Versione
23 maggio 1958
23 maggio 1958
Art. 47.
Il sottufficiale in congedo puo' essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.
La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili.
La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese, salvi i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione delle attribuzioni del grado durante la espiazione della pena.
Il sottufficiale in congedo puo' essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.
La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili.
La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese, salvi i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione delle attribuzioni del grado durante la espiazione della pena.