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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 372 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
(P. IVA ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rap-presentante pro tempore dott. con sede legale in Cercola Parte_2
(NA), Via Argine, 3, e NTroparte_1
, (C.F. , P.IVA ) in persona del Parte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
1 suo Liquidatore e legale rappresentante pro tempore geom. , Parte_4
con sede in Napoli, Piazza Dei Martiri, 33
congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv.prof. Bruno Capponi, dall'avv.
Domenico Di Falco e dall'avv. Ciro Esposito in virtù di procure alle liti allegate all'atto di appello, con i quali sono elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Esposito
in Nocera Inferiore via Matteotti n. 30
APPELLANTI
E
, (C.F. e P.IVA , in NTroparte_2 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, ing. , con sede legale in , CP_3 CP_2
alla via Nizza, n. 146, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per notaio dagli avv. Lucia Fiorillo ed Emma Tortora con le quali è elett.nte Persona_1
domiciliata in presso la Funzione affari legali, via Nizza n. 146 CP_2
APPELLATA
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4157/2022
pubblicata il 25/11/2022 (Opposizione al decreto ingiuntivo Tribunale di Salerno n.
1960/2019 )
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note scritte depositate nei termini concessi dal CI ai sensi dell'art. 352 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 10/06/2019 la premesso Parte_1
- che con Deliberazione del Direttore Generale dell' (già ) n. CP_4 CP_5
1497 del 22.12.2005, con allegato schema di atto di sottomissione debitamente firmato,
era stata affidata alla l'esecuzione delle opere in estendimento CP_6 CP_7
relative ai lavori di delocalizzazione del Presidio di e, NTroparte_8 CP_9
2 contestualmente, anche la concessione, per un periodo di dodici anni decorrenti dalla data di effettiva apertura dell'ospedale, del parcheggio esterno sia dei visitatori che del personale interno, oltre che del punto di ristoro del suddetto presidio ospedaliero;
- che, con particolare riferimento alla concessione del parcheggio esterno, all'art. 7 del predetto atto di sottomissione, le parti avevano convenuto di predeterminare la tariffa mensile da applicare per ciascun dipendente del presidio ospedaliero nei limiti di €.
10,00;
NT
- che con scrittura privata del 31/07/2007, notificata alla la CP_6 CP_7
aveva ceduto ad essa ricorrente il diritto di sfruttamento economico del parcheggio esterno visitatori e personale dipendente;
NT
- che, a partire dall'anno 2008 e fino a tutto il 31/12/2018, l' aveva reiteratamente acquistato tessere nominative (in totale n. 1428 tessere elettroniche, cd. badge) relative ai dipendenti e/o addetti del presidio , cui la ricorrente aveva NTroparte_8
sempre puntualmente adempiuto, consegnando all'Azienda le relative tessere, sì come specificamente documentato nella documentazione allegata;
- che, pertanto, essa ricorrente vantava verso l' un NTroparte_2
credito complessivo pari a €. 1.230.600,00 alla data del 31/12/2018, sì come risultava dal Prospetto analitico di calcolo versato in atti, oltre IVA come per legge e interessi;
- che l'Amministrazione sanitaria non aveva provveduto al pagamento dei suindicati corrispettivi e vani erano risultati tutti i tentativi per ottenere bonariamente l'adempimento del debito, da ultimo richiesto con diffida del 31/05/2019, cui era stato allegato il prospetto analitico delle forniture;
- che tale ritardo, approssimandosi anche la data di scadenza della concessione, non poteva più essere tollerato esponendo la ricorrente non solo alla lievitazione degli oneri finanziari, ma anche a rendersi a sua volta inadempiente verso le aziende fornitrici di beni necessari all'esercizio della propria attività imprenditoriale,
3 chiedeva al Tribunale di Salerno l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il pagamento della somma di €. 1.230.600,00, oltre IVA come per legge e interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 9.10.2002, n. 231 a far data da ciascuna mensilità sino al soddisfo, oltre le spese e i compensi professionali, nonché il rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014 (pari al 15% del compenso totale della prestazione) con attribuzione.
2. Con decreto n. 1960/2019 il Tribunale di Salerno accoglieva il ricorso e ingiungeva
NT alla il pagamento delle somme come richieste oltre agli accessori ed alle spese. Il
decreto era dichiarato provvisoriamente esecutivo.
3. Con atto di citazione del 20/07/2019 la proponeva opposizione al CP_4
monitorio, eccependo, in via preliminare 1) la carenza di legittimazione attiva di
NT non avendo la autorizzato il suo subingresso nel rapporto;
2) la carenza Pt_1
di legittimazione passiva della stante la previsione dell'art. 9 dell'Atto di CP_4
sottomissione del 22/12/2005; 3) la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2955 n. 5
cc ovvero dell'art. 2948 n. 4 cc;
nel merito, 4) la violazione dell'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda da parte dell'opposta; 5) la non debenza della somma ingiunta per erroneità del calcolo, avendo i Direttori Sanitario ed Amministrativo del
P.O. accertato il minore importo di complessivi di € 720.000,00; 4) la CP_8
NT compensazione con crediti della pari ad € 576.000,00 per utenze non pagate.
Formulava altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto.
4. Si costituiva l'opposta che resisteva ai motivi di Parte_1
opposizione, di cui chiedeva il rigetto, concludendo a) in via principale, per il rigetto dell'opposizione in quanto totalmente infondata, con conseguente conferma del provvedimento monitorio;
b) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, per la condanna della al pagamento della CP_4
somma comunque dovuta, anche a titolo di illecito extra-contrattuale ovvero di indebito
4 arricchimento, oltre rivalutazione monetaria e interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 09/10/2002, n. 231 ovvero dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data delle singole scadenze al soddisfo.
NT 5. Su istanza della il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del D.I.
n.1960/2019. Di conseguenza il G.E. del Tribunale di Salerno sospendeva la procedura esecutiva intrapresa dall'opposta.
6. Con atto del 29/11/2019 spiegava intervento volontario la
[...]
che chiedeva al Tribunale, “nell'ipotesi di dichiarata Parte_5
inopponibilità alla dell'atto di cessione del diritto di sfruttamento CP_4
economico del parcheggio oggetto di causa stipulato tra e in data CP_10 Pt_1
31.7.2007 e di carenza di legittimazione attiva di , di condannare “l' Pt_1 [...]
al pagamento in favore di . CP_4 Parte_6 [...]
, per le causali di cui in narrativa, della somma di €. 1.230.600,00, oltre Parte_3
IVA come per legge, ovvero quel maggiore o minore importo che sarebbe risultato
all'esito del giudizio, se del caso a titolo di illecito extracontrattuale o di indebito
arricchimento…”.
7. All'esito di un'istruttoria esclusivamente documentale, la causa veniva decisa con
sentenza n. 4157/2022, pubblicata il 25/11/2022, con la quale il Tribunale, ritenuto che l'atto di cessione del rapporto concessorio alla società opposta fosse privo della necessaria forma scritta ad substantiam e che detta cessione non era mai stata
NT autorizzata o ritualmente ratificata dalla accoglieva l'opposizione e, per l'effetto,
revocava il decreto ingiuntivo rigettando altresì la domanda proposta dall'interveniente volontaria e condannando le due società, in solido, al pagamento delle spese processuali.
8. Con atto di citazione notificato il 27/03/2023 la e la Parte_1
hanno impugnato la sentenza Parte_7
5 dinanzi a questa Corte di Appello al fine di ottenerne la riforma e per l'effetto per sentir così provvedere:
“A) Quanto alla posizione di Pt_1
In accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare la legittimazione attiva di
in uno con la legittimazione passiva dell' , nonché l'efficacia e Pt_1 CP_4
NT l'opponibilità alla medesima dell'atto di cessione del diritto di sfruttamento
economico del parcheggio del polo ospedaliero tra e per tutte le CP_10 Pt_1
ragioni meglio esposte in narrativa, e per l'effetto, in accoglimento delle domande,
eccezioni, istanze e conclusioni di primo grado: 1.1.) In via principale, rigettare
l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo perché inammissibile, improcedibile ed
infondata in fatto e in diritto, nonché meramente pretestuosa e comunque non provata,
con conseguente conferma del provvedimento monitorio, definitivamente condannando
l' al pagamento in favore di della somma di €. CP_4 Parte_1
1.230.600,00, oltre IVA come per legge, e oltre interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del
decreto legislativo 9.10.2002 n. 231 ovvero dell'art. 1284, comma 4, c.c. a far data da
ciascuna mensilità sino al soddisfo, ed oltre rivalutazione monetaria;
1.2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale
dell'opposizione e conseguente revoca e/o annullamento anche parziale del decreto
ingiuntivo opposto, condannare l' al pagamento in favore di CP_4 [...]
della somma comunque dovuta per le causali di cui in narrativa, nella Parte_1
misura, maggiore o minore rispetto a quanto riconosciuto nel decreto ingiuntivo, che
risulterà all'esito del giudizio, oltre IVA come per legge, e oltre interessi ai sensi degli
artt. 4 e 5 del decreto legislativo 9.10.2002, n. 231 ovvero dell'art. 1284, comma 4, c.c.
a far data da ciascuna mensilità sino al soddisfo, ed oltre riva-lutazione monetaria;
B) Quanto alla posizione di CP_10
6 2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di appello e di
conferma della carenza di legittimazione attiva di in accoglimento del Pt_1
secondo motivo di appello, dichiarare legittimata attiva per tutte le ragioni CP_10
meglio esposte in narrativa e per l'effetto, in accoglimento delle domande, eccezioni,
istanze e conclusioni di primo grado, condannare l' al pagamento in favore CP_4
di . , per le causali di NTroparte_1 Parte_3
cui in narrativa, della somma di €. 1.230.600,00, oltre IVA come per legge, ovvero quel
maggiore o minore importo che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi ai sensi
degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 9.10.2002 n. 231 ovvero dell'art. 1284, comma 4,
c.c. a far data da ciascuna mensilità sino al soddisfo, ed oltre rivalutazione monetaria;
C) Quanto alla posizione di entrambe le appellanti e Pt_1 CP_10
3) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del primo e del
secondo motivo di appello, in accoglimento del terzo motivo di appello, condannare
l' a titolo di illecito extracontrattuale ovvero di indebito arricchimento ex CP_4
art. 2041 c.c. al pagamento in favore di e/o di Parte_1 [...]
. , per le causali di cui in narrativa, NTroparte_1 CP_1 Parte_3
della somma di €. 1.230.600,00, oltre IVA come per legge, ovvero quel maggiore o
minore importo che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi ai sensi degli artt. 4 e
5 del decreto legislativo 9.10.2002 n. 231 ovvero dell'art. 1284, comma 4, c.c. a far
data da ciascuna mensilità sino al soddisfo, ed oltre rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e con attribuzione
diretta ai sottoscritti procuratori antistatari.”
10. Si è costituita l' , che ha resistito ai motivi di NTroparte_11
gravame, di cui ha chiesto il rigetto, ed ha concluso chiedendo alla Corte di Appello di:
7 “-Rigettare l'appello e, per l'effetto, respinti i motivi principali e subordinati di
censura, confermare la sentenza n.4157/2022 del Tribunale di Salerno, pubblicata il
25/11/2022, che ha revocato il decreto ingiuntivo n.1960/2019;
2-Condannare le società appellanti, in solido e/o per quanto di ragione, alle spese e
competenze di lite del II grado di giudizio, con attribuzione degli oneri riflessi in luogo
NT di IVA e CPA, essendo l' patrocinata dalla sua Avvocatura interna (cfr. Cassazione
ss.uu. n. 3592/2023 del 06.02.2023)”.
11. Concessi i termini di cui all'art. 352 cpc, il CI con ordinanza del 22/11/2024, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Con la sentenza n. 4157/2022 il Tribunale di Salerno ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla rilevando, preliminarmente, che Pt_1
agli atti di causa non vi fosse prova della notifica della scrittura privata di cessione al
NT dirigente della che detta circostanza non poteva considerarsi provata neanche alla luce del principio di non contestazione;
che non risultava comprensibile il criterio di calcolo in base al quale la società era pervenuta alla quantificazione della somma richiesta con il monitorio, e, in ogni caso, nel merito, che, al di là della notifica della
NT cessione, essendo l' un ente pubblico per il quale dovevano valere le regole dei contratti della pA a tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impieghi finanziari assunti in mancanza di adeguata copertura, ai fini della validità
dell'operazione posta in essere tra la e la occorreva una delibera CP_10 Pt_1
autorizzativa o di ratifica scritta da parte dell' che costituiva una forma non CP_2
surrogabile da comportamenti concludenti. Rigettava quindi la domanda della Pt_1
rigettava altresì la domanda proposta in via subordinata dalla interveniente sul CP_10
duplice rilievo che, per i principi espressi in materia di contratti della pA, la 'ratifica'
8 dell'attività svolta dalla era priva di valore e che la società interveniente non Pt_1
poteva avanzare alcuna pretesa non avendo svolto l'attività oggetto della concessione.
13. Le società, costituite congiuntamente, hanno impugnato la sentenza articolando tre
motivi di gravame.
Con il primo motivo –”SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI RISTODEL E SULLA
LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL' ”, con riguardo al punto 1.1 CP_4
NT
“Erroneità della declaratoria di insussistenza del rapporto concessorio fra la e la
e di inefficacia / inopponibilità nei confronti dell'Appellata dell'atto di Pt_1
cessione del diritto di sfruttamento economico del parcheggio del polo ospedaliero tra
e Errata valutazione e/o interpretazione della natura giuridica delle CP_10 Pt_1
NT
e dei presupposti per la conseguente applica-zione della normativa in materia di
contratti pubblici”, chiedono alla Corte, in “riforma della sentenza impugnata, di
dichiarare la legittimazione attiva di in uno con la legittimazione passiva Pt_1
dell' , con conseguente condanna di quest'ultima a pagare in favore della CP_4
prima la somma di cui all'ingiunzione ingiustamente revocata o, in via subordinata, il
minore importo comunque riconosciuto da NTroparte”, con riguardo al punto 1.2,“
Le questioni assorbite relative alla prova dell'avvenuta notifica della scrittura privata
di cessione e ai criteri di calcolo del quantum oggetto di ingiunzione”, chiedono “di
voler accertare la congruità dell'importo ingiunto con il decreto revocato e per l'effetto
condannare la al relativo pagamento, o in via meramente subordinata, al CP_4
pagamento del minore importo di € 720.000,00 dalla stessa riconosciuto. Il tutto oltre
IVA e interessi anche moratori come per legge”;
con il secondo motivo – “IN VIA SUBORDINATA. SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA
DELLA CONCESSIONARIA ORIGINARIA E SULLA FONDATEZZA DELLA CP_10
DOMANDA DALLA STESSA SPIEGATA IN VESTE DI INTERVENIENTE
VOLONTARIA” -- contestano la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto
9 nemmeno l'interveniente volontaria titolata ad avanzare pretese verso l'
[...]
, in tal modo consentendo a quest'ultima di sottrarsi al pagamento delle somme CP_2
dovute, e pertanto chiedono alla Corte di riformare l'errata statuizione condannando la
NT a pagare in favore di le somme oggetto di causa;
CP_10
con il terzo motivo di gravame – “IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA.
SULL'OMESSA PRONUNCIA SULLA , Parte_8
SPIE-GATA IN VESTE DI INTERVENIENTE VOLONTARIA, A TITOLO DI ILLECITO
EXTRA-CONTRATTUALE O DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA”-- contestano la decisione per avere il Tribunale omesso di pronunciare sulla domanda proposta in via residuale da e dall'interveniente volontaria in primo grado, tesa ad ottenere la Pt_1
condanna della al pagamento in favore di e/o di (in veste CP_4 Pt_1 CP_10
di appaltatrice e originaria concessionaria) delle somme oggetto di causa a titolo di illecito extracontrattuale o di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., sussistendone tutti i presupposti, e concludono chiedendo alla Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, di accertare la fondatezza della domanda di illecito extracontrattuale ovvero di quella residuale ex art. 2041 c.c. e per l'effetto condannare la al CP_4
pagamento in favore di e/o della della somma oggetto di ingiunzione di Pt_1 CP_10
€ 1.230.600,00, o in subordine della somma di € 744.738,12 corrispondente al prezzo di appalto non pagato, ovvero del minore importo di €. 720.000,00 riconosciuto come
NT dovuto dalla o del diverso importo ritenuto di giustizia, in ogni caso oltre IVA e interessi come per legge.
14. L'appello va accolto per quanto di ragione.
14.1. Il primo motivo va rigettato.
NT 14.1.1. Ed infatti, col ricorso monitorio la ha chiesto nei confronti della Pt_1
l'ingiunzione di pagamento di € 1.230.600,00 oltre IVA ed interessi come per legge sulla premessa ”- che con Deliberazione del Direttore Generale dell' (già CP_4
10 NT
) n. 1497 del 22.12.2005, con allegato schema di atto di sottomissione, CP_5
debitamente firmato, è stata affidata alla CO.G.&A. l'esecuzione delle opere in CP_7
estendimento relative ai lavori di delocalizzazione del Parte_9
e, contestualmente, anche la concessione, per un periodo di dodici anni
[...]
decorrenti dalla data di effettiva apertura dell'ospedale, del parcheggio esterno sia dei
visitatori che del personale interno, oltre che del punto di ristoro del suddetto presidio
ospedaliero;
- che, con particolare riferimento alla concessione del parcheggio esterno, all'art. 7 del
predetto atto di sottomissione, le parti convenivano di predeterminare la tariffa mensile
da applicare per ciascun dipendente del presidio ospedaliero nei limiti di €. 10,00;
NT
- che con scrittura privata del 31.7.2007, debitamente notificata all' , la
ha ceduto alla ricorrente il diritto di sfruttamento economico del CP_6 CP_7
parcheggio esterno visitatori e personale dipendente (…)”.
La società ricorrente ha quindi introdotto una domanda di pagamento fondata su una pretesa contrattuale giacché ha prospettato il suo subentro nel rapporto tra la e CP_10
NT la regolato dall'atto di sottomissione allegato alla Deliberazione del Direttore
Generale dell' del 22/12/2005, nella parte relativa al diritto di NTroparte_2
sfruttamento economico del parcheggio esterno all'ospedale.
NT La ha proposto opposizione al monitorio e, inquadrata la vicenda come sub-
concessione del diritto di sfruttamento economico del parcheggio, ha eccepito la inopponibilità dell'accordo nei suoi confronti per non aver mai autorizzato il subentro della società terza nel rapporto di concessione.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione ed ha rigettato la domanda di sul rilievo Pt_1
della mancanza di alcun rapporto concessorio tra le parti giacché, al di là della notifica
NT della cessione, difettava nella specie una delibera di autorizzazione da parte della al subentro di che costituiva un atto necessario essendo l' un Pt_1 NTroparte_2
11 ente pubblico soggetto alle regole dell'evidenza pubblica, ovvero alla stipula dei contratti in forma scritta a pena di nullità, non surrogabile da comportamenti concludenti.
14.1.2. Siffatto inquadramento non è stato adeguatamente contrastato dalle appellanti con il, pur corposo, motivo che qui si esamina.
Ed infatti le società, pur avendo fondatamente contestato, con il richiamo di pertinente
NT giurisprudenza anche costituzionale, la natura giuridica delle che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sono riconducibili alla categoria degli enti pubblici economici, e pur avendo altrettanto fondatamente affermato che ad esse non sono applicabili le disposizioni sulla contabilità dello Stato, hanno poi costruito l'impugnazione con esclusivo riferimento all'istituto della cessione del credito.
Hanno infatti richiamato le norme del codice dei contratti pubblici ( art. 117 DLgs n.
163/2006 sostituito dall'art. 106, co.13, DLgs n. 50/2016) che, ai fini della opponibilità
alle stazioni appaltanti, prevedono che le cessioni di crediti siano stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e siano notificate alle Amministrazioni debitrici,
divenendo efficaci nei loro confronti in mancanza di rifiuto entro quarantacinque giorni da parte del soggetto pubblico, ed hanno altresì richiamato l'art. 1260 cc e la giurisprudenza che, con orientamento consolidato, ha ritenuto che il consenso della pA
sia necessario esclusivamente per i contratti di durata, come l'appalto e la somministrazione, facendo da tali richiami derivare la conseguenza che, nella specie, la cessione del credito, a seguito della notifica e in difetto di rifiuto, era efficace nei
NT confronti della tant'è che l' aveva mantenuto il rapporto con la NTroparte_2
nel corso degli anni sino al 2020 viepiù riconoscendone la giuridica esistenza Pt_1
con la nota del 2019 n. 103285 a firma del direttore amministrativo e del direttore sanitario .
12 Orbene, al di là del dato, pur degno di rilievo, che la cessione del 31/07/2007 comunque non rispetta la forma richiesta dalla legge – essa fu infatti stipulata con semplice
NT scrittura privata registrata, non autenticata, e fu solo 'comunicata' alla sì come riconosciuto dall'Azienda nell'atto di opposizione, non essendovi alcuna prova della prescritta notifica --, rileva la Corte che le società appellanti non hanno specificamente impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha inquadrato la vicenda come cessione di contratto, sì come, del resto, prospettato anche dalla società nel Pt_1
ricorso monitorio.
Si legge infatti alle pagg. 16 e 17 della sentenza : “appare evidente che l'opponente
potrebbe considerarsi validamente obbligata nell'ambito di un rapporto concessorio
solo qualora gli organi deputati alla gestione (nella specie, il direttore generale, ovvero
l'eventuale figura presente in sostituzione) avessero deliberato, con forma scritta, in tal
senso. Nei rapporti con la P.A. il concessionario di un servizio, o di un appalto, non ha
alcun potere di sostituire ad esso altro soggetto giuridico, per l'evidente motivo che,
ammettendo per un attimo tale possibilità, verrebbero meno i principi cardine, di
matrice costituzionale, al cui rispetto è improntato tutto l'agere della P.A. Per le
Con prestazioni da erogarsi a favore dell' è richiesta la forma scritta ad substantiam del
contratto, in quanto ente pubblico, rectius organismo pubblico, che soggiace alla
disciplina contrattuale in materia di PA. Difatti, in materia di contratti della P.A. e
degli enti pubblici istituzionali, costituisce diretta attuazione del principio fondamentale
di trasparenza dell'attività amministrativa (quale espressione del principio
costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.) quello della necessaria stipulazione
in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti
concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro
il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la
valutazione dell'entità delle obbligazioni. Nel caso di specie, tale requisito di forma non
13 risulta rispettato, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero della Sanità
332/1999. Né la cessione del rapporto concessorio, giammai autorizzata o ratificata
NT nelle debite forme dalla , può valere a far ritenere rispettato il requisito anzidetto”.
La mancata impugnazione di questa parte della sentenza nelle rigorose forme richieste dall'art. 342 cpc ha pertanto determinato il passaggio in giudicato dell'inquadramento giuridico della vicenda, precludendo di conseguenza in questa sede ogni altra valutazione sul punto.
Resta pertanto accertato che la è subentrata nella gestione del parcheggio, che, Pt_1
benché disciplinata nell'atto di sottomissione di come modalità di pagamento di CP_10
parte del prezzo dei lavori di cui alla perizia di variante, costituiva comunque un'attività
NT che veniva concessa ad un contraente che la aveva scelto nel rispetto delle regole previste per la stipula dei contratti con la pA.
Ed infatti, come statuito da Cass. n. 24640/2016, “La natura di ente pubblico
economico acquisita dall' ai sensi dell'art. 3, comma 1- Parte_10
bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa
può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità
istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale “organismo di diritto
pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n.
163 del 2006 ("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle relative
disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto” .
L' è infatti comunque un "organismo di diritto pubblico" ai sensi NTroparte_2
dell'art. 2, lett. b), d.lgs. 17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, d.lgs. n. 2006,
n. 163 - c.d. codice dei contratti pubblici, e oggi nell'art. 3, lett. d, d.lgs. 18.4.2016, n.
50), tale essendo “quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è
dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario
14 dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico
oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più
della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di
diritto pubblico” ( cfr. sent.cit., in motivazione).
Va pertanto qui confermato che, non essendo stato ceduto un credito nei confronti dell' ma un'attività – la gestione del parcheggio dell'ospedale – che NTroparte_2
era stata concessa alla nell'ambito del più articolato contratto di appalto per la CP_10
realizzazione degli ulteriori lavori in variante, per la generale previsione di cui all'art. 1406 cc il subentro del terzo nel rapporto doveva essere espressamente consentito dal contraente ceduto.
La norma, peraltro, risponde al principio generale della incedibilità del contratto e di immodificabilità del soggetto aggiudicatario della selezione con procedura ad evidenza pubblica stabilito in materia di contratti pubblici dall'art. 118 DLgs n. 163/2006 ( cfr.
CdS n. 1320/2007). I contratti di diritto pubblico poggiano infatti sul principio generale della personalità, in virtù del fatto che derivano da una procedura concorsuale che, come noto, mira, da un lato, a premiare l'offerta più vantaggiosa e, dall'altro, a tutelare l'interesse pubblico alla qualificazione tecnica, organizzativa, economica e morale delle imprese concorrenti.
Per queste ragioni la scrittura privata del 31/07/2007 è produttiva di effetti esclusivamente tra le parti contraenti, non potendo, peraltro, ritenersi che la forma scritta richiesta a pena di nullità possa essere surrogata dalle delibere dei Dirigenti
dell' , essendo, queste, atti meramente interni, improduttivi di effetti NTroparte_2
negoziali se non trasfusi in un accordo contenente l'analitica regolamentazione del rapporto tra le parti ( cfr. ex pl. Cass. n. 19070/2006; n. 13385/2005; n. 5234/2004) .
15 Va pertanto anche in questa sede confermata l'irrilevanza, ai fini dell'efficacia della cessione nei suoi confronti, della condotta dell' , che con nota prot. NTroparte_2
103285 del 18/04/2019 rivolta a aveva pure espressamente riconosciuto Pt_1
l'esistenza dell'affidamento in concessione della gestione del parcheggio.
NT La peraltro, aveva avanzato le richieste di badge per il parcheggio dei dipendenti non esclusivamente nei confronti di giacché numerose erano state le richieste Pt_1
rivolte, nello stesso periodo, anche ad altre imprese, quali la D.P. Costruzioni srl e la
Lavori Generali spa, che le avevano poi trasmesse alla appellante, non sempre comunicandolo all' . NTroparte_2
14.2. Va rigettato anche il secondo motivo.
Ed infatti, per sua stessa ammissione, la non ha svolto l'attività per la quale CP_10
col ricorso monitorio ha chiesto il pagamento del corrispettivo né, in difetto di Pt_1
alcuna specifica determinazione in tal senso da parte della predetta società che assume invece di averla espletata, potrebbe validamente pretenderne il corrispettivo
'ratificandone' l'operato nei confronti dell' . NTroparte_2
NT Ed infatti, la inopponibilità alla che non l'ha mai autorizzata, della subconcessione a della gestione del parcheggio non rende la automaticamente Pt_1 CP_10
legittimata a pretendere dall' il pagamento per la fornitura dei badge, NTroparte_2
potendo comunque avanzare, come ha fatto, una domanda subordinata di Pt_1
arricchimento.
Il rigetto dei primi due motivi assorbe l'eccezione di prescrizione, evidentemente formulata con riferimento ad una domanda contrattuale, ed assorbe altresì l'eccezione di
NT compensazione sollevata dalla con un preteso controcredito derivante dallo sfruttamento delle utenze (consumi di acqua, luce e gas) relative alle aree concesse in uso alla cui l' ha fatto riferimento per la prima volta in appello Pt_1 CP_2
quantificandolo nella somma di € 576.000,00 (€ 4.000 per i 12 anni di esercizio).
16 Peraltro, in disparte il rilievo che l'atto di sottomissione non conteneva alcuna previsione in ordine al pagamento di utenze per servizi a carico della società
concessionaria, va, comunque, osservato che, non essendo il credito opposto in compensazione né liquido né di pronta liquidazione, trattandosi di una richiesta priva di alcun sostegno probatorio anche sotto il profilo del quantum, non sussistevano le condizioni per far luogo alla compensazione giudiziale.
14.3. Va pertanto esaminato il terzo motivo di gravame, proposto in via subordinata.
14.3.1. La domanda di arricchimento senza causa avanzata dalla , non esaminata CP_10
dal Tribunale, va dichiarata inammissibile sia per difetto di sussidiarietà ( cfr. art. 2042
cc), potendo la società agire in via contrattuale ( cosa che ha fatto, ma subendo il rigetto della domanda) ( cfr. Cass. n. 11682/2018), sia perché la medesima ha riconosciuto di non aver svolto l'attività di gestione del parcheggio ceduta a Pt_1
14.3.2. La domanda proposta da anch'essa non esaminata nella sentenza Pt_1
oggetto di appello, è invece ammissibile, giacché, in difetto di un valido contratto con la
NT la società non ha altra azione esperibile per far valere la sua pretesa (cfr. ex pl.
Cass. SU n. 33954/2023: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art.
2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero
in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa
azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge
ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo,
restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza
del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante
dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine
pubblico”. Conf.Cass. n. 27008/2024 ).
A tal fine deve preliminarmente dichiararsi la tempestività della domanda ex art. 2041
cc in quanto proposta dalla società, in via subordinata, con la comparsa di costituzione
17 nel primo grado di giudizio a seguito dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva
NT sollevata dalla on l'opposizione al decreto ingiuntivo, ed è stata riproposta in tutti i successivi scritti difensivi.
Essa, peraltro, essendo fondata sulle medesime circostanze di fatto prospettate in primo grado, sarebbe stata ammissibile anche se fosse stata avanzata per la prima volta in appello ( cfr. Cass. n. 26694/2020).
Ancora in via preliminare va affermata, rispetto alla domanda di arricchimento, la
NT legittimazione passiva della che, come fatto rilevare dalla società appellante, nel richiedere i badge per i propri dipendenti ha operato quale utente del parcheggio,
procurandosi cioè direttamente i contratti al prezzo mensile di € 10,00 pro capite.
Ed infatti, come risulta dall'ampia documentazione allegata dalla società sin dal ricorso monitorio, la non ha mai avuto alcun rapporto con i dipendenti, i quali Pt_1
usufruivano dei tesserini per il parcheggio che l' si procurava e che NTroparte_2
pertanto era l'unica diretta beneficiaria delle prestazioni erogate dall'impresa.
Quanto al merito, rileva la Corte che l'appellante ha provato l'attività espletata ed il
NT corrispondente depauperamento, avendo documentato che la le aveva commissionato i tesserini di parcheggio nel corso di tutta la durata del rapporto formalmente intrattenuto con e anche oltre, sino all'anno 2020 ( cfr. nota prot. CP_10
n. 88751 del 22/04/2020 con la quale il Direttore sanitario ed il Responsabile
dell'Ufficio Tecnico avevano richiesto l'emissione di altri 50 badge per il parcheggio dei dipendenti ), dopo l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
utilizzando la sua attività senza però provvedere al pagamento del corrispettivo.
L'indennizzo spettante alla società corrisponde quindi alla diminuzione patrimoniale subìta ( Cass. n. 7178/2024), non dovendo l'impoverito offrire anche la dimostrazione della utilitas della pA nei cui confronti ha effettuato la prestazione ( cfr. Cass. n.
27753/2024; SU n. 10798/2015).
18 A tal proposito osserva la Corte che la somma di € 1.230.600,00, richiesta con il decreto ingiuntivo, risulta essere stata calcolata tenendo conto del costo fissato in € 10,00
mensili per tesserino, rapportata al numero di tesserini consegnati ed al periodo di utilizzo ininterrotto nel corso di ogni mensilità.
Il conteggio, riportato nell'analitico prospetto riepilogativo allegato al ricorso
NT monitorio, ma già in precedenza inviato alla in uno all'atto di messa in mora notificato con Pec del 31/05/2019, e supportato dalla documentazione delle richieste
NT inviate a e della corrispondente ricezione dei tesserini da parte della non è Pt_1
stato specificamente contestato dall' . NTroparte_2
Questa, infatti, nell'atto di opposizione ( cfr. pag. 7) ha eccepito genericamente l'erroneità della somma richiesta per il fatto che essa non teneva conto dei tesserini
“rotti, smagnetizzati e comunque non più utilizzati perché rimasti in possesso di
personale non più alle dipendenze del presidio e non restituiti ( vedi collocati a riposo,
trasferiti, deceduti etc…) che - comunque - , da un certo punto in poi non hanno
usufruito più del parcheggio”, ed ha all'uopo richiamato la nota prot. 167716 del
04/07/2019 dei Direttori Sanitario e Amministrativo del Presidio Ospedaliero 'Villa
Malta' di , che riportava un diverso calcolo in cui si teneva conto della media dei CP_9
dipendenti del periodo di riferimento ( dal 2007) e di un certo numero di altri beneficiari non dipendenti e di personale afferente a servizi di pulizia, pervenendo alla diversa somma di € 720.000,00.
Il documento, che non risulta prodotto in primo grado ma è allegato alla comparsa di costituzione in appello, al di là della sua valenza confessoria, non può comunque ritenersi idonea contestazione della pretesa avanzata da giacché all'analitico Pt_1
NT conteggio della società la ha contrapposto non già una contestazione specifica,
idonea a dimostrare l'effettivo e inferiore numero di tesserini utilizzati, ma un calcolo fondato su una generica media dei tesserini inutilizzati o inutilizzabili, che non risulta
19 supportato da alcun documento probatorio e che comunque è riferito a vicende mai contestate alla società nel corso del lungo rapporto.
NT 15. La sentenza impugnata va di conseguenza riformata e, per l'effetto, la va condannata al pagamento in favore di a titolo di indebito Parte_1
arricchimento, della somma di € 1.230.600,00 oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda avanzata col ricorso per decreto ingiuntivo. Non trattandosi di pagamento conseguente a transazione commerciale, non spettano gli interessi ex DLgs
n. 231/2002 né l'IVA.
16. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento al valore della causa - che è compreso nello scaglione da €
1.000.001,00 a € 2.000.000,00 -, negli importi medi e per le fasi di studio, introduttiva,
di trattazione e decisionale per il primo grado;
di studio, introduttiva e decisionale per l'appello. L'accoglimento parziale del gravame ne giustifica la compensazione nella misura della metà.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 27/03/2023 da
Parte_11
[...] Parte_3
nei confronti dell'
NTroparte_11
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4157/2022, così provvede:
1. ACCOGLIE IN PARTE L'APPELLO e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento in favore di NTroparte_11
[...]
[...] a titolo di arricchimento senza causa, della somma di € Parte_12
1.230.600,00 oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda monitoria;
2. CONDANNA la al pagamento delle spese processuali, che, compensate CP_4
per la metà, liquida definitivamente in favore di per il primo Parte_1
grado, in € 18.975,50 per compenso, e per questo grado in € 12.032,00 per compenso ed € 1.278,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap,
con attribuzione agli avv. Prof. Bruno Capponi, Domenico Di Falco e Ciro Esposito,
che dichiarano di averne fatto anticipo.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il CONSIGLIERE estensore Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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