Sentenza 22 marzo 1968
Massime • 1
L'art. 107, secondo comma, dell' ordinamento degli ufficiali giudiziari, approvato con DPR 15 dicembre 1959, n 1129, autorizza gli ufficiali giudiziari ad eseguire, mediante il servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli Atti relativi ad affari di Competenza dell' autorita giudiziaria della Sede alla quale sono addetti e degli Atti stragiudiziali altrimenti opera la disposizione del precedente art. 106,secondo la quale l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli Atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento dove ha Sede l'ufficio al quale e addetto, con la conseguenza che egli deve avvalersi del servizio postale solo per la notificazione degli Atti da eseguirsi fuori del comune ove ha Sede l'ufficio.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/1968, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 22 marzo 1968 |
Testo completo
L'art. 107, secondo comma, dell' ordinamento degli ufficiali giudiziari, approvato con DPR 15 dicembre 1959, n 1129, autorizza gli ufficiali giudiziari ad eseguire, mediante il servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli Atti relativi ad affari di Competenza dell' autorita giudiziaria della Sede alla quale sono addetti e degli Atti stragiudiziali altrimenti opera la disposizione del precedente art. 106,secondo la quale l'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli Atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento dove ha Sede l'ufficio al quale e addetto, con la conseguenza che egli deve avvalersi del servizio postale solo per la notificazione degli Atti da eseguirsi fuori del comune ove ha Sede l'ufficio.*