Articolo 47 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 46Articolo 48
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23 maggio 1958
Art. 47.
Il sottufficiale in congedo puo' essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.
La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili.
La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese, salvi i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione delle attribuzioni del grado durante la espiazione della pena.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958