Art. 260-bis. (( (Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca).)) 1. ((L'autorita' giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale nonche' all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, puo', anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19-quater o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Il provvedimento di rigetto dell'istanza dei soggetti indicati e' impugnabile nel termine di trenta giorni.)) 2. ((L'importo della cauzione di cui al comma 1 e' stabilito dall'autorita' giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonche' delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affidamento definitivo. Il versamento della cauzione e' condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo.)) 3. ((Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo e' emesso nei riguardi dell'affidatario individuato.)) 4. ((La cauzione e' versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorita' giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione e' versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.)) 5. ((La documentazione relativa al versamento della cauzione e' inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento.)) 6. ((Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca)) .
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1 luglio 2025
1 luglio 2025
Commentari • 2
- 1. Annamaria Villafrate, Autore presso ilDirittoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 9 luglio 2025
[…] Il nuovo art. 260-bis del codice di procedura penale regola il sequestro, consentendo l'affidamento degli animali a enti, associazioni o privati dietro cauzione. […]
Leggi di più… - 2. Quali sono i reati contro gli animali?Maria Vittoria Simoni · https://www.dequo.it/articoli/ · 14 marzo 2026
[…] Affido degli animali sequestrati (art. 260-bis c.p.p.) La riforma introduce nel codice di procedura penale l'art. 260-bis, che regola l'affidamento definitivo degli animali oggetto di sequestro o confisca. […]
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