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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12390 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73871/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 73871/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 14/5/2025 e promosso da:
(C.F. e P.IVA n. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in San Giovanni Teatino (CH), Via Aterno n. 139-141
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._1 residente in [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Angelo Monardo del Foro di Vibo Valentia, (C.F.
, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Via C.F._2
Elio Vittorini snc, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_3 C.F._3 in Pescara, Strada Crati n. 4/4, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Argento del foro di
Pescara, (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._4
Pescara, Via Cesare Battisti n. 31, in virtù di procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTI contro
, Controparte_1 capogruppo del , iscritto all'Albo dei Gruppi bancari e Controparte_2 della Banche n. 5251, C.F. e n. iscrizione presso Registro delle Imprese di Roma , P.IVA_2
R.E.A. di Roma n. società partecipante al gruppo IVA , p. P.IVA_3 Controparte_2
IVA , con sede in - 00178- Roma, alla Via Lucrezia Romana n. 41/47, e per essa la P.IVA_4
1 Controparte_3 denominazione come assunta nella seduta assembleare del 14.12.15 – verbale a rogito notaio di Roma Rep. 37143 – C.F. e P.IVA con sede Persona_1 P.IVA_5 P.IVA_4 legale in Roma, alla Via Lucrezia Romana n.41/47, in qualità di mandataria con rappresentanza, in virtù di procura conferita con atto autenticato nella firma del Notaio Dott. in Per_2 CP_4
Sesto San Giovanni, del 19/4/2021 Rep. n. 32.584, Racc. n. 15.314, che agisce in persona di un
Procuratore Speciale, Dott. , a tanto abilitato e dotato degli opportuni Controparte_5 poteri, giusta procura rilasciata dal Presidente del CdA Prof. con atto Persona_3 autenticato nella firma dal Notaio di Roma, in data 14.09.2020, Rep. 46371, Persona_1
Racc. 21174, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 il 22.09.2020 al n. 9173 serie
1T – a sua volta abilitato e dotato degli opportuni poteri ai sensi dello Statuto Sociale vigente e della delibera del CdA della Società in data 25.06.2020, elettivamente domiciliata in Salerno,
C.so Vittorio Emanuele n. 193, presso lo studio dell'Avv. Francesco Borza,
, dal quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e CodiceFiscale_5 disgiuntamente, all'Avv. Fabio Borza, C.F. C.F._6
OPPOSTA nonché società unipersonale costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile Controparte_6
1999, con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. , iscritta P.IVA_6 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'TA ai sensi del regolamento 12 dicembre
2023 al n. 358598, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - quale mandataria in forza di procura speciale del 09/12/2021 conferita con atto in autentica del notaio di Pordenone, rep. n. 32875 e racc. n. 22005, registrato a Pordenone il Persona_4
Cont 09/12/2021 al n. 20254 Serie 1T - NEXT con sede legale in RA, Viale Sergio CP_1
Cavina n. 19, capitale sociale €3.800.000,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di FE e RA , società esercente l'attività di P.IVA_7 recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al l.r.p.t. dalla Questura di RA Cat. 13/B/2021/P il 20/05/2020 e CP_8 successivo aggiornamento il 12/01/2021, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al presente atto, dall'Avv. Laura Facchini del Foro di RA (C.F. - FAX 0544.33423 – PEC C.F._7
2 ), il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni Email_1
e le notificazioni inerenti al giudizio agli indirizzi telefax e PEC sopra indicati, che tengono luogo dell'elezione di domicilio
INTERVENUTA
OGGETTO: mutuo – opposizione al decreto ingiuntivo n. 17160/2022
CONCLUSIONI: per gli opponenti e “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni Parte_1 Parte_2 contraria istanza, eccezione e difesa: IN VIA PRELIMINARE: a) ritenere e dichiarare nullo, e/o annullabile e/o inefficace per violazione degli artt. 633, 644 c.p.c., 50 e 117 T.U.B. e 1284 c.c. e, per l'effetto, revocare decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 30.09.2022 n. 17160/2022 (RG n. 51368/2022) per i motivi e le eccezioni tutti in narrativa, previo rigetto dell'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le ragione dedotte in epigrafe;
Relativamente alle fidejussioni a) Accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza della banca dall'agire nei confronti dei fideiussori per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 c.c.; b) In subordine in caso di rigetto delle due precedenti eccezioni, dichiarare il difetto di astrattezza della fideiussione o delle fideiussioni prestate rispetto al contratto di mutuo di cui è causa e conseguentemente dichiarare i fideiussori obbligati al pagamento delle somme dovute dal debitore principale escluse quelle derivanti dalla violazione di norme imperative ovvero non più dovute per estinzione o venir meno dell'obbligazione principale per l'adempimento ovvero per altre causali;
Gradatamente nel merito
- in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità: a) della clausola di cui all'articolo 7 del contratto di finanziamento chirografario, contenente la convenzione del TAEG o ISC del contratto di mutuo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto a sensi e per gli effetti degli artt. 1346, 1418 e 1419 cc nonché, con specifico riferimento al dimostrato effetto anatocistico del TAN, anche per violazione dell'art. 1283 cc;
- per l'effetto, dichiarare la sostituzione delle clausole nulle con la previsione dell'articolo 1284 comma 3 cc e, quindi, con l'applicazione del tasso di interesse legale ovvero con il tasso BOT minimo emesso nei 12 mesi precedenti la data di stipula del contratto, in regime di capitalizzazione semplice.
- In subordine dichiarata la nullità delle clausole del contratto di finanziamento per l'insufficienza delle clausole predisposte ai fini della corretta e precisa determinazione del piano di ammortamento, dell'ammontare delle rate sia per capitale che per interessi, della loro variazione in base alla variazione dell'Euribor per violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. nonché delle norme sulla trasparenza previste dagli artt. 116 e 117 4°, 6°, 7° ed 8° co. TUB, della delibera CICR 4/3/2003 e della Circolare n. 229/99 nonché delle Circolari 24/5/92 e 20/5/96 della Banca d'TA dichiarare dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 117 7° co. TUB anziché di quelli applicati decurtando la differenza da quelli pretesi dalla banca;
- In subordine dichiarare che la previsione di un piano di ammortamento alla francese senza l'indicazione del regime di capitalizzazione composta praticata costituisce violazione dell'art. 1283 c.c. e 120 TUB nonché degli artt. 1325-1346 e 1318 c.c. e dell'art. 117 4° co. TUB;
di conseguenza dichiarare la nullità degli interessi applicati e disporre la sostituzione degli stessi o
3 col tasso previsto dall'art. 117 7° co. TUB o dal TAN dichiarato in contratto secondo un piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice da disporsi mediante idonea CTU;
- In ulteriore subordine dichiarare la nullità della clausola 6 del contratto di finanziamento ai sensi degli artt. 116, 117 4°, 6°, 7° e 8° co. TUB per violazione delle norme sulla trasparenza previste dalla delibera CICR 4/3/2003 e 229/99, ovvero perché costituente pratica commerciale ingannevole con conseguente applicazione nell'un caso e nell'altro del tasso di interesse previsto dall'art. 117 7° co. TUB ovvero ai sensi dell'art. 1337 c.c. del TAEG effettivamente convenuto ed indicato in contratto anziché di quello applicato;
- per l'effetto, compensare la quota capitale ancora dovuta (in base alla valutazione giudiziale) con la quota interessi illegittimamente versata dalla mutuataria;
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto Procuratore costituito. Con riserva di formulare, nell'instaurando giudizio di merito, domanda di risarcimento del danno causato dall'illegittima segnalazione alla centrale rischi”
per l'opponente “Voglia accogliere tutte le conclusioni rassegnate nell'atto di Parte_3 opposizione a d.i., in via preliminare, di merito ed istruttorie, con rigetto di tutte le eccezioni e richieste avanzate dalla controparte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
per l'opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, all'esito dell'espletamento dei mezzi istruttori che il caso richiede, in ordine di gradualità così provvedere: 1) accertare e dichiarare tardiva la spiegata opposizione da parte del Sig. con ogni conseguenziale provvedimento, Parte_2 2) dichiarare la infondatezza di ogni avversa pretesa, con conseguenziale rigetto di tutte le domande formulate, infondate in fatto e in diritto, quindi anche delle domande riconvenzionali spiegate, 3) confermare, alla data dell'11.07.2022, legittima la richiesta dell'intero credito ingiunto, 4) accertare e dichiarare che alla data del 25.11.2022, a seguito della escussione della citata garanzia, il credito ancora vantato dalla opposta è pari €46.069,99, oltre accessori, 5) condannare, comunque ed in ogni caso, gli opponenti al pagamento in solido in favore della opposta della somma di €46.069,99, oltre accessori e spese, tenuto conto della fideiussione escussa in epoca successiva alla notificazione del monitorio”
per l'intervenuta “dichiara di intervenire nel procedimento in epigrafe indicato Controparte_6 in sostituzione della predetta Cedente in tutti i rapporti già dedotti e meglio specificati in atti e contestualmente si riporta integralmente a quanto già esposto, chiesto, dedotto e prodotto da
, facendo proprie tutte le Controparte_9 domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate, anche in udienza, da intendersi qui integralmente ritrascritte.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 1/10/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della
[...]
e, per essa, la Controparte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il
[...] decreto ingiuntivo n. 17160/2022, N.R.G. 51368/2022, con cui ingiungeva alla in Parte_1 persona del legale rappresentante, quale debitrice principale, nonché a e Parte_2 Pt_3
4 quali garanti, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 406.437,65, oltre Pt_3 ad interessi e spese del procedimento, quale saldo debitore del contratto di mutuo chirografario stipulato il 14/9/2020 tra le società e cui è succeduta Parte_1 Controparte_10 la per effetto del contratto di cessione di ramo d'azienda del 16/12/2020, Controparte_1 garantito da e ed assistito dalla garanzia del Fondo pubblico di Parte_2 Parte_3 garanzia ex L. n. 662/1996.
2. Con atto di citazione notificato in data 28/11/2022 la in persona del legale Parte_1 rappresentante, e convenivano in giudizio avanti all'intestato Parte_2 Parte_3
Tribunale la e, per essa, la Controparte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo
[...] opposizione al decreto ingiuntivo n. 17160/2022, N.R.G. 51368/2022, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 1°/10/2022, chiedendone la revoca.
L'opponente eccepiva:
- la carenza di idonea prova del credito ingiunto, ritenendo che tale non si potesse considerare l'estratto conto certificato ex art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993;
- la nullità della fideiussione per violazione del divieto di doppia garanzia di cui alla L. n.
662/1996;
- la decadenza della banca dall'escussione della garanzia per l'inosservanza del termine ex art. 1957 c.c., avendo intrapreso l'esecuzione contro i fideiussori il 18/10/2022, dopo oltre due mesi dalla dichiarazione di decadenza dei garanti dal beneficio del termine ed essendo la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. nulla per violazione della disciplina in materia di antitrust;
- la necessità di limitare l'escussione della fideiussione nei limiti di valore dell'obbligazione principale;
- la nullità del contratto di mutuo chirografario per invalidità del piano di ammortamento alla francese, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1418 e 1419 c.c., con effetto anatocistico del
TAN, per difformità dell'ISC/TAEG indicato in contratto (3,332%) da quello pattuito
(3,6845%), con conseguente nullità della clausola n. 7, nonché per il riferimento al parametro dell'euribor nella determinazione del TAN.
Con memoria del 15/2/2023 si costituiva con un nuovo procuratore ad litem, Parte_3 facendo proprie le difese svolte dal precedente difensore.
3. Con comparsa del 22/2/2023 si costituiva in giudizio la
[...]
e, per essa, la Controparte_9 Controparte_11
[..
[...] [
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo
[...]
l'inammissibilità dell'opposizione proposta da in quanto proposta tardivamente Parte_2 il 28/11/2022 a fronte della notificazione del decreto ingiuntivo il 13/10/2022. Relativamente agli altri opponenti, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata in fatto e in diritto, affermando la legittimità del contratto di mutuo controverso e la correttezza della propria condotta anche verso i garanti.
4. Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., con le note scritte di trattazione del 19/4/2023 eccepiva che la Banca aveva escusso la Parte_3 garanzia del Mediocredito Centrale per € 365.756,29, cosicché l'asserito credito residuo ammonterebbe ad € 46.069,99, circostanza ribadita dagli altri opponenti con le note scritte di trattazione del 25/4/2023 e che, trattandosi di materia bancaria, era prevista la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità.
Con comparsa del 28/5/2024 interveniva la società unipersonale, costituita ai Controparte_6 sensi della L. n. 130 del 30 aprile 1999, e per essa, quale mandataria in forza di procura speciale del 09/12/2021, conferita con atto in autentica del notaio di Pordenone, rep. Persona_4
n. 32875, racc. n. 22005, registrato a Pordenone il 9/12/2021 al n. 20254, serie 1T, la CP_12
in persona del legale rappresentante pro tempore, riportandosi alle difese esposte
[...] dall' , facendo proprie tutte le Controparte_9 domande e le eccezioni formulate dall'opposta.
Il con le note scritte di trattazione depositate l'8/5/2024, eccepiva la carenza di Pt_3 legittimazione attiva dell'intervenuta, evidenziando la mancanza di prova della sua qualità di cessionaria del credito controverso.
In seguito, all'udienza del 14/5/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa era assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con la comparsa conclusionale, oltre a ribadire le precedenti difese, con Parte_3 approfondimento dell'eccezione di nullità, totale parziale, della fideiussione da lui prestata per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, eccepiva la natura vessatoria delle clausole della fideiussione ed in particolare della deroga all'art. 1957 c.c., ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.
205/2006 (cod. consumo), evidenziando che la banca non lo aveva informato delle condizioni economiche della debitrice principale, né del rapporto garantito.
Con la memoria di replica, l'opposta deduceva la tardività e l'infondatezza dell'avversa eccezione di nullità, totale o parziale, della fideiussione de qua sollevata dal Pt_3
6 ***
5. E' inammissibile l'opposizione proposta da al quale il ricorso e il pedissequo Parte_2 decreto ingiuntivo sono stati notificati a mezzo del servizio postale il 13/10/2022, mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato il 28/11/2022, oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c.. Trattandosi di violazione di un termine perentorio, ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione.
6. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta sollevata da Parte_3 da qualificarsi come contestazione della titolarità del credito controverso in capo alla CP_6
è priva di pregio. La questione sollevata attiene, invero, al difetto di titolarità del diritto
[...] sostanziale, non alla carenza della legitimatio ad causam, non avendo l'eccipiente addotto che la controparte abbia esercitato nel presente giudizio in nome proprio un diritto altrui (ex art. 81
c.p.c.), bensì la mancanza di titolarità del credito controverso in capo all'intervenuta.
Ciò posto, l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni
7 da parte della Banca d'TA, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/1995).
Tanto premesso, osserva la giurisprudenza prevalente che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).
Si rileva, infatti, che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova
8 dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023).
Nella specie, è provata la qualità di cessionaria dell'intervenuta, la quale, a supporto della titolarità del credito controverso, ha prodotto copia della G.U.R.I. n. 38 del 30/3/2024, su cui è stato pubblicato l'avviso di cessione pro soluto in favore dell' da parte, inter Controparte_6 alios, della di un portafoglio di Controparte_9 crediti derivanti da rapporti contratti dalla cedente con i propri clienti tra l'8/11/1991 ed il
30/10/2020, nonché la dichiarazione di cessione della in data 12/5/2025, Controparte_1 con cui si dà atto che il credito vantato da quest'ultima società verso la Parte_1 [...]
e fondato sul mutuo chirografario stipulato il 14/9/2020 di originari € Parte_2 Parte_3
9 410.000,00, è stato ceduto alla con contratto dell'11/3/2024, di cui è stata data Controparte_6 pubblicità mediante l'avviso sopra menzionato.
Trattasi, invero, di documenti idonei a comprovare l'intervenuta cessione del credito per cui è causa a favore dell'intervenuta, che risulta, quindi, l'attuale titolare del credito controverso.
7. Nel merito, quanto all'opposizione proposta dalla e da per Parte_1 Parte_3 costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, l'opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, avendo versato in atti il contratto di mutuo chirografario stipulato il 14/9/2020 tra la e la Controparte_10 dell'importo di € 410.000,00, con durata fino al 31/8/2026, compreso il periodo di Parte_1 preammortamento (art. 4.1) e con obbligo della mutuataria di “restituire le somme mutuate con il metodo dell'ammortamento progressivo, corrispondendo n. 60 (Sessanta) rate posticipate comprensive di quota capitale ed interessi, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese di cui la prima scadente il 30.09.2021 di importo pari ad € 7.367,19.”, nonché “a pagare n. 12 (Dodici) rate mensili, di cui la prima scadente il 30.09.2020 dell'importo di €539,18 di soli interessi di preammortamento sulla somma erogata”.
Il tasso di interesse, ex art.
4.2 del contratto, è stato fissato sino al 31/12/2020 in misura pari al
10 tasso nominale annuo del 3,000%, con la previsione che “Successivamente il tasso d'interesse che maturerà sul Finanziamento sarà variabile in via trimestrale posticipata, a partire dal giorno successivo (di seguito la “data di decorrenza”) le seguenti date: 31 Marzo, 30 Giugno, 30
Settembre e 31 Dicembre (di seguito la “Data di Variazione del tasso”) e regolerà il finanziamento sino alla successiva Data di Variazione del tasso (di seguito “Periodo di
Interessi”). Il tasso annuo nominale (il TAN) sarà pari alla somma tra: i. il margine pari a 3,000
(Tre/00) punti (di seguito “il Margine”); + (più) il parametro Euribor a tre mesi base 360 (di seguito “il Parametro”), rilevato per ogni periodo d'interessi secondo le modalità appresso specificate, arrotondato ai dieci centesimi superiori”.
Il tasso di mora, ex art. 6 del contratto, veniva concordato nella misura del tasso “che risulterà il minore tra (i) il tasso di cui al precedente articolo 4.2 vigente al momento della stipula del contratto, aumentato di 4,00 punti e (ii) il tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 c.p. e all'art. 2, punto 4, Legge 108/1996 tempo per tempo vigente nel periodo della mora”. La mutuataria ha rilasciato quietanza del contestuale versamento della somma mutuata da parte dell'istituto di credito ex art. 3 del contratto.
Ai sensi dell'art.
8.1 del contratto si sono costituiti fideiussori della mutuataria fino alla concorrenza di € 615.000,00 e a garanzia delle obbligazioni Parte_2 Parte_3 assunte dalla verso la mutuante. Parte_1
Orbene, a fronte della prova della stipulazione del mutuo sopra descritto e della datio della somma mutuata, le eccezioni sollevate dall'opponente non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
La censura relativa al piano di ammortamento concerne in sostanza il sistema di ammortamento alla francese. Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
11 La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015). Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato”
12 (cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).
Corrobora la citata analisi ermeneutica l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il sistema di ammortamento c.d. alla francese non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata (cfr. Cass. civ. n. 16221 del 19/5/2022; App. Milano n.
1830 del 24/4/2019).
La Suprema Corte, in un recente arresto a sezioni unite, ha illustrato le caratteristiche del piano di ammortamento «alla francese», definito come il «più diffuso in TA» nelle disposizioni della
Banca d'TA del 29 luglio 2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (allegato 3). Esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi
(maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via. Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
«alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori
13 interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. civ. sez. un. n. 15130 del 29/05/2024).
Nel caso in esame, dunque, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al tipo di ammortamento applicato, non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.
In realtà la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata, né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato.
Osserva, in particolare, la Suprema Corte con la citata sentenza n. 15130/2024 che l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ ma non prevede che sugli interessi scaduti e non scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese
è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Un'opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
«alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di
14 legittimità: «nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. civ. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. civ. n. 27823/2023 in materia fiscale).
La produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG sarebbe una patologia, che va specificamente allegata e comprovata dalla parte che la deduce.
Concludendo sul punto, si conferma l'adesione all'orientamento che esclude che il piano di ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, ovvero l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto e la violazione del divieto di anatocismo.
Con particolare riferimento al caso di specie, si richiama un recente arresto della Suprema Corte, secondo cui, in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (Cass. civ. n. 7382 del 19/03/2025).
E' legittimo il richiamo all'Euribor quale parametro di calcolo del tasso d'interesse, poiché,
15 attraverso il richiamo a tale parametro, il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio ad un parametro di riferimento certo. Parte_4
La determinazione della misura degli interessi può, infatti, essere validamente pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato. I tassi
Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza, essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui cd. a tasso variabile.
Si condivide, pertanto, l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell'Euribor soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità delle clausole.
La dedotta difformità tra TAEG previsto dal contratto e quello applicato non rileva ai fini della validità del contratto, non venendo in rilievo un l'ipotesi di credito al consumo, essendo la mutuataria una società di capitali.
La disciplina di cui agli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 385/1993 impone alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti e l'art. 116, co. III,
D.Lgs. n. 385/1993 demanda il compito di individuare più specificamente gli obblighi informativi in capo agli istituti di credito al CICR, che, con delibera del 4/3/2003, ha demandato alla Banca d'TA l'individuazione dei contratti per i quali gli istituti di credito devono riportare espressamente l'indicatore sintetico di costo, indicandone il contenuto e i parametri di calcolo.
La Banca d'TA, dando esecuzione alla citata normativa, con l'aggiornamento del 25/7/2003, ha introdotto la disciplina dell'ISC nel Titolo X, sezione II, delle proprie Istruzioni di vigilanza di cui alla circolare n. 229 del 21/4/1999, il cui punto 9 dispone che il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 385/1993 nella versione vigente ratione temporis, e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003:
— mutui;
— anticipazioni bancarie;
— altri finanziamenti.
E' stata prevista, inoltre, per il credito al consumo l'applicazione delle disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U.B..
16 In seguito, il 29/7/2009, la Banca d'TA ha emanato il provvedimento portante le disposizioni sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», successivamente integrate, il cui paragrafo 8.2 dispone che “Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del
4/3/2003:
- mutui;
- anticipazioni bancarie;
- altri finanziamenti;
- aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.
La suddetta circolare della Banca d'TA del 29/7/2009 ha, inoltre, introdotto l'obbligo di indicazione dell'ISC (così denominato) nei contratti di conto corrente stipulati con i consumatori.
Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B) o, in presenza di ipoteca su un bene immobile, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori”. Par L'obbligo di indicazione in contratto dell' è stato, dunque, introdotto con la delibera del
CICR n. 10688 del 4/3/2003, che ha demandato alla Banca d'TA di individuare le operazioni e i servizi a fronte dei quali detto indice, “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente”, debba essere segnalato, nonché la formula per la relativa rilevazione. Orbene, soltanto con il IX aggiornamento della Circolare n.
229 del 21/4/1999 - Istruzioni di Vigilanza per le banche) in data 25/7/2003 la Banca d'TA ha statuito al paragrafo 9, sezione II, che “il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del
T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: — mutui;
— anticipazioni bancarie;
— altri finanziamenti”.
Tanto premesso, si sono diffusi vari orientamenti sulle conseguenze della omessa o erronea indicazione del TAEG nei contratti a cui non è applicabile la disciplina di cui all'art. 125-bis
TUB: secondo il primo orientamento l'omessa indicazione del TAEG o la sua indicazione in difformità da quello effettivamente applicato costituirebbe una violazione dell'art. 117, co. VI,
17 D.Lgs. n. 385/1993, che sancisce la nullità delle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, cui consegue la nullità della clausola relativa agli interessi e la necessità di applicare – in sostituzione del tasso dichiarato nullo – il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell'art. 117, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993 (cfr.
Trib. Chieti, n. 230 del 23 aprile 2015). Conformemente al prevalente indirizzo ermeneutico, invece, il TAEG non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione del TAEG, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma VI, D.Lgs. n.
385/1993 (cfr. Trib. Roma 19/4/2017).
Quest'ultimo orientamento si è consolidato nella recente giurisprudenza di merito, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993 dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore Par costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell' ) sono da considerarsi nulle.
Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra Par
e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993.
L'erronea indicazione del TAEG non determina, quindi, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, pertanto la violazione Par dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l'erronea quantificazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. Milano n. 10832 del 26/10/2017).
Sul punto è intervenuta ex professo la Suprema Corte, secondo cui, in tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed
18 altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. civ. n. 39169 del 09/12/2021).
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Ciò posto, la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione del TAEG, è prevista nel nostro ordinamento esclusivamente per il caso del credito al consumo, segnatamente dall'art. 125-bis, co. VI del D.Lgs. n. 385/1993, che recita: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” (cfr. Cass. civ.
n. 14000 del 22/5/2023).
Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni unite della Suprema Corte, secondo cui il TAEG è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.U.B., sicché la sua eventuale mancata previsione non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 15130 del
29/05/2024, che precisato che l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'TA il
25/7/2003, attuative della delibera CICR del 4/3/2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.U.B. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e
120-decies, comma 3, T.U.B. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»).
8. Quanto alla fideiussione, trattasi di garanzia valida ed efficace, essendo stata prestata, quale garanzia specifica sottoscritta da e ai sensi dell'art.
8.1 del contratto di mutuo Parte_2 Pt_3 chirografario sopra menzionato e del punto VII dell'allegato capitolato, entro il massimale di €
15.000,00, dovendosi considerare non soltanto la somma capitale mutuata, ma tutte le prestazioni
19 poste a carico della anche a titolo di interessi e spese. Parte_1
Non coglie nel segno l'eccepita invalidità della fideiussione de qua per violazione della L.
662/1996, sul presupposto che il mutuo è garantito dal al 90% (per € Controparte_13
369.000,00). Invero, il divieto di ulteriori garanzie di cui all'art. 1, parte II, par.
4.4 del D.M.
23/9/2004 del Ministero delle Produttive riguarda ulteriori garanzie reale, assicurativa e CP_14 bancaria, categoria cui non appartiene quella prestata dal trattandosi di fideiussione Pt_3 sottoscritta da una persona fisica, quindi di una garanzia di tipo personale non prestata da società bancaria o assicurativa.
L'eccezione di decadenza della creditrice dalla garanzia escussa è infondata.
Si rileva in primis che tra le clausole della fideiussione in oggetto è compresa la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c.. La decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale non solo può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore
(cfr. Cass. 6 aprile 1992, n. 4208; Cass. 28 marzo 1990 n. 2545; Cass. 20 aprile 1982, n. 2461), trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. civ. n. 394 dell'11/1/2006; Cass. civ. n. 776 del 20/1/2004), ma non rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (cfr. Cass. civ. n. 9245 del 18/04/2007).
In questo senso, ad esempio, oltre alle risalenti Cass. civ. n. 1404 del 16/6/1961; Cass. civ. n. 693 del 21/3/1963; Cass. civ. n. 2034 del 10/7/1974, Cass. civ. n. 26906 del 20/09/2023, che evidenzia che nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.).
E' priva di pregio l'eccezione di nullità – totale o parziale, relativamente alla deroga all'art. 1957
c.c. – sollevata dagli opponenti per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990.
Non sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa dell'adito
Tribunale, poiché la questione della nullità parziale della fideiussione per cui è causa per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 è stata sollevata in via di mera eccezione.
La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della
20 normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. (cfr. Cass. civ.
n. 3248 del 02/02/2023; Cass. civ. n. 28410 del 05/11/2024).
Nel merito, premesso che il non ha documentato in modo idoneo l'eccezione di nullità, Pt_3 la fideiussione in oggetto è specifica, quindi non soggiace alla nullità parziale per violazione della normativa in materia di antitrust predicata dalla Banca d'TA con il provvedimento n.
55/2005 citato dall'eccipiente.
Si richiama al riguardo un recente arresto della Suprema Corte, formatosi in materia di contratto autonomo di garanzia, la cui ratio decidendi è estensibile alla fattispecie in esame, secondo cui il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'TA concerne le sole fideiussioni omnibus, pertanto, in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non ad altri negozi (cfr. Cass. civ. n. 26847 del 16/10/2024; Cass. civ. n.
19401 del 15/7/2024: con quest'ultima pronuncia la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile la quaestio nullitatis della fideiussione per violazione della disciplina in materia di antitrust per motivi di rito, ha tuttavia va rimarcato che la fideiussione sottoposta al suo esame era una
“Fideiussione specifica” della Banca d'TA n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento).
Corrobora l'orientamento prevalente in giurisprudenza contrario all'estensione alle garanzie specifiche della nullità parziale delle fideiussioni omnibus per violazione dell'art. 2 della L. n.
287/1990 una recente pronunzia della Suprema Corte, che, intervenendo ex professo sulla questione, ha escluso tale estensibilità per due ordini di ragioni: la prima poggia sulla considerazione che l'adozione delle clausole contestate per una serie indefinita e futura di rapporti, come avviene nella fideiussione omnibus, ha effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, in coerenza con gli assetti della materia stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui le singole deroghe previste dallo schema di
21 fideiussione omnibus predisposto dall'ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie. La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel provvedimento di Banca d'TA al punto
78, in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”. In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole
“incriminate” dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus
è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato dalla Banca d'TA si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Siffatta lettura restrittiva della portata del provvedimento della Banca d'TA è supportata dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, di attuazione della direttiva 104/2014/UE cd. “private enforcement”, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ. n. 21841 del
2/8/2024). Il mero dato oggettivo della corrispondenza delle clausole contestate, previste nella fideiussione specifica prestata dall'odierna parte attrice, non è, dunque, idoneo a provare l'esistenza di un'intesa illecita a monte, di cui la stipulazione del contratto a valle costituisca attuazione. In assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) della L. n.
287/1990, relativa alla formulazione uniforme delle fideiussioni specifiche, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della
22 prestazione della fideiussione grava sulla parte che ha dedotto la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. Invero, la domanda attorea ha introdotto un giudizio stand alone, in cui la parte attrice non può giovarsi, come nelle follow on actions, dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, in mancanza di un simile accertamento, gravando, dunque, sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui la prova dell'esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione (cfr. Trib. Milano n. 3111/2024).
Il citato orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte in un recente arresto, secondo cui provvedimento della Banca d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce (cfr. Cass. civ. n. 1170 del 17/01/2025).
Ed ancora, osserva la Suprema Corte che il provvedimento della Banca d'TA n. 55/2005 è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
Cass. civ. n. 1851 del
25/01/2025).
Si rileva, infine, che la banca ha agito in giudizio, con il deposito del ricorso monitorio, entro il termine di sei mesi dalla risoluzione del contratto di mutuo controverso, dichiarata con lettera raccomandata del 27/6/2022, ricevuta in pari data dalla e dal il 30/6/2022, Parte_1 Pt_3 essendo stato emesso il decreto ingiuntivo il 1°/10/2022, data sicuramente successiva a quella di proposizione del relativo ricorso.
Non è, invero, applicabile alla fattispecie il termine di due mesi di cui al terzo comma del citato art. 1957 c.c., poiché i garanti non avevano limitato la fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale, essendo stato previsto che “i diritti derivanti a CP_1
23 dalla presente garanzia restano integri fino a totale estinzione di ogni suo CP_10 credito verso il debitore ai sensi del finanziamento...”. Ne consegue l'irrilevanza, ai fini della presente opposizione, dell'eccezione di nullità della clausola della fideiussione prestata dal di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione della disciplina in materia consumeristica di Pt_3 cui al D.Lgs. 205/2006.
L'eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. è generica e non supportata da idonea prova dei relativi presupposti.
Si rileva al riguardo che non è stato specificamente individuato un fatto specifico della creditrice rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c.: ai fini della liberazione del fideiussore, infatti, deve verificarsi la violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico e non solo economico, come la perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c.. Non può, inoltre, consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 cod. civ., o di regresso ex art. 1950 cod. civ.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore
(Cass. civ. n. 4175 del 19/02/2020; Cass. civ. n. 21833 del 20/09/2017; Cass. civ. n. 28838 del
05/12/2008).
E' infondata l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 1956 c.c., venendo in rilievo una fideiussione specifica, non prestata per obbligazioni future, sicché non rientra nel perimetro applicativo della citata norma.
L'opposizione e le domande riconvenzionali proposte dalla e da Parte_1 Parte_3 così come le riconvenzionali proposte dal devono essere, quindi, respinte. Parte_2
Nondimeno, a seguito della escussione della garanzia prestata ex art.
8.2 dal Fondo pubblico di garanzia ex L.662/96 avvenuta in data 25/11/2022 per la somma di € 365.756,29, il credito residuo dell'ingiungente è pari ad € 46.069,99, oltre agli accessori.
Ebbene, pur essendo stato legittimamente emesso il decreto ingiuntivo, stante la riduzione del credito intervenuta nelle more del giudizio, il provvedimento monitorio deve essere revocato nei confronti di e che devono essere condannati al pagamento in favore Parte_1 Parte_3 dell'intervenuta, cessionaria del credito, della somma di € 46.069,99, oltre agli interessi come
24 per legge dalla domanda al saldo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 281-quinquies, co. III c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 28/11/2022 da in persona del legale Parte_1 rappresentante, e avverso la e, per essa, Parte_2 Parte_3 Controparte_1 la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con l'intervento della tramite la mandataria Controparte_6 [...]
contrariis reiectis: CP_12
DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da Parte_2
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 17160/2022, N.R.G. 51368/2022, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 1/10/2022 nei confronti di e Parte_1 Parte_3
DICHIARA tenuti e, per l'effetto, CONDANNA la e al pagamento Parte_1 Parte_3 in favore della tramite la mandataria della somma di € Controparte_6 CP_12
46.069,99, oltre agli interessi come per legge dalla domanda al saldo;
RIGETTA le domande riconvenzionali proposte da e Parte_1 Parte_2 [...]
Pt_3
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore delle controparti delle spese processuali, che liquida, quanto all'opposta, in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge e, quanto all'intervenuta, in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 9/9/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
25
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 73871/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 14/5/2025 e promosso da:
(C.F. e P.IVA n. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in San Giovanni Teatino (CH), Via Aterno n. 139-141
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._1 residente in [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Angelo Monardo del Foro di Vibo Valentia, (C.F.
, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Vibo Valentia, Via C.F._2
Elio Vittorini snc, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_3 C.F._3 in Pescara, Strada Crati n. 4/4, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Argento del foro di
Pescara, (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._4
Pescara, Via Cesare Battisti n. 31, in virtù di procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTI contro
, Controparte_1 capogruppo del , iscritto all'Albo dei Gruppi bancari e Controparte_2 della Banche n. 5251, C.F. e n. iscrizione presso Registro delle Imprese di Roma , P.IVA_2
R.E.A. di Roma n. società partecipante al gruppo IVA , p. P.IVA_3 Controparte_2
IVA , con sede in - 00178- Roma, alla Via Lucrezia Romana n. 41/47, e per essa la P.IVA_4
1 Controparte_3 denominazione come assunta nella seduta assembleare del 14.12.15 – verbale a rogito notaio di Roma Rep. 37143 – C.F. e P.IVA con sede Persona_1 P.IVA_5 P.IVA_4 legale in Roma, alla Via Lucrezia Romana n.41/47, in qualità di mandataria con rappresentanza, in virtù di procura conferita con atto autenticato nella firma del Notaio Dott. in Per_2 CP_4
Sesto San Giovanni, del 19/4/2021 Rep. n. 32.584, Racc. n. 15.314, che agisce in persona di un
Procuratore Speciale, Dott. , a tanto abilitato e dotato degli opportuni Controparte_5 poteri, giusta procura rilasciata dal Presidente del CdA Prof. con atto Persona_3 autenticato nella firma dal Notaio di Roma, in data 14.09.2020, Rep. 46371, Persona_1
Racc. 21174, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 il 22.09.2020 al n. 9173 serie
1T – a sua volta abilitato e dotato degli opportuni poteri ai sensi dello Statuto Sociale vigente e della delibera del CdA della Società in data 25.06.2020, elettivamente domiciliata in Salerno,
C.so Vittorio Emanuele n. 193, presso lo studio dell'Avv. Francesco Borza,
, dal quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e CodiceFiscale_5 disgiuntamente, all'Avv. Fabio Borza, C.F. C.F._6
OPPOSTA nonché società unipersonale costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile Controparte_6
1999, con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. , iscritta P.IVA_6 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'TA ai sensi del regolamento 12 dicembre
2023 al n. 358598, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - quale mandataria in forza di procura speciale del 09/12/2021 conferita con atto in autentica del notaio di Pordenone, rep. n. 32875 e racc. n. 22005, registrato a Pordenone il Persona_4
Cont 09/12/2021 al n. 20254 Serie 1T - NEXT con sede legale in RA, Viale Sergio CP_1
Cavina n. 19, capitale sociale €3.800.000,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di FE e RA , società esercente l'attività di P.IVA_7 recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al l.r.p.t. dalla Questura di RA Cat. 13/B/2021/P il 20/05/2020 e CP_8 successivo aggiornamento il 12/01/2021, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al presente atto, dall'Avv. Laura Facchini del Foro di RA (C.F. - FAX 0544.33423 – PEC C.F._7
2 ), il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni Email_1
e le notificazioni inerenti al giudizio agli indirizzi telefax e PEC sopra indicati, che tengono luogo dell'elezione di domicilio
INTERVENUTA
OGGETTO: mutuo – opposizione al decreto ingiuntivo n. 17160/2022
CONCLUSIONI: per gli opponenti e “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni Parte_1 Parte_2 contraria istanza, eccezione e difesa: IN VIA PRELIMINARE: a) ritenere e dichiarare nullo, e/o annullabile e/o inefficace per violazione degli artt. 633, 644 c.p.c., 50 e 117 T.U.B. e 1284 c.c. e, per l'effetto, revocare decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 30.09.2022 n. 17160/2022 (RG n. 51368/2022) per i motivi e le eccezioni tutti in narrativa, previo rigetto dell'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le ragione dedotte in epigrafe;
Relativamente alle fidejussioni a) Accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza della banca dall'agire nei confronti dei fideiussori per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 c.c.; b) In subordine in caso di rigetto delle due precedenti eccezioni, dichiarare il difetto di astrattezza della fideiussione o delle fideiussioni prestate rispetto al contratto di mutuo di cui è causa e conseguentemente dichiarare i fideiussori obbligati al pagamento delle somme dovute dal debitore principale escluse quelle derivanti dalla violazione di norme imperative ovvero non più dovute per estinzione o venir meno dell'obbligazione principale per l'adempimento ovvero per altre causali;
Gradatamente nel merito
- in accoglimento delle ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità: a) della clausola di cui all'articolo 7 del contratto di finanziamento chirografario, contenente la convenzione del TAEG o ISC del contratto di mutuo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto a sensi e per gli effetti degli artt. 1346, 1418 e 1419 cc nonché, con specifico riferimento al dimostrato effetto anatocistico del TAN, anche per violazione dell'art. 1283 cc;
- per l'effetto, dichiarare la sostituzione delle clausole nulle con la previsione dell'articolo 1284 comma 3 cc e, quindi, con l'applicazione del tasso di interesse legale ovvero con il tasso BOT minimo emesso nei 12 mesi precedenti la data di stipula del contratto, in regime di capitalizzazione semplice.
- In subordine dichiarata la nullità delle clausole del contratto di finanziamento per l'insufficienza delle clausole predisposte ai fini della corretta e precisa determinazione del piano di ammortamento, dell'ammontare delle rate sia per capitale che per interessi, della loro variazione in base alla variazione dell'Euribor per violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. nonché delle norme sulla trasparenza previste dagli artt. 116 e 117 4°, 6°, 7° ed 8° co. TUB, della delibera CICR 4/3/2003 e della Circolare n. 229/99 nonché delle Circolari 24/5/92 e 20/5/96 della Banca d'TA dichiarare dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 117 7° co. TUB anziché di quelli applicati decurtando la differenza da quelli pretesi dalla banca;
- In subordine dichiarare che la previsione di un piano di ammortamento alla francese senza l'indicazione del regime di capitalizzazione composta praticata costituisce violazione dell'art. 1283 c.c. e 120 TUB nonché degli artt. 1325-1346 e 1318 c.c. e dell'art. 117 4° co. TUB;
di conseguenza dichiarare la nullità degli interessi applicati e disporre la sostituzione degli stessi o
3 col tasso previsto dall'art. 117 7° co. TUB o dal TAN dichiarato in contratto secondo un piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice da disporsi mediante idonea CTU;
- In ulteriore subordine dichiarare la nullità della clausola 6 del contratto di finanziamento ai sensi degli artt. 116, 117 4°, 6°, 7° e 8° co. TUB per violazione delle norme sulla trasparenza previste dalla delibera CICR 4/3/2003 e 229/99, ovvero perché costituente pratica commerciale ingannevole con conseguente applicazione nell'un caso e nell'altro del tasso di interesse previsto dall'art. 117 7° co. TUB ovvero ai sensi dell'art. 1337 c.c. del TAEG effettivamente convenuto ed indicato in contratto anziché di quello applicato;
- per l'effetto, compensare la quota capitale ancora dovuta (in base alla valutazione giudiziale) con la quota interessi illegittimamente versata dalla mutuataria;
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto Procuratore costituito. Con riserva di formulare, nell'instaurando giudizio di merito, domanda di risarcimento del danno causato dall'illegittima segnalazione alla centrale rischi”
per l'opponente “Voglia accogliere tutte le conclusioni rassegnate nell'atto di Parte_3 opposizione a d.i., in via preliminare, di merito ed istruttorie, con rigetto di tutte le eccezioni e richieste avanzate dalla controparte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
per l'opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, all'esito dell'espletamento dei mezzi istruttori che il caso richiede, in ordine di gradualità così provvedere: 1) accertare e dichiarare tardiva la spiegata opposizione da parte del Sig. con ogni conseguenziale provvedimento, Parte_2 2) dichiarare la infondatezza di ogni avversa pretesa, con conseguenziale rigetto di tutte le domande formulate, infondate in fatto e in diritto, quindi anche delle domande riconvenzionali spiegate, 3) confermare, alla data dell'11.07.2022, legittima la richiesta dell'intero credito ingiunto, 4) accertare e dichiarare che alla data del 25.11.2022, a seguito della escussione della citata garanzia, il credito ancora vantato dalla opposta è pari €46.069,99, oltre accessori, 5) condannare, comunque ed in ogni caso, gli opponenti al pagamento in solido in favore della opposta della somma di €46.069,99, oltre accessori e spese, tenuto conto della fideiussione escussa in epoca successiva alla notificazione del monitorio”
per l'intervenuta “dichiara di intervenire nel procedimento in epigrafe indicato Controparte_6 in sostituzione della predetta Cedente in tutti i rapporti già dedotti e meglio specificati in atti e contestualmente si riporta integralmente a quanto già esposto, chiesto, dedotto e prodotto da
, facendo proprie tutte le Controparte_9 domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate, anche in udienza, da intendersi qui integralmente ritrascritte.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 1/10/2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della
[...]
e, per essa, la Controparte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il
[...] decreto ingiuntivo n. 17160/2022, N.R.G. 51368/2022, con cui ingiungeva alla in Parte_1 persona del legale rappresentante, quale debitrice principale, nonché a e Parte_2 Pt_3
4 quali garanti, il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 406.437,65, oltre Pt_3 ad interessi e spese del procedimento, quale saldo debitore del contratto di mutuo chirografario stipulato il 14/9/2020 tra le società e cui è succeduta Parte_1 Controparte_10 la per effetto del contratto di cessione di ramo d'azienda del 16/12/2020, Controparte_1 garantito da e ed assistito dalla garanzia del Fondo pubblico di Parte_2 Parte_3 garanzia ex L. n. 662/1996.
2. Con atto di citazione notificato in data 28/11/2022 la in persona del legale Parte_1 rappresentante, e convenivano in giudizio avanti all'intestato Parte_2 Parte_3
Tribunale la e, per essa, la Controparte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo
[...] opposizione al decreto ingiuntivo n. 17160/2022, N.R.G. 51368/2022, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 1°/10/2022, chiedendone la revoca.
L'opponente eccepiva:
- la carenza di idonea prova del credito ingiunto, ritenendo che tale non si potesse considerare l'estratto conto certificato ex art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993;
- la nullità della fideiussione per violazione del divieto di doppia garanzia di cui alla L. n.
662/1996;
- la decadenza della banca dall'escussione della garanzia per l'inosservanza del termine ex art. 1957 c.c., avendo intrapreso l'esecuzione contro i fideiussori il 18/10/2022, dopo oltre due mesi dalla dichiarazione di decadenza dei garanti dal beneficio del termine ed essendo la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. nulla per violazione della disciplina in materia di antitrust;
- la necessità di limitare l'escussione della fideiussione nei limiti di valore dell'obbligazione principale;
- la nullità del contratto di mutuo chirografario per invalidità del piano di ammortamento alla francese, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1418 e 1419 c.c., con effetto anatocistico del
TAN, per difformità dell'ISC/TAEG indicato in contratto (3,332%) da quello pattuito
(3,6845%), con conseguente nullità della clausola n. 7, nonché per il riferimento al parametro dell'euribor nella determinazione del TAN.
Con memoria del 15/2/2023 si costituiva con un nuovo procuratore ad litem, Parte_3 facendo proprie le difese svolte dal precedente difensore.
3. Con comparsa del 22/2/2023 si costituiva in giudizio la
[...]
e, per essa, la Controparte_9 Controparte_11
[..
[...] [
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo
[...]
l'inammissibilità dell'opposizione proposta da in quanto proposta tardivamente Parte_2 il 28/11/2022 a fronte della notificazione del decreto ingiuntivo il 13/10/2022. Relativamente agli altri opponenti, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata in fatto e in diritto, affermando la legittimità del contratto di mutuo controverso e la correttezza della propria condotta anche verso i garanti.
4. Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., con le note scritte di trattazione del 19/4/2023 eccepiva che la Banca aveva escusso la Parte_3 garanzia del Mediocredito Centrale per € 365.756,29, cosicché l'asserito credito residuo ammonterebbe ad € 46.069,99, circostanza ribadita dagli altri opponenti con le note scritte di trattazione del 25/4/2023 e che, trattandosi di materia bancaria, era prevista la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità.
Con comparsa del 28/5/2024 interveniva la società unipersonale, costituita ai Controparte_6 sensi della L. n. 130 del 30 aprile 1999, e per essa, quale mandataria in forza di procura speciale del 09/12/2021, conferita con atto in autentica del notaio di Pordenone, rep. Persona_4
n. 32875, racc. n. 22005, registrato a Pordenone il 9/12/2021 al n. 20254, serie 1T, la CP_12
in persona del legale rappresentante pro tempore, riportandosi alle difese esposte
[...] dall' , facendo proprie tutte le Controparte_9 domande e le eccezioni formulate dall'opposta.
Il con le note scritte di trattazione depositate l'8/5/2024, eccepiva la carenza di Pt_3 legittimazione attiva dell'intervenuta, evidenziando la mancanza di prova della sua qualità di cessionaria del credito controverso.
In seguito, all'udienza del 14/5/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa era assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con la comparsa conclusionale, oltre a ribadire le precedenti difese, con Parte_3 approfondimento dell'eccezione di nullità, totale parziale, della fideiussione da lui prestata per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, eccepiva la natura vessatoria delle clausole della fideiussione ed in particolare della deroga all'art. 1957 c.c., ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.
205/2006 (cod. consumo), evidenziando che la banca non lo aveva informato delle condizioni economiche della debitrice principale, né del rapporto garantito.
Con la memoria di replica, l'opposta deduceva la tardività e l'infondatezza dell'avversa eccezione di nullità, totale o parziale, della fideiussione de qua sollevata dal Pt_3
6 ***
5. E' inammissibile l'opposizione proposta da al quale il ricorso e il pedissequo Parte_2 decreto ingiuntivo sono stati notificati a mezzo del servizio postale il 13/10/2022, mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato il 28/11/2022, oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c.. Trattandosi di violazione di un termine perentorio, ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione.
6. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'intervenuta sollevata da Parte_3 da qualificarsi come contestazione della titolarità del credito controverso in capo alla CP_6
è priva di pregio. La questione sollevata attiene, invero, al difetto di titolarità del diritto
[...] sostanziale, non alla carenza della legitimatio ad causam, non avendo l'eccipiente addotto che la controparte abbia esercitato nel presente giudizio in nome proprio un diritto altrui (ex art. 81
c.p.c.), bensì la mancanza di titolarità del credito controverso in capo all'intervenuta.
Ciò posto, l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni
7 da parte della Banca d'TA, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n.
18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/1995).
Tanto premesso, osserva la giurisprudenza prevalente che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023; Cass. civ. n. 15884 del 13/06/2019; Cass. civ. n. 10200 del 16/04/2021).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. civ. n. 21821 del 20/07/2023).
Si rileva, infatti, che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova
8 dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (cfr. Cass. civ. n.
17944 del 22/06/2023).
Nella specie, è provata la qualità di cessionaria dell'intervenuta, la quale, a supporto della titolarità del credito controverso, ha prodotto copia della G.U.R.I. n. 38 del 30/3/2024, su cui è stato pubblicato l'avviso di cessione pro soluto in favore dell' da parte, inter Controparte_6 alios, della di un portafoglio di Controparte_9 crediti derivanti da rapporti contratti dalla cedente con i propri clienti tra l'8/11/1991 ed il
30/10/2020, nonché la dichiarazione di cessione della in data 12/5/2025, Controparte_1 con cui si dà atto che il credito vantato da quest'ultima società verso la Parte_1 [...]
e fondato sul mutuo chirografario stipulato il 14/9/2020 di originari € Parte_2 Parte_3
9 410.000,00, è stato ceduto alla con contratto dell'11/3/2024, di cui è stata data Controparte_6 pubblicità mediante l'avviso sopra menzionato.
Trattasi, invero, di documenti idonei a comprovare l'intervenuta cessione del credito per cui è causa a favore dell'intervenuta, che risulta, quindi, l'attuale titolare del credito controverso.
7. Nel merito, quanto all'opposizione proposta dalla e da per Parte_1 Parte_3 costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, l'opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, avendo versato in atti il contratto di mutuo chirografario stipulato il 14/9/2020 tra la e la Controparte_10 dell'importo di € 410.000,00, con durata fino al 31/8/2026, compreso il periodo di Parte_1 preammortamento (art. 4.1) e con obbligo della mutuataria di “restituire le somme mutuate con il metodo dell'ammortamento progressivo, corrispondendo n. 60 (Sessanta) rate posticipate comprensive di quota capitale ed interessi, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese di cui la prima scadente il 30.09.2021 di importo pari ad € 7.367,19.”, nonché “a pagare n. 12 (Dodici) rate mensili, di cui la prima scadente il 30.09.2020 dell'importo di €539,18 di soli interessi di preammortamento sulla somma erogata”.
Il tasso di interesse, ex art.
4.2 del contratto, è stato fissato sino al 31/12/2020 in misura pari al
10 tasso nominale annuo del 3,000%, con la previsione che “Successivamente il tasso d'interesse che maturerà sul Finanziamento sarà variabile in via trimestrale posticipata, a partire dal giorno successivo (di seguito la “data di decorrenza”) le seguenti date: 31 Marzo, 30 Giugno, 30
Settembre e 31 Dicembre (di seguito la “Data di Variazione del tasso”) e regolerà il finanziamento sino alla successiva Data di Variazione del tasso (di seguito “Periodo di
Interessi”). Il tasso annuo nominale (il TAN) sarà pari alla somma tra: i. il margine pari a 3,000
(Tre/00) punti (di seguito “il Margine”); + (più) il parametro Euribor a tre mesi base 360 (di seguito “il Parametro”), rilevato per ogni periodo d'interessi secondo le modalità appresso specificate, arrotondato ai dieci centesimi superiori”.
Il tasso di mora, ex art. 6 del contratto, veniva concordato nella misura del tasso “che risulterà il minore tra (i) il tasso di cui al precedente articolo 4.2 vigente al momento della stipula del contratto, aumentato di 4,00 punti e (ii) il tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 c.p. e all'art. 2, punto 4, Legge 108/1996 tempo per tempo vigente nel periodo della mora”. La mutuataria ha rilasciato quietanza del contestuale versamento della somma mutuata da parte dell'istituto di credito ex art. 3 del contratto.
Ai sensi dell'art.
8.1 del contratto si sono costituiti fideiussori della mutuataria fino alla concorrenza di € 615.000,00 e a garanzia delle obbligazioni Parte_2 Parte_3 assunte dalla verso la mutuante. Parte_1
Orbene, a fronte della prova della stipulazione del mutuo sopra descritto e della datio della somma mutuata, le eccezioni sollevate dall'opponente non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
La censura relativa al piano di ammortamento concerne in sostanza il sistema di ammortamento alla francese. Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
11 La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015). Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato”
12 (cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).
Corrobora la citata analisi ermeneutica l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il sistema di ammortamento c.d. alla francese non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata (cfr. Cass. civ. n. 16221 del 19/5/2022; App. Milano n.
1830 del 24/4/2019).
La Suprema Corte, in un recente arresto a sezioni unite, ha illustrato le caratteristiche del piano di ammortamento «alla francese», definito come il «più diffuso in TA» nelle disposizioni della
Banca d'TA del 29 luglio 2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (allegato 3). Esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi
(maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via. Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
«alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori
13 interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. civ. sez. un. n. 15130 del 29/05/2024).
Nel caso in esame, dunque, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al tipo di ammortamento applicato, non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.
In realtà la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata, né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato.
Osserva, in particolare, la Suprema Corte con la citata sentenza n. 15130/2024 che l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ ma non prevede che sugli interessi scaduti e non scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese
è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Un'opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
«alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di
14 legittimità: «nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. civ. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. civ. n. 27823/2023 in materia fiscale).
La produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG sarebbe una patologia, che va specificamente allegata e comprovata dalla parte che la deduce.
Concludendo sul punto, si conferma l'adesione all'orientamento che esclude che il piano di ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, ovvero l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto e la violazione del divieto di anatocismo.
Con particolare riferimento al caso di specie, si richiama un recente arresto della Suprema Corte, secondo cui, in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (Cass. civ. n. 7382 del 19/03/2025).
E' legittimo il richiamo all'Euribor quale parametro di calcolo del tasso d'interesse, poiché,
15 attraverso il richiamo a tale parametro, il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio ad un parametro di riferimento certo. Parte_4
La determinazione della misura degli interessi può, infatti, essere validamente pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato. I tassi
Euribor, essendo rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza, essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui cd. a tasso variabile.
Si condivide, pertanto, l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell'Euribor soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità delle clausole.
La dedotta difformità tra TAEG previsto dal contratto e quello applicato non rileva ai fini della validità del contratto, non venendo in rilievo un l'ipotesi di credito al consumo, essendo la mutuataria una società di capitali.
La disciplina di cui agli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 385/1993 impone alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti e l'art. 116, co. III,
D.Lgs. n. 385/1993 demanda il compito di individuare più specificamente gli obblighi informativi in capo agli istituti di credito al CICR, che, con delibera del 4/3/2003, ha demandato alla Banca d'TA l'individuazione dei contratti per i quali gli istituti di credito devono riportare espressamente l'indicatore sintetico di costo, indicandone il contenuto e i parametri di calcolo.
La Banca d'TA, dando esecuzione alla citata normativa, con l'aggiornamento del 25/7/2003, ha introdotto la disciplina dell'ISC nel Titolo X, sezione II, delle proprie Istruzioni di vigilanza di cui alla circolare n. 229 del 21/4/1999, il cui punto 9 dispone che il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 385/1993 nella versione vigente ratione temporis, e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003:
— mutui;
— anticipazioni bancarie;
— altri finanziamenti.
E' stata prevista, inoltre, per il credito al consumo l'applicazione delle disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U.B..
16 In seguito, il 29/7/2009, la Banca d'TA ha emanato il provvedimento portante le disposizioni sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», successivamente integrate, il cui paragrafo 8.2 dispone che “Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del
4/3/2003:
- mutui;
- anticipazioni bancarie;
- altri finanziamenti;
- aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.
La suddetta circolare della Banca d'TA del 29/7/2009 ha, inoltre, introdotto l'obbligo di indicazione dell'ISC (così denominato) nei contratti di conto corrente stipulati con i consumatori.
Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B) o, in presenza di ipoteca su un bene immobile, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori”. Par L'obbligo di indicazione in contratto dell' è stato, dunque, introdotto con la delibera del
CICR n. 10688 del 4/3/2003, che ha demandato alla Banca d'TA di individuare le operazioni e i servizi a fronte dei quali detto indice, “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente”, debba essere segnalato, nonché la formula per la relativa rilevazione. Orbene, soltanto con il IX aggiornamento della Circolare n.
229 del 21/4/1999 - Istruzioni di Vigilanza per le banche) in data 25/7/2003 la Banca d'TA ha statuito al paragrafo 9, sezione II, che “il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del
T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: — mutui;
— anticipazioni bancarie;
— altri finanziamenti”.
Tanto premesso, si sono diffusi vari orientamenti sulle conseguenze della omessa o erronea indicazione del TAEG nei contratti a cui non è applicabile la disciplina di cui all'art. 125-bis
TUB: secondo il primo orientamento l'omessa indicazione del TAEG o la sua indicazione in difformità da quello effettivamente applicato costituirebbe una violazione dell'art. 117, co. VI,
17 D.Lgs. n. 385/1993, che sancisce la nullità delle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, cui consegue la nullità della clausola relativa agli interessi e la necessità di applicare – in sostituzione del tasso dichiarato nullo – il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell'art. 117, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993 (cfr.
Trib. Chieti, n. 230 del 23 aprile 2015). Conformemente al prevalente indirizzo ermeneutico, invece, il TAEG non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione del TAEG, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma VI, D.Lgs. n.
385/1993 (cfr. Trib. Roma 19/4/2017).
Quest'ultimo orientamento si è consolidato nella recente giurisprudenza di merito, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993 dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore Par costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell' ) sono da considerarsi nulle.
Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra Par
e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993.
L'erronea indicazione del TAEG non determina, quindi, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, pertanto la violazione Par dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l'erronea quantificazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. Milano n. 10832 del 26/10/2017).
Sul punto è intervenuta ex professo la Suprema Corte, secondo cui, in tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed
18 altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. Cass. civ. n. 39169 del 09/12/2021).
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Ciò posto, la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione del TAEG, è prevista nel nostro ordinamento esclusivamente per il caso del credito al consumo, segnatamente dall'art. 125-bis, co. VI del D.Lgs. n. 385/1993, che recita: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” (cfr. Cass. civ.
n. 14000 del 22/5/2023).
Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni unite della Suprema Corte, secondo cui il TAEG è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.U.B., sicché la sua eventuale mancata previsione non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 15130 del
29/05/2024, che precisato che l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'TA il
25/7/2003, attuative della delibera CICR del 4/3/2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.U.B. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e
120-decies, comma 3, T.U.B. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»).
8. Quanto alla fideiussione, trattasi di garanzia valida ed efficace, essendo stata prestata, quale garanzia specifica sottoscritta da e ai sensi dell'art.
8.1 del contratto di mutuo Parte_2 Pt_3 chirografario sopra menzionato e del punto VII dell'allegato capitolato, entro il massimale di €
15.000,00, dovendosi considerare non soltanto la somma capitale mutuata, ma tutte le prestazioni
19 poste a carico della anche a titolo di interessi e spese. Parte_1
Non coglie nel segno l'eccepita invalidità della fideiussione de qua per violazione della L.
662/1996, sul presupposto che il mutuo è garantito dal al 90% (per € Controparte_13
369.000,00). Invero, il divieto di ulteriori garanzie di cui all'art. 1, parte II, par.
4.4 del D.M.
23/9/2004 del Ministero delle Produttive riguarda ulteriori garanzie reale, assicurativa e CP_14 bancaria, categoria cui non appartiene quella prestata dal trattandosi di fideiussione Pt_3 sottoscritta da una persona fisica, quindi di una garanzia di tipo personale non prestata da società bancaria o assicurativa.
L'eccezione di decadenza della creditrice dalla garanzia escussa è infondata.
Si rileva in primis che tra le clausole della fideiussione in oggetto è compresa la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c.. La decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale non solo può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore
(cfr. Cass. 6 aprile 1992, n. 4208; Cass. 28 marzo 1990 n. 2545; Cass. 20 aprile 1982, n. 2461), trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. civ. n. 394 dell'11/1/2006; Cass. civ. n. 776 del 20/1/2004), ma non rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (cfr. Cass. civ. n. 9245 del 18/04/2007).
In questo senso, ad esempio, oltre alle risalenti Cass. civ. n. 1404 del 16/6/1961; Cass. civ. n. 693 del 21/3/1963; Cass. civ. n. 2034 del 10/7/1974, Cass. civ. n. 26906 del 20/09/2023, che evidenzia che nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.).
E' priva di pregio l'eccezione di nullità – totale o parziale, relativamente alla deroga all'art. 1957
c.c. – sollevata dagli opponenti per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990.
Non sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa dell'adito
Tribunale, poiché la questione della nullità parziale della fideiussione per cui è causa per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 è stata sollevata in via di mera eccezione.
La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della
20 normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale. (cfr. Cass. civ.
n. 3248 del 02/02/2023; Cass. civ. n. 28410 del 05/11/2024).
Nel merito, premesso che il non ha documentato in modo idoneo l'eccezione di nullità, Pt_3 la fideiussione in oggetto è specifica, quindi non soggiace alla nullità parziale per violazione della normativa in materia di antitrust predicata dalla Banca d'TA con il provvedimento n.
55/2005 citato dall'eccipiente.
Si richiama al riguardo un recente arresto della Suprema Corte, formatosi in materia di contratto autonomo di garanzia, la cui ratio decidendi è estensibile alla fattispecie in esame, secondo cui il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'TA concerne le sole fideiussioni omnibus, pertanto, in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus, chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non ad altri negozi (cfr. Cass. civ. n. 26847 del 16/10/2024; Cass. civ. n.
19401 del 15/7/2024: con quest'ultima pronuncia la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile la quaestio nullitatis della fideiussione per violazione della disciplina in materia di antitrust per motivi di rito, ha tuttavia va rimarcato che la fideiussione sottoposta al suo esame era una
“Fideiussione specifica” della Banca d'TA n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus e non “omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento).
Corrobora l'orientamento prevalente in giurisprudenza contrario all'estensione alle garanzie specifiche della nullità parziale delle fideiussioni omnibus per violazione dell'art. 2 della L. n.
287/1990 una recente pronunzia della Suprema Corte, che, intervenendo ex professo sulla questione, ha escluso tale estensibilità per due ordini di ragioni: la prima poggia sulla considerazione che l'adozione delle clausole contestate per una serie indefinita e futura di rapporti, come avviene nella fideiussione omnibus, ha effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa, in coerenza con gli assetti della materia stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui le singole deroghe previste dallo schema di
21 fideiussione omnibus predisposto dall'ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie. La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel provvedimento di Banca d'TA al punto
78, in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”. In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole
“incriminate” dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus
è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato dalla Banca d'TA si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Siffatta lettura restrittiva della portata del provvedimento della Banca d'TA è supportata dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, di attuazione della direttiva 104/2014/UE cd. “private enforcement”, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ. n. 21841 del
2/8/2024). Il mero dato oggettivo della corrispondenza delle clausole contestate, previste nella fideiussione specifica prestata dall'odierna parte attrice, non è, dunque, idoneo a provare l'esistenza di un'intesa illecita a monte, di cui la stipulazione del contratto a valle costituisca attuazione. In assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) della L. n.
287/1990, relativa alla formulazione uniforme delle fideiussioni specifiche, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della
22 prestazione della fideiussione grava sulla parte che ha dedotto la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. Invero, la domanda attorea ha introdotto un giudizio stand alone, in cui la parte attrice non può giovarsi, come nelle follow on actions, dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, in mancanza di un simile accertamento, gravando, dunque, sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie, tra cui la prova dell'esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione (cfr. Trib. Milano n. 3111/2024).
Il citato orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte in un recente arresto, secondo cui provvedimento della Banca d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce (cfr. Cass. civ. n. 1170 del 17/01/2025).
Ed ancora, osserva la Suprema Corte che il provvedimento della Banca d'TA n. 55/2005 è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
Cass. civ. n. 1851 del
25/01/2025).
Si rileva, infine, che la banca ha agito in giudizio, con il deposito del ricorso monitorio, entro il termine di sei mesi dalla risoluzione del contratto di mutuo controverso, dichiarata con lettera raccomandata del 27/6/2022, ricevuta in pari data dalla e dal il 30/6/2022, Parte_1 Pt_3 essendo stato emesso il decreto ingiuntivo il 1°/10/2022, data sicuramente successiva a quella di proposizione del relativo ricorso.
Non è, invero, applicabile alla fattispecie il termine di due mesi di cui al terzo comma del citato art. 1957 c.c., poiché i garanti non avevano limitato la fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale, essendo stato previsto che “i diritti derivanti a CP_1
23 dalla presente garanzia restano integri fino a totale estinzione di ogni suo CP_10 credito verso il debitore ai sensi del finanziamento...”. Ne consegue l'irrilevanza, ai fini della presente opposizione, dell'eccezione di nullità della clausola della fideiussione prestata dal di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione della disciplina in materia consumeristica di Pt_3 cui al D.Lgs. 205/2006.
L'eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. è generica e non supportata da idonea prova dei relativi presupposti.
Si rileva al riguardo che non è stato specificamente individuato un fatto specifico della creditrice rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c.: ai fini della liberazione del fideiussore, infatti, deve verificarsi la violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico e non solo economico, come la perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c.. Non può, inoltre, consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 cod. civ., o di regresso ex art. 1950 cod. civ.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore
(Cass. civ. n. 4175 del 19/02/2020; Cass. civ. n. 21833 del 20/09/2017; Cass. civ. n. 28838 del
05/12/2008).
E' infondata l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 1956 c.c., venendo in rilievo una fideiussione specifica, non prestata per obbligazioni future, sicché non rientra nel perimetro applicativo della citata norma.
L'opposizione e le domande riconvenzionali proposte dalla e da Parte_1 Parte_3 così come le riconvenzionali proposte dal devono essere, quindi, respinte. Parte_2
Nondimeno, a seguito della escussione della garanzia prestata ex art.
8.2 dal Fondo pubblico di garanzia ex L.662/96 avvenuta in data 25/11/2022 per la somma di € 365.756,29, il credito residuo dell'ingiungente è pari ad € 46.069,99, oltre agli accessori.
Ebbene, pur essendo stato legittimamente emesso il decreto ingiuntivo, stante la riduzione del credito intervenuta nelle more del giudizio, il provvedimento monitorio deve essere revocato nei confronti di e che devono essere condannati al pagamento in favore Parte_1 Parte_3 dell'intervenuta, cessionaria del credito, della somma di € 46.069,99, oltre agli interessi come
24 per legge dalla domanda al saldo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 281-quinquies, co. III c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 28/11/2022 da in persona del legale Parte_1 rappresentante, e avverso la e, per essa, Parte_2 Parte_3 Controparte_1 la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con l'intervento della tramite la mandataria Controparte_6 [...]
contrariis reiectis: CP_12
DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da Parte_2
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 17160/2022, N.R.G. 51368/2022, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 1/10/2022 nei confronti di e Parte_1 Parte_3
DICHIARA tenuti e, per l'effetto, CONDANNA la e al pagamento Parte_1 Parte_3 in favore della tramite la mandataria della somma di € Controparte_6 CP_12
46.069,99, oltre agli interessi come per legge dalla domanda al saldo;
RIGETTA le domande riconvenzionali proposte da e Parte_1 Parte_2 [...]
Pt_3
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore delle controparti delle spese processuali, che liquida, quanto all'opposta, in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge e, quanto all'intervenuta, in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 9/9/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
25