rilievo della presenza di altri familiari nel luogo di residenza della persona disabile in grado di provvedere all’assistenza e sulla circostanza che il militare che non avesse ottemperato alla richiesta di fornire un elenco aggiornato di tutti i familiari o affini entro il terzo grado del soggetto bisognoso di cura.
Sulla scorta di quanto precede deve escludersi pertanto la paventata violazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990.
18. Quanto ai contenuti di merito del provvedimento impugnato, rammenta preliminarmente il Collegio che, per costante orientamento giurisprudenziale, il trasferimento ex art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992 coinvolge interessi legittimi e non diritti soggettivi, per cui comporta un complessivo bilanciamento fra l’interesse del privato, declinato a vantaggio del disabile, e gli interessi pubblici sottesi all’esercizio del potere discrezionale da parte dell’amministrazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 12.12.2022, n. 10870; Id. Sez. VI, 3.11.2023, n.9505).
18.1 Muovendo da tale premessa deve ritenersi che il nuovo provvedimento abbia adeguatamente contemperato le contrapposte esigenze, motivando puntualmente con riferimento alle risultanze dell’istruttoria e ai contenuti dei pareri acquisiti ex novo , da cui sono emerse plurime ragioni ostative all’accoglimento della domanda di trasferimento del ricorrente, ovvero: i) la presenza di un elevato deficit di personale nel ruolo Appuntati/Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Merate pari al 33,33% in un territorio caratterizzato da particolari esigenze di ordine pubblico, percentuale pari o finanche superiore a quella registrata dai reparti ambiti dal ricorrente ai fini del trasferimento di sede; ii) la sussistenza di specifiche esigenze di servizio del Reparto di appartenenza, in quanto, “ trattandosi di articolazione deputata al pronto intervento, senza soluzione di continuità ” l’articolazione del servizio è necessariamente organizzata “ con turnazione in quinta nell’arco delle 24 ore giornaliere (….) per cui l’ulteriore deficit anche di una sola unità costituirebbe un vulnus operativo e organizzativo per il reparto ”; ii) la difficoltà di reperire personale con abilitazione “ Guida Sicura d’Emergenza ”, con ciò facendo riferimento alle specifiche competenze acquisite dal ricorrente; iii) il trasferimento già programmato di due unità di personale nel reparto di appartenenza.
18.2 In detti termini, ritiene il Collegio che l’amministrazione abbia correttamente rappresentato le concrete esigenze di servizio – considerati il contesto di riferimento, il deficit di effettivi che caratterizza il reparto di appartenenza dell’interessato, ex se sufficiente a rendere conto delle effettive esigenze organizzative dell’amministrazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 12.12.2022, n. 10870), nonché le competenze specifiche del ricorrente e le esigenze organizzative di turnazione – che ostano al trasferimento richiesto, nonostante la meritevolezza degli interessi e delle esigenze rappresentate nella relativa domanda. Del resto, la precisazione secondo cui il lavoratore che si occupa di un soggetto disabile ha diritto a scegliere “ ove possibile ” la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, contenuta all’art. 33, comma 5 della Legge n. 104/1990, indica che le esigenze private assistenziali debbono essere contemperate con quelle proprie del servizio, potendo queste ultime prevalere tanto più per le amministrazioni militari e della difesa in considerazione delle loro peculiari strutture e funzioni.
Il beneficio può dunque essere negato sulla base di ragioni attinenti all’organizzazione ed efficienza del servizio della struttura di provenienza o di destinazione a confronto con quelle fatte valere dall’interessato, non potendosi comunque elidere lo spazio di discrezionalità dell’amministrazione nel ponderare le opposte posizioni nell’ambito della valutazione del caso concreto, rispetto alla quale “ il sindacato del giudice amministrativo non può spingersi se non quando siano superati i canoni della palese illogicità, sproporzionalità e contraddittorietà della decisione assunta ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 20.08.2020, n. 5157; Cons. di Stato, Sez. II, 15.11.2023, n. 9806; Id., Sez. II, 13.06.2024, n. 5305; Id., Sez. II, 23.07.2024, n. 6655).
18.3 Peraltro, non risultano articolate in ricorso contestazioni in merito alla correttezza degli elementi acquisiti in sede istruttoria e delle circostanze fattuali evidenziate nel provvedimento, né sul piano della logicità, ragionevolezza e proporzionalità delle valutazioni compiute dall’amministrazione, che nel merito neppure sono state oggetto di specifiche censure.
19. Quanto alla deduzione secondo cui il reparto di appartenenza del ricorrente sarebbe giunto “ alla data del 24 giugno (…) a pieno organico con l’arrivo ufficiale di altre due unità di carabinieri appartenenti al ruolo appuntati/carabinieri ”, trattasi di mera affermazione di parte del tutto sfornita di prova e, dunque, inidonea a dimostrare l’illogicità e l’erroneità delle valutazioni dell’amministrazione. Inoltre, nulla esclude che un eventuale ingresso di nuovo personale sia stato effettuato per ripianare lo spostamento di due unità già destinate ad altro impiego, cui lo stesso provvedimento impugnato fa riferimento nel delineare la situazione di carenza di organico del Reparto.
20. Infine, il ricorrente sostiene che le motivazioni espresse a supporto dell’avversato diniego dovrebbero essere considerate alla stregua di “ una clausola di stile inidonea ad aggiungere elementi nuovi al provvedimento originario già annullato dal G.A ”. Le argomentazioni che precedono smentiscono anche tale asserzione, non potendosi invero ritenere che le ragioni valorizzate dal Ministero della Difesa – la cui correttezza, completezza e rispondenza ai presupposti fattuali ivi individuati non è stata, per vero, neppure adeguatamente contestata – abbiano carattere meramente apparente o si risolvano in affermazioni del tutto generiche e formali, risultando al contrario frutto di rinnovate valutazioni alla luce degli elementi ex novo acquisiti in sede istruttoria.
21. Il provvedimento impugnato non risulta affetto, pertanto, da palese irragionevolezza o illogicità, laddove, nel bilanciamento tra le esigenze dell’amministrazione e l’interesse del militare, ha assegnato prevalenza alle prime per la necessità di garantire l’efficienza dell’organizzazione della difesa e la razionale dislocazione del personale sul territorio (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 15.04.2024, n. 7422).
22. In conclusione:
- il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla domanda di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. ivi spiegata, mentre è infondato e va respinto quanto alla domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a;
- il ricorso per motivi aggiunti è complessivamente infondato e va respinto.
23. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie esaminata e tenuto conto che l’amministrazione si è determinata all’adozione del nuovo provvedimento solo successivamente all’introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara il ricorso introduttivo in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti;
- compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato utile a individuare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Caccamo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.