TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18693/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel.
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18693 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
tra
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rusich Sonia, giusta procura in atti;
- ricorrente
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Simona, giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva sullo status n. 13014/2022 pubblicata in data 06.09.2022, il Tribunale ha 2
dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e ha rimesso la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata l'11.05.2022.
Nel prosieguo, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni come precisate per l'udienza a trattazione scritta del 19.06.2024, di seguito riportate:
- parte ricorrente: “Si insiste pertanto che il Tribunale adito: -dichiarata con sentenza n. 13014/2022 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 28/04/1994 fra i sigg.ri e Parte_1 [...] in Villa San Giovanni, trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni (R.C.), anno 1994, CP_1 parte II, serie A, N. 10; - Volgia confermare le condizioni di cui alla su estesa negoziazione assistita , con la sola variante relativa alla misura del mantenimento per i figli da limitarsi alla minor somma di € 550,00 (cinquecento di cui € 300,00 per ed € 250 per che gode dell'indennità di frequenza per € 298,00) dovendo il sig. Per_1 Per_2 Parte_1 sostenere i costi della locazione ed essendo, allo stato impossibilitato, ad effettuare ore di straordinario perché in quiescenza dal 01.10.2023; -quanto alla regolamentazione, confermato l'affido condiviso disporre che i figli minori
e rimangono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso Per_2 Per_1 la madre sig.ra presso la casa familiare di proprietà della stessa, sita in Roma via Corrado Mantoni Controparte_1 n.46, alla quale rimane assegnata;
Salvo diverso accordo tra le parti, i tempi di permanenza dei figli con i genitori sono così concordati : a)il sig. vedrà e terrà con sé i figli e , ogni qual volta lo desideri e Parte_1 Per_2 Per_1 previo accordo fra le parti da comunicarsi almeno 24 h prima durante la settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola, con riaccompagno presso la casa familiare dopo cena e precisamente nei mesi invernali alle h. 22,00 per permettere la frequentazione scolastica e d'estate alle h. 24,00; e ciò in ragione del cambio d'istituto scolastico frequentato dalla minore , in altro municipio che esclude la convenienza del pernotto, come peraltro concordato Per_2 fra le parti;
due fine settimana al mese, in modo alternato con la sig.ra dal venerdì dopo scuola alla Controparte_1 domenica sera alle ore 22.00 durante i periodi invernali, quando riaccompagnerà i minori presso la casa familiare;
alle h. 24,00 nei mesi estivi b) durante le vacanze scolastiche natalizie, salvo diverso accordo tra i coniugi, i minori e Per_2
trascorreranno, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre compreso, presso un genitore e dal 31 Per_1 dicembre al 6 gennaio compreso , presso l'altro; c) i minori e trascorreranno le vacanze scolastiche Per_2 Per_1 pasquali, ad anni alterni, con ciascun genitore;
d) il sig. avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori, Parte_1 ad anni alternati con la sig.ra i giorni festivi del 25 aprile, 1 maggio, del 2 giugno e i giorni dei Controparte_1 compleanni dei figli;
e) i sig.ri e avranno facoltà di tenere con sé i figli il giorno del proprio Parte_1 CP_1 compleanno;
f) durante le vacanze scolastiche estive, il sig. terrà con sé i figli due settimane anche non Parte_1 consecutive , con comunicazione entro il 30 maggio di ogni anno, fornendo alla madre l'indirizzo del luogo di permanenza;
g) qualsiasi comunicazione, relativa alla gestione della vita quotidiana dei figli minori, ad orari o cambiamenti dei tempi di permanenza degli stessi presso i genitori, potrà avvenire per le vie brevi tra i genitori in via diretta , intendendosi anche semplice comunicazione tramite sms o email;
a) Il sig. contribuirà al Parte_1 mantenimento ordinario mensile dei figli e nella misura complessiva di € 550,00 Per_2 Per_1 (cinquecentocinquanta) con adeguamento automatico ISTAT, da versarsi alla sig.ra entro giorno 5 di Controparte_1 ogni mese a mezzo bonifico da effettuare su postapay evolution intestata a - IBAN : T 92 E 36081 05138 Controparte_1 27662607" 6633 . Per la specifica delle voci di spesa, relative al mantenimento ordinario, i sig.ri coniugi e Parte_1 f anno riferimento al Protocollo di Intesa , siglato in data 17 .12 .2014 tra codesto Tribunale e i Rappresentanti CP_1 dell' Ordine degli Avvocati di Roma fatta eccezione per le spese relative al post-scuola, alle attività sportive e di scoutismo già in corso per le quali i coniugi si impegnano a contribuire nella misura del 50% ciascuno. Successivamente, il ripristino delle stesse dovrà essere concordato dai genitori e considerato tra le spese straordinarie. Si precisa che rientrano nel mantenimento ordinario per i figli minori: vitto, abbigliamento, contributo per spese di abitazione, spese per tasse scolastiche eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria , mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici, medicinali necessari per cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, scuola familiare e babysitter,se già presenti nell'organizzazione prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere , estetista etc.); b) le spese straordinarie nell 'interesse dei minori Per_2 e saranno affrontate da entrambi i coniugi nella misura del 50%; come da Protocollo di Intesa suddetto, Per_1 rientrano nelle spese straordinarie per i minori: bl) subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese scolastiche
(iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative se fuori sede, di università pubbliche
o private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica in corso e da rinnovare (corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, scout, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, come motorino, macchina, moto etc.); spese sportive (attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); spese medico sanitarie (per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SNN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia 3
e logopedia); b2) non subordinate al consenso di entrambi i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, . spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in mancanza di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione - per il mezzo di trasporto. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (10 giorni massimo), salvo diverso termine accordato dalle parti;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. L'assegno mensile di indennità di frequenza a favore della minore
, pari ad € 295,00 rimarrà nella disponibilità della sig.ra genitore collocatario. Si chiede di Per_2 Controparte_1 escludere la debenza assoluta, visto il godimento dell'indennità di frequenza, dell'assegno Unico che dovrà essere ripartito, come per legge, per metà”;
- parte resistente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, confermare la sentenza sullo status n. 13014/2022 del 06.09.2022 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 28/04/1994 fra i sigg.ri
e in Villa San Giovanni, trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Villa San Parte_1 Controparte_1 Giovanni (R.C.), anno 1994, parte II, serie A, N. 10, accogliendo le seguenti: CONDIZIONI: I) Disporre che i coniugi continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto II) Confermare l'affido condiviso dei figli minori Per_1 e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza dell'immobile della madre sito in Roma Per_2 alla via Corrado Mantoni n. 46 III) a) Disporre che il padre tenga con sé i figli: - durante la settimana nei giorni di martedì e giovedì, dall'inizio dell'orario scolastico, quando andrà a prenderli per accompagnarli a scuola fino alle ore 22:00, quando li riaccompagnerà presso la madre dopo la cena, con previsione nei predetti giorni del pernotto per i periodi estivi;
due fine settimana al mese, in modo alternato con la madre, ma dall'inizio dell'orario scolastico quando andrà a prenderli per accompagnarli a scuola fino alle ore 22:00 della domenica, quando li riaccompagnerà presso la madre dopo la cena, e fino alle ore 24:00 nei periodi estivi;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni il periodo dal 23 al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso;
- durante le vacanze pasquali, dalla mattina del primo giorno di vacanza da scuola fino all'ultimo, ugualmente per i giorni festivi del 25 aprile, 1maggio e il 2 giugno e i giorni dei compleanni dei figli;
b) Disporre che: - i figli trascorrano con i genitori i giorni di compleanno dei rispettivi genitori;
- durante le vacanze estive ciascun genitore trascorra con i figli tre settimane, anche non consecutive, da programmare nell'arco dei quattro mesi estivi (da Giugno a Settembre), con comunicazione all'altro genitore del relativo programma entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante i periodi di permanenza dei figli con ciascun genitore, quest'ultimo di faccia carico anche della gestione del cagnolino che seguirà i bambini. IV) Disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento ordinario dei due figli minori e - comprensivo Parte_1 Per_1 Per_2 di un contributo minimo mensile per il mantenimento e la cura del cagnolino collocato presso la residenza della Sig.ra
e intestato al sig. - di complessivi € 600,00 (euroseicento/00) con adeguamento automatico ISTAT, CP_1 Parte_1 da corrispondere in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico su postapay Controparte_1 evolution intestata alla medesima – IBAN: IT 92 E 36081 05138 27662607 6633. In capo alla medesima Sig.ra CP_1 quale genitore collocatario, permarrà il diritto di percepire l'importo riconosciuto alla figlia a titolo di indennità Per_2 di frequenza nonché l'assegno unico universale al 100% per entrambi i figli. V) Disporre la corresponsione da parte di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie in favore dei due figli minori, come determinate nel Protocollo di Intesa siglato il 17/12/2014 dal Tribunale di Roma e i rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati di Roma, al quale si fa espresso rinvio.”.
***
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande.
Premesso che la figlia (n. il 21.07.2006) è divenuta maggiorenne nelle more del procedimento Per_2
e, pertanto, nessuna statuizione può essere adottata in merito al regime di affidamento, collocamento e frequentazione della ragazza, la presente controversia verte sulla frequentazione paterna del figlio minore (n. il 23.12.2007), nonché sul contributo al mantenimento ordinario e straordinario Per_1 dei due figli a carico del padre e su altre questioni a carattere economico, quali la regolamentazione dell'assegno unico e dell'indennità di frequenza per Vi è concordia tra le parti in merito sia Per_2 al regime di affidamento di , sia al collocamento del minore presso la madre, con conferma Per_1 dell'assegnazione alla medesima della ex casa coniugale di proprietà esclusiva della signora già concordata nell'accordo di negoziazione assistita all'epoca della separazione.
Il procedimento è stato istruito documentalmente, non avendo le parti formulato alcuna richiesta di prova orale. 4
Affidamento del figlio minore, collocamento e diritto di visita
Le parti sono genitori di due figli: (n. il 23.12.2007, ancora minorenne) e (n. il Per_1 Per_2
21.07.2006, divenuta maggiorenne in corso di causa).
Con ordinanza presidenziale del 15.12.2021, il Presidente f.f. ha confermato i provvedimenti della separazione di cui all'accordo di negoziazione assistita del marzo 2019 (ad eccezione della frequentazione infrasettimanale paterna con i figli minori, parzialmente modificata quanto al pernotto con riguardo al periodo scolastico), che prevedevano: affidamento condiviso dei due figli, collocamento presso la madre, assegnazione alla stessa della casa coniugale di sua proprietà esclusiva, calendario di visita del padre.
All'esito del procedimento non sono emersi elementi per i quali si possa derogare al regime legale dell'affidamento condiviso, in adesione a quanto richiesto dalle parti, per cui può essere confermato l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori. Per_1
Come noto, l'affidamento condiviso, previsto come regola dal novellato art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza (secondo lo schema del comune accordo previsto dall'art. 337 ter, terzo comma, c.c.). Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio, per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Quanto alla collocazione del figlio , deve essere stabilita presso la madre a conferma delle Per_1 condizioni in essere dalla separazione e in conformità alla concorde richiesta delle parti.
Per ciò che attiene al diritto di vista paterno, si osserva quanto segue.
L'ordinanza presidenziale dell'odierno giudizio di divorzio resa in data 15.12.2021 ha in parte modificato le pattuizioni delle parti di cui all'accordo di negoziazione assistita del 2019 relativamente alla frequentazione infrasettimanale padre-figli, nella specie escludendo, per il solo periodo scolastico, il pernotto dei minori, attesa la distanza dell'istituto scolastico dall'abitazione paterna, e confermando nel resto le condizioni della separazione siccome vigenti.
Tanto premesso, le posizioni delle parti circa l'organizzazione del calendario di visita nel corso dell'anno scolastico si discostano unicamente quanto al genitore incaricato dell'accompagno a scuola
– la madre nella domanda spiegata dal padre, e viceversa – mentre nei periodi estivi e con riguardo alle festività risultano sostanzialmente equivalenti, divergendo in aspetti di dettaglio quali, in sostanza, la previsione del pernotto infrasettimanale presso il padre nei mesi di chiusura scolastica
(espressamente richiesto dalla sola madre), la durata delle vacanze estive da trascorrere presso ciascun genitore (due settimane nella proposta avanzata dal padre, tre settimane in quella della madre) e il giorno iniziale di permanenza dal padre con riguardo alle vacanze natalizie (il 24 nella richiesta paterna, il 23 in quella materna).
Ciò posto, alla luce dell'età del ragazzo (17 anni compiuti); rilevato che proprio la lontananza dell'abitazione del padre dall'istituto scolastico ha giustificato l'eliminazione del pernotto infrasettimanale paterno nel periodo di frequentazione della scuola, tra l'altro su accordo di entrambe le parti nel corso del procedimento, di talchè appare opportuno replicare in questa sede la medesima 5
valutazione, così escludendo l'accompagno infrasettimanale a scuola da parte del predetto (come invece richiesto dalla madre), fatta salva ogni diversa pattuizione tra le parti e con la precisazione che di siffatta modifica si terrà conto in punto di determinazione del contributo di mantenimento;
considerato che
l'imminente raggiungimento della maggiore età dispensa dalla necessità di disciplinare le festività natalizie di – il quale compirà 18 anni proprio il giorno 23 Per_1 dicembre 2025 e sarà, dunque, libero di autodeterminarsi in ordine all'organizzazione sia del proprio compleanno, sia del periodo compreso tra il Natale e l'Epifania – e che, quanto alle vacanze scolastiche pasquali e ad altre festività (a titolo esemplificativo: 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno), è sufficiente disporre, con riguardo al 2025, la frequentazione con il genitore che non le ha trascorse con il figlio l'anno precedente;
valutato che, quanto alle vacanze estive e ai pernotti in estate, non sono emersi nel corso del giudizio elementi tali da derogare al regime già stabilito in sede di negoziazione assistita e alla prassi invalsa tra le parti, il Collegio – fatto salvo ogni diverso accordo e nel rispetto della volontà di vista l'età – stabilisce che il minore trascorrerà con il padre i Per_1 seguenti giorni e periodi:
- per il solo periodo scolastico, due giorni a settimana (il martedì e il giovedì) dall'uscita da scuola con riaccompagno presso la casa familiare dopo cena alle ore 22:00, mentre nel periodo di sospensione della frequentazione scolastica resta fermo il regime di cui alle condizioni di separazione (il martedì con pernotto e riaccompagno presso la casa familiare il giorno successivo e il giovedì con riaccompagno presso la casa familiare dopo cena alle ore 24:00);
- due fine settimana al mese, in modo alternato con la madre, dal venerdì dopo scuola alla domenica sera alle ore 22.00 durante i periodi invernali e alle ore 24.00 nei mesi estivi, con riaccompagno presso la casa familiare;
- durante le vacanze scolastiche estive, due settimane, anche non consecutive, con comunicazione entro il 30 maggio alla madre, alla quale il padre dovrà fornire l'indirizzo del luogo di permanenza;
- vacanze scolastiche pasquali e altre festività (a titolo esemplificativo: 25 aprile, 1° maggio e
2 giugno) con il genitore con il quale non le ha trascorse l'anno precedente.
Contributo al mantenimento dei figli
Per costante orientamento, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316 bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, l'ordinanza presidenziale del 15.12.2021 ha confermato le condizioni della separazione del 2019, che – con riferimento agli obblighi economici nei confronti dei figli – hanno previsto un contributo di mantenimento a carico del padre di euro 550,00 mensili (euro 300,00 per ed euro 250,00 per ), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo Per_2 Per_1 dell'intestato Tribunale del 2014.
All'epoca della separazione, le parti dichiaravano mediamente un reddito mensile pari a circa euro 1.900,00 (il e circa euro 1.300,00 (la - cfr. “Premesse” dell'accordo di Parte_1 CP_1 negoziazione assistita.
Nell'odierno procedimento di divorzio, il padre ha precisato le conclusioni chiedendo di disporre a suo carico un assegno di euro 550,00 mensili quale contributo al mantenimento dei due figli (euro 6
300,00 per ed euro 250,00 per giustificando la diversa ripartizione delle somme Per_1 Per_2 rispetto all'accordo di negoziazione assistita sulla base della circostanza che gode Per_2 dell'indennità di frequenza per euro 298,00 mensili). In proposito, il padre ha dedotto che, oltre a dover tenere in opportuna considerazione gli emolumenti percepiti a titolo di indennità di frequenza, ai fini della determinazione del quantum di mantenimento va necessariamente valutato anche il peggioramento della di lui condizione economica rispetto all'epoca della separazione: nella specie, il ha rappresentato di sostenere costi di locazione e di essere stato collocato in quiescenza Parte_1 per patologia dal 01.10.2023, con conseguente impossibilità di effettuare ore di straordinario e riduzione dei redditi percepiti.
Di contro, la madre ha chiesto di disporre a carico del padre un contributo al mantenimento per i due figli di euro 600,00 mensili, evidenziando l'infondatezza della richiesta di riduzione dell'assegno per il mantenimento della figlia avanzata dalla controparte sia in quanto l'indennità di frequenza era già percepita all'epoca della negoziazione assistita in misura pari ad euro 295,00 mensili, sia in quanto il contratto di locazione è stato sottoscritto dal ricorrente in data 04.04.2019 (ossia in epoca assai ravvicinata rispetto alla conclusione dell'accordo di separazione, trattandosi dunque di esborso verosimilmente già preventivato dal;
a fondamento della richiesta di aumento Parte_1 dell'assegno di mantenimento, la madre ha rappresentato di provvedere anche al “mantenimento” del cane di proprietà del marito.
Ciò detto, all'esito dell'istruttoria, è emerso quanto segue in merito alla condizione economico- reddituale e patrimoniale delle parti:
- il padre ricorrente (Vice Ispettore della Polizia di Stato, in quiescenza dal servizio dall'01.10.2023) ha dichiarato redditi da pensione per euro 1.900,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio – non autenticata – del 16.11.2023). Si evidenzia che non è stata depositata alcuna documentazione bancaria e fiscale relativa al periodo successivo al 01.10.2023, data in cui il ricorrente ha dichiarato di aver cessato la propria attività lavorativa (circostanza non contestata dalla controparte), mentre dal mese di aprile 2023 al mese di settembre 2023 l'esame della documentazione bancaria e dei cedolini in atti consente di appurare che il ha percepito redditi mensili medi Parte_1 pari a circa euro 2.300,00 (cfr. in particolare buste paga ed estratti conto depositati il 16.11.2023); è proprietario esclusivo dell'immobile sito in Villa San Giovanni (RC), Via Corrado Alvaro n. 19; è titolare di un conto corrente presso BPM (con annessa carta di credito), con saldo al 30.06.2023 pari ad euro 76,97; ha dichiarato di essere gravato del pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui vive pari ad euro 700,00 mensili (cfr. contratto), oltre ad euro 231,00 trimestrali per oneri condominiali, nonché di aver acceso un finanziamento BPM nel febbraio 2021 (durata 5 anni) con rateo pari ad euro 308,00 mensili ed un ulteriore finanziamento nel giugno 2022 (durata 10 CP_2 anni) con rateo pari ad euro 249,00 mensili;
ha altresì dichiarato di essere garante del mutuo per l'acquisto della ex casa coniugale di proprietà della resistente;
- la madre resistente (impiegata presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito) ha documentato redditi mensili netti per una media di circa euro 1.700,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio
– anche questa non autenticata – e buste paga luglio 2023-gennaio 2024); è proprietaria dell'immobile sito in Roma, Via Corrado Mantoni n. 46 (ex casa coniugale); è titolare di conti correnti presso CP_3
BancoPosta e PS (gli ultimi estratti depositati, dai quali non si evincono le movimentazioni
[...] bensì solo i saldi finali, sono pari ad euro 4.402,21 al 31.12.2022 nel conto;
ad euro 99,19 ed CP_3 euro 100,26 al 31.12.2022 nei rapporti BancoPosta;
ad euro 11.822,00 al 31.12.2022 nel conto PS); sopporta spese di mutuo pari a circa euro 880,00 mensili (cfr. piano di ammortamento) e spese di finanziamento e pari a circa euro 300,00 mensili. Per_3 CP_2
Orbene, richiamato quanto sopra esposto in merito all'attuale situazione economico-reddituale e patrimoniale dei genitori;
rilevato che entrambe le parti hanno tenuto un contegno scorretto nella 7
ricostruzione della rispettiva posizione, attesa la lacunosità della documentazione prodotta (in violazione degli ordini di esibizione emessi dal Giudice Istruttore con le ordinanze del 06.02.2023 e del 06.12.2023), condotta processuale da valutarsi ex art. 116 c.p.c. – nella specie: il padre non ha prodotto alcuna documentazione relativa alla propria situazione economico-reddituale successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunque non autenticata e pertanto priva del prescritto requisito di validità; la madre non ha depositato né le ultime dichiarazioni dei redditi, né gli estratti conto aggiornati e ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non autenticata, pertanto non valida;
considerate le esigenze dei figli in base all'età e valutate le presumibili necessità peculiari della figlia relativamente alla quale è stata Per_2 rappresentata (seppur non documentata) una condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 e per la quale è pacifica l'erogazione dell'indennità di frequenza;
considerate altresì le spese di cui i genitori sono mensilmente gravati a titolo di finanziamenti, locazione (il padre) e mutuo (la madre) e precisato che non si possono annoverare tra le spese per la determinazione del quantum di mantenimento quelle relative alla cura e alla gestione del cane;
considerato inoltre che la madre provvede in misura prevalente alle esigenze quotidiane dei figli e ritenuto che le circostanze addotte dal ricorrente a fondamento della richiesta di modifica della ripartizione tra i due figli della somma dovuta per il mantenimento non costituiscano idonee circostanze sopravvenute, anche alla luce del confronto tra i redditi attuali e quelli indicati dalle parti nell'accordo di negoziazione (sostanzialmente analoghi quelli del padre e bilanciato il miglioramento della posizione della madre con le aumentate esigenze fisiologiche dei due figli in rapporto all'età); tanto premesso, il Collegio stima equo determinare l'importo dell'assegno di mantenimento paterno per i figli nella misura di euro 550,00 mensili (euro 300,00 per ed euro 250,00 per ), Per_2 Per_1 oltre rivalutazione ISTAT con base marzo 2019, con spese straordinarie di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale del 2014 al 50% tra i genitori.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il
Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nel
2014, il Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento 8
dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Altre domande: assegno unico;
indennità di frequenza;
cane di famiglia
Esula dalla cognizione del Giudice del divorzio la domanda relativa all'assegno unico e all'indennità di frequenza. Alcuna statuizione può inoltre essere adottata con riguardo al cane di famiglia.
Spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione, con margini di reciproca soccombenza, e aggiunto che le parti in corso di causa non sono addivenute ad una soluzione concordata della vicenda pur nella vicinanza delle rispettive richieste, sia economiche sia in merito al calendario di visita del padre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18693/2021
R.G.A.C., preso atto che con sentenza non definitiva n. 13014/2022 pubblicata in data 06.09.2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1
- dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre;
- disciplina la frequentazione padre-figlio come da parte motiva;
- assegna a la casa familiare, sita in Roma via Corrado Mantoni n. 46; Controparte_1
- determina in euro 550,00 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento dei Parte_1 due figli (euro 300,00 per ed euro 250,00 per ), da corrispondere a Per_2 Per_1 Controparte_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT con base marzo
2019;
- pone a carico dei genitori le spese straordinarie di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale del 2014 afferenti ai figli e nella misura del 50% ciascuno;
Per_2 Per_1
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 9
Così deciso in Roma il 31.01.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel.
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18693 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
tra
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rusich Sonia, giusta procura in atti;
- ricorrente
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Simona, giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva sullo status n. 13014/2022 pubblicata in data 06.09.2022, il Tribunale ha 2
dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e ha rimesso la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata l'11.05.2022.
Nel prosieguo, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni come precisate per l'udienza a trattazione scritta del 19.06.2024, di seguito riportate:
- parte ricorrente: “Si insiste pertanto che il Tribunale adito: -dichiarata con sentenza n. 13014/2022 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 28/04/1994 fra i sigg.ri e Parte_1 [...] in Villa San Giovanni, trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni (R.C.), anno 1994, CP_1 parte II, serie A, N. 10; - Volgia confermare le condizioni di cui alla su estesa negoziazione assistita , con la sola variante relativa alla misura del mantenimento per i figli da limitarsi alla minor somma di € 550,00 (cinquecento di cui € 300,00 per ed € 250 per che gode dell'indennità di frequenza per € 298,00) dovendo il sig. Per_1 Per_2 Parte_1 sostenere i costi della locazione ed essendo, allo stato impossibilitato, ad effettuare ore di straordinario perché in quiescenza dal 01.10.2023; -quanto alla regolamentazione, confermato l'affido condiviso disporre che i figli minori
e rimangono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso Per_2 Per_1 la madre sig.ra presso la casa familiare di proprietà della stessa, sita in Roma via Corrado Mantoni Controparte_1 n.46, alla quale rimane assegnata;
Salvo diverso accordo tra le parti, i tempi di permanenza dei figli con i genitori sono così concordati : a)il sig. vedrà e terrà con sé i figli e , ogni qual volta lo desideri e Parte_1 Per_2 Per_1 previo accordo fra le parti da comunicarsi almeno 24 h prima durante la settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola, con riaccompagno presso la casa familiare dopo cena e precisamente nei mesi invernali alle h. 22,00 per permettere la frequentazione scolastica e d'estate alle h. 24,00; e ciò in ragione del cambio d'istituto scolastico frequentato dalla minore , in altro municipio che esclude la convenienza del pernotto, come peraltro concordato Per_2 fra le parti;
due fine settimana al mese, in modo alternato con la sig.ra dal venerdì dopo scuola alla Controparte_1 domenica sera alle ore 22.00 durante i periodi invernali, quando riaccompagnerà i minori presso la casa familiare;
alle h. 24,00 nei mesi estivi b) durante le vacanze scolastiche natalizie, salvo diverso accordo tra i coniugi, i minori e Per_2
trascorreranno, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre compreso, presso un genitore e dal 31 Per_1 dicembre al 6 gennaio compreso , presso l'altro; c) i minori e trascorreranno le vacanze scolastiche Per_2 Per_1 pasquali, ad anni alterni, con ciascun genitore;
d) il sig. avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori, Parte_1 ad anni alternati con la sig.ra i giorni festivi del 25 aprile, 1 maggio, del 2 giugno e i giorni dei Controparte_1 compleanni dei figli;
e) i sig.ri e avranno facoltà di tenere con sé i figli il giorno del proprio Parte_1 CP_1 compleanno;
f) durante le vacanze scolastiche estive, il sig. terrà con sé i figli due settimane anche non Parte_1 consecutive , con comunicazione entro il 30 maggio di ogni anno, fornendo alla madre l'indirizzo del luogo di permanenza;
g) qualsiasi comunicazione, relativa alla gestione della vita quotidiana dei figli minori, ad orari o cambiamenti dei tempi di permanenza degli stessi presso i genitori, potrà avvenire per le vie brevi tra i genitori in via diretta , intendendosi anche semplice comunicazione tramite sms o email;
a) Il sig. contribuirà al Parte_1 mantenimento ordinario mensile dei figli e nella misura complessiva di € 550,00 Per_2 Per_1 (cinquecentocinquanta) con adeguamento automatico ISTAT, da versarsi alla sig.ra entro giorno 5 di Controparte_1 ogni mese a mezzo bonifico da effettuare su postapay evolution intestata a - IBAN : T 92 E 36081 05138 Controparte_1 27662607" 6633 . Per la specifica delle voci di spesa, relative al mantenimento ordinario, i sig.ri coniugi e Parte_1 f anno riferimento al Protocollo di Intesa , siglato in data 17 .12 .2014 tra codesto Tribunale e i Rappresentanti CP_1 dell' Ordine degli Avvocati di Roma fatta eccezione per le spese relative al post-scuola, alle attività sportive e di scoutismo già in corso per le quali i coniugi si impegnano a contribuire nella misura del 50% ciascuno. Successivamente, il ripristino delle stesse dovrà essere concordato dai genitori e considerato tra le spese straordinarie. Si precisa che rientrano nel mantenimento ordinario per i figli minori: vitto, abbigliamento, contributo per spese di abitazione, spese per tasse scolastiche eccetto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria , mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici, medicinali necessari per cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, scuola familiare e babysitter,se già presenti nell'organizzazione prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere , estetista etc.); b) le spese straordinarie nell 'interesse dei minori Per_2 e saranno affrontate da entrambi i coniugi nella misura del 50%; come da Protocollo di Intesa suddetto, Per_1 rientrano nelle spese straordinarie per i minori: bl) subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese scolastiche
(iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative se fuori sede, di università pubbliche
o private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica in corso e da rinnovare (corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, scout, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, come motorino, macchina, moto etc.); spese sportive (attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); spese medico sanitarie (per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SNN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia 3
e logopedia); b2) non subordinate al consenso di entrambi i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, . spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in mancanza di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione - per il mezzo di trasporto. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (10 giorni massimo), salvo diverso termine accordato dalle parti;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. L'assegno mensile di indennità di frequenza a favore della minore
, pari ad € 295,00 rimarrà nella disponibilità della sig.ra genitore collocatario. Si chiede di Per_2 Controparte_1 escludere la debenza assoluta, visto il godimento dell'indennità di frequenza, dell'assegno Unico che dovrà essere ripartito, come per legge, per metà”;
- parte resistente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, confermare la sentenza sullo status n. 13014/2022 del 06.09.2022 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 28/04/1994 fra i sigg.ri
e in Villa San Giovanni, trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Villa San Parte_1 Controparte_1 Giovanni (R.C.), anno 1994, parte II, serie A, N. 10, accogliendo le seguenti: CONDIZIONI: I) Disporre che i coniugi continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto II) Confermare l'affido condiviso dei figli minori Per_1 e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza dell'immobile della madre sito in Roma Per_2 alla via Corrado Mantoni n. 46 III) a) Disporre che il padre tenga con sé i figli: - durante la settimana nei giorni di martedì e giovedì, dall'inizio dell'orario scolastico, quando andrà a prenderli per accompagnarli a scuola fino alle ore 22:00, quando li riaccompagnerà presso la madre dopo la cena, con previsione nei predetti giorni del pernotto per i periodi estivi;
due fine settimana al mese, in modo alternato con la madre, ma dall'inizio dell'orario scolastico quando andrà a prenderli per accompagnarli a scuola fino alle ore 22:00 della domenica, quando li riaccompagnerà presso la madre dopo la cena, e fino alle ore 24:00 nei periodi estivi;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni il periodo dal 23 al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso;
- durante le vacanze pasquali, dalla mattina del primo giorno di vacanza da scuola fino all'ultimo, ugualmente per i giorni festivi del 25 aprile, 1maggio e il 2 giugno e i giorni dei compleanni dei figli;
b) Disporre che: - i figli trascorrano con i genitori i giorni di compleanno dei rispettivi genitori;
- durante le vacanze estive ciascun genitore trascorra con i figli tre settimane, anche non consecutive, da programmare nell'arco dei quattro mesi estivi (da Giugno a Settembre), con comunicazione all'altro genitore del relativo programma entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante i periodi di permanenza dei figli con ciascun genitore, quest'ultimo di faccia carico anche della gestione del cagnolino che seguirà i bambini. IV) Disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento ordinario dei due figli minori e - comprensivo Parte_1 Per_1 Per_2 di un contributo minimo mensile per il mantenimento e la cura del cagnolino collocato presso la residenza della Sig.ra
e intestato al sig. - di complessivi € 600,00 (euroseicento/00) con adeguamento automatico ISTAT, CP_1 Parte_1 da corrispondere in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico su postapay Controparte_1 evolution intestata alla medesima – IBAN: IT 92 E 36081 05138 27662607 6633. In capo alla medesima Sig.ra CP_1 quale genitore collocatario, permarrà il diritto di percepire l'importo riconosciuto alla figlia a titolo di indennità Per_2 di frequenza nonché l'assegno unico universale al 100% per entrambi i figli. V) Disporre la corresponsione da parte di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie in favore dei due figli minori, come determinate nel Protocollo di Intesa siglato il 17/12/2014 dal Tribunale di Roma e i rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati di Roma, al quale si fa espresso rinvio.”.
***
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande.
Premesso che la figlia (n. il 21.07.2006) è divenuta maggiorenne nelle more del procedimento Per_2
e, pertanto, nessuna statuizione può essere adottata in merito al regime di affidamento, collocamento e frequentazione della ragazza, la presente controversia verte sulla frequentazione paterna del figlio minore (n. il 23.12.2007), nonché sul contributo al mantenimento ordinario e straordinario Per_1 dei due figli a carico del padre e su altre questioni a carattere economico, quali la regolamentazione dell'assegno unico e dell'indennità di frequenza per Vi è concordia tra le parti in merito sia Per_2 al regime di affidamento di , sia al collocamento del minore presso la madre, con conferma Per_1 dell'assegnazione alla medesima della ex casa coniugale di proprietà esclusiva della signora già concordata nell'accordo di negoziazione assistita all'epoca della separazione.
Il procedimento è stato istruito documentalmente, non avendo le parti formulato alcuna richiesta di prova orale. 4
Affidamento del figlio minore, collocamento e diritto di visita
Le parti sono genitori di due figli: (n. il 23.12.2007, ancora minorenne) e (n. il Per_1 Per_2
21.07.2006, divenuta maggiorenne in corso di causa).
Con ordinanza presidenziale del 15.12.2021, il Presidente f.f. ha confermato i provvedimenti della separazione di cui all'accordo di negoziazione assistita del marzo 2019 (ad eccezione della frequentazione infrasettimanale paterna con i figli minori, parzialmente modificata quanto al pernotto con riguardo al periodo scolastico), che prevedevano: affidamento condiviso dei due figli, collocamento presso la madre, assegnazione alla stessa della casa coniugale di sua proprietà esclusiva, calendario di visita del padre.
All'esito del procedimento non sono emersi elementi per i quali si possa derogare al regime legale dell'affidamento condiviso, in adesione a quanto richiesto dalle parti, per cui può essere confermato l'affido del figlio minore ad entrambi i genitori. Per_1
Come noto, l'affidamento condiviso, previsto come regola dal novellato art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza (secondo lo schema del comune accordo previsto dall'art. 337 ter, terzo comma, c.c.). Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio, per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Quanto alla collocazione del figlio , deve essere stabilita presso la madre a conferma delle Per_1 condizioni in essere dalla separazione e in conformità alla concorde richiesta delle parti.
Per ciò che attiene al diritto di vista paterno, si osserva quanto segue.
L'ordinanza presidenziale dell'odierno giudizio di divorzio resa in data 15.12.2021 ha in parte modificato le pattuizioni delle parti di cui all'accordo di negoziazione assistita del 2019 relativamente alla frequentazione infrasettimanale padre-figli, nella specie escludendo, per il solo periodo scolastico, il pernotto dei minori, attesa la distanza dell'istituto scolastico dall'abitazione paterna, e confermando nel resto le condizioni della separazione siccome vigenti.
Tanto premesso, le posizioni delle parti circa l'organizzazione del calendario di visita nel corso dell'anno scolastico si discostano unicamente quanto al genitore incaricato dell'accompagno a scuola
– la madre nella domanda spiegata dal padre, e viceversa – mentre nei periodi estivi e con riguardo alle festività risultano sostanzialmente equivalenti, divergendo in aspetti di dettaglio quali, in sostanza, la previsione del pernotto infrasettimanale presso il padre nei mesi di chiusura scolastica
(espressamente richiesto dalla sola madre), la durata delle vacanze estive da trascorrere presso ciascun genitore (due settimane nella proposta avanzata dal padre, tre settimane in quella della madre) e il giorno iniziale di permanenza dal padre con riguardo alle vacanze natalizie (il 24 nella richiesta paterna, il 23 in quella materna).
Ciò posto, alla luce dell'età del ragazzo (17 anni compiuti); rilevato che proprio la lontananza dell'abitazione del padre dall'istituto scolastico ha giustificato l'eliminazione del pernotto infrasettimanale paterno nel periodo di frequentazione della scuola, tra l'altro su accordo di entrambe le parti nel corso del procedimento, di talchè appare opportuno replicare in questa sede la medesima 5
valutazione, così escludendo l'accompagno infrasettimanale a scuola da parte del predetto (come invece richiesto dalla madre), fatta salva ogni diversa pattuizione tra le parti e con la precisazione che di siffatta modifica si terrà conto in punto di determinazione del contributo di mantenimento;
considerato che
l'imminente raggiungimento della maggiore età dispensa dalla necessità di disciplinare le festività natalizie di – il quale compirà 18 anni proprio il giorno 23 Per_1 dicembre 2025 e sarà, dunque, libero di autodeterminarsi in ordine all'organizzazione sia del proprio compleanno, sia del periodo compreso tra il Natale e l'Epifania – e che, quanto alle vacanze scolastiche pasquali e ad altre festività (a titolo esemplificativo: 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno), è sufficiente disporre, con riguardo al 2025, la frequentazione con il genitore che non le ha trascorse con il figlio l'anno precedente;
valutato che, quanto alle vacanze estive e ai pernotti in estate, non sono emersi nel corso del giudizio elementi tali da derogare al regime già stabilito in sede di negoziazione assistita e alla prassi invalsa tra le parti, il Collegio – fatto salvo ogni diverso accordo e nel rispetto della volontà di vista l'età – stabilisce che il minore trascorrerà con il padre i Per_1 seguenti giorni e periodi:
- per il solo periodo scolastico, due giorni a settimana (il martedì e il giovedì) dall'uscita da scuola con riaccompagno presso la casa familiare dopo cena alle ore 22:00, mentre nel periodo di sospensione della frequentazione scolastica resta fermo il regime di cui alle condizioni di separazione (il martedì con pernotto e riaccompagno presso la casa familiare il giorno successivo e il giovedì con riaccompagno presso la casa familiare dopo cena alle ore 24:00);
- due fine settimana al mese, in modo alternato con la madre, dal venerdì dopo scuola alla domenica sera alle ore 22.00 durante i periodi invernali e alle ore 24.00 nei mesi estivi, con riaccompagno presso la casa familiare;
- durante le vacanze scolastiche estive, due settimane, anche non consecutive, con comunicazione entro il 30 maggio alla madre, alla quale il padre dovrà fornire l'indirizzo del luogo di permanenza;
- vacanze scolastiche pasquali e altre festività (a titolo esemplificativo: 25 aprile, 1° maggio e
2 giugno) con il genitore con il quale non le ha trascorse l'anno precedente.
Contributo al mantenimento dei figli
Per costante orientamento, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316 bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, l'ordinanza presidenziale del 15.12.2021 ha confermato le condizioni della separazione del 2019, che – con riferimento agli obblighi economici nei confronti dei figli – hanno previsto un contributo di mantenimento a carico del padre di euro 550,00 mensili (euro 300,00 per ed euro 250,00 per ), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo Per_2 Per_1 dell'intestato Tribunale del 2014.
All'epoca della separazione, le parti dichiaravano mediamente un reddito mensile pari a circa euro 1.900,00 (il e circa euro 1.300,00 (la - cfr. “Premesse” dell'accordo di Parte_1 CP_1 negoziazione assistita.
Nell'odierno procedimento di divorzio, il padre ha precisato le conclusioni chiedendo di disporre a suo carico un assegno di euro 550,00 mensili quale contributo al mantenimento dei due figli (euro 6
300,00 per ed euro 250,00 per giustificando la diversa ripartizione delle somme Per_1 Per_2 rispetto all'accordo di negoziazione assistita sulla base della circostanza che gode Per_2 dell'indennità di frequenza per euro 298,00 mensili). In proposito, il padre ha dedotto che, oltre a dover tenere in opportuna considerazione gli emolumenti percepiti a titolo di indennità di frequenza, ai fini della determinazione del quantum di mantenimento va necessariamente valutato anche il peggioramento della di lui condizione economica rispetto all'epoca della separazione: nella specie, il ha rappresentato di sostenere costi di locazione e di essere stato collocato in quiescenza Parte_1 per patologia dal 01.10.2023, con conseguente impossibilità di effettuare ore di straordinario e riduzione dei redditi percepiti.
Di contro, la madre ha chiesto di disporre a carico del padre un contributo al mantenimento per i due figli di euro 600,00 mensili, evidenziando l'infondatezza della richiesta di riduzione dell'assegno per il mantenimento della figlia avanzata dalla controparte sia in quanto l'indennità di frequenza era già percepita all'epoca della negoziazione assistita in misura pari ad euro 295,00 mensili, sia in quanto il contratto di locazione è stato sottoscritto dal ricorrente in data 04.04.2019 (ossia in epoca assai ravvicinata rispetto alla conclusione dell'accordo di separazione, trattandosi dunque di esborso verosimilmente già preventivato dal;
a fondamento della richiesta di aumento Parte_1 dell'assegno di mantenimento, la madre ha rappresentato di provvedere anche al “mantenimento” del cane di proprietà del marito.
Ciò detto, all'esito dell'istruttoria, è emerso quanto segue in merito alla condizione economico- reddituale e patrimoniale delle parti:
- il padre ricorrente (Vice Ispettore della Polizia di Stato, in quiescenza dal servizio dall'01.10.2023) ha dichiarato redditi da pensione per euro 1.900,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio – non autenticata – del 16.11.2023). Si evidenzia che non è stata depositata alcuna documentazione bancaria e fiscale relativa al periodo successivo al 01.10.2023, data in cui il ricorrente ha dichiarato di aver cessato la propria attività lavorativa (circostanza non contestata dalla controparte), mentre dal mese di aprile 2023 al mese di settembre 2023 l'esame della documentazione bancaria e dei cedolini in atti consente di appurare che il ha percepito redditi mensili medi Parte_1 pari a circa euro 2.300,00 (cfr. in particolare buste paga ed estratti conto depositati il 16.11.2023); è proprietario esclusivo dell'immobile sito in Villa San Giovanni (RC), Via Corrado Alvaro n. 19; è titolare di un conto corrente presso BPM (con annessa carta di credito), con saldo al 30.06.2023 pari ad euro 76,97; ha dichiarato di essere gravato del pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui vive pari ad euro 700,00 mensili (cfr. contratto), oltre ad euro 231,00 trimestrali per oneri condominiali, nonché di aver acceso un finanziamento BPM nel febbraio 2021 (durata 5 anni) con rateo pari ad euro 308,00 mensili ed un ulteriore finanziamento nel giugno 2022 (durata 10 CP_2 anni) con rateo pari ad euro 249,00 mensili;
ha altresì dichiarato di essere garante del mutuo per l'acquisto della ex casa coniugale di proprietà della resistente;
- la madre resistente (impiegata presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito) ha documentato redditi mensili netti per una media di circa euro 1.700,00 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio
– anche questa non autenticata – e buste paga luglio 2023-gennaio 2024); è proprietaria dell'immobile sito in Roma, Via Corrado Mantoni n. 46 (ex casa coniugale); è titolare di conti correnti presso CP_3
BancoPosta e PS (gli ultimi estratti depositati, dai quali non si evincono le movimentazioni
[...] bensì solo i saldi finali, sono pari ad euro 4.402,21 al 31.12.2022 nel conto;
ad euro 99,19 ed CP_3 euro 100,26 al 31.12.2022 nei rapporti BancoPosta;
ad euro 11.822,00 al 31.12.2022 nel conto PS); sopporta spese di mutuo pari a circa euro 880,00 mensili (cfr. piano di ammortamento) e spese di finanziamento e pari a circa euro 300,00 mensili. Per_3 CP_2
Orbene, richiamato quanto sopra esposto in merito all'attuale situazione economico-reddituale e patrimoniale dei genitori;
rilevato che entrambe le parti hanno tenuto un contegno scorretto nella 7
ricostruzione della rispettiva posizione, attesa la lacunosità della documentazione prodotta (in violazione degli ordini di esibizione emessi dal Giudice Istruttore con le ordinanze del 06.02.2023 e del 06.12.2023), condotta processuale da valutarsi ex art. 116 c.p.c. – nella specie: il padre non ha prodotto alcuna documentazione relativa alla propria situazione economico-reddituale successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunque non autenticata e pertanto priva del prescritto requisito di validità; la madre non ha depositato né le ultime dichiarazioni dei redditi, né gli estratti conto aggiornati e ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non autenticata, pertanto non valida;
considerate le esigenze dei figli in base all'età e valutate le presumibili necessità peculiari della figlia relativamente alla quale è stata Per_2 rappresentata (seppur non documentata) una condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 e per la quale è pacifica l'erogazione dell'indennità di frequenza;
considerate altresì le spese di cui i genitori sono mensilmente gravati a titolo di finanziamenti, locazione (il padre) e mutuo (la madre) e precisato che non si possono annoverare tra le spese per la determinazione del quantum di mantenimento quelle relative alla cura e alla gestione del cane;
considerato inoltre che la madre provvede in misura prevalente alle esigenze quotidiane dei figli e ritenuto che le circostanze addotte dal ricorrente a fondamento della richiesta di modifica della ripartizione tra i due figli della somma dovuta per il mantenimento non costituiscano idonee circostanze sopravvenute, anche alla luce del confronto tra i redditi attuali e quelli indicati dalle parti nell'accordo di negoziazione (sostanzialmente analoghi quelli del padre e bilanciato il miglioramento della posizione della madre con le aumentate esigenze fisiologiche dei due figli in rapporto all'età); tanto premesso, il Collegio stima equo determinare l'importo dell'assegno di mantenimento paterno per i figli nella misura di euro 550,00 mensili (euro 300,00 per ed euro 250,00 per ), Per_2 Per_1 oltre rivalutazione ISTAT con base marzo 2019, con spese straordinarie di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale del 2014 al 50% tra i genitori.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il
Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nel
2014, il Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento 8
dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Altre domande: assegno unico;
indennità di frequenza;
cane di famiglia
Esula dalla cognizione del Giudice del divorzio la domanda relativa all'assegno unico e all'indennità di frequenza. Alcuna statuizione può inoltre essere adottata con riguardo al cane di famiglia.
Spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione, con margini di reciproca soccombenza, e aggiunto che le parti in corso di causa non sono addivenute ad una soluzione concordata della vicenda pur nella vicinanza delle rispettive richieste, sia economiche sia in merito al calendario di visita del padre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18693/2021
R.G.A.C., preso atto che con sentenza non definitiva n. 13014/2022 pubblicata in data 06.09.2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1
- dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre;
- disciplina la frequentazione padre-figlio come da parte motiva;
- assegna a la casa familiare, sita in Roma via Corrado Mantoni n. 46; Controparte_1
- determina in euro 550,00 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento dei Parte_1 due figli (euro 300,00 per ed euro 250,00 per ), da corrispondere a Per_2 Per_1 Controparte_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT con base marzo
2019;
- pone a carico dei genitori le spese straordinarie di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale del 2014 afferenti ai figli e nella misura del 50% ciascuno;
Per_2 Per_1
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 9
Così deciso in Roma il 31.01.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi