Art. 4.
Nella prima attuazione della presente legge e sino alla applicazione delle norme di cui ai successivi articoli, al funzionamento dei servizi dell'alimentazione si provvede:
1) con il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 2, lettera a) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che alla data della presente legge e da almeno dieci anni trovisi in posizione di comando presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione ed i suoi organi periferici e venga confermato in tale posizione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le esigenze dei nuovi servizi dell'alimentazione;
2) con il personale dell'Alto Commissariato della alimentazione di cui all'art. 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;
3) con il personale dell'Alto Commissariato della alimentazione di cui all'art. 2, lettera c), del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;
4) con il personale delle Sezioni provinciali della alimentazione di cui alla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;
5) con il personale degli organismi istituiti in base all' art. 1, lettera h) del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385 , che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che risulti trattenuto in servizio per le esigenze della liquidazione degli organismi medesimi ai sensi dell' art. 12, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 .
Il personale contemplato nei numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente comma conserva, nelle more dell'applicazione delle norme dei successivi articoli, la posizione giuridica e il trattamento economico organicamente acquisiti, alla data della presente legge, presso la rispettiva Amministrazione di appartenenza. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 8 novembre 1961, n. 1247 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L' art. 4, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199 , deve intendersi nel senso che la posizione giuridica ed il trattamento economico acquisiti dagli impiegati contemplati nei numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma dello stesso articolo, sono riferite alla posizione ed al trattamento ad essi spettanti, per effetto di disposizioni anteriori, comprese le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e successive integrazioni e modificazioni, anche se nei loro confronti non abbiano trovato completa applicazione".
Nella prima attuazione della presente legge e sino alla applicazione delle norme di cui ai successivi articoli, al funzionamento dei servizi dell'alimentazione si provvede:
1) con il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 2, lettera a) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, che alla data della presente legge e da almeno dieci anni trovisi in posizione di comando presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione ed i suoi organi periferici e venga confermato in tale posizione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le esigenze dei nuovi servizi dell'alimentazione;
2) con il personale dell'Alto Commissariato della alimentazione di cui all'art. 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;
3) con il personale dell'Alto Commissariato della alimentazione di cui all'art. 2, lettera c), del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;
4) con il personale delle Sezioni provinciali della alimentazione di cui alla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissario per l'alimentazione, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;
5) con il personale degli organismi istituiti in base all' art. 1, lettera h) del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385 , che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che risulti trattenuto in servizio per le esigenze della liquidazione degli organismi medesimi ai sensi dell' art. 12, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 .
Il personale contemplato nei numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente comma conserva, nelle more dell'applicazione delle norme dei successivi articoli, la posizione giuridica e il trattamento economico organicamente acquisiti, alla data della presente legge, presso la rispettiva Amministrazione di appartenenza. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 8 novembre 1961, n. 1247 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L' art. 4, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199 , deve intendersi nel senso che la posizione giuridica ed il trattamento economico acquisiti dagli impiegati contemplati nei numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma dello stesso articolo, sono riferite alla posizione ed al trattamento ad essi spettanti, per effetto di disposizioni anteriori, comprese le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e successive integrazioni e modificazioni, anche se nei loro confronti non abbiano trovato completa applicazione".