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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/10/2024, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 4955/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4955 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto: lesione personale, pendente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Antonio
Iuliucci (C.F. , presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato, in Cervinara (AV), alla via Roma n. 125;
ATTORE
E
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, rappresentata e difesa, giusta procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Giuseppe Argenio e dall'Avv. Anna Argenio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, al via E. Fioretti n. 10;
CONVENUTA
NONCHÈ
, nata a [...] il [...] e residente Controparte_2 in Arpaia (BN), alla via Corte n. 1;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI R.G. n. 4955/2019
All'udienza del 25 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'integrale accoglimento.
La causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e , rispettivamente, quale impresa Controparte_1 Controparte_2 assicuratrice del veicolo danneggiante CI MU targata DJ257TE e proprietaria/conducente di tale autovettura, al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute nella verificazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, per sentir condannare le stesse, alternativamente o in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 2.442.826,20 o al Parte_1 diverso importo da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione.
2. L'attore ha dedotto: Parte_1
a) di esser proprietario della moto Kawasaki targata AJ 911 54;
b) che, in data 04 ottobre 2017, alle ore 10:30 circa, in Rotondi (AV), S.S.
Appia all'altezza del civico n. 74, la moto Kawasaki condotta dall'attore percorreva la corsia di sua pertinenza, allorquando veniva impattata alla parte anteriore dalla
CI MU targata DJ 257 TE, che proveniente dall'opposto senso di marcia, invadeva la corsia di pertinenza dell'attore;
c) che, in particolare, la conducente del veicolo CI MU, , Controparte_2 percorreva la via Appia di Campizze, nel Comune di Rotondi, in direzione
Montesarchio (BN), allorquando, giunta nei pressi del civico 114, effettuava una svolta a sinistra verso l'ingresso della ditta ancorchè tale manovra fosse CP_3 vietata da apposita segnaletica orizzontale e verticale recante divieto di sorpasso e da linea continua di mezzeria;
d) che, nell'immediatezza dei fatti, interveniva la Polizia stradale di Avellino che ricostruiva la dinamica del sinistro, come da verbale n. 17/10909/220020 del
13.10.2017;
e) che, allertato il 118, l'attore veniva condotto presso il Pronto Soccorso dell'A.O.R. “G. Rummo” di Benevento, ove ne veniva disposto il ricovero presso il
Reparto di Chirurgia di Urgenza con la formulazione della seguente diagnosi R.G. n. 4955/2019
“politrauma con fratture multiple e lacerazione al IV segmento epatico” e trasferito, nell'immediatezza, in rianimazione. L'Attore, inoltre, veniva sottoposto a consulto cardiovascolare per il sospetto di una trombosi venosa all'arto inferiore;
f) che, in data 17.10.2017, veniva sottoposto a duplice intervento chirurgico di riduzione cruenta ed osteosintesi con fissazione interna sia alla spalla sia alla caviglia destra nonché al polso sinistro con impianto di fissatori esterni;
g) che l'attore veniva dimesso in data 30.10.2017, con prescrizione di terapia farmacologica domiciliare, riposo a letto in clinostasi, con consiglio di praticare una cauta ripresa funzionale degli arti superiori, della caviglia destra e delle spalle e con l'invito di sottoporsi, dopo circa trenta giorni, ad una visita ambulatoriale per la rimozione delle valve gessate;
h) che per l'attore veniva attuato un piano riabilitativo individuale per una cauta rieducazione motoria degli arti, dapprima domiciliare e, poi, con il ricovero presso la struttura e, dunque, in data 6.12.2017 era degente presso l'istituto scientifico “Maugeri” di Telese per il recupero del deficit funzionale e della deambulazione;
i) che, a seguito del persistente dolore a livello delle spalle e degli arti inferiori, veniva attuato un nuovo piano riabilitativo personale e, successivamente, in data
2.7.2018, veniva sottoposto a due interventi di rimozione di due vite tibiali e debridement articolare artroscopico al ginocchio destro;
j) che, data la gravita delle lesioni riportate ed il lungo periodo di cure, l'attore si vedeva costretto a sottoporsi a diversi consulti specialistici neuro- psichiatri volti a sostenerlo nei frequenti momenti di depressione che lo affliggevano;
k) che, ad oggi, seppur i postumi si siano stabilizzati e siano valutabili in sede medico legale, l'attore risulta essere ancora in trattamento psico-terapico e farmacologico;
l) che la valutazione complessiva delle lesioni subite è da quantificarsi nella misura del 66-68% di danno biologico con incidenza del 75% sulla specifica capacità di guadagno, con la conseguenza che va riconosciuto all'attore, a titolo di danno biologico, l'importo di € 2.442.826,20;
m) che la compagnia assicuratrice dell'autovettura responsabile del sinistro,
dopo aver incaricato un proprio medico fiduciario e Controparte_1 sottoposto l'attore agli accertamenti medico – legali, non ha ritenuto di formulare alcuna offerta risarcitoria;
R.G. n. 4955/2019
n) che, dunque, è risultata necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05 febbraio 2020, contestando la fondatezza della domanda Controparte_1 attorea ed, in particolare, la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore, atteso che l'irregolare manovra di svolta effettuata da non ha costituito Controparte_2
l'unica ed esclusiva causa del sinistro, verificatosi anche per l'elevata velocità tenuta dal alla guida della proprio moto. Pt_1
Invero, il tratto di strada della S.S. Appia è costituito da un lungo rettilineo, pianeggiante, privo di anomalie e con ottima visibilità in entrambe le direzioni
(Montesarchio – Arpaia) ed in entrambe le direzioni risultano regolarmente posizionati segnali stradali che fissano in 50 km/h la velocità massima.
La convenuta ha, altresì, richiamato il verbale redatto dalla Polizia stradale di
Avellino intervenuta nell'immediatezza dei fatti, da cui è emerso che la manovra di svolta a sinistra della non è stata né improvvisa né imprevedibile e che la CP_2 velocità del , in considerazione delle tracce rettilinee di frenata del motociclo Pt_1
e della consistenza dei gravissimi danni riportati all'autovettura CI MU, è stata una concausa prevalente se non esclusiva del verificarsi della collisione.
Infine, la convenuta ha contestato la quantificazione del danno, in quanto eccesiva sia con riferimento al danno biologico sia al “danno da perdita della capacità di guadagno nella misura del 75%”, non essendo stata indicata alcuna qualifica lavorativa in capo al né alcuna attività lavorativa da questi svolta o che Pt_1 potrebbe svolgere.
Dunque, la convenuta ha concluso chiedendo la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità della domanda nonché l'infondatezza in ordine all'an debeatur ed, in via gradata, ha chiesto di dichiarare il concorso di colpa di del sinistro per cui è causa ed, in via ulteriormente gradata, il rigetto Parte_1 della domanda attorea in ordine alle voci di danno ed al loro ammontare. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
4. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 02 marzo 2020, previa declaratoria di contumacia della convenuta , Controparte_2 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e la causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti e tramite espletamento di C.T.U. solo medico-legale, essendo superfluo ai fini della decisione l'espletamento di C.T.U. dinamico-ricostruttivo. R.G. n. 4955/2019
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, previo accoglimento (parziale) dell'istanza attorea di concessione della provvisionale ex art. 147 Cod. Ass. priv., giusta ordinanza emessa in data 28 aprile 2023, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusto decreto del
Presidente del Tribunale di Avellino reso in pari data.
6. Sempre in via preliminare, va dato atto che la convenuta Controparte_1 ha provveduto al deposito, in data 17 settembre 2024, di una comparsa conclusionale relativa ad altro procedimento pendente tra altre parti innanzi ad altro Ufficio giudiziario - i.e. Giudice di Pace di Lauro ed ha, poi, depositato memoria di replica, di cui, tuttavia, non può tenersi conto, in virtù del recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, con
“riguardo al c.d. nuovo rito (al quale è soggetto il giudizio che qui viene in rilievo), ovvero a quello relativo ai processi instaurati successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 353/1990, la memoria depositata in assenza di previa conclusionale consente alla parte scorretta di replicare alla conclusionale avversa al riparo del contraddittorio di questa, e come tale non va considerata” (cfr. Cass., sez. II, 17 maggio 2024, n. 13827 che ha rivisitato il precedente orientamento espresso da Cass., ord. n. 2976/2020).
Tuttavia, tenuto conto della natura meramente illustrativa della comparsa conclusionale, la cui funzione è solo quella di illustrare le posizioni processuali precedentemente assunte, non anche quella di esprimere rinunzie che non siano chiaramente espresse, il mancato deposito di tale atto non è da ritenersi rilevante, non inficiando la validità delle contestazioni ed eccezioni ritualmente proposte nel corso del giudizio.
7. Passando a questo punto ad esaminare il merito della controversia, le domande attoree sono parzialmente fondate e vanno, pertanto, accolte per quanto di ragione, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
8. Va premesso che l'effettività del sinistro è evenienza incontestata ed è in atti documentata (cfr. verbale della Polizia stradale di Avellino). R.G. n. 4955/2019
Invero, dalle risultanze del verbale redatto dalla Polizia Stradale di Avellino intervenuta sui luoghi di causa nell'immediatezza dei fatti, è emerso che l'attore, in data 4 ottobre 2017, in Rotondi (AV), sulla S.S. Appia, in direzione di marcia
Montesarchio-Arpaia, nel mentre percorreva la corsia di sua pertinenza, veniva attinto dalla CI MU targata DJ 257 TE, che, proveniente dall'opposto senso di marcia, in direzione Arpaia-Montesarchio, in agro di Rotondi, nei pressi del civico 114 posto alla sua sinistra, oltrepassava la linea continua di mezzeria per immettersi in un'attività commerciale della Alfieri S.p.A. ed invadeva la corsia di pertinenza del . Pt_1
In particolare, la Polizia stradale di Avellino ha, invero, accertato che “ CP_2
alla guida del veicolo CI MU, percorreva la Via Appia di Campizze,
[...] nel comune di Rotondi, proveniente dal versante di Arpaia, diretta verso
Montesarchio. Giunta nei pressi del civico 114, sito alla propria sinistra effettuava la svolta a sinistra diretta verso l'ingresso della ditta sebbene tale manovra CP_3 fosse vietata da apposita segnaletica verticale e orizzontale (divieto di sorpasso e linea continua di mezzeria)”.
L'effettività del sinistro ha, altresì, trovato conferma nella deposizione del teste,
, escusso all'udienza del 16 marzo 2021, il quale ha confermato Testimone_1 integralmente il rapporto redatto dalla Polizia stradale di Avellino, intervenuta sul luogo del sinistro.
9. A questo punto, tenuto conto delle contestazioni articolate dalla compagnia assicuratrice con riguardo alla sussistenza del fatto colposo del danneggiato, occorre passare ad accertare le responsabilità delle parti nella causazione del sinistro, ossia la responsabilità esclusiva del conducente e proprietario del veicolo
CI MU, , come prospettata dall'attore ovvero concorrente dei Controparte_2 conducenti dei due veicoli antagonisti, come sostenuto la compagnia assicuratrice convenuta ed in tale seconda ipotesi individuare il grado del riparto delle colpe.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare R.G. n. 4955/2019
il verificarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. 17.05.2022, n. 15736, conf. Cass.
17.12.2007, n. 26523).
10. Ciò posto, ad avviso del giudicante, il sinistro per cui è causa deve ascriversi a responsabilità concorrente dei due conducenti che sono venuti in collisione, in quanto l'attore – sul quale gravava il relativo onere – non ha fornito Parte_1 la prova che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e neppure ha provato di aver posto in essere tutte le misure atte ad evitare la collisione.
In particolare, l'attore non ha provato di aver rispettato il limite massimo di velocità pari a 50 km/h, prescritto da apposita segnaletica ivi presente, essendosi limitato, da un lato, a richiedere l'espletamento di C.T.U. dinamico-ricostruttiva e, dall'altro, a deferire interrogatorio formale alla convenuta, , le cui Controparte_2 dichiarazioni confessorie rese all'udienza del 16 marzo 2021 sono liberamente apprezzabili ai sensi dell'art. 2733 cod. civ., relativo alla confessione resa solo da alcuni litisconsorti.
Peraltro, dal rapporto redatto dalla Polizia stradale di Avellino è emerso che “Nella circostanza, dall'opposto senso di marcia, sopraggiungeva il motoveicolo Kawasaki
750 F condotto da che non riusciva, nonostante frenasse come è Parte_1 evidente dalla traccia di pneumatico lunga metri 6 circa, impressa sull'asfalto, ad evitare l'impatto contro l'autovettura: l'urto si concretizzava nella corsia percorsa dalla moto, tra la parte anteriore di questa contro la parte anteriore destra della
CI”.
11. Ne consegue che dagli elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria e, dunque, da una valutazione complessiva delle circostanze sopra sintetizzate e, dunque, dei profili di colpa intersecantisi nella dinamica eziologica dell'evento, il
Tribunale ritiene congruo individuare in capo all'attore una Parte_1 percentuale di concorso di colpa del 30%, atteso che una più cauta condotta di guida da parte del conducente del motoveicolo, rispettosa del limite di velocità imposto, avrebbe certamente ridotto le conseguenze lesive del sinistro.
Deve, invece, ascriversi alla convenuta un concorso colposo del Controparte_2
70%, atteso che la condotta tenuta dalla conducente della – Parte_2 invasione della opposta corsia di marcia mediante una manovra di svolta vietata da apposita segnaletica orizzontale e verticale - è connotata da caratteristiche di pericolosità evidenti nell'ambito di una ben descritta dinamica. R.G. n. 4955/2019
12. Inquadrata nel senso che precede la principale questione in discussione
(responsabilità del sinistro e così profilo dell'an debeatur), è possibile muovere, come da paragrafi che seguono, allo scrutinio delle conseguenze risarcitorie.
13. In particolare, con riguardo al danno biologico richiesto dall'attore, il C.T.U., Dr.
all'uopo nominato, ha individuato i seguenti postumi a carattere Persona_1 permanente in capo all'attore: esiti di frattura scomposta bifocale del collo anatomico e della diafisi omerale destra della diafisi e della testa omerale di destra trattata chirurgicamente con impianto di chiodo endomidollare;
esiti di frattura pluriframmentaria dell'epifisi distale del radio di destra;
esiti di frattura dell'emipiatto tibiale di destra;
diastasi della sinfisi pubica di grado moderato (15 mm); esiti di frattura III medio del perone e del malleolo mediale di destra;
esiti di frattura vertebrale di D7 con residua cuneizzazione somatica;
esiti cicatriziali all'arto superiore ed all'arto inferiore di destra;
esiti di circoscritta area di lacerazione del IV segmento epatico;
disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia in trattamento psicofarmacologico continuativo nonché degni strumentali di modesta sofferenza neurogena periferica, di tipo cronico, pregangliare, di origine radicolare a livello delle radici di C5-C6 ed L4 - L5 bilateralmente (cfr. pag. 30 della relazione peritale).
L'Ausiliario del Giudice ha, altresì, accertato che “l'evento lesivo riportato dal Sig.
, tenuto conto dell'anamnesi traumatologica, della documentazione in Parte_1 atti e dei rilievi obiettivi, è da ritenersi compatibile con il sinistro per cui è causa.
Nella fattispecie il complesso politraumatico è riconducibile all'impatto tra il motoveicolo e l'autovettura coinvolta nel sinistro ed alla conseguente proiezione al suolo del periziato. Pertanto, per quanto concerne l'idoneità lesiva, il sinistro stradale in discussione può configurarsi come evento traumatico idoneo, sotto il profilo della efficienza qualitativa e quantitativa, a produrre il danno accertato.
Sono da ritenersi soddisfatti i criteri deputati a stabilire il nesso di causalità tra evento lesivo e conseguenze dannose da esso derivanti. In particolare, vi è congruità temporale fra epoca di intervento della causa lesiva e momento di comparsa dei relativi effetti (criterio cronologico); vi è corrispondenza tra la sede di applicazione dell'azione traumatica e la sede di manifestazione delle lesioni
(criterio topografico). Inoltre, nel caso oggetto di contenzioso, non si rinvengono antecedenti causali dotati di una potenzialità convergente nella produzione dei postumi lesivi” (pag. n. 22 della relazione peritale). R.G. n. 4955/2019
Il C.T.U., sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione in atti, ha valutato il danno biologico permanente subito da in conseguenza del Parte_1 sinistro per cui è processo nella misura del 46%, comprensivo anche degli esiti cicatriziali chirurgici e del disturbo psichico di genesi post-traumatica (cfr. pag. 27 della relazione peritale) ed ha stimato una malattia da lesioni traumatiche per una durata complessiva di gg. 300, di cui 180 per inabilità temporanea totale, gg. 60 per inabilità temporanea parziale valutabile al 50% e gg. 60 inabilità temporanea parziale valutabile al 25%.
Sul punto, il Tribunale ritiene di prendere in considerazione le risultanze emergenti dalla relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in corso di causa, in quanto immuni da vizi logici e di metodo nonchè frutto di un congruamente motivato iter espositivo.
Inoltre, il Consulente ha tenuto conto delle osservazioni dei Consulenti di parte, per cui, allorquando il Giudice aderisce alle conclusioni del Consulente Tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come avvenuto nel caso di specie - esaurisce l'obbligo motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non appare, dunque, necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte (Cass.
Civ. Sez. I, 9.1.2009 n 281; vds. anche Cass. Civ. Sez. III, 6.10.2005 n 19475;
Cass. Civ. Sez. I, 4.3.2011 n 5229).
Deve, pertanto, esser riconosciuto all'attore il risarcimento del Parte_1 danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo in sé considerato ed, in quanto tale, risarcibile indipendentemente dalle ripercussioni dell'evento lesivo sulla capacità di produrre reddito.
14. Ai fini della liquidazione, devono trovare applicazione, quale parametro equitativo di riferimento, le Tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 29), dell'entità e della natura dei postumi permanenti oltreché delle caratteristiche del caso concreto, il danno biologico in relazione ai 46 punti percentuali riconosciuti dal C.T.U è pari ad € 436.678,00 (di cui € 410.803,00 a titolo di danno biologico permanente ed € 25.875,00 a titolo di danno biologico temporaneo).
Non può essere riconosciuto all'attore alcun aumento del danno Parte_1 sotto il profilo dinamico-relazionale (personalizzazione massima). R.G. n. 4955/2019
Ed invero, quanto al danno morale, il danno non patrimoniale, di cui alle Tabelle milanesi utilizzate come parametro risarcitorio, già contiene in sé l'aumento del punto base per ristorare proprio la sofferenza morale, ragion per cui deve esser accertato se tale adeguamento già contenuto sia sufficiente nel caso concreto a risarcire la sofferenza.
Nel caso di specie, questo Giudice ritiene che l'importo liquidato all'attore sia idoneo a soddisfare le esigenze di ristoro, per cui, in assenza di evidenze del tutto peculiari, non deve farsi luogo ad alcuna personalizzazione.
15. Ciò posto, l'importo complessivamente quantificato in € 436.678,00 va ridotto in misura corrispondente all'apporto causale dell'attore nella Parte_1 causazione del sinistro nella misura del 30%.
Spetta, dunque, all'attore l'importo di € 305.674,60, a titolo di danno non patrimoniale (biologico).
Dall'importo così ottenuto va detratta la somma corrisposta dalla compagnia assicurativa per il medesimo titolo, previa operazione diretta a rendere omogenei i valori monetari.
È, invero, pacifico oltreché documentato che abbia ricevuto, nel Parte_1 maggio 2021, dalla compagnia assicurativa l'importo di € 60.000,00, trattenuto a titolo di acconto.
ha, altresì, ottenuto, con ordinanza del 28.04.2023, a titolo di Parte_1 provvisionale ex art. 147 Cod. Ass. priv. l'importo di € 70.000,00.
Pertanto, l'importo di € 305.674,60, poiché liquidato all'attualità, deve essere devalutato alla data del sinistro (04 ottobre 2017) ed è, dunque, pari ad €
256.869,41.
Su tale importo, rivalutato di anno in anno, vanno calcolati gli interessi al tasso legale sino alla data dell'offerta (6.05.2021), risultando così l'importo di €
266.873,52.
A tale importo va sottratta la somma versata, a titolo di acconto, dalla compagnia assicuratrice per € 60.000,00, con la conseguenza che il residuo dovuto alla data del 6.05.2021 è pari ad € 206.873,52.
Tale ultimo importo - che rappresenta il danno residuo al 06.05.2021 - va, poi, annualmente rivalutato con applicazione degli interessi al tasso legale sino al pagamento della provvisionale (28.04.2023) ed è, dunque, pari ad € 243.181,73. R.G. n. 4955/2019
A tale importo risultante quale debito residuo al 28.04.2023 va sottratta la somma pari ad € 70.000,00 riconosciuta da questo Tribunale a titolo di provvisionale ai sensi dell'art. 147 Cod. Ass. priv., con la conseguenza che all'attore spetta un importo residuo pari ad € 173.181,83.
Su tale ultimo importo vanno poi calcolati gli interessi al tasso legale e la rivalutazione sino alla data del deposito della sentenza (14.10.2024) e, dunque, pari ad € 184.439,29.
16. Ne consegue che l'importo residuo spettante all'attore all'attualità è Parte_1 pari ad € 184.439,29, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino all'effettiva corresponsione.
17. Occorre a questo punto passare ad esaminare la domanda risarcitoria formulata dall'attore a tiolo di danno patrimoniale per la sola perdita della capacità lavorativa specifica, non avendo l'attore formulato espressa (e tempestiva) domanda al fine di ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro per cui è processo.
Orbene, tale domanda va rigettata, in quanto l'attore non ha fornito Parte_1 alcun elemento di prova neppure presuntiva, di carattere documentale (buste paga e/o dichiarazioni dei redditi), da cui poter ricavare la sussistenza di una perdita di reddito.
Come è noto, il danno derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona e riveste natura patrimoniale, ragion per cui non è possibile far ricorso ad una valutazione equitativa in quanto l'art 2056 c.c., richiamandosi all'art 1226 c.c., l'ammette solo laddove questo non possa essere determinato nel suo preciso ammontare e presuppone che la parte danneggiata assolva all'onere di provare quei dati di fatto che valgono a fornire al giudice un orientamento per la sua valutazione di equità.
18. Con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza delle convenute e , ai sensi Controparte_1 Controparte_2 dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione del D.M.
n. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto che lo scaglione di riferimento è quello relativo al “decisum” e non già al “disputatum” (art. 5, comma
1, Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55), avuto riguardo alle R.G. n. 4955/2019
fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) espletate, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Iuliucci, per dichiarato anticipo.
Vanno, infine, poste a carico delle convenute e Controparte_1 CP_2
, in solido tra loro, le spese di C.T.U., già liquidate con decreto del
[...]
27.04.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, accerta e dichiara che la responsabilità per il sinistro per cui è causa è attribuibile in via concorrente, nella misura del 70%, al conducente/proprietario dell'autoveicolo CI MU targata
DJ 257 TE, in proprietà di ed assicurato con Controparte_2 Controparte_1
e, nella misura del 30%, all'attore ;
[...] Parte_1
- in parziale accoglimento della domanda risarcitoria formulata da , Parte_1 condanna le convenute e , al pagamento, Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro ed in favore dell'attore , del residuo importo pari € Parte_1
184.439,29 (calcolato al netto della provvisionale ex art. 147 Cod. ass. priv.), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (i.e. danno biologico), oltre interessi legali dal deposito della sentenza e sino all'effettiva corresponsione;
- condanna le convenute e , al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'attore , delle spese Parte_1 processuali che liquida nella somma di € 1.713,00 per esborsi ed € 14.103,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Iuliucci, per dichiarato anticipo;
- pone le spese di C.T.U., già liquidate con decreto del 27.04.2023, definitivamente a carico delle convenute e Controparte_1 CP_2
, in solido tra loro.
[...]
Così deciso in data 15 ottobre 2024
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4955 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente ad oggetto: lesione personale, pendente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Antonio
Iuliucci (C.F. , presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato, in Cervinara (AV), alla via Roma n. 125;
ATTORE
E
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, rappresentata e difesa, giusta procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Giuseppe Argenio e dall'Avv. Anna Argenio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, al via E. Fioretti n. 10;
CONVENUTA
NONCHÈ
, nata a [...] il [...] e residente Controparte_2 in Arpaia (BN), alla via Corte n. 1;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI R.G. n. 4955/2019
All'udienza del 25 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'integrale accoglimento.
La causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e , rispettivamente, quale impresa Controparte_1 Controparte_2 assicuratrice del veicolo danneggiante CI MU targata DJ257TE e proprietaria/conducente di tale autovettura, al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute nella verificazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, per sentir condannare le stesse, alternativamente o in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 2.442.826,20 o al Parte_1 diverso importo da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione.
2. L'attore ha dedotto: Parte_1
a) di esser proprietario della moto Kawasaki targata AJ 911 54;
b) che, in data 04 ottobre 2017, alle ore 10:30 circa, in Rotondi (AV), S.S.
Appia all'altezza del civico n. 74, la moto Kawasaki condotta dall'attore percorreva la corsia di sua pertinenza, allorquando veniva impattata alla parte anteriore dalla
CI MU targata DJ 257 TE, che proveniente dall'opposto senso di marcia, invadeva la corsia di pertinenza dell'attore;
c) che, in particolare, la conducente del veicolo CI MU, , Controparte_2 percorreva la via Appia di Campizze, nel Comune di Rotondi, in direzione
Montesarchio (BN), allorquando, giunta nei pressi del civico 114, effettuava una svolta a sinistra verso l'ingresso della ditta ancorchè tale manovra fosse CP_3 vietata da apposita segnaletica orizzontale e verticale recante divieto di sorpasso e da linea continua di mezzeria;
d) che, nell'immediatezza dei fatti, interveniva la Polizia stradale di Avellino che ricostruiva la dinamica del sinistro, come da verbale n. 17/10909/220020 del
13.10.2017;
e) che, allertato il 118, l'attore veniva condotto presso il Pronto Soccorso dell'A.O.R. “G. Rummo” di Benevento, ove ne veniva disposto il ricovero presso il
Reparto di Chirurgia di Urgenza con la formulazione della seguente diagnosi R.G. n. 4955/2019
“politrauma con fratture multiple e lacerazione al IV segmento epatico” e trasferito, nell'immediatezza, in rianimazione. L'Attore, inoltre, veniva sottoposto a consulto cardiovascolare per il sospetto di una trombosi venosa all'arto inferiore;
f) che, in data 17.10.2017, veniva sottoposto a duplice intervento chirurgico di riduzione cruenta ed osteosintesi con fissazione interna sia alla spalla sia alla caviglia destra nonché al polso sinistro con impianto di fissatori esterni;
g) che l'attore veniva dimesso in data 30.10.2017, con prescrizione di terapia farmacologica domiciliare, riposo a letto in clinostasi, con consiglio di praticare una cauta ripresa funzionale degli arti superiori, della caviglia destra e delle spalle e con l'invito di sottoporsi, dopo circa trenta giorni, ad una visita ambulatoriale per la rimozione delle valve gessate;
h) che per l'attore veniva attuato un piano riabilitativo individuale per una cauta rieducazione motoria degli arti, dapprima domiciliare e, poi, con il ricovero presso la struttura e, dunque, in data 6.12.2017 era degente presso l'istituto scientifico “Maugeri” di Telese per il recupero del deficit funzionale e della deambulazione;
i) che, a seguito del persistente dolore a livello delle spalle e degli arti inferiori, veniva attuato un nuovo piano riabilitativo personale e, successivamente, in data
2.7.2018, veniva sottoposto a due interventi di rimozione di due vite tibiali e debridement articolare artroscopico al ginocchio destro;
j) che, data la gravita delle lesioni riportate ed il lungo periodo di cure, l'attore si vedeva costretto a sottoporsi a diversi consulti specialistici neuro- psichiatri volti a sostenerlo nei frequenti momenti di depressione che lo affliggevano;
k) che, ad oggi, seppur i postumi si siano stabilizzati e siano valutabili in sede medico legale, l'attore risulta essere ancora in trattamento psico-terapico e farmacologico;
l) che la valutazione complessiva delle lesioni subite è da quantificarsi nella misura del 66-68% di danno biologico con incidenza del 75% sulla specifica capacità di guadagno, con la conseguenza che va riconosciuto all'attore, a titolo di danno biologico, l'importo di € 2.442.826,20;
m) che la compagnia assicuratrice dell'autovettura responsabile del sinistro,
dopo aver incaricato un proprio medico fiduciario e Controparte_1 sottoposto l'attore agli accertamenti medico – legali, non ha ritenuto di formulare alcuna offerta risarcitoria;
R.G. n. 4955/2019
n) che, dunque, è risultata necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05 febbraio 2020, contestando la fondatezza della domanda Controparte_1 attorea ed, in particolare, la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore, atteso che l'irregolare manovra di svolta effettuata da non ha costituito Controparte_2
l'unica ed esclusiva causa del sinistro, verificatosi anche per l'elevata velocità tenuta dal alla guida della proprio moto. Pt_1
Invero, il tratto di strada della S.S. Appia è costituito da un lungo rettilineo, pianeggiante, privo di anomalie e con ottima visibilità in entrambe le direzioni
(Montesarchio – Arpaia) ed in entrambe le direzioni risultano regolarmente posizionati segnali stradali che fissano in 50 km/h la velocità massima.
La convenuta ha, altresì, richiamato il verbale redatto dalla Polizia stradale di
Avellino intervenuta nell'immediatezza dei fatti, da cui è emerso che la manovra di svolta a sinistra della non è stata né improvvisa né imprevedibile e che la CP_2 velocità del , in considerazione delle tracce rettilinee di frenata del motociclo Pt_1
e della consistenza dei gravissimi danni riportati all'autovettura CI MU, è stata una concausa prevalente se non esclusiva del verificarsi della collisione.
Infine, la convenuta ha contestato la quantificazione del danno, in quanto eccesiva sia con riferimento al danno biologico sia al “danno da perdita della capacità di guadagno nella misura del 75%”, non essendo stata indicata alcuna qualifica lavorativa in capo al né alcuna attività lavorativa da questi svolta o che Pt_1 potrebbe svolgere.
Dunque, la convenuta ha concluso chiedendo la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità della domanda nonché l'infondatezza in ordine all'an debeatur ed, in via gradata, ha chiesto di dichiarare il concorso di colpa di del sinistro per cui è causa ed, in via ulteriormente gradata, il rigetto Parte_1 della domanda attorea in ordine alle voci di danno ed al loro ammontare. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
4. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 02 marzo 2020, previa declaratoria di contumacia della convenuta , Controparte_2 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e la causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti e tramite espletamento di C.T.U. solo medico-legale, essendo superfluo ai fini della decisione l'espletamento di C.T.U. dinamico-ricostruttivo. R.G. n. 4955/2019
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, previo accoglimento (parziale) dell'istanza attorea di concessione della provvisionale ex art. 147 Cod. Ass. priv., giusta ordinanza emessa in data 28 aprile 2023, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25 giugno 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusto decreto del
Presidente del Tribunale di Avellino reso in pari data.
6. Sempre in via preliminare, va dato atto che la convenuta Controparte_1 ha provveduto al deposito, in data 17 settembre 2024, di una comparsa conclusionale relativa ad altro procedimento pendente tra altre parti innanzi ad altro Ufficio giudiziario - i.e. Giudice di Pace di Lauro ed ha, poi, depositato memoria di replica, di cui, tuttavia, non può tenersi conto, in virtù del recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, con
“riguardo al c.d. nuovo rito (al quale è soggetto il giudizio che qui viene in rilievo), ovvero a quello relativo ai processi instaurati successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 353/1990, la memoria depositata in assenza di previa conclusionale consente alla parte scorretta di replicare alla conclusionale avversa al riparo del contraddittorio di questa, e come tale non va considerata” (cfr. Cass., sez. II, 17 maggio 2024, n. 13827 che ha rivisitato il precedente orientamento espresso da Cass., ord. n. 2976/2020).
Tuttavia, tenuto conto della natura meramente illustrativa della comparsa conclusionale, la cui funzione è solo quella di illustrare le posizioni processuali precedentemente assunte, non anche quella di esprimere rinunzie che non siano chiaramente espresse, il mancato deposito di tale atto non è da ritenersi rilevante, non inficiando la validità delle contestazioni ed eccezioni ritualmente proposte nel corso del giudizio.
7. Passando a questo punto ad esaminare il merito della controversia, le domande attoree sono parzialmente fondate e vanno, pertanto, accolte per quanto di ragione, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
8. Va premesso che l'effettività del sinistro è evenienza incontestata ed è in atti documentata (cfr. verbale della Polizia stradale di Avellino). R.G. n. 4955/2019
Invero, dalle risultanze del verbale redatto dalla Polizia Stradale di Avellino intervenuta sui luoghi di causa nell'immediatezza dei fatti, è emerso che l'attore, in data 4 ottobre 2017, in Rotondi (AV), sulla S.S. Appia, in direzione di marcia
Montesarchio-Arpaia, nel mentre percorreva la corsia di sua pertinenza, veniva attinto dalla CI MU targata DJ 257 TE, che, proveniente dall'opposto senso di marcia, in direzione Arpaia-Montesarchio, in agro di Rotondi, nei pressi del civico 114 posto alla sua sinistra, oltrepassava la linea continua di mezzeria per immettersi in un'attività commerciale della Alfieri S.p.A. ed invadeva la corsia di pertinenza del . Pt_1
In particolare, la Polizia stradale di Avellino ha, invero, accertato che “ CP_2
alla guida del veicolo CI MU, percorreva la Via Appia di Campizze,
[...] nel comune di Rotondi, proveniente dal versante di Arpaia, diretta verso
Montesarchio. Giunta nei pressi del civico 114, sito alla propria sinistra effettuava la svolta a sinistra diretta verso l'ingresso della ditta sebbene tale manovra CP_3 fosse vietata da apposita segnaletica verticale e orizzontale (divieto di sorpasso e linea continua di mezzeria)”.
L'effettività del sinistro ha, altresì, trovato conferma nella deposizione del teste,
, escusso all'udienza del 16 marzo 2021, il quale ha confermato Testimone_1 integralmente il rapporto redatto dalla Polizia stradale di Avellino, intervenuta sul luogo del sinistro.
9. A questo punto, tenuto conto delle contestazioni articolate dalla compagnia assicuratrice con riguardo alla sussistenza del fatto colposo del danneggiato, occorre passare ad accertare le responsabilità delle parti nella causazione del sinistro, ossia la responsabilità esclusiva del conducente e proprietario del veicolo
CI MU, , come prospettata dall'attore ovvero concorrente dei Controparte_2 conducenti dei due veicoli antagonisti, come sostenuto la compagnia assicuratrice convenuta ed in tale seconda ipotesi individuare il grado del riparto delle colpe.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare R.G. n. 4955/2019
il verificarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. 17.05.2022, n. 15736, conf. Cass.
17.12.2007, n. 26523).
10. Ciò posto, ad avviso del giudicante, il sinistro per cui è causa deve ascriversi a responsabilità concorrente dei due conducenti che sono venuti in collisione, in quanto l'attore – sul quale gravava il relativo onere – non ha fornito Parte_1 la prova che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e neppure ha provato di aver posto in essere tutte le misure atte ad evitare la collisione.
In particolare, l'attore non ha provato di aver rispettato il limite massimo di velocità pari a 50 km/h, prescritto da apposita segnaletica ivi presente, essendosi limitato, da un lato, a richiedere l'espletamento di C.T.U. dinamico-ricostruttiva e, dall'altro, a deferire interrogatorio formale alla convenuta, , le cui Controparte_2 dichiarazioni confessorie rese all'udienza del 16 marzo 2021 sono liberamente apprezzabili ai sensi dell'art. 2733 cod. civ., relativo alla confessione resa solo da alcuni litisconsorti.
Peraltro, dal rapporto redatto dalla Polizia stradale di Avellino è emerso che “Nella circostanza, dall'opposto senso di marcia, sopraggiungeva il motoveicolo Kawasaki
750 F condotto da che non riusciva, nonostante frenasse come è Parte_1 evidente dalla traccia di pneumatico lunga metri 6 circa, impressa sull'asfalto, ad evitare l'impatto contro l'autovettura: l'urto si concretizzava nella corsia percorsa dalla moto, tra la parte anteriore di questa contro la parte anteriore destra della
CI”.
11. Ne consegue che dagli elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria e, dunque, da una valutazione complessiva delle circostanze sopra sintetizzate e, dunque, dei profili di colpa intersecantisi nella dinamica eziologica dell'evento, il
Tribunale ritiene congruo individuare in capo all'attore una Parte_1 percentuale di concorso di colpa del 30%, atteso che una più cauta condotta di guida da parte del conducente del motoveicolo, rispettosa del limite di velocità imposto, avrebbe certamente ridotto le conseguenze lesive del sinistro.
Deve, invece, ascriversi alla convenuta un concorso colposo del Controparte_2
70%, atteso che la condotta tenuta dalla conducente della – Parte_2 invasione della opposta corsia di marcia mediante una manovra di svolta vietata da apposita segnaletica orizzontale e verticale - è connotata da caratteristiche di pericolosità evidenti nell'ambito di una ben descritta dinamica. R.G. n. 4955/2019
12. Inquadrata nel senso che precede la principale questione in discussione
(responsabilità del sinistro e così profilo dell'an debeatur), è possibile muovere, come da paragrafi che seguono, allo scrutinio delle conseguenze risarcitorie.
13. In particolare, con riguardo al danno biologico richiesto dall'attore, il C.T.U., Dr.
all'uopo nominato, ha individuato i seguenti postumi a carattere Persona_1 permanente in capo all'attore: esiti di frattura scomposta bifocale del collo anatomico e della diafisi omerale destra della diafisi e della testa omerale di destra trattata chirurgicamente con impianto di chiodo endomidollare;
esiti di frattura pluriframmentaria dell'epifisi distale del radio di destra;
esiti di frattura dell'emipiatto tibiale di destra;
diastasi della sinfisi pubica di grado moderato (15 mm); esiti di frattura III medio del perone e del malleolo mediale di destra;
esiti di frattura vertebrale di D7 con residua cuneizzazione somatica;
esiti cicatriziali all'arto superiore ed all'arto inferiore di destra;
esiti di circoscritta area di lacerazione del IV segmento epatico;
disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia in trattamento psicofarmacologico continuativo nonché degni strumentali di modesta sofferenza neurogena periferica, di tipo cronico, pregangliare, di origine radicolare a livello delle radici di C5-C6 ed L4 - L5 bilateralmente (cfr. pag. 30 della relazione peritale).
L'Ausiliario del Giudice ha, altresì, accertato che “l'evento lesivo riportato dal Sig.
, tenuto conto dell'anamnesi traumatologica, della documentazione in Parte_1 atti e dei rilievi obiettivi, è da ritenersi compatibile con il sinistro per cui è causa.
Nella fattispecie il complesso politraumatico è riconducibile all'impatto tra il motoveicolo e l'autovettura coinvolta nel sinistro ed alla conseguente proiezione al suolo del periziato. Pertanto, per quanto concerne l'idoneità lesiva, il sinistro stradale in discussione può configurarsi come evento traumatico idoneo, sotto il profilo della efficienza qualitativa e quantitativa, a produrre il danno accertato.
Sono da ritenersi soddisfatti i criteri deputati a stabilire il nesso di causalità tra evento lesivo e conseguenze dannose da esso derivanti. In particolare, vi è congruità temporale fra epoca di intervento della causa lesiva e momento di comparsa dei relativi effetti (criterio cronologico); vi è corrispondenza tra la sede di applicazione dell'azione traumatica e la sede di manifestazione delle lesioni
(criterio topografico). Inoltre, nel caso oggetto di contenzioso, non si rinvengono antecedenti causali dotati di una potenzialità convergente nella produzione dei postumi lesivi” (pag. n. 22 della relazione peritale). R.G. n. 4955/2019
Il C.T.U., sulla scorta dell'esame obiettivo e della documentazione in atti, ha valutato il danno biologico permanente subito da in conseguenza del Parte_1 sinistro per cui è processo nella misura del 46%, comprensivo anche degli esiti cicatriziali chirurgici e del disturbo psichico di genesi post-traumatica (cfr. pag. 27 della relazione peritale) ed ha stimato una malattia da lesioni traumatiche per una durata complessiva di gg. 300, di cui 180 per inabilità temporanea totale, gg. 60 per inabilità temporanea parziale valutabile al 50% e gg. 60 inabilità temporanea parziale valutabile al 25%.
Sul punto, il Tribunale ritiene di prendere in considerazione le risultanze emergenti dalla relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in corso di causa, in quanto immuni da vizi logici e di metodo nonchè frutto di un congruamente motivato iter espositivo.
Inoltre, il Consulente ha tenuto conto delle osservazioni dei Consulenti di parte, per cui, allorquando il Giudice aderisce alle conclusioni del Consulente Tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come avvenuto nel caso di specie - esaurisce l'obbligo motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non appare, dunque, necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte (Cass.
Civ. Sez. I, 9.1.2009 n 281; vds. anche Cass. Civ. Sez. III, 6.10.2005 n 19475;
Cass. Civ. Sez. I, 4.3.2011 n 5229).
Deve, pertanto, esser riconosciuto all'attore il risarcimento del Parte_1 danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo in sé considerato ed, in quanto tale, risarcibile indipendentemente dalle ripercussioni dell'evento lesivo sulla capacità di produrre reddito.
14. Ai fini della liquidazione, devono trovare applicazione, quale parametro equitativo di riferimento, le Tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 29), dell'entità e della natura dei postumi permanenti oltreché delle caratteristiche del caso concreto, il danno biologico in relazione ai 46 punti percentuali riconosciuti dal C.T.U è pari ad € 436.678,00 (di cui € 410.803,00 a titolo di danno biologico permanente ed € 25.875,00 a titolo di danno biologico temporaneo).
Non può essere riconosciuto all'attore alcun aumento del danno Parte_1 sotto il profilo dinamico-relazionale (personalizzazione massima). R.G. n. 4955/2019
Ed invero, quanto al danno morale, il danno non patrimoniale, di cui alle Tabelle milanesi utilizzate come parametro risarcitorio, già contiene in sé l'aumento del punto base per ristorare proprio la sofferenza morale, ragion per cui deve esser accertato se tale adeguamento già contenuto sia sufficiente nel caso concreto a risarcire la sofferenza.
Nel caso di specie, questo Giudice ritiene che l'importo liquidato all'attore sia idoneo a soddisfare le esigenze di ristoro, per cui, in assenza di evidenze del tutto peculiari, non deve farsi luogo ad alcuna personalizzazione.
15. Ciò posto, l'importo complessivamente quantificato in € 436.678,00 va ridotto in misura corrispondente all'apporto causale dell'attore nella Parte_1 causazione del sinistro nella misura del 30%.
Spetta, dunque, all'attore l'importo di € 305.674,60, a titolo di danno non patrimoniale (biologico).
Dall'importo così ottenuto va detratta la somma corrisposta dalla compagnia assicurativa per il medesimo titolo, previa operazione diretta a rendere omogenei i valori monetari.
È, invero, pacifico oltreché documentato che abbia ricevuto, nel Parte_1 maggio 2021, dalla compagnia assicurativa l'importo di € 60.000,00, trattenuto a titolo di acconto.
ha, altresì, ottenuto, con ordinanza del 28.04.2023, a titolo di Parte_1 provvisionale ex art. 147 Cod. Ass. priv. l'importo di € 70.000,00.
Pertanto, l'importo di € 305.674,60, poiché liquidato all'attualità, deve essere devalutato alla data del sinistro (04 ottobre 2017) ed è, dunque, pari ad €
256.869,41.
Su tale importo, rivalutato di anno in anno, vanno calcolati gli interessi al tasso legale sino alla data dell'offerta (6.05.2021), risultando così l'importo di €
266.873,52.
A tale importo va sottratta la somma versata, a titolo di acconto, dalla compagnia assicuratrice per € 60.000,00, con la conseguenza che il residuo dovuto alla data del 6.05.2021 è pari ad € 206.873,52.
Tale ultimo importo - che rappresenta il danno residuo al 06.05.2021 - va, poi, annualmente rivalutato con applicazione degli interessi al tasso legale sino al pagamento della provvisionale (28.04.2023) ed è, dunque, pari ad € 243.181,73. R.G. n. 4955/2019
A tale importo risultante quale debito residuo al 28.04.2023 va sottratta la somma pari ad € 70.000,00 riconosciuta da questo Tribunale a titolo di provvisionale ai sensi dell'art. 147 Cod. Ass. priv., con la conseguenza che all'attore spetta un importo residuo pari ad € 173.181,83.
Su tale ultimo importo vanno poi calcolati gli interessi al tasso legale e la rivalutazione sino alla data del deposito della sentenza (14.10.2024) e, dunque, pari ad € 184.439,29.
16. Ne consegue che l'importo residuo spettante all'attore all'attualità è Parte_1 pari ad € 184.439,29, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino all'effettiva corresponsione.
17. Occorre a questo punto passare ad esaminare la domanda risarcitoria formulata dall'attore a tiolo di danno patrimoniale per la sola perdita della capacità lavorativa specifica, non avendo l'attore formulato espressa (e tempestiva) domanda al fine di ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro per cui è processo.
Orbene, tale domanda va rigettata, in quanto l'attore non ha fornito Parte_1 alcun elemento di prova neppure presuntiva, di carattere documentale (buste paga e/o dichiarazioni dei redditi), da cui poter ricavare la sussistenza di una perdita di reddito.
Come è noto, il danno derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona e riveste natura patrimoniale, ragion per cui non è possibile far ricorso ad una valutazione equitativa in quanto l'art 2056 c.c., richiamandosi all'art 1226 c.c., l'ammette solo laddove questo non possa essere determinato nel suo preciso ammontare e presuppone che la parte danneggiata assolva all'onere di provare quei dati di fatto che valgono a fornire al giudice un orientamento per la sua valutazione di equità.
18. Con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza delle convenute e , ai sensi Controparte_1 Controparte_2 dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione del D.M.
n. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto che lo scaglione di riferimento è quello relativo al “decisum” e non già al “disputatum” (art. 5, comma
1, Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55), avuto riguardo alle R.G. n. 4955/2019
fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) espletate, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Iuliucci, per dichiarato anticipo.
Vanno, infine, poste a carico delle convenute e Controparte_1 CP_2
, in solido tra loro, le spese di C.T.U., già liquidate con decreto del
[...]
27.04.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, accerta e dichiara che la responsabilità per il sinistro per cui è causa è attribuibile in via concorrente, nella misura del 70%, al conducente/proprietario dell'autoveicolo CI MU targata
DJ 257 TE, in proprietà di ed assicurato con Controparte_2 Controparte_1
e, nella misura del 30%, all'attore ;
[...] Parte_1
- in parziale accoglimento della domanda risarcitoria formulata da , Parte_1 condanna le convenute e , al pagamento, Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro ed in favore dell'attore , del residuo importo pari € Parte_1
184.439,29 (calcolato al netto della provvisionale ex art. 147 Cod. ass. priv.), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (i.e. danno biologico), oltre interessi legali dal deposito della sentenza e sino all'effettiva corresponsione;
- condanna le convenute e , al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'attore , delle spese Parte_1 processuali che liquida nella somma di € 1.713,00 per esborsi ed € 14.103,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Iuliucci, per dichiarato anticipo;
- pone le spese di C.T.U., già liquidate con decreto del 27.04.2023, definitivamente a carico delle convenute e Controparte_1 CP_2
, in solido tra loro.
[...]
Così deciso in data 15 ottobre 2024
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani