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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24555/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24555/2022 promossa da:
POLIS FONDI SG.P.A.. (C.F. 12512480157) con il patrocinio dell'avv. VILLANI PAOLO
FEDERICO e con elezione di domicilio in VIALE REGINA MARGHERITA, 43 20122 MILANO presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ALBERA MONTI ASSOCIATI (C.F. 08626510153), con il patrocinio dell'avv. CAROVANO AQUILINA e con elezione di domicilio in VIA MARCONI, 28
25027 QUINZANO D'OGLIO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, adito dall'associazione professionale Albera Monti Associati, ha emesso in data 6.5.2022 nei confronti di Polis Fondi SGPA decreto ingiuntivo n. 7405/2022 per il pagamento della somma di euro 509.209,90, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di compensi per le prestazioni professionali rese in forza del contratto stipulato tra le parti il
7.1.2020 avente ad oggetto servizi di progettazione, direzione lavori e sicurezza con riferimento al complesso immobiliare sito in Brescia oggetto del Fondo “F.I.A. Da VI “ gestito dalla committente Polis Fondi SGPA.
Ha proposto opposizione quest'ultima società ed ha chiesto : NEL MERITO ED IN VIA
RICONVENZIONALE - Accertare e dichiarare che SG è parte del rapporto sostanziale e processuale quale società di gestione del Fondo e non in proprio. E che pertanto SG risponde nei limiti del patrimonio del Fondo;
- Accertare e dichiarare l'inesistenza, l'erroneità e/o la inesigibilità del credito azionato da AM;
- Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo D.I. 7405/2022 R.G.N. 14223/2022, emesso dal Tribunale di Milano, per i motivi di cui in narrativa. - Accertare e dichiarare l'inadempimento di AM dedotto in narrativa e per l'effetto condannare AM al pagamento in favore del Fondo della somma di Euro
182.500,00 oltre IVA, a titolo di penale contrattuale, ovvero di quella maggiore o minore somma che mergerà all'esito del giudizio, maggiorata idi interessi e rivalutazione monetaria.”
Ha resistito la Associazione professionale ed ha proposto le seguenti domande: “ In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti in parte narrativa, da intendersi integralmente qui richiamati e trascritti;
II) In via principale e nel merito: rigettare integralmente tutte le domande svolte dall'opponente, sia in via principale che in via riconvenzionale, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in parte narrativa, da intendersi integralmente qui richiamati e trascritti, e per l'effetto confermare integralmente in decreto ingiuntivo opposto , e, in ogni caso, condannare definitivamente Polis Fondi SGPA al pagamento, in favore dell'Associazione Professionale Monti
Albera Associati, della somma di Euro 509.209,90 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo;
III) In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale sia della fase monitoria che del presente giudizio “.
E' stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e non sono state ammesse le prove orali dedotte dalla società opposta. All'udienza del 11.12.2024 i procuratori delle parti pagina 2 di 8 hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1 – La società opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo “ poiché, per legge, la SG non risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni dedotte in giudizio e non può di guisa essere destinatario del provvedimento giurisdizionale in proprio “ ( cfr. p. 7 atto di citazione in opposizione ).
Osserva il Tribunale che il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso nei confronti della società opponente, che gestisce il fondo comune di investimento “ F.I.A. Da VI “ proprietario del complesso immobiliare, avendo quest'ultima sottoscritto il contratto con l'associazione professionale opposta, “esclusivamente quale società di gestione del fondo “ ( art. 1 del contratto
) e con espressa previsione che “ il compenso è a carico del Fondo “ ( art.
5.3 del contratto ) e non avendo i fondi comuni d'investimento un'autonoma soggettività giuridica, così da essere privi di legittimazione processuale. Del resto la stessa opponente non contesta la legittimazione passiva di SG, bensì , affermato il principio della separazione tra il patrimonio del fondo e quello della società di gestione, ha chiesto di accertare che SG è parte del rapporto sostanziale e processuale quale società di gestione del Fondo e non in proprio.
Tale affermazione, non incidendo sulla legittimazione passiva della società opponente, non giustifica la revoca del decreto ingiuntivo, come correttamente rilevato dalla società opposta, e pone un problema circoscritto alla fase di esecuzione del decreto con specifico riferimento ai beni che possono essere colpiti che tuttavia è risolto dalla legge e segnatamente dall'art. 36 del
TUF per il quale “ delle obbligazioni contratte per conto del fondo , la SG risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo “ con conseguente difetto di interesse ad una statuizione sul punto.
2 - La società opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per erroneità dell'importo ingiunto, assumendo che sarebbero dovuti unicamente i compensi relativi alla prima fase del contratto, attivata mediante la stipulazione del contratto, e pari alla somma di euro 475.410,00 oltre oneri, di cui il Fondo ha già corrisposto la somma di euro 350.825,50 oltre oneri.
La società opposta non ha contestato che i compensi relativi alla prima fase ammontassero ad euro 475.410,00 ( cfr allegato H ed F del contratto ) ma ha eccepito che i compensi azionati con il decreto ingiuntivo opposto riguardavano sia la prima fase – inerente la progettazione pagina 3 di 8 preliminare e definitiva fino all'ottenimento dei titoli edilizi – che la progettazione esecutiva e per la gara di appalto, attività relativa alla fase due ed ha evidenziato che parte della somma corrisposta dalla società opponente e, segnatamente, quella relativa alle fatture pagate n.
103/2020 e 4/2021, non si riferivano alla fase 1 del contratto bensì ad altro progetto realizzato da AM su commissione della stessa opponente.
Osserva il Tribunale che il contratto intercorso tra le parti prevedeva la suddivisione dei servizi in singole fasi , secondo lo schema dell'allegato B del contratto, che la società opponente “ avrà la facoltà di attivare ogni singola Fase in funzione delle concrete necessità “ e che “ il Gestore del
Progetto maturerà il diritto al Compenso per ciascuna Fase esclusivamente e subordinatamente all'attivazione della singola Fase “ ( art.
2.1 del contratto ) .
Il credito azionato in via monitoria è relativo a compensi riferiti tanto alla fase 1 che alla fase del
2 contratto come descritte all'allegato B del contratto
La società opposta ha dimostrato che la società opponente tramite il sig. EN GA ha chiesto l'attivazione della fase 2 con mail del 28.5.2021 nella quale si legge : “ …. Risulta necessario rivedere le tempistiche di presentazione dei Pdc e di elaborazione dei progetti esecutivi poichè la catena di eventi a questi legata lo impone… Io e TE stiamo abbozzando una timeline che vi proporremo a breve ma che, vi anticipo, dovrà necessariamente prevedere il completamento degli esecutivi sulla parte storica per l'estate. Per la nuova edificazione si avrà necessità di avere un “definitivo” da proporre quale base per la gara alle imprese che, in prima istanza faranno offerta per la prima parte di progetto. Questa è la conditio sine qua non per la preparazione della gara. Sicuri che comprenderete le nostre inderogabili esigenze restiamo in attesa di vostro riscontro”. (doc. 10 email signor Mangalaviti , direttore portfolio management di
Polis SAGR, all'arch Rikalo di Ama del 28/05/2020). Ulteriore riscontro dell'attivazione da parte dell'opponente della fase 2 del contratto è costituita dalla mail precedente del 8.1.2020 del sig.
TE Freddi, manager di Polis SG, all'arch Rikalo, relativa all'attivazione della gara di appalto ed alla necessità di pianificare tra gennaio e giugno 221 la progettazione esecutiva propedeutica alla partecipazione alla gara ( cfr doc. 11 email signor Freddi del 08/01/2021).
A ciò è seguita l'esecuzione del prestazioni professionali prestazioni inerenti la fase 2 ( cfr doc.
30 e 31 di parte opposta ). Tali prestazioni non sono state contestate dall'opponente né in corso di contratto né nel giudizio: la società opponente non ha depositato la memoria 183 VI comma n.
1 c.p.c. e tanto meno ha preso posizione con la memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. sui pagina 4 di 8 documenti comprovanti l'esecuzione delle prestazioni della fase 2 del contratto depositati da parte opposta con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 ( cfr doc. 30 e 31 ).
Il mancato rispetto dei requisiti di forma previsti dal contratto per l'attivazione della fase 2 – attivazione mediante il modulo C del contratto da inviarsi agli indirizzi indicati – non vale a paralizzare la pretesa per i compensi dovuti per tale fase e ciò in ragione della comprovata attivazione in concreto delle prestazioni relative alla progettazione esecutiva, sebbene con modalità diverse da quelle previste dal contratto, e dell'esecuzione da parte di AM delle prestazioni relative a tale fase che non sono mai state contestate dalla società opponente.
Dunque sono dovuti i compensi relativi alla fase 2 del contratto nella misura indicata nelle fatture azionate in via monitoria.
La società opponente ha dato prova di avere pagato la somma complessiva di euro 350.825,00 come da fatture 1/2020 dell'importo di 87.500,00, 21/2020 dell'importo di euro 37.500,00,
49/2020 dell'importo di euro 52.561,50, 71/2020 dell'importo di euro 52.561,50, n. 104/2020
87.602,50, 103/2020 dell'importo di euro 240,00 e n. 4/2021 dell'importo di euro 32.860,00.
La società opposta ha contestato che le fatture n. 103/2021 e n. 4/2021 attengono a prestazioni relative ad una commessa diversa da quella oggetto del contratto di cui causa, per cui la somma pagata dalla società opponente ed imputabile al contratto in esame sarebbe pari ad euro
339.585,01. L'assunto è fondato come si evince dal fatto che le anzidette fatture riportano una causale diversa dalle altre, essendo relative a prestazioni che non sono state contestate da parte opponente che attengono a “ mostra fotografica, store, insegne, progetto di illuminazione e coordinamento “ ( cfr offerta Ama per Store del 12.8.2020 sub. doc. 8 di parte opposta ).
Dunque con riferimento alla fase 1 del contratto, per la quale sono previsti compensi pari ad euro 475.410,00 ( cfr allegato f e h del contratto ) - al netto della somma di euro 339.585,01 già pagata dalla società opponente – risulta dovuta la somma di euro 135.824,99 ( euro 475.410,00 –
339.585,01 ) oltre IVA al 22% e Cpa del 4%
Con riferimento alla fase 2 sono stati esposti compensi pari alla somma complessiva di euro
46.078,20 nelle note pro forma n. 13 del 22.3.2022 e n. 14 del 22.3.2022 ( cfr note pro forma prodotte in fase monitoria ) .
Pertanto, al netto di quanto già pagato dalla parte opponente, i compensi ancora dovuti alla parte opposta ammontano a complessivi euro 181.903,19 oltre IVA al 22% e contributo cassa al
4%.
pagina 5 di 8 3 - La società opponente non ha svolto contestazioni specifiche in ordine all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non ha contestato la produzione documentale dell'opposta attestante le prestazioni rese con riferimento alla fase 1 e 2 del contratto ( cfr doc. da 24 a 35 )
Si è limitata a delle contestazione formali richiamando il contenuto di clausole contrattuali ma non specificando in concreto le condotte omesse ( cfr p. 10 atto di citazione “ Lo svolgimento dei servizi ha avuto sempre luogo secondo modalità frammentarie e parcellizzate, con modalità di consegna della documentazione del tutto parziali e senza alcun tipo di reportistica in relazione alla attività concretamente svolta da AM. “ ) o rese in modo inadeguato e soprattutto non ha allegato quali siano state le ricadute di tali asseriti inadempimenti contrattuali sul contratto, così da giustificare il mancato pagamento delle prestazioni pacificamente rese dalla società opposta. Tanto meno ha chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento.
Le contestazioni specifiche che attengono al mancato invio dei report mensili e trimestrali previsti dall'art. 12.2 e 12.3 del contratto e di quelli previsti dall'allegato L del contratto relativo ai livelli dei servizio erogati ed alla mancata nomina di un referente del progetto ( cfr p. 10 e 11 dell'atto di citazione in opposizione ) non giustificano il mancato pagamento dei compensi professionali. Infatti, quanto ai report, si osserva che la società opposta ha inviato all'opponente i sal relativi ai lavori ( cfr doc. da 19 a 22 di parte opposta ) che attestano lo stato di avanzamento delle prestazioni relative alle singole fasi del contratto che non sono mai stati contestati dalla società opponente in corso di contratto né con l'atto di citazione in opposizione. La società opponente non ha mai lamentato in corso di contratto il mancato invio dei report mensili, provvedendo al contempo al pagamento di parte dei compensi maturati, tanto meno ha contestato in corso di contratto la mancata nomina di un referente del progetto né ha dedotto né dimostrato come tali inadempimenti contrattuali abbiano inciso sull'esecuzione del contratto così da giustificare il mancato pagamento dei compensi professionali a norma dell'art. 1460 c.c.
Tanto meno risulta giustificata la sospensione del pagamento dei compensi a norma dell'art.
5.7. del contratto – che prevede la facoltà di SG di sospendere il pagamento dei compensi fino a quando il Gestore del Progetto “ non abbia dato evidenza scritta a SG del puntuale e completo pagamento degli oneri retributivi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti dal Gestore del
Progetto e da eventuale Sub-Appaltatori in relazione al personale dagli stessi impiegato ai fini dello svolgimento dei Servizi, nonché del corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendenti e dell'IVA “ – avendo la società opposta prodotto con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 i D.U.R.C. degli architetti Monti Nicolas e Giovanni Albera soci dello studio AM,
pagina 6 di 8 dell'arch. Miriana Rikalo, professionista che collaborava con lo studio e quello dei professionisti e sub-appaltatori che hanno collaborato con lo studio AM, così attestando la regolarità contributiva di tutti i professionisti che hanno lavorato all'esecuzione del contratto ( cfr sub. 23 durc dello studio AM e doc. 24 durc collaboratori ). Non è fondata la contestazione della società opponente per la quale l'anzidetta certificazione sarebbe scaduta, avendo i DURC validità di 120 giorni dall'emissione come previsto dall'art. 4 comma 1° del d.l. 34/2014 .
Dunque, esclusa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1460 c.c. , risultano dovuti i compensi professionali nella misura indicata.
4 – Ha eccepito la società opponente che il credito dell'opposta non sarebbe esigibile per essere la pretesa fondata su note pro forma laddove l'art.
5.4. del contratto prevede che il pagamento debba avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura sottoscritta dal gestore del progetto.
Osserva il Tribunale che la norma richiamata regola i termini di pagamento, ai fini della decorrenza della mora, ma non subordina il pagamento dei compensi professionali all'emissione della fattura.
5 - In via riconvenzionale che chiesto la società opponente il pagamento della somma di euro
182.500,00 oltre IVA a titolo di penale contrattuale prevista dall'art. 12.4 del contratto per il mancato adempimento delle prestazioni di cui all'art. 12 del contratto relative alla rendicontazione ( cfr art. 12.4. del contratto : “ “ In caso di ritardo a fornire uno o più dei Report di cui ai paragrafi precedenti e/o comunque concordati, il Gestore di Progetto sarà tenuto a corrispondere alla SG una penale pari ad Euro 300,00 (Euro trecento/00) per ogni giorno di ritardo dietro semplice richiesta di SG con le modalità di cui all'articolo 19 del presente
Contratto. L'importo maturato a causa del ritardo sarà detratto dal Compenso di cui all'articolo
4.1 del presente Contratto. Si conviene che l'importo delle penali non possa superare il 10% del
Compenso relativo alla prestazione oggetto di penale”.
La domanda va respinta, in quanto società opponente non ha mai contestato alla società opposta il mancato invio dei report periodici né ha mai chiesto il pagamento delle penale con le modalità previste dall'art. 19 del contratto.
Per tutte le ragione esposte, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e la società opponente va condannata al pagamento della somma di euro 181.903,19 oltre IVA al 22% e CPA al 4% ed interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda.
pagina 7 di 8 In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, a norma dell'art 92 comma 2° c.p.c., vanno compensate nella misura di 1/3 le spese del giudizio con condanna dell'opponente al pagamento dei 2/3 delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( 260.000/520.000 )
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 7405 emesso dal Tribunale di Milano il 6.5.2022, condanna la società opponente a pagare alla società opposta, a titolo di compensi professionali, la somma di euro 181.903,19 oltre IVA al 22% e Cpa al 4% , maggiorata degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo, respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente, compensate per 1/3 le spese processuali tra le parti, condanna la società opponente a rifondere alla società opposta i 2/3 delle spese del giudizio, liquidata la frazione in euro 14.971,00 ,oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Milano, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Spinnler
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24555/2022 promossa da:
POLIS FONDI SG.P.A.. (C.F. 12512480157) con il patrocinio dell'avv. VILLANI PAOLO
FEDERICO e con elezione di domicilio in VIALE REGINA MARGHERITA, 43 20122 MILANO presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ALBERA MONTI ASSOCIATI (C.F. 08626510153), con il patrocinio dell'avv. CAROVANO AQUILINA e con elezione di domicilio in VIA MARCONI, 28
25027 QUINZANO D'OGLIO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, adito dall'associazione professionale Albera Monti Associati, ha emesso in data 6.5.2022 nei confronti di Polis Fondi SGPA decreto ingiuntivo n. 7405/2022 per il pagamento della somma di euro 509.209,90, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di compensi per le prestazioni professionali rese in forza del contratto stipulato tra le parti il
7.1.2020 avente ad oggetto servizi di progettazione, direzione lavori e sicurezza con riferimento al complesso immobiliare sito in Brescia oggetto del Fondo “F.I.A. Da VI “ gestito dalla committente Polis Fondi SGPA.
Ha proposto opposizione quest'ultima società ed ha chiesto : NEL MERITO ED IN VIA
RICONVENZIONALE - Accertare e dichiarare che SG è parte del rapporto sostanziale e processuale quale società di gestione del Fondo e non in proprio. E che pertanto SG risponde nei limiti del patrimonio del Fondo;
- Accertare e dichiarare l'inesistenza, l'erroneità e/o la inesigibilità del credito azionato da AM;
- Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo D.I. 7405/2022 R.G.N. 14223/2022, emesso dal Tribunale di Milano, per i motivi di cui in narrativa. - Accertare e dichiarare l'inadempimento di AM dedotto in narrativa e per l'effetto condannare AM al pagamento in favore del Fondo della somma di Euro
182.500,00 oltre IVA, a titolo di penale contrattuale, ovvero di quella maggiore o minore somma che mergerà all'esito del giudizio, maggiorata idi interessi e rivalutazione monetaria.”
Ha resistito la Associazione professionale ed ha proposto le seguenti domande: “ In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti in parte narrativa, da intendersi integralmente qui richiamati e trascritti;
II) In via principale e nel merito: rigettare integralmente tutte le domande svolte dall'opponente, sia in via principale che in via riconvenzionale, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in parte narrativa, da intendersi integralmente qui richiamati e trascritti, e per l'effetto confermare integralmente in decreto ingiuntivo opposto , e, in ogni caso, condannare definitivamente Polis Fondi SGPA al pagamento, in favore dell'Associazione Professionale Monti
Albera Associati, della somma di Euro 509.209,90 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo;
III) In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale sia della fase monitoria che del presente giudizio “.
E' stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e non sono state ammesse le prove orali dedotte dalla società opposta. All'udienza del 11.12.2024 i procuratori delle parti pagina 2 di 8 hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1 – La società opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo “ poiché, per legge, la SG non risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni dedotte in giudizio e non può di guisa essere destinatario del provvedimento giurisdizionale in proprio “ ( cfr. p. 7 atto di citazione in opposizione ).
Osserva il Tribunale che il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso nei confronti della società opponente, che gestisce il fondo comune di investimento “ F.I.A. Da VI “ proprietario del complesso immobiliare, avendo quest'ultima sottoscritto il contratto con l'associazione professionale opposta, “esclusivamente quale società di gestione del fondo “ ( art. 1 del contratto
) e con espressa previsione che “ il compenso è a carico del Fondo “ ( art.
5.3 del contratto ) e non avendo i fondi comuni d'investimento un'autonoma soggettività giuridica, così da essere privi di legittimazione processuale. Del resto la stessa opponente non contesta la legittimazione passiva di SG, bensì , affermato il principio della separazione tra il patrimonio del fondo e quello della società di gestione, ha chiesto di accertare che SG è parte del rapporto sostanziale e processuale quale società di gestione del Fondo e non in proprio.
Tale affermazione, non incidendo sulla legittimazione passiva della società opponente, non giustifica la revoca del decreto ingiuntivo, come correttamente rilevato dalla società opposta, e pone un problema circoscritto alla fase di esecuzione del decreto con specifico riferimento ai beni che possono essere colpiti che tuttavia è risolto dalla legge e segnatamente dall'art. 36 del
TUF per il quale “ delle obbligazioni contratte per conto del fondo , la SG risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo “ con conseguente difetto di interesse ad una statuizione sul punto.
2 - La società opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per erroneità dell'importo ingiunto, assumendo che sarebbero dovuti unicamente i compensi relativi alla prima fase del contratto, attivata mediante la stipulazione del contratto, e pari alla somma di euro 475.410,00 oltre oneri, di cui il Fondo ha già corrisposto la somma di euro 350.825,50 oltre oneri.
La società opposta non ha contestato che i compensi relativi alla prima fase ammontassero ad euro 475.410,00 ( cfr allegato H ed F del contratto ) ma ha eccepito che i compensi azionati con il decreto ingiuntivo opposto riguardavano sia la prima fase – inerente la progettazione pagina 3 di 8 preliminare e definitiva fino all'ottenimento dei titoli edilizi – che la progettazione esecutiva e per la gara di appalto, attività relativa alla fase due ed ha evidenziato che parte della somma corrisposta dalla società opponente e, segnatamente, quella relativa alle fatture pagate n.
103/2020 e 4/2021, non si riferivano alla fase 1 del contratto bensì ad altro progetto realizzato da AM su commissione della stessa opponente.
Osserva il Tribunale che il contratto intercorso tra le parti prevedeva la suddivisione dei servizi in singole fasi , secondo lo schema dell'allegato B del contratto, che la società opponente “ avrà la facoltà di attivare ogni singola Fase in funzione delle concrete necessità “ e che “ il Gestore del
Progetto maturerà il diritto al Compenso per ciascuna Fase esclusivamente e subordinatamente all'attivazione della singola Fase “ ( art.
2.1 del contratto ) .
Il credito azionato in via monitoria è relativo a compensi riferiti tanto alla fase 1 che alla fase del
2 contratto come descritte all'allegato B del contratto
La società opposta ha dimostrato che la società opponente tramite il sig. EN GA ha chiesto l'attivazione della fase 2 con mail del 28.5.2021 nella quale si legge : “ …. Risulta necessario rivedere le tempistiche di presentazione dei Pdc e di elaborazione dei progetti esecutivi poichè la catena di eventi a questi legata lo impone… Io e TE stiamo abbozzando una timeline che vi proporremo a breve ma che, vi anticipo, dovrà necessariamente prevedere il completamento degli esecutivi sulla parte storica per l'estate. Per la nuova edificazione si avrà necessità di avere un “definitivo” da proporre quale base per la gara alle imprese che, in prima istanza faranno offerta per la prima parte di progetto. Questa è la conditio sine qua non per la preparazione della gara. Sicuri che comprenderete le nostre inderogabili esigenze restiamo in attesa di vostro riscontro”. (doc. 10 email signor Mangalaviti , direttore portfolio management di
Polis SAGR, all'arch Rikalo di Ama del 28/05/2020). Ulteriore riscontro dell'attivazione da parte dell'opponente della fase 2 del contratto è costituita dalla mail precedente del 8.1.2020 del sig.
TE Freddi, manager di Polis SG, all'arch Rikalo, relativa all'attivazione della gara di appalto ed alla necessità di pianificare tra gennaio e giugno 221 la progettazione esecutiva propedeutica alla partecipazione alla gara ( cfr doc. 11 email signor Freddi del 08/01/2021).
A ciò è seguita l'esecuzione del prestazioni professionali prestazioni inerenti la fase 2 ( cfr doc.
30 e 31 di parte opposta ). Tali prestazioni non sono state contestate dall'opponente né in corso di contratto né nel giudizio: la società opponente non ha depositato la memoria 183 VI comma n.
1 c.p.c. e tanto meno ha preso posizione con la memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. sui pagina 4 di 8 documenti comprovanti l'esecuzione delle prestazioni della fase 2 del contratto depositati da parte opposta con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 ( cfr doc. 30 e 31 ).
Il mancato rispetto dei requisiti di forma previsti dal contratto per l'attivazione della fase 2 – attivazione mediante il modulo C del contratto da inviarsi agli indirizzi indicati – non vale a paralizzare la pretesa per i compensi dovuti per tale fase e ciò in ragione della comprovata attivazione in concreto delle prestazioni relative alla progettazione esecutiva, sebbene con modalità diverse da quelle previste dal contratto, e dell'esecuzione da parte di AM delle prestazioni relative a tale fase che non sono mai state contestate dalla società opponente.
Dunque sono dovuti i compensi relativi alla fase 2 del contratto nella misura indicata nelle fatture azionate in via monitoria.
La società opponente ha dato prova di avere pagato la somma complessiva di euro 350.825,00 come da fatture 1/2020 dell'importo di 87.500,00, 21/2020 dell'importo di euro 37.500,00,
49/2020 dell'importo di euro 52.561,50, 71/2020 dell'importo di euro 52.561,50, n. 104/2020
87.602,50, 103/2020 dell'importo di euro 240,00 e n. 4/2021 dell'importo di euro 32.860,00.
La società opposta ha contestato che le fatture n. 103/2021 e n. 4/2021 attengono a prestazioni relative ad una commessa diversa da quella oggetto del contratto di cui causa, per cui la somma pagata dalla società opponente ed imputabile al contratto in esame sarebbe pari ad euro
339.585,01. L'assunto è fondato come si evince dal fatto che le anzidette fatture riportano una causale diversa dalle altre, essendo relative a prestazioni che non sono state contestate da parte opponente che attengono a “ mostra fotografica, store, insegne, progetto di illuminazione e coordinamento “ ( cfr offerta Ama per Store del 12.8.2020 sub. doc. 8 di parte opposta ).
Dunque con riferimento alla fase 1 del contratto, per la quale sono previsti compensi pari ad euro 475.410,00 ( cfr allegato f e h del contratto ) - al netto della somma di euro 339.585,01 già pagata dalla società opponente – risulta dovuta la somma di euro 135.824,99 ( euro 475.410,00 –
339.585,01 ) oltre IVA al 22% e Cpa del 4%
Con riferimento alla fase 2 sono stati esposti compensi pari alla somma complessiva di euro
46.078,20 nelle note pro forma n. 13 del 22.3.2022 e n. 14 del 22.3.2022 ( cfr note pro forma prodotte in fase monitoria ) .
Pertanto, al netto di quanto già pagato dalla parte opponente, i compensi ancora dovuti alla parte opposta ammontano a complessivi euro 181.903,19 oltre IVA al 22% e contributo cassa al
4%.
pagina 5 di 8 3 - La società opponente non ha svolto contestazioni specifiche in ordine all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non ha contestato la produzione documentale dell'opposta attestante le prestazioni rese con riferimento alla fase 1 e 2 del contratto ( cfr doc. da 24 a 35 )
Si è limitata a delle contestazione formali richiamando il contenuto di clausole contrattuali ma non specificando in concreto le condotte omesse ( cfr p. 10 atto di citazione “ Lo svolgimento dei servizi ha avuto sempre luogo secondo modalità frammentarie e parcellizzate, con modalità di consegna della documentazione del tutto parziali e senza alcun tipo di reportistica in relazione alla attività concretamente svolta da AM. “ ) o rese in modo inadeguato e soprattutto non ha allegato quali siano state le ricadute di tali asseriti inadempimenti contrattuali sul contratto, così da giustificare il mancato pagamento delle prestazioni pacificamente rese dalla società opposta. Tanto meno ha chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento.
Le contestazioni specifiche che attengono al mancato invio dei report mensili e trimestrali previsti dall'art. 12.2 e 12.3 del contratto e di quelli previsti dall'allegato L del contratto relativo ai livelli dei servizio erogati ed alla mancata nomina di un referente del progetto ( cfr p. 10 e 11 dell'atto di citazione in opposizione ) non giustificano il mancato pagamento dei compensi professionali. Infatti, quanto ai report, si osserva che la società opposta ha inviato all'opponente i sal relativi ai lavori ( cfr doc. da 19 a 22 di parte opposta ) che attestano lo stato di avanzamento delle prestazioni relative alle singole fasi del contratto che non sono mai stati contestati dalla società opponente in corso di contratto né con l'atto di citazione in opposizione. La società opponente non ha mai lamentato in corso di contratto il mancato invio dei report mensili, provvedendo al contempo al pagamento di parte dei compensi maturati, tanto meno ha contestato in corso di contratto la mancata nomina di un referente del progetto né ha dedotto né dimostrato come tali inadempimenti contrattuali abbiano inciso sull'esecuzione del contratto così da giustificare il mancato pagamento dei compensi professionali a norma dell'art. 1460 c.c.
Tanto meno risulta giustificata la sospensione del pagamento dei compensi a norma dell'art.
5.7. del contratto – che prevede la facoltà di SG di sospendere il pagamento dei compensi fino a quando il Gestore del Progetto “ non abbia dato evidenza scritta a SG del puntuale e completo pagamento degli oneri retributivi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti dal Gestore del
Progetto e da eventuale Sub-Appaltatori in relazione al personale dagli stessi impiegato ai fini dello svolgimento dei Servizi, nonché del corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendenti e dell'IVA “ – avendo la società opposta prodotto con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 i D.U.R.C. degli architetti Monti Nicolas e Giovanni Albera soci dello studio AM,
pagina 6 di 8 dell'arch. Miriana Rikalo, professionista che collaborava con lo studio e quello dei professionisti e sub-appaltatori che hanno collaborato con lo studio AM, così attestando la regolarità contributiva di tutti i professionisti che hanno lavorato all'esecuzione del contratto ( cfr sub. 23 durc dello studio AM e doc. 24 durc collaboratori ). Non è fondata la contestazione della società opponente per la quale l'anzidetta certificazione sarebbe scaduta, avendo i DURC validità di 120 giorni dall'emissione come previsto dall'art. 4 comma 1° del d.l. 34/2014 .
Dunque, esclusa la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1460 c.c. , risultano dovuti i compensi professionali nella misura indicata.
4 – Ha eccepito la società opponente che il credito dell'opposta non sarebbe esigibile per essere la pretesa fondata su note pro forma laddove l'art.
5.4. del contratto prevede che il pagamento debba avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura sottoscritta dal gestore del progetto.
Osserva il Tribunale che la norma richiamata regola i termini di pagamento, ai fini della decorrenza della mora, ma non subordina il pagamento dei compensi professionali all'emissione della fattura.
5 - In via riconvenzionale che chiesto la società opponente il pagamento della somma di euro
182.500,00 oltre IVA a titolo di penale contrattuale prevista dall'art. 12.4 del contratto per il mancato adempimento delle prestazioni di cui all'art. 12 del contratto relative alla rendicontazione ( cfr art. 12.4. del contratto : “ “ In caso di ritardo a fornire uno o più dei Report di cui ai paragrafi precedenti e/o comunque concordati, il Gestore di Progetto sarà tenuto a corrispondere alla SG una penale pari ad Euro 300,00 (Euro trecento/00) per ogni giorno di ritardo dietro semplice richiesta di SG con le modalità di cui all'articolo 19 del presente
Contratto. L'importo maturato a causa del ritardo sarà detratto dal Compenso di cui all'articolo
4.1 del presente Contratto. Si conviene che l'importo delle penali non possa superare il 10% del
Compenso relativo alla prestazione oggetto di penale”.
La domanda va respinta, in quanto società opponente non ha mai contestato alla società opposta il mancato invio dei report periodici né ha mai chiesto il pagamento delle penale con le modalità previste dall'art. 19 del contratto.
Per tutte le ragione esposte, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e la società opponente va condannata al pagamento della somma di euro 181.903,19 oltre IVA al 22% e CPA al 4% ed interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda.
pagina 7 di 8 In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, a norma dell'art 92 comma 2° c.p.c., vanno compensate nella misura di 1/3 le spese del giudizio con condanna dell'opponente al pagamento dei 2/3 delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( 260.000/520.000 )
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 7405 emesso dal Tribunale di Milano il 6.5.2022, condanna la società opponente a pagare alla società opposta, a titolo di compensi professionali, la somma di euro 181.903,19 oltre IVA al 22% e Cpa al 4% , maggiorata degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4° c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo, respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente, compensate per 1/3 le spese processuali tra le parti, condanna la società opponente a rifondere alla società opposta i 2/3 delle spese del giudizio, liquidata la frazione in euro 14.971,00 ,oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
Milano, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Spinnler
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