Articolo 6 della Legge 29 dicembre 1955, n. 1342
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 gennaio 1956
Art. 6.
Sulle domande di sussidio provvede l'Ispettorato agrario compartimentale.
Il detto Ispettorato redige la perizia dei lavori o, nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione.
I lavori debbono essere iniziati entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione del sussidio, ed ultimati, con decorrenza dall'inizio dei lavori, entro dodici mesi, salvo proroga, che puo' essere concessa per gravi e giustificati motivi dall'Ispettorato agrario compartimentale per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.
Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati o ultimati, la concessione del beneficio e' revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.
Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento nella misura del 10 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 50.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1956