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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 31/08/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 712/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott.ssa Francesca Balsamo Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
128, C.F.: , rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Calogero C.F._1
Buscarino;
-ricorrente- contro
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Tiziana Lipani;
C.F._2
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
4.02.2025, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.05.2021, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario, in Enna, il 03.04.2004, con CP_1
, dall'unione con la quale è nata una figlia, (nata ad [...] il
[...] Persona_1
19.01.2002), oggi maggiorenne.
Il ricorrente ha dedotto che, con sentenza n. 689/2015 del 21/12/2015, il Tribunale di Enna ha pronunciato la loro separazione personale e di non essersi più riconciliato con la moglie.
Il ricorrente si è altresì dichiarato disponibile alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne nella misura mensile di € 120,00.
La resistente, costituitasi in giudizio, mentre ha aderito alla domanda di divorzio ha precisato che:
- in sede di separazione, il Tribunale di Enna ha disposto a carico dell'odierno ricorrente un assegno mensile di mantenimento di € 120,00 in favore della figlia minorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia era stato calcolato tenendo conto che la resistente aveva un lavoro part-time e che la figlia, la quale all'epoca frequentava la scuola dell'obbligo, era destinataria di un assegno mensile dall'Inps di € 260,00 a titolo di indennità di frequenza a causa di una invalidità riconosciuta in capo alla stessa;
- che la figlia, essendo divenuta maggiorenne, non percepisce più la predetta indennità;
La resistente ha pertanto chiesto, tenuto conto del fatto che la figlia non percepisce più la predetta indennità e in considerazione delle maggiori esigenze derivanti dal fatto che quest'ultima studia all'università, di porre a carico di l'obbligo di corrispondere un contributo per Parte_1 il mantenimento della figlia pari ad € 350,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT.
Con ordinanza presidenziale del 17.11.2021 è stato onerato del pagamento a Parte_1 di un assegno mensile, quale contributo al mantenimento della figlia, di € 220,00, Controparte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, da versare entro il girono 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese estraordinarie necessarie per la figlia.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza di separazione resa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Con riferimento alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della figlia in difetto di ulteriori e diversi elementi di giudizio rilevanti, non può che confermarsi quanto Per_2 stabilito con l'ordinanza presidenziale e quindi va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile pari all'importo di € 220,00, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Sul punto va evidenziato che le peggiorate condizioni economiche in cui verserebbe il Parte_1
non possono di certo valere ad esimerlo dall'obbligo di contribuire al mantenimento della
[...] figlia nella misura indicata, tenuto conto sia delle maggiori spese dettate dagli studi universitari intrapresi dalla figlia, sia del fatto che quest'ultima non percepisce più l'assegno di invalidità.
Ed invero, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 - che oggi rinvia all'art. 316 bis c.c. - non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr
Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Pertanto, pur avendo inizialmente, in sede di audizione, dichiarato di percepire Parte_1 una retribuzione mensile di € 1.200,00/1.300,00 e successivamente di aver trovato lavoro come OSS con retribuzione mensile di € 900,00, non si ritiene che tale unica circostanza, comparata alle nuove esigenze della figlia, sia tale da giustificare una diminuzione della misura dell'assegno di mantenimento stabilita con l'ordinanza presidenziale.
Peraltro, la predetta circostanza è rimasta priva di conforto probatorio, atteso che il ricorrente ha omesso di produrre documentazione attestante la sua situazione reddituale. Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, attesa la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Enna il
03.04.2004 tra , nato a [...] il [...] C.F..: Parte_1
e nata a [...] il [...], C.F.; C.F._1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune C.F._2 di Enna, all' anno 2004, parte II, serie A n. 7; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1 entro giorno 5 di ogni mese, un assegno dell'importo complessivo di € 220,00 mensili per
[...] il mantenimento della figlia , oltre il 50% delle spese straordinarie, da Persona_1 adeguarsi automaticamente ogni anno con riferimento agli indici ISTAT;
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 30.08.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott.ssa Francesca Balsamo Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
128, C.F.: , rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Calogero C.F._1
Buscarino;
-ricorrente- contro
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Tiziana Lipani;
C.F._2
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
4.02.2025, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.05.2021, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario, in Enna, il 03.04.2004, con CP_1
, dall'unione con la quale è nata una figlia, (nata ad [...] il
[...] Persona_1
19.01.2002), oggi maggiorenne.
Il ricorrente ha dedotto che, con sentenza n. 689/2015 del 21/12/2015, il Tribunale di Enna ha pronunciato la loro separazione personale e di non essersi più riconciliato con la moglie.
Il ricorrente si è altresì dichiarato disponibile alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne nella misura mensile di € 120,00.
La resistente, costituitasi in giudizio, mentre ha aderito alla domanda di divorzio ha precisato che:
- in sede di separazione, il Tribunale di Enna ha disposto a carico dell'odierno ricorrente un assegno mensile di mantenimento di € 120,00 in favore della figlia minorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia era stato calcolato tenendo conto che la resistente aveva un lavoro part-time e che la figlia, la quale all'epoca frequentava la scuola dell'obbligo, era destinataria di un assegno mensile dall'Inps di € 260,00 a titolo di indennità di frequenza a causa di una invalidità riconosciuta in capo alla stessa;
- che la figlia, essendo divenuta maggiorenne, non percepisce più la predetta indennità;
La resistente ha pertanto chiesto, tenuto conto del fatto che la figlia non percepisce più la predetta indennità e in considerazione delle maggiori esigenze derivanti dal fatto che quest'ultima studia all'università, di porre a carico di l'obbligo di corrispondere un contributo per Parte_1 il mantenimento della figlia pari ad € 350,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT.
Con ordinanza presidenziale del 17.11.2021 è stato onerato del pagamento a Parte_1 di un assegno mensile, quale contributo al mantenimento della figlia, di € 220,00, Controparte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, da versare entro il girono 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese estraordinarie necessarie per la figlia.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza di separazione resa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Con riferimento alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della figlia in difetto di ulteriori e diversi elementi di giudizio rilevanti, non può che confermarsi quanto Per_2 stabilito con l'ordinanza presidenziale e quindi va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile pari all'importo di € 220,00, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Sul punto va evidenziato che le peggiorate condizioni economiche in cui verserebbe il Parte_1
non possono di certo valere ad esimerlo dall'obbligo di contribuire al mantenimento della
[...] figlia nella misura indicata, tenuto conto sia delle maggiori spese dettate dagli studi universitari intrapresi dalla figlia, sia del fatto che quest'ultima non percepisce più l'assegno di invalidità.
Ed invero, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 - che oggi rinvia all'art. 316 bis c.c. - non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr
Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Pertanto, pur avendo inizialmente, in sede di audizione, dichiarato di percepire Parte_1 una retribuzione mensile di € 1.200,00/1.300,00 e successivamente di aver trovato lavoro come OSS con retribuzione mensile di € 900,00, non si ritiene che tale unica circostanza, comparata alle nuove esigenze della figlia, sia tale da giustificare una diminuzione della misura dell'assegno di mantenimento stabilita con l'ordinanza presidenziale.
Peraltro, la predetta circostanza è rimasta priva di conforto probatorio, atteso che il ricorrente ha omesso di produrre documentazione attestante la sua situazione reddituale. Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, attesa la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Enna il
03.04.2004 tra , nato a [...] il [...] C.F..: Parte_1
e nata a [...] il [...], C.F.; C.F._1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune C.F._2 di Enna, all' anno 2004, parte II, serie A n. 7; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1 entro giorno 5 di ogni mese, un assegno dell'importo complessivo di € 220,00 mensili per
[...] il mantenimento della figlia , oltre il 50% delle spese straordinarie, da Persona_1 adeguarsi automaticamente ogni anno con riferimento agli indici ISTAT;
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 30.08.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta