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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 230/2024
Udienza “cartolare” del 10.3.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 230/2024 R.G avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Castelnuovo di Garfagnana n. 67/2023, emessa in data 4.12.2023, promossa da:
C.F. Parte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Firenze (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici P.IVA_2
della stessa in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucchesi Controparte_1 C.F._1
Silvia (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Castelnuovo di Garfagnana, via Garibaldi n. 28, come da delega in atti
APPELLATO
Conclusioni delle parti: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: - riformare la sentenza n. 67 del 2023 emessa il 4.12.23 dal Giudice di Pace di Castelnuovo Garfagnana, confermando la legittimità del verbale di accertamento di infrazione n. 574946635; - condannare parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato: “Che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia, respingendo l'appello presentato, confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice di Pace di Castelnuovo di Garfagnana proponeva Controparte_1
opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione n. 574946635, redatto dal Comando di
Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana, con cui si accertava e contestava la violazione amministrativa di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), rilevata a mezzo di apparecchio etilometro, per aver circolato alla guida di autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica.
Il ricorrente lamentava, in particolare, l'omesso avvertimento nel verbale di accertamento della facoltà di poter nominare un avvocato.
Si costituiva in giudizio la , contestando integralmente quanto dedotto in fatto e Parte_1
in diritto da parte del ricorrente, depositando le controdeduzioni dell'Organo Accertatore.
Con la sentenza n. 67/2023, il Giudice di Pace di Castelnuovo di Garfagnana accoglieva il ricorso, annullando il verbale impugnato.
La impugnava la sentenza del Giudice di Pace. Parte_1
Con un unico motivo, l'appellante censurava la sentenza nella misura in cui riteneva fondata l'opposizione per mancato avvertimento al trasgressore della facoltà di farsi assistere da un difensore dal momento che, in realtà, nel verbale vi era prova che tale avviso era stato dato.
Si costituiva in giudizio l'appellato, contestando quanto dedotto e affermato da controparte, poiché infondato, e sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado.
La causa veniva istruita documentalmente e veniva trattenuta in decisione con fissazione dell'udienza di discussione il 10.3.2025, con modalità “cartolari”, con termine per memorie di precisazione delle conclusioni e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_1
dichiarato nullo il verbale impugnato sulla base del mancato avvertimento al trasgressore del diritto di farsi assistere da un difensore in quanto l'adempimento di tale avviso emergeva sia nel verbale relativo agli accertamenti urgenti che nel verbale di contestazione stesso.
Tale doglianza risulta fondata.
Come noto, l'esame a mezzo apparecchio etilometro costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ex art. 354 co. 3 c.p.p. garantito dall'assistenza difensiva ex art. 356 c.p.p.
Rispetto al compimento degli atti indicati dall'art. 356 c.p.p., l'art. 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. prevede l'obbligo in capo alla polizia giudiziaria di dare previamente avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia;
l'omissione di tale avviso comporta nullità generale ex art. 178 lett. c) c.p.p.
La dimostrazione dell'adempimento è normalmente fornita tramite il verbale di accertamento urgente irripetibile ma la giurisprudenza prevalente ammette la prova dell'avviso anche attraverso la testimonianza della polizia giudiziaria (sul punto, v. Cass. pen., sez. 4., sent. n. 45909/2022; Cass. pen., sez. 4., sent. n. 35844/2021; Cass. pen., sez. 4., sent. n. 18349/2021; Cass. pen., sez. 4., sent. n.
3725/2020) ovvero attraverso altri atti come la comunicazione di notizia di reato o l'annotazione di polizia giudiziaria (Cass. pen. sez. 4, sent. n. 3906/2020; Cass. pen. sez. 4, sent. n. 7677/2019).
In merito, la quarta sezione della Cassazione penale nella sentenza n. 45909/2022 afferma che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore non necessita di formule sacramentali, purché risulti idoneo al raggiungimento del suo scopo e, cioè, consentire al destinatario dell'accertamento di comprendere che vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto.
Nel caso di specie, il verbale relativo agli accertamenti urgenti eseguiti nei riguardi del trasgressore per la verifica del tasso alcolemico tramite etilometro riporta espressamente che “Prima di procedere all'esecuzione degli atti urgenti di accertamento, alle ore…attesa la modificazione degli effetti dell'alcool sulla persona con il trascorrere del tempo, il conducente è stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, purché prontamente reperibile, ai sensi dell'art.
356 C.P.P., senza diritto per questi di essere preventivamente avvisato ed è stato altresì reso edotto della circostanza che, in mancanza della nomina del difensore o in caso di ritardo nell'intervento dello stesso, si sarebbe proceduto ugualmente all'attività di accertamento sopradescritta. In conseguenza di ciò, il conducente ha dichiarato di:” e, immediatamente sotto tale sezione, è riportata la casella sbarrata dal conducente che indica “non volersi fare assistere”.
Alla luce della giurisprudenza della Cassazione, deve ritenersi che l'obbligo di dare l'avvertimento in oggetto può essere adempiuto anche mediante l'inserimento nel verbale della dicitura sopra riportata seguita dalle caselle - liberamente sbarrabili dal conducente – che riportano le diverse determinazioni che il soggetto può adottare.
L'apposizione di una “X” nella casella “non volersi fare assistere” indica che l' CP_1
consapevolmente, ha rinunciato alla facoltà di farsi assistere da un difensore. Tale manifestazione di volontà implica necessariamente e logicamente l'avvenuta comunicazione dell'avviso in questione.
Contrariamente a quanto eccepito da parte appellata, la mancata specificazione dell'orario in cui è data tale comunicazione è del tutto irrilevante dal momento che la legge non prescrive che sia esattamente documentato l'adempimento ma soltanto che l'avviso preceda l'accertamento; il rispetto di tale condizione è documentato nell'indicazione temporale “Prima di procedere all'esecuzione degli atti …” contenuta nel verbale.
Si osserva, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, anche nel verbale di contestazione è dato atto dell'adempimento dell'avviso in questione.
Nell'atto, redatto poco più di un'ora dopo quello di accertamenti urgenti, infatti, si legge che “il trasgressore ha rinunciato all'assistenza di un legale”.
Tale affermazione documenta la scelta fatta dal conducente e presuppone la previa comunicazione circa la possibilità di ricorrere all'assistenza di un legale, correttamente avvenuta in sede di accertamento sulla persona.
In conformità alla giurisprudenza sopra richiamata, anche rispetto al verbale di contestazione deve ritenersi provato il fatto di aver dato l'avviso per mezzo della menzione per iscritto della rinuncia all'assistenza di un legale, che implica ex se la preventiva comunicazione circa la titolarità del suddetto diritto.
Dunque, pure a voler reputare necessaria l'indicazione di tale avviso anche nel verbale di contestazione, emerge la piena correttezza dell'operato degli accertatori e, di conseguenza, la legittimità dei verbali redatti.
Per quanto sopra esposto l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere riformata;
conseguentemente, l'opposizione avanzata da in primo grado deve Controparte_1
essere definitivamente rigettata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo tenuto conto, quanto al giudizio di primo grado, della difesa a mezzo funzionario e della mancata presentazione di nota attestante le spese concretamente affrontate, pertanto nulla è dovuto,
e, quanto a questa fase, vertendo la controversia su una questione di solo diritto di relativamente semplice soluzione, dei valori minimi tabellari dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa) e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza del Giudice di Pace di Castelnuovo di Garfagnana e, per l'effetto, rigetta definitivamente l'opposizione formulata da Controparte_1
Condanna lo stesso al pagamento delle spese di lite di questo grado, liquidate in €. 2.900,00 per compenso professionale oltre maggiorazione spese generali e oneri come per legge. il Giudice
Giacomo Lucente