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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di OL sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3592/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
3884/2020 del Tribunale di OL pubblicata in data 08/06/2020,
t r a
(p.iva ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Volla (Na) alla Via Filichito n.232, in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso dall' Arnaldo Todisco (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
e
(dall'1/07/2017 quale Controparte_1 subentrante a titolo universale, ai sensi dell'art 1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre
2016 n. 225 nei rapporti di Controparte_2
incorporante di , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
), avente sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n.14, (Cod. Fisc., P.
[...]
IVA n. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Naccarato (c.f.:
); C.F._2
APPELLATA
Oggetto: indebito
Conclusioni: come da note di udienza del 28 novembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso per decreto ingiuntivo (procedimento iscritto al n. 24975/2016
r.g.) l chiedeva di ingiungere ad , Parte_1 CP_2
oggi il pagamento in suo favore Controparte_6 dell'importo di € 199.478,02 oltre interessi legali dal pagamento e spese.
La società ricorrente, a fondamento del ricorso, deduceva:
1) di aver ricevuto da in data 09.02.2016, a mezzo pec, Controparte_5
la notifica di un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.p.r. 602/73 avente quale terzo pignorato il NC di OL s.p.a.;
2) di aver proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso tale pignoramento e che, nonostante la sospensione ottenuta e la rinuncia della parte istante alla procedura, il terzo pignorato NC di OL S.p.A. aveva comunque proceduto dopo i sessanta giorni a bonificare, senza alcuna disposizione da parte del creditore procedente, la somma di €
199.478,02 in favore di Controparte_5
Il Tribunale di OL emetteva in data 06.09.2016 il decreto ingiuntivo n.
5964/2016, provvisoriamente esecutivo, ingiungendo ad CP_5 di pagare in favore dell' la somma di
[...] Parte_1
€ 199.478,02 oltre interessi come da domanda e le spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compenso ed in euro € 406,50 per esborsi oltre iva, c.p.a. e spese successive.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 14.10.2016,
, oggi proponeva CP_2 Controparte_6
opposizione avverso il detto decreto, convenendo in giudizio, innanzi al
Tribunale di OL, l' e chiedendo: “A) in Parte_1 via preliminare dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 642
c.p.c. e per l'effetto revocare e/o sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5964/2016 (R.g.n. 24975/2016) emesso dal Tribunale di OL, G.U. Dott.ssa Francesca Gomez De Ayala, per i motivi espressi;
“B) Nel merito, accogliere l'opposizione, accertare, dichiarare
l'insussistenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. e per l'effetto revocare e
2 porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 5964/2016 (R.g.n. 24975/2016) emesso dal Tribunale di
OL, G.U. Dott.ssa Francesca Gomez De Ayala, per i motivi espressi;
C) condannare, in ogni caso, parte convenuta al pagamento delle spese della lite del presente giudizio anche ai sensi dell'art. 96, 3° comma,
c.p.c.”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di OL, con sentenza n. 9195/2019, così provvedeva: “accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. opposto;
condanna parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in €
379,50 per esborsi ed € 8.030,00 per compensi, oltre rimborso forf., IVA e
CPA come per legge”.
Il giudizio di appello
L con atto di appello notificato in data Parte_1
14/10/2020 ad ha impugnato la Controparte_6
predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per palese violazione di legge ed omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia: Inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione, B) accertare e dichiarare infondata l'opposizione proposta in punto di fatto e diritto;
C) confermare le somme dovute di cui al Decreto Ingiuntivo opposto;
D) condannare la al pagamento di ogni competenza di lite, sia del CP_7
primo grado di giudizio sia del presente grado nonché delle spese sostenute per entrambi i giudizi con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario delle spese”.
Si è costituita in giudizio l Controparte_6 chiedendo: “1) dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 3884/2020 del 08/06/2020, resa dal
Tribunale di OL, II Sezione Civile, per tutti i motivi esposti;
2) nel merito, rigettare l'appello proposto avverso la Sentenza n. 3884/2020 del
08/06/2020, resa dal Tribunale di OL, II Sezione Civile, e per l'effetto
3 confermare tutto quanto in essa statuito;
3) in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Il giudice di primo grado così motivava la propria decisione:
<< rileva il Tribunale come, alla luce dalla documentazione in atti non risulti affatto che la procedura di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis
4 DPR 602/73, avente come terzo pignorato il NC di OL spa e recante numero rg 280/2016, sia stata sospesa dal GE. Invero, risulta in atti il decreto con il quale il giudice aveva fissato la comparizione delle parti per
l'udienza del 27.04.2016 senza disporre alcuna sospensione (cfr. decreto fissazione udienza), nonché successivo provvedimento del 27.07.2017 con il quale è stato rigettato il ricorso (cfr. ordinanza Tribunale Nocera
Inferiore del 27.07.2017, doc. n. 6 in produzione parte opponente).
Risulta, invece, sospesa altra procedura esecutiva e segnatamente, quella avente ad oggetto opposizione avverso pignoramento ex art. 72 DPR
602/73 nei confronti del terzo debitore Parte_2
recante n. 2029/2015 rg, avverso la quale la ricorrente aveva parimenti proposto opposizione (cfr decreto fissazione udienza e sospensione).
Ne consegue che né i titoli né la procedura esecutiva nei confronti del
Terzo
NC di OL spa sono stati sospesi dal GE.
E', altresì, infondata la domanda formulata dalla Parte_1
[...]
[... sotto il profilo della dedotta rinuncia alla procedura esecutiva asseritamente effettuata da , decorso il termine di pagamento da CP_2
parte del Terzo pignorato NC di OL spa.
Infatti, sempre dalla documentazione in atti si evince che la rinuncia al pignoramento è intervenuta in data 27.05.2016 e, dunque, successivamente al ricevimento del bonifico da parte del Terzo (NC di
OL spa) effettuato in data 16.05.2016 (cfr. doc. nn 4 e 5 in produzione parte opponente). Ed infatti nella rinuncia viene indicata come motivazione della stessa “pagamento/riversamento”.
La ulteriore circostanza, poi, rappresentata dall'opposta società, concernente altra procedura esecutiva pendente dinnanzi al Tribunale di
Nola, relativa ai medesimi titoli oggetto del presente procedimento, che sarebbero stati sospesi dal GE è, invece, rimasta del tutto sfornita di prova>>.
L'appellante contesta tale decisione, chiedendo, innanzitutto, di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione a decreto
5 ingiuntivo, proposta in primo grado, per palese violazione ex art. 5, co 4°
d.lgs. 28/2010, non avendo la controparte esperito il tentativo di mediazione obbligatoria.
Con il secondo motivo di gravame, l'impugnante censura, poi, l'erronea ed insufficiente valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze probatorie. Deduce, nello specifico: che la rinuncia al pignoramento, diversamente da quanto stabilito dal giudice di prime cure, sarebbe avvenuta in ragione dell'estinzione della procedura esecutiva ex lege, essendo decorso il termine di 60 giorni, oltre il quale il pignoramento diviene, appunto, inefficace;
che le cartelle a fondamento dei diversi pignoramenti intrapresi, non essendo state notificate, sarebbero state dichiarate nulle;
che il Tribunale di Nola avrebbe dichiarato la sospensione della procedura esecutiva, in seguito ad opposizione ad altro pignoramento fondato sulle medesime cartelle a fondamento della procedura esecutiva nei confronti di NC di OL.
L'appello non può trovare accoglimento.
Quanto al primo motivo di gravame, appare opportuno rammentare l'art. 5, co 4° d.lgs. 28/2010 prescrive l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria per le controversie vertenti “in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”. Ebbene, è evidente che la controversia in esame non rientri quelle indicate dall'art. 5 di cui sopra, dovendosi ritenere, dunque,
l'ammissibilità dell'opposizione.
Peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di
6 mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cassazione civile sez. un.,
18/09/2020, n.19596). In ogni caso, sarebbe stato, quindi, onere dell'appellante avviare il tentativo di mediazione.
Parimenti, è infondato il secondo motivo di gravame.
Come è noto, l'esecuzione esattoriale ex art. 72-bis si concretizza nel procedimento volto a realizzare coattivamente, ovvero senza la collaborazione del privato debitore, i crediti tributari della pubblica amministrazione. La disciplina della riscossione coattiva dei crediti tributari contenuta all'interno del D.P.R. n. 602/1973 (così come modificato successivamente, in particolare ad opera del D.Lgs n. 46/1999), pur inserendosi nell'ambito della generale espropriazione forzata civilistica, ha caratteri indubbiamente peculiari e speciali connotati soprattutto da un'estensione dei poteri dell'agente di riscossione rispetto ai poteri di cui è munito il creditore in un'ordinaria procedura esecutiva.
In tale procedimento, in seguito alla notifica della cartella di pagamento
(ovvero dell'avviso di accertamento esecutivo o di altro atto amministrativo che non richieda la formazione del ruolo ai fini dell'esecuzione) e, qualora non venga effettuato spontaneamente il pagamento, l'agente della riscossione ha un anno di tempo per dare inizio alla vera e propria attività esecutiva. Ne consegue l'irrilevanza del decorso del termine di sessanta giorni, oltre il quale NC di OL ha provveduto al pagamento, rispetto alla rinuncia del creditore, essendo la stessa evidentemente collegata all'avvenuto pagamento ed alla soddisfazione del credito. Come può agevolmente constatarsi dalla documentazione in atti, infatti, la rinuncia al pignoramento da parte dell è intervenuta in data CP_6 CP_6
27.05.2016, dopo che il detto ente ha ricevuto il bonifico da parte del
NC di OL (in data 16.05.2016) e, nella rinuncia, non a caso, viene riportata la dicitura “pagamento/riversamento”.
Pertanto, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, la rinuncia non
è avvenuta in ragione dell'estinzione ex lege del pignoramento dovuta al decorso del termine di sessanta giorni.
Quanto all'eccepita nullità e sospensione delle cartelle, a fondamento
7 della procedura esecutiva nei confronti del NC di OL, alla luce della mancata notifica delle stesse, nulla è stato provato o allegato dall'appellante, le cui censure appaiono, dunque, inconsistenti.
Allo stesso modo, priva di qualunque fondamento probatorio è la dedotta sospensione delle cartelle e della procedura esecutiva relativa ad un'opposizione ad altro pignoramento, pendente innanzi al Tribunale di
Nola, riguardante alle stesse cartelle di pagamento oggetto di questo procedimento.
Diversamente, ciò che risulta dagli atti è che l'opposizione proposta innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore avverso il pignoramento ex art. 72- bis oggetto di causa, avente come terzo pignorato il NC di OL, è stata decisa con ordinanza del 27.7.2017 dal detto Tribunale, che ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Nola.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di OL –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di appello notificato in data 14/10/2020, avverso la
[...]
sentenza n. 3884/2020 del Tribunale di OL, pubblicata in data
08/06/2020, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1
conferma la sentenza impugnata;
8 2) condanna al pagamento, in Parte_1
favore delle spese Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.991,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
OL nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di OL sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3592/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
3884/2020 del Tribunale di OL pubblicata in data 08/06/2020,
t r a
(p.iva ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Volla (Na) alla Via Filichito n.232, in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso dall' Arnaldo Todisco (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
e
(dall'1/07/2017 quale Controparte_1 subentrante a titolo universale, ai sensi dell'art 1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre
2016 n. 225 nei rapporti di Controparte_2
incorporante di , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
), avente sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n.14, (Cod. Fisc., P.
[...]
IVA n. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Naccarato (c.f.:
); C.F._2
APPELLATA
Oggetto: indebito
Conclusioni: come da note di udienza del 28 novembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso per decreto ingiuntivo (procedimento iscritto al n. 24975/2016
r.g.) l chiedeva di ingiungere ad , Parte_1 CP_2
oggi il pagamento in suo favore Controparte_6 dell'importo di € 199.478,02 oltre interessi legali dal pagamento e spese.
La società ricorrente, a fondamento del ricorso, deduceva:
1) di aver ricevuto da in data 09.02.2016, a mezzo pec, Controparte_5
la notifica di un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.p.r. 602/73 avente quale terzo pignorato il NC di OL s.p.a.;
2) di aver proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso tale pignoramento e che, nonostante la sospensione ottenuta e la rinuncia della parte istante alla procedura, il terzo pignorato NC di OL S.p.A. aveva comunque proceduto dopo i sessanta giorni a bonificare, senza alcuna disposizione da parte del creditore procedente, la somma di €
199.478,02 in favore di Controparte_5
Il Tribunale di OL emetteva in data 06.09.2016 il decreto ingiuntivo n.
5964/2016, provvisoriamente esecutivo, ingiungendo ad CP_5 di pagare in favore dell' la somma di
[...] Parte_1
€ 199.478,02 oltre interessi come da domanda e le spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compenso ed in euro € 406,50 per esborsi oltre iva, c.p.a. e spese successive.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 14.10.2016,
, oggi proponeva CP_2 Controparte_6
opposizione avverso il detto decreto, convenendo in giudizio, innanzi al
Tribunale di OL, l' e chiedendo: “A) in Parte_1 via preliminare dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 642
c.p.c. e per l'effetto revocare e/o sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5964/2016 (R.g.n. 24975/2016) emesso dal Tribunale di OL, G.U. Dott.ssa Francesca Gomez De Ayala, per i motivi espressi;
“B) Nel merito, accogliere l'opposizione, accertare, dichiarare
l'insussistenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. e per l'effetto revocare e
2 porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 5964/2016 (R.g.n. 24975/2016) emesso dal Tribunale di
OL, G.U. Dott.ssa Francesca Gomez De Ayala, per i motivi espressi;
C) condannare, in ogni caso, parte convenuta al pagamento delle spese della lite del presente giudizio anche ai sensi dell'art. 96, 3° comma,
c.p.c.”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di OL, con sentenza n. 9195/2019, così provvedeva: “accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. opposto;
condanna parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in €
379,50 per esborsi ed € 8.030,00 per compensi, oltre rimborso forf., IVA e
CPA come per legge”.
Il giudizio di appello
L con atto di appello notificato in data Parte_1
14/10/2020 ad ha impugnato la Controparte_6
predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per palese violazione di legge ed omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia: Inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della preliminare eccezione, B) accertare e dichiarare infondata l'opposizione proposta in punto di fatto e diritto;
C) confermare le somme dovute di cui al Decreto Ingiuntivo opposto;
D) condannare la al pagamento di ogni competenza di lite, sia del CP_7
primo grado di giudizio sia del presente grado nonché delle spese sostenute per entrambi i giudizi con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario delle spese”.
Si è costituita in giudizio l Controparte_6 chiedendo: “1) dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 3884/2020 del 08/06/2020, resa dal
Tribunale di OL, II Sezione Civile, per tutti i motivi esposti;
2) nel merito, rigettare l'appello proposto avverso la Sentenza n. 3884/2020 del
08/06/2020, resa dal Tribunale di OL, II Sezione Civile, e per l'effetto
3 confermare tutto quanto in essa statuito;
3) in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Il giudice di primo grado così motivava la propria decisione:
<< rileva il Tribunale come, alla luce dalla documentazione in atti non risulti affatto che la procedura di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis
4 DPR 602/73, avente come terzo pignorato il NC di OL spa e recante numero rg 280/2016, sia stata sospesa dal GE. Invero, risulta in atti il decreto con il quale il giudice aveva fissato la comparizione delle parti per
l'udienza del 27.04.2016 senza disporre alcuna sospensione (cfr. decreto fissazione udienza), nonché successivo provvedimento del 27.07.2017 con il quale è stato rigettato il ricorso (cfr. ordinanza Tribunale Nocera
Inferiore del 27.07.2017, doc. n. 6 in produzione parte opponente).
Risulta, invece, sospesa altra procedura esecutiva e segnatamente, quella avente ad oggetto opposizione avverso pignoramento ex art. 72 DPR
602/73 nei confronti del terzo debitore Parte_2
recante n. 2029/2015 rg, avverso la quale la ricorrente aveva parimenti proposto opposizione (cfr decreto fissazione udienza e sospensione).
Ne consegue che né i titoli né la procedura esecutiva nei confronti del
Terzo
NC di OL spa sono stati sospesi dal GE.
E', altresì, infondata la domanda formulata dalla Parte_1
[...]
[... sotto il profilo della dedotta rinuncia alla procedura esecutiva asseritamente effettuata da , decorso il termine di pagamento da CP_2
parte del Terzo pignorato NC di OL spa.
Infatti, sempre dalla documentazione in atti si evince che la rinuncia al pignoramento è intervenuta in data 27.05.2016 e, dunque, successivamente al ricevimento del bonifico da parte del Terzo (NC di
OL spa) effettuato in data 16.05.2016 (cfr. doc. nn 4 e 5 in produzione parte opponente). Ed infatti nella rinuncia viene indicata come motivazione della stessa “pagamento/riversamento”.
La ulteriore circostanza, poi, rappresentata dall'opposta società, concernente altra procedura esecutiva pendente dinnanzi al Tribunale di
Nola, relativa ai medesimi titoli oggetto del presente procedimento, che sarebbero stati sospesi dal GE è, invece, rimasta del tutto sfornita di prova>>.
L'appellante contesta tale decisione, chiedendo, innanzitutto, di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione a decreto
5 ingiuntivo, proposta in primo grado, per palese violazione ex art. 5, co 4°
d.lgs. 28/2010, non avendo la controparte esperito il tentativo di mediazione obbligatoria.
Con il secondo motivo di gravame, l'impugnante censura, poi, l'erronea ed insufficiente valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze probatorie. Deduce, nello specifico: che la rinuncia al pignoramento, diversamente da quanto stabilito dal giudice di prime cure, sarebbe avvenuta in ragione dell'estinzione della procedura esecutiva ex lege, essendo decorso il termine di 60 giorni, oltre il quale il pignoramento diviene, appunto, inefficace;
che le cartelle a fondamento dei diversi pignoramenti intrapresi, non essendo state notificate, sarebbero state dichiarate nulle;
che il Tribunale di Nola avrebbe dichiarato la sospensione della procedura esecutiva, in seguito ad opposizione ad altro pignoramento fondato sulle medesime cartelle a fondamento della procedura esecutiva nei confronti di NC di OL.
L'appello non può trovare accoglimento.
Quanto al primo motivo di gravame, appare opportuno rammentare l'art. 5, co 4° d.lgs. 28/2010 prescrive l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria per le controversie vertenti “in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”. Ebbene, è evidente che la controversia in esame non rientri quelle indicate dall'art. 5 di cui sopra, dovendosi ritenere, dunque,
l'ammissibilità dell'opposizione.
Peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di
6 mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cassazione civile sez. un.,
18/09/2020, n.19596). In ogni caso, sarebbe stato, quindi, onere dell'appellante avviare il tentativo di mediazione.
Parimenti, è infondato il secondo motivo di gravame.
Come è noto, l'esecuzione esattoriale ex art. 72-bis si concretizza nel procedimento volto a realizzare coattivamente, ovvero senza la collaborazione del privato debitore, i crediti tributari della pubblica amministrazione. La disciplina della riscossione coattiva dei crediti tributari contenuta all'interno del D.P.R. n. 602/1973 (così come modificato successivamente, in particolare ad opera del D.Lgs n. 46/1999), pur inserendosi nell'ambito della generale espropriazione forzata civilistica, ha caratteri indubbiamente peculiari e speciali connotati soprattutto da un'estensione dei poteri dell'agente di riscossione rispetto ai poteri di cui è munito il creditore in un'ordinaria procedura esecutiva.
In tale procedimento, in seguito alla notifica della cartella di pagamento
(ovvero dell'avviso di accertamento esecutivo o di altro atto amministrativo che non richieda la formazione del ruolo ai fini dell'esecuzione) e, qualora non venga effettuato spontaneamente il pagamento, l'agente della riscossione ha un anno di tempo per dare inizio alla vera e propria attività esecutiva. Ne consegue l'irrilevanza del decorso del termine di sessanta giorni, oltre il quale NC di OL ha provveduto al pagamento, rispetto alla rinuncia del creditore, essendo la stessa evidentemente collegata all'avvenuto pagamento ed alla soddisfazione del credito. Come può agevolmente constatarsi dalla documentazione in atti, infatti, la rinuncia al pignoramento da parte dell è intervenuta in data CP_6 CP_6
27.05.2016, dopo che il detto ente ha ricevuto il bonifico da parte del
NC di OL (in data 16.05.2016) e, nella rinuncia, non a caso, viene riportata la dicitura “pagamento/riversamento”.
Pertanto, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, la rinuncia non
è avvenuta in ragione dell'estinzione ex lege del pignoramento dovuta al decorso del termine di sessanta giorni.
Quanto all'eccepita nullità e sospensione delle cartelle, a fondamento
7 della procedura esecutiva nei confronti del NC di OL, alla luce della mancata notifica delle stesse, nulla è stato provato o allegato dall'appellante, le cui censure appaiono, dunque, inconsistenti.
Allo stesso modo, priva di qualunque fondamento probatorio è la dedotta sospensione delle cartelle e della procedura esecutiva relativa ad un'opposizione ad altro pignoramento, pendente innanzi al Tribunale di
Nola, riguardante alle stesse cartelle di pagamento oggetto di questo procedimento.
Diversamente, ciò che risulta dagli atti è che l'opposizione proposta innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore avverso il pignoramento ex art. 72- bis oggetto di causa, avente come terzo pignorato il NC di OL, è stata decisa con ordinanza del 27.7.2017 dal detto Tribunale, che ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Nola.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di OL –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di appello notificato in data 14/10/2020, avverso la
[...]
sentenza n. 3884/2020 del Tribunale di OL, pubblicata in data
08/06/2020, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1
conferma la sentenza impugnata;
8 2) condanna al pagamento, in Parte_1
favore delle spese Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.991,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
OL nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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