(( 2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 e' concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 )) 3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) sono definiti le modalita' di accesso al beneficio nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.
4. Per le finalita' di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , il fondo di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 e' incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4 ((,)) quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all' articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , ((con imputazione alla quota)) afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020 .