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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/06/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 871/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 12 giugno 2025 alle ore 10,26 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 871/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BARONE MARIA
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBENSI Controparte_1 P.IVA_1
FEDERIGO e dell'avv. MANZETTI DEBORA
Resistente
Compare per il ricorrente l'avv. BARONE MARIA, la Parte_1
quale riferisce che, dopo il deposito del ricorso in data 7 aprile 2025, la Provincia ha restituito al ricorrente l'assistente alla comunicazione come da piano individualizzato dello studente ricorrente e come da domanda.
Il difensore chiede il rinvio del processo per la pendenza di trattative volte alla definizione della controversia sulla regolamentazione delle spese processuali del cautelare e del merito.
Per nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice, rilevato che il carico del ruolo non consente il rinvio del processo, respinge la richiesta ed invita il difensore a concludere.
Il procuratore del ricorrente dà atto che è cessata la materia del contendere in quanto al minore è stato riassegnato l'assistente alla comunicazione e chiede la refusione delle spese processuali del cautelare e del merito, dichiarando di essere antistataria ai sensi dell'art. 93 cpc.
Il Giudice pronuncia
SENTENZA
Dando lettura della motivazione che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pagina 1 di 2 IL TRIBUNALE DI LIVORNO
E' cessata la materia del contendere in quanto, dopo il deposito del ricorso introduttivo del 7 aprile
2025, la ha ottemperato all'obbliga di restituire allo studente Controparte_1 Parte_1
, nato a [...] il [...], l'assistente alla comunicazione previsto, quale studente con
[...]
disabilità, dal piano di studi personalizzato.
Ai fini della regolamentazione delle spese processuali occorre affermare che la domanda di condanna della a ripristinare il servizio di assistenza alla comunicazione per la durata di 12 Controparte_1
ore settimanali, come previsto dal P.E.I. (piano educativo individualizzato) dello studente è fondata, come già affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione SU 25/11/2014 n.25011.
La , soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 91 cpc alla refusione delle Controparte_1
spese processuali in favore di spese che vengono Parte_1
liquidate nella misura di euro 804, per spese anticipate e di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, ivi inclusi gli onorari del cautelare, oltre a rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge e ne dispone in pagamento in favore dell'avv. Maria Barone ai sensi dell'art. 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della , ogni contraria domanda,
[...] Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1 [...]
la somma di euro 804, per spese anticipate e di euro 4.712,00 per Parte_1
onorari di avvocato, oltre a rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge e ne dispone il pagamento in favore dell'avv. Maria Barone ai sensi dell'art. 93 cpc.
Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 12 giugno 2025 alle ore 10,26 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 871/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BARONE MARIA
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBENSI Controparte_1 P.IVA_1
FEDERIGO e dell'avv. MANZETTI DEBORA
Resistente
Compare per il ricorrente l'avv. BARONE MARIA, la Parte_1
quale riferisce che, dopo il deposito del ricorso in data 7 aprile 2025, la Provincia ha restituito al ricorrente l'assistente alla comunicazione come da piano individualizzato dello studente ricorrente e come da domanda.
Il difensore chiede il rinvio del processo per la pendenza di trattative volte alla definizione della controversia sulla regolamentazione delle spese processuali del cautelare e del merito.
Per nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice, rilevato che il carico del ruolo non consente il rinvio del processo, respinge la richiesta ed invita il difensore a concludere.
Il procuratore del ricorrente dà atto che è cessata la materia del contendere in quanto al minore è stato riassegnato l'assistente alla comunicazione e chiede la refusione delle spese processuali del cautelare e del merito, dichiarando di essere antistataria ai sensi dell'art. 93 cpc.
Il Giudice pronuncia
SENTENZA
Dando lettura della motivazione che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pagina 1 di 2 IL TRIBUNALE DI LIVORNO
E' cessata la materia del contendere in quanto, dopo il deposito del ricorso introduttivo del 7 aprile
2025, la ha ottemperato all'obbliga di restituire allo studente Controparte_1 Parte_1
, nato a [...] il [...], l'assistente alla comunicazione previsto, quale studente con
[...]
disabilità, dal piano di studi personalizzato.
Ai fini della regolamentazione delle spese processuali occorre affermare che la domanda di condanna della a ripristinare il servizio di assistenza alla comunicazione per la durata di 12 Controparte_1
ore settimanali, come previsto dal P.E.I. (piano educativo individualizzato) dello studente è fondata, come già affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione SU 25/11/2014 n.25011.
La , soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 91 cpc alla refusione delle Controparte_1
spese processuali in favore di spese che vengono Parte_1
liquidate nella misura di euro 804, per spese anticipate e di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, ivi inclusi gli onorari del cautelare, oltre a rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge e ne dispone in pagamento in favore dell'avv. Maria Barone ai sensi dell'art. 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della , ogni contraria domanda,
[...] Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1 [...]
la somma di euro 804, per spese anticipate e di euro 4.712,00 per Parte_1
onorari di avvocato, oltre a rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge e ne dispone il pagamento in favore dell'avv. Maria Barone ai sensi dell'art. 93 cpc.
Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 2 di 2