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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/09/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 8/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA assistito e difeso dall'Avv. PICCOLO MARCO Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. TORRE Controparte_1
GIUSEPPE APPELLATO E
, rappresentato e difeso dagli Controparte_2
Avv.ti Roberta Del Sordo e Antonella Trovati APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 376/2024 emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro, in data 10/07/2024, non notificata.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Pescara ha rigettato l'opposizione proposta da avverso la comunicazione preventiva di iscrizione Parte_1 ipotecaria n. 08376202300000345000 per complessivi € 185.838,47, notificata in data 18.10.2023 per la riscossione della cartella di pagamento n. 08320090005473178000, relativa ad un credito contributivo Modello DM10/V anno 1992. CP_3 Il giudice di primo grado, rilevata la documentata e definitiva irretrattabilità del credito presupposto, in forza della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1282/2012 che aveva confermato la Sentenza del Tribunale di Teramo n. 542/2011 di declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n. 08320090005473178000, perché tardiva, ha escluso che la procedura di sospensione introdotta dall'art. 1, commi 537-540, della l. n. 228 del 2012, possa valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi e che, in ogni caso, possa essere invocata per il caso in cui la prescrizione maturi in data successiva all'emissione del ruolo, menzionando il comma 538 dell'art.1 L.228/2012 solo la prescrizione anteriore alla notifica della cartella. Ha pertanto rigettato l'opposizione. Avverso la suindicata sentenza, non notificata, ha proposto appello con Parte_1 ricorso notificato in data 9 gennaio 2025, chiedendone la riforma e rassegnando le medesime conclusioni già precisate in primo grado. Si sono rispettivamente costituiti in giudizio e , contestando i Controparte_1 CP_3 motivi di gravame e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado, che ha respinto l'eccezione di estinzione ex lege del credito dell'ente impositore per il decorso del termine di 220 giorni dall'istanza di sospensione, rimasta priva di risposta da parte del predetto ente, in violazione dell'art. 1, comma 540 L. 228/2012, con conseguente illegittimità sia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08376202300000345000 sia della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 08320231460000008005, in quanto emesse in carenza dei presupposti legittimanti. Secondo la prospettazione dell'appellante, a fronte della prova fornita dalla ricorrente del regolare invio dell'istanza di sospensione, non risultando intervenuta alcuna risposta tempestiva entro il termine di 220 giorni – considerati peraltro tardivi i riscontri prodotti del 06/11/2023 e del 23/11/2023 rispetto alle istanze risalenti a maggio 2019 e gennaio 2023 – si sarebbe formato il silenzio assenso (Cass. n. 31220/2023), in carenza di giudicato nel merito della pretesa contributiva, avendo riguardato le sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello la sola inammissibilità di precedenti opposizioni. In particolare, trattandosi nella specie di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, secondo la prospettazione dell'appellante, andrebbe esaminata la sola regolarità formale del procedimento e degli atti di riscossione, in ragione di un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del ruolo esattoriale, a fronte dell'inerzia dell'amministrazione protrattasi oltre 220 giorni. Il motivo non è fondato e va rigettato. I commi 537-540 dell'art. 1, della legge 24.12.2012, n. 228, come modificati per effetto del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, dispongono testualmente: “537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere
pag. 2/6 immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in
pag. 3/6 presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”. Dal tenore letterale delle sopra riportate disposizioni normative, si ricava che, oltre alla sospensione in via amministrativa – da attivarsi da parte del contribuente entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione, mediante una dichiarazione presentata al Concessionario e corredata da apposita documentazione (comma 538) – è stato introdotto nell'ordinamento un rimedio ulteriore, atteso che la predetta dichiarazione è trasmessa dall'Agente per la Riscossione all'ente previdenziale creditore, che entro 60 giorni dal ricevimento deve provvedere sulla medesima (comma 539). L'esame della dichiarazione, anche quanto a forma, contenuto e completezza della documentazione allegata, compete esclusivamente all'Ente creditore, che, in caso di lacune o omissioni, ai sensi del comma 539 ultima parte, è tenuto a darne avviso al contribuente e al concessionario. Se l'ente creditore non risponde entro duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario le partite sono annullate di diritto e le somme “discaricate” dal ruolo (comma 540). Evidente è la finalità perseguita dal legislatore di consentire, ai soggetti che sono destinatari di procedure di riscossione in corso, di ottenere rapidamente una definizione della loro posizione, sollecitando l'agente della riscossione, che deve farsi parte diligente presso l'ente creditore affinché questo verifichi se le circostanze di fatto addotte dall'esecutato siano tali da giustificare una interruzione del procedimento di riscossione. In particolare, la disciplina de qua prevede, in sostanza, un caso di riconoscimento del diritto al discarico automatico, tale cioè che – decorso inutilmente il termine previsto – le somme comprese nella richiesta di sospensione trasmessa al concessionario della riscossione sono annullate di diritto, con la precisazione che tale “annullamento” riguarda solo l'iscrizione a ruolo e non il diritto di credito vantato dall'ente creditore. Nel caso in esame, non è in contestazione che la cartella di pagamento, posta a fondamento della odierna comunicazione di iscrizione ipotecaria opposta, è stata oggetto di un precedente giudizio conclusosi con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, a seguito di sentenza del Tribunale di Teramo n. 542/2011, confermata dalla Corte d'Appello di L'Aquila n. 1282/2012. L'impugnazione della cartella in sede giudiziale e la successiva pronuncia di inammissibilità dell'opposizione ha comportato la definitività del credito oggetto della cartella ed altresì l'applicazione, a mente dell'art. 2953 c.c., del più lungo termine decennale di prescrizione derivante dal giudicato. Sul punto si rinvia a quanto statuito dalla Suprema Corte per cui “Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, né al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, operando invece il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, anche ove la definitività della
pag. 4/6 pretesa erariale consegua alla declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente “ (cfr. Cass. n. 25222/2024). Nel caso in esame, tenuto conto che la sentenza della Corte d'Appello è stata pronunciata in data 29 novembre 2012, la prima istanza in autotutela, ai sensi dell'art. 1 comma 540, formulata dalla con raccomandata in data 6.5.2019 è intervenuta quando ancora non Pt_1 era decorso il termine decennale di prescrizione, tenuto conto che la stessa ricorrente in primo grado ha confermato di aver ricevuto in data 24/04/2019 l'intimazione di pagamento n. 08320199000619606000, integrante valido atto interruttivo della prescrizione, unitamente alla successiva intimazione di pagamento notificata in data 02/01/2023, n. 08320229002579120000 cui è seguita la successiva istanza in autotutela formulata con raccomandata in data 10/01/2023. Peraltro, il comma 540 del citato art.1 L.228/2012 conferisce rilevanza soltanto ai motivi elencati tassativamente nel comma 538 (“L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538”). In particolare il comma 538 dell'art.1 L.228/2012 menziona le seguenti fattispecie: a) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
b) provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) sospensione giudiziale, oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
Dunque, rientrando il caso in esame nell'ipotesi di cui alla lett. a), rileva solo la prescrizione anteriore alla notifica della cartella (“prescrizione o decadenza (…) intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo”) e non la prescrizione successiva, che dunque non può assumere rilevanza per gli effetti previsti dalla norma all'esame. Trattandosi inoltre di norma eccezionale, neppure se ne può richiedere o sostenere una interpretazione analogica o estensiva. L'opponente, odierna appellante avrebbe quindi dovuto documentare che i crediti per i quali sono state emesse le cartelle esattoriali erano già estinti per prescrizione al momento della sottoscrizione del ruolo. Né può invocarsi alcun effetto estintivo automatico derivante dalla mera presentazione dell'istanza e dalla mancata risposta dell'ente impositore entro 220 giorni, in quanto l'effetto dell'annullamento si realizza infatti solo in presenza dei presupposti di fatto posti a suo fondamento: infatti, “Una diversa interpretazione porterebbe poi a conseguenze inaccettabili, ovvero che tutti, al momento di ricevere una cartella esattoriale o un avviso di addebito, potrebbero presentare istanza di annullamento in autotutela ed ottenere l'effetto di porre nel nulla la procedura di riscossione mediante ruolo in caso di mancata risposta entro 220 gg., il
pag. 5/6 tutto pure in presenza di debiti non prescritti.” (cfr. Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent. 07/07/2022). L'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 4.996 per ciascun appellato, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a., come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 8/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA assistito e difeso dall'Avv. PICCOLO MARCO Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. TORRE Controparte_1
GIUSEPPE APPELLATO E
, rappresentato e difeso dagli Controparte_2
Avv.ti Roberta Del Sordo e Antonella Trovati APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 376/2024 emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro, in data 10/07/2024, non notificata.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Pescara ha rigettato l'opposizione proposta da avverso la comunicazione preventiva di iscrizione Parte_1 ipotecaria n. 08376202300000345000 per complessivi € 185.838,47, notificata in data 18.10.2023 per la riscossione della cartella di pagamento n. 08320090005473178000, relativa ad un credito contributivo Modello DM10/V anno 1992. CP_3 Il giudice di primo grado, rilevata la documentata e definitiva irretrattabilità del credito presupposto, in forza della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1282/2012 che aveva confermato la Sentenza del Tribunale di Teramo n. 542/2011 di declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n. 08320090005473178000, perché tardiva, ha escluso che la procedura di sospensione introdotta dall'art. 1, commi 537-540, della l. n. 228 del 2012, possa valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi e che, in ogni caso, possa essere invocata per il caso in cui la prescrizione maturi in data successiva all'emissione del ruolo, menzionando il comma 538 dell'art.1 L.228/2012 solo la prescrizione anteriore alla notifica della cartella. Ha pertanto rigettato l'opposizione. Avverso la suindicata sentenza, non notificata, ha proposto appello con Parte_1 ricorso notificato in data 9 gennaio 2025, chiedendone la riforma e rassegnando le medesime conclusioni già precisate in primo grado. Si sono rispettivamente costituiti in giudizio e , contestando i Controparte_1 CP_3 motivi di gravame e chiedendone il rigetto. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado, che ha respinto l'eccezione di estinzione ex lege del credito dell'ente impositore per il decorso del termine di 220 giorni dall'istanza di sospensione, rimasta priva di risposta da parte del predetto ente, in violazione dell'art. 1, comma 540 L. 228/2012, con conseguente illegittimità sia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08376202300000345000 sia della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 08320231460000008005, in quanto emesse in carenza dei presupposti legittimanti. Secondo la prospettazione dell'appellante, a fronte della prova fornita dalla ricorrente del regolare invio dell'istanza di sospensione, non risultando intervenuta alcuna risposta tempestiva entro il termine di 220 giorni – considerati peraltro tardivi i riscontri prodotti del 06/11/2023 e del 23/11/2023 rispetto alle istanze risalenti a maggio 2019 e gennaio 2023 – si sarebbe formato il silenzio assenso (Cass. n. 31220/2023), in carenza di giudicato nel merito della pretesa contributiva, avendo riguardato le sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello la sola inammissibilità di precedenti opposizioni. In particolare, trattandosi nella specie di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, secondo la prospettazione dell'appellante, andrebbe esaminata la sola regolarità formale del procedimento e degli atti di riscossione, in ragione di un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del ruolo esattoriale, a fronte dell'inerzia dell'amministrazione protrattasi oltre 220 giorni. Il motivo non è fondato e va rigettato. I commi 537-540 dell'art. 1, della legge 24.12.2012, n. 228, come modificati per effetto del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, dispongono testualmente: “537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere
pag. 2/6 immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in
pag. 3/6 presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”. Dal tenore letterale delle sopra riportate disposizioni normative, si ricava che, oltre alla sospensione in via amministrativa – da attivarsi da parte del contribuente entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione, mediante una dichiarazione presentata al Concessionario e corredata da apposita documentazione (comma 538) – è stato introdotto nell'ordinamento un rimedio ulteriore, atteso che la predetta dichiarazione è trasmessa dall'Agente per la Riscossione all'ente previdenziale creditore, che entro 60 giorni dal ricevimento deve provvedere sulla medesima (comma 539). L'esame della dichiarazione, anche quanto a forma, contenuto e completezza della documentazione allegata, compete esclusivamente all'Ente creditore, che, in caso di lacune o omissioni, ai sensi del comma 539 ultima parte, è tenuto a darne avviso al contribuente e al concessionario. Se l'ente creditore non risponde entro duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario le partite sono annullate di diritto e le somme “discaricate” dal ruolo (comma 540). Evidente è la finalità perseguita dal legislatore di consentire, ai soggetti che sono destinatari di procedure di riscossione in corso, di ottenere rapidamente una definizione della loro posizione, sollecitando l'agente della riscossione, che deve farsi parte diligente presso l'ente creditore affinché questo verifichi se le circostanze di fatto addotte dall'esecutato siano tali da giustificare una interruzione del procedimento di riscossione. In particolare, la disciplina de qua prevede, in sostanza, un caso di riconoscimento del diritto al discarico automatico, tale cioè che – decorso inutilmente il termine previsto – le somme comprese nella richiesta di sospensione trasmessa al concessionario della riscossione sono annullate di diritto, con la precisazione che tale “annullamento” riguarda solo l'iscrizione a ruolo e non il diritto di credito vantato dall'ente creditore. Nel caso in esame, non è in contestazione che la cartella di pagamento, posta a fondamento della odierna comunicazione di iscrizione ipotecaria opposta, è stata oggetto di un precedente giudizio conclusosi con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, a seguito di sentenza del Tribunale di Teramo n. 542/2011, confermata dalla Corte d'Appello di L'Aquila n. 1282/2012. L'impugnazione della cartella in sede giudiziale e la successiva pronuncia di inammissibilità dell'opposizione ha comportato la definitività del credito oggetto della cartella ed altresì l'applicazione, a mente dell'art. 2953 c.c., del più lungo termine decennale di prescrizione derivante dal giudicato. Sul punto si rinvia a quanto statuito dalla Suprema Corte per cui “Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, né al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, operando invece il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, anche ove la definitività della
pag. 4/6 pretesa erariale consegua alla declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente “ (cfr. Cass. n. 25222/2024). Nel caso in esame, tenuto conto che la sentenza della Corte d'Appello è stata pronunciata in data 29 novembre 2012, la prima istanza in autotutela, ai sensi dell'art. 1 comma 540, formulata dalla con raccomandata in data 6.5.2019 è intervenuta quando ancora non Pt_1 era decorso il termine decennale di prescrizione, tenuto conto che la stessa ricorrente in primo grado ha confermato di aver ricevuto in data 24/04/2019 l'intimazione di pagamento n. 08320199000619606000, integrante valido atto interruttivo della prescrizione, unitamente alla successiva intimazione di pagamento notificata in data 02/01/2023, n. 08320229002579120000 cui è seguita la successiva istanza in autotutela formulata con raccomandata in data 10/01/2023. Peraltro, il comma 540 del citato art.1 L.228/2012 conferisce rilevanza soltanto ai motivi elencati tassativamente nel comma 538 (“L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538”). In particolare il comma 538 dell'art.1 L.228/2012 menziona le seguenti fattispecie: a) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
b) provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) sospensione giudiziale, oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
Dunque, rientrando il caso in esame nell'ipotesi di cui alla lett. a), rileva solo la prescrizione anteriore alla notifica della cartella (“prescrizione o decadenza (…) intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo”) e non la prescrizione successiva, che dunque non può assumere rilevanza per gli effetti previsti dalla norma all'esame. Trattandosi inoltre di norma eccezionale, neppure se ne può richiedere o sostenere una interpretazione analogica o estensiva. L'opponente, odierna appellante avrebbe quindi dovuto documentare che i crediti per i quali sono state emesse le cartelle esattoriali erano già estinti per prescrizione al momento della sottoscrizione del ruolo. Né può invocarsi alcun effetto estintivo automatico derivante dalla mera presentazione dell'istanza e dalla mancata risposta dell'ente impositore entro 220 giorni, in quanto l'effetto dell'annullamento si realizza infatti solo in presenza dei presupposti di fatto posti a suo fondamento: infatti, “Una diversa interpretazione porterebbe poi a conseguenze inaccettabili, ovvero che tutti, al momento di ricevere una cartella esattoriale o un avviso di addebito, potrebbero presentare istanza di annullamento in autotutela ed ottenere l'effetto di porre nel nulla la procedura di riscossione mediante ruolo in caso di mancata risposta entro 220 gg., il
pag. 5/6 tutto pure in presenza di debiti non prescritti.” (cfr. Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent. 07/07/2022). L'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, unitamente al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 4.996 per ciascun appellato, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a., come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
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