Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2520/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12.6.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2520/2020 R.G. sez. lav.
TRA Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t.
[...] rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLANTE E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t.,
[...]
, Controparte_2 rapp.te e difese dagli Avv.ti D. Pace e A. Parisi, come da procura in atti
APPELLATE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte – sezione civile - in data 15.7.2020, l' Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 945/2020 resa dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data 16.6.2020, la quale, in
[...]
e dal legale rappresentante TE della medesima, annullava l'ordinanza Controparte_2 ingiunzione n. 51/A/17 e n. 51/B/17.
Tali ingiunzioni erano state emesse in virtù del Verbale Unico di accertamento n. AV36/2012 del 16.10.2012 con il quale l'ITL di aveva accertato e contestato alla Pt_1 Controparte_1
l'impiego di n. 8 lavoratrici subordinate per il periodo dal 1.12.2011 al 19.12.2011 senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché le conseguenti violazioni in materia contributiva ed assicurativa.
Con il gravame proposto, l'ITL appellante ha censurato la sentenza gravata per errata e/o omessa valutazione del materiale probatorio;
l'appellante, inoltre, evidenziava che con sentenza n. 144/2018 del Tribunale di Avellino – emessa all'esito del parallelo giudizio avente ad oggetto la pretesa contributiva – era stato confermato CP_3
l'accertamento dell'ITL posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata nel presente giudizio. Per tali ragioni chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado con vittoria di spese di lite.
Si costituivano in giudizio le appellate le quali deducevano l'inammissibilità nonché l'infondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.
Il presente giudizio veniva sottoposto all'esame di questo Collegio, in virtù del Decreto n. 402/2024 del 12.12.2024 con il quale l'Ufficio
della Corte d'Appello di Napoli provvedeva alla CP_4 riassegnazione alla Sezione Lavoro e Previdenza di n. 274 processi d'appello in materia di OIA (Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa), tra i quali l'odierno giudizio.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, occorre osservare che non formano oggetto di gravame le questioni afferenti alla decadenza, alla prescrizione, nonché quelle relative ai vizi formali dell'ordinanza ingiunzione impugnata, sollevate in primo grado dalla parte appellata e tutte rigettate dal Giudice di prime cure. Pertanto sul punto la sentenza è passata in giudicato.
Ed invero, oggetto del gravame è esclusivamente la questione di merito sottesa all'ordinanza ingiunzione impugnata, ovvero l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato alle dipendenze della società opponente per il periodo dal 1.12.2011 al 19.12.2011 relativamente ad otto lavoratrici.
L'ITL appellante sostiene l'erroneità della statuizione di primo grado lamentando un'errata valutazione del materiale probatorio emerso nel corso del giudizio.
La doglianza è fondata.
Infatti, a differenza di quanto sostiene il Giudice di prime cure, dalla valutazione complessiva del corredo probatorio offerto dalle parti non può ritenersi provata la tesi sostenuta dalla Controparte_1
e posta a fondamento dell'opposizione.
Come detto, l' contestava alla Cooperativa sociale di Controparte_5 aver utilizzato n. 8 lavoratrici ( , Persona_1 Controparte_6
, AR GE, , Controparte_7 Persona_2 Per_3
, e senza regolare
[...] Persona_4 Persona_5 assunzione per il periodo dal 1.12.2011 al 19.12.2011, presso la Casa di riposo “A. Cirielli” di Lacedonia (AV). La aveva sostenuto che i fatti oggetto di giudizio CP_1 afferivano al periodo in cui la stessa era subentrata nella gestione dell'appalto presso la suddetta casa di riposo. L'appellata sosteneva che, in detta fase transitoria, si era avvalsa della collaborazione delle lavoratrici già in forza presso la stessa struttura durante il precedente appalto;
che in tale periodo le lavoratrici avevano svolto l'attività in autonomia, in virtù di contratti di collaborazione occasionale, in quanto erano già a conoscenza delle esigenze della struttura per l'espletamento del servizio e, pertanto, erano perfettamente in grado di autorganizzarsi in attesa che si perfezionasse il passaggio di gestione. A sostegno di tale tesi aveva depositato sia i contratti sottoscritti dalle stesse lavoratrici, sia la nota datata 28.11.2011 con la quale la stessa informava le lavoratrici del subentro nell'appalto, invitandole, in tale fase transitoria, a svolgere le attività in autonomia. Infine, la società evidenziava la bontà del suo operato e l'assenza di qualsivoglia intento fraudolento vista l'emissione di assegni bancari con i quali venivano pagate le collaboratrici, le quali, poi venivano formalmente assunte in data 20-21/12.2011. Osserva il Collegio che la tesi della società Cooperativa appellata non può ritenersi provata a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di primo grado. Infatti, deve rilevarsi che assumono scarso rilievo probatorio i documenti prodotti dall'appellata; infatti, sia la nota datata 28.11.2011, sia i contratti di collaborazione occasionale sottoscritti dalle lavoratrici, sono tutti documenti privi di data certa e che, dunque, non offrono certezza in merito al momento in cui le operazioni cui tali documenti si riferivano sarebbero state compiute.
In ogni caso, la tesi di parte appellata è sconfessata dal materiale probatorio offerto dall'ITL di . Pt_1
In primo luogo, deve evidenziarsi che l'appellante ha dedotto che il verbale unico di accertamento del 2012, propedeutico alle ingiunzioni qui impugnate, aveva generato avviso di accertamento per la relativa posizione contributiva, il quale era stato CP_3 anch'esso impugnato dalla cooperativa appellata. L'ITL ha documentato l'esito di tale parallelo giudizio, il quale si è concluso con la sentenza n. 144/2018 del Tribunale di Avellino, che ha rigetto l'opposizione proposta dalla , rilevando che CP_1 dall'istruttoria espletata, era stato confermato quanto accertato dall'ITL in sede ispettiva, ovvero che le lavoratrici in contestazione erano state utilizzate per svolgere esattamente le medesime mansioni sia con contratto di collaborazione autonoma che, successivamente, senza interruzione alcuna, con contratto di lavoro subordinato. Tale accertamento giudiziale, già di per sé assorbe l'intera questione oggetto del contendere, investendo il medesimo accertamento ispettivo oggetto del presente giudizio.
In ogni caso, per completezza d'indagine deve rilevarsi che anche gli ulteriori elementi probatori offerti dall'appellante depongono a favore della legittimità dell'accertamento sconfessando la tesi della società cooperativa.
Infatti, l'ITL depositava verbale di primo accesso del 27.7.2012; in tale occasione i funzionari dell'ITL che si recavano presso i locali della casa di riposo rilevavano che sul luogo di lavoro erano presenti le lavoratrici: , Persona_6 Persona_1 Persona_4
. Persona_7
In quella stessa data l' acquisiva le dichiarazione delle Parte_1 lavoratrici presenti. Per quel che interessa il presente giudizio si rileva che le lavoratrici e dichiaravano di essere Persona_1 Persona_4 dipendenti della Cooperativa e di essere stata assunte rispettivamente in data 21.12.2011 e 20.12.2011, anche se avevano iniziato a lavorare dagli inizi di dicembre. Successivamente, in data 14.9.2012 venivano ascoltate anche le altre lavoratrici AR GE,
[...]
, , , CP_6 Persona_3 Controparte_7 Persona_5 infine, in data 11.10.2012 veniva ascoltata anche
[...]
Per_2
Tutte le lavoratrici, in sintesi, confermavano la medesima circostanza: ovvero che dal 1° dicembre al 19 dicembre (o 20 dicembre per alcune lavoratrici) le stesse avevano sottoscritto un contratto di collaborazione occasionale con la società; che poi erano state assunte con contratto di lavoro subordinato (chi in data 20.12 e chi in data 21.12); le stesse dichiaravano che nel periodo di vigenza del contratto di collaborazione avevano svolto le medesime mansioni poi ricoperte dopo l'assunzione formale. Sempre in data 11.10.2012 venivano poi riascoltate anche le lavoratrici già sentite in sede di primo accesso, ovvero Per_1
e le quali confermavano di aver sottoscritto
[...] Persona_4 un contratto di collaborazione per il periodo dal 1°al 19 dicembre ( ) e fino al 20 dicembre , ma di aver prestato, nella Per_1 Per_4 sostanza lavoro di natura subordinata. Ebbene, tali dichiarazioni appaiono idonee a dimostrare il fatto che nel periodo in contestazione le lavoratrici avevano svolto attività di lavoro subordinato – non regolarizzato – alle dipendenze dell'appellata. Com'è noto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva possono essere considerate dal giudice di merito prova sufficiente delle relative circostanze;
in tal senso, la Corte di Cassazione affermava: “La valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 1755502), e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari – considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)” (Corte di Cassazione, sentenza n. 24208/2020). Le suddette dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva non sono scalfite dalla prova testimoniale espletata in primo grado. Di nessun rilievo probatorio le dichiarazioni rese dalla teste
[...]
visto che nel periodo oggetto di causa, la stessa non TE lavorava ancora alle dipendenze della Cooperativa sociale, avendo dichiarato di essere stata assunta soltanto nel 2012. Parimenti di scarso rilievo probatorio le dichiarazioni rese dal consulente del lavoro della società Cooperativa appellata, ES
, il quale, nella sostanza aveva confermato la tesi della
[...]
sostenendo che nel periodo oggetto di causa vi Controparte_1 era stata l'autogestione da parte dei collaboratori al fine di garantire il servizio per gli utenti.
Le dichiarazioni, oltre che di dubbia attendibilità, si palesano anche generiche non rappresentando in maniera idonea quella che sarebbe stata la modalità di svolgimento della collaborazione in forma autonoma. Dunque, valutate nel complesso le prove acquisite, devono ritenersi di preminente valore probatorio le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, in quanto connotate da maggiore spontaneità e genuinità.
Per i motivi esposti, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione proposta dalla e da TE
, nella qualità di legale rappresentante della Controparte_2 stessa. Le spese di lite vanno compensate in relazione alla complessità delle questioni affrontate e tenuto conto che solo in seguito al deposito del ricorso di primo grado interveniva la succitata sentenza n. 144/2018 del Tribunale di Avellino, che assorbe e dirime, per i motivi esposti in motivazione, la questione oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- in accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione presentata in primo grado dalla e da TE
. Controparte_2
- Compensa le spese del presente grado di giudizio. Napoli 12.6.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Totaro