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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/12/2024, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
Sent. n. ………….
R.G 240/2024
..
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario di Pace Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Tra
Il sig. , c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Antonetta SO e dall'avv.to Antonetta SO presso lo studio dei quali elegge domicilio in NA (Na) alla piazza Aubry n.4, giusta procura in atti;
Attore
E
( C.F. ) in p. legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ex lege in via A. Diaz n.11 giusta procura in atti;
Convenuta
Nonché Controparte_2
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla via Armando Diaz n.11, PEC Email_1
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Oggetto della presente opposizione è l'intimazione di pagamento n.07120230123303060000 dell'importo di € 1.966,31, relativa a presunto mancato pagamento delle spese di mantenimento in carcere .
Atteso il carattere documentale della questione il fascicolo , veniva posto in decisione senza necessità di articolare alcun mezzo istruttorio che del resto nulla avrebbero aggiunto alle argomentazioni delle parti.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva la regolare instaurazione del contraddittorio, ovvero risultano essere provate sia la legittimazione attiva che la legittimazione passiva. Del resto dall'istruttoria processuale non sono emersi elementi che autorizzino a ritenere fondata una carenza di legittimazione in tal senso di una delle parti.
Sussiste la competenza dell'autorità adita ovvero del giudice ordinario e non del giudice Tributario poiché oggetto della richiesta dell'ente impositore risultano essere somme inerenti il mantenimento del detenuto in carcere .
Viene da sé che la fattispecie è inerente un credito di natura non tributaria perché riguarda le spese che l'amministrazione penitenziario ha sostenuto per il mantenimento e per il sostentamento del detenuto nelle proprie strutture. La questione alla luce delle sue evidenze appare di pronta e sollecita soluzione e ben avrebbe potuto essere definita in via bonaria tra le parti senza ricorrere all'autorità giudiziaria. Pertanto la domanda risulta essere fondata in fatto ed in diritto e quindi meritevole dell'accoglimento per i motivi che si vanno ad illustrare di seguito.
Nello specifico si rileva come sia fondata la doglianza di parte opponente secondo cui le somme oggetto della richiesta contenuta nella cartella di pagamento non sono dovute . Questo perché il SO che svolgeva all'interno della struttura carceraria di attività lavorativa come addetto alle pulizie ha Controparte_2 ricevuto una trattenuta sulla busta paga che percepiva.
Circostanza questa documentata e che comprova in assenza delle idonee contestazioni l'adempimento dell'obbligazione di pagamento a carico dell'interessato. Ne deriva che nulla è dovuto per la cartella oggetto di contestazione e del resto né né tanto meno l'amministrazione penitenziaria vale a dire CP_1 il hanno provato con fondatezza le proprie Controparte_2 richieste.
Tale circostanza , rende del tutto ininfluente e superflua qualsiasi ulteriore considerazione circa le argomentazioni sollevate dalle parti. L'avvenuta corresponsione, ha infatti efficacia assorbente su ogni altra circostanza poiché comporta il venir meno di ogni vincolo tra i soggetti in relazione alle somme richieste.
Pertanto sulla scorta di quanto evidenziato la domanda spiegata risulta essere meritevole dell'accoglimento.
Riguardo il governo delle spese di lite, questo giudice ritiene di dover aderire al principio adottato anche da altri giudicanti , secondo cui queste sono da determinarsi in base al decreto del Ministero della Giustizia n.
10.03.2014 n.55 pubblicato su gazzetta ufficiale del 1.4.2014 Tab. A tenuto del novellato art. 91 c.p.c. e comprensive delle spese generali ex art. 2 comma 2° citato Decreto e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (e dell'attività difensiva espletata, con attribuzione - ex art.93 c.p.c.- al procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario avv.ti Antonetta SO e Paolo Notomista.
Spese che seguono la soccombenza e tenuto conto dell'andamento della vicenda processuale e del comportamento assunto sono da porsi a carico dei convenuti in solido tra loro.
PQM
Il G.U.dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e del Controparte_1 Controparte_2
provvede come di seguito :
[...] CP_2
1 Accoglie la domanda perché fondata in fatto ed in diritto;
2.Dichiara nulla la cartella esattoriale n.07120230123303060000 per i motivi evidenziati e che pertanto l'importo di € 1.966,31 ivi contenuto non è dovuto;
3. Condanna in solido tra loro e del Controparte_1
Controparte_2 [...]
- al pagamento delle competenze di lite che si quantificano in € CP_2
852,00 oltre 15% spese generali ,Iva e Cpa come per legge nella misura e nell'importo dovuto con attribuzione ai procuratori avvocati Antonetta SO e Paolo Notomista, nulla circa le spese vive non rivenendosi in atti il relativo contributo unificato.
Così deciso in Torre Annunziata
Lì 17.12.2024
Dott.Domenico Dente Gattola
R.G 240/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario di Pace Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Tra
Il sig. , c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Antonetta SO e dall'avv.to Antonetta SO presso lo studio dei quali elegge domicilio in NA (Na) alla piazza Aubry n.4, giusta procura in atti;
Attore
E
( C.F. ) in p. legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ex lege in via A. Diaz n.11 giusta procura in atti;
Convenuta
Nonché Controparte_2
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla via Armando Diaz n.11, PEC Email_1
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Oggetto della presente opposizione è l'intimazione di pagamento n.07120230123303060000 dell'importo di € 1.966,31, relativa a presunto mancato pagamento delle spese di mantenimento in carcere .
Atteso il carattere documentale della questione il fascicolo , veniva posto in decisione senza necessità di articolare alcun mezzo istruttorio che del resto nulla avrebbero aggiunto alle argomentazioni delle parti.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva la regolare instaurazione del contraddittorio, ovvero risultano essere provate sia la legittimazione attiva che la legittimazione passiva. Del resto dall'istruttoria processuale non sono emersi elementi che autorizzino a ritenere fondata una carenza di legittimazione in tal senso di una delle parti.
Sussiste la competenza dell'autorità adita ovvero del giudice ordinario e non del giudice Tributario poiché oggetto della richiesta dell'ente impositore risultano essere somme inerenti il mantenimento del detenuto in carcere .
Viene da sé che la fattispecie è inerente un credito di natura non tributaria perché riguarda le spese che l'amministrazione penitenziario ha sostenuto per il mantenimento e per il sostentamento del detenuto nelle proprie strutture. La questione alla luce delle sue evidenze appare di pronta e sollecita soluzione e ben avrebbe potuto essere definita in via bonaria tra le parti senza ricorrere all'autorità giudiziaria. Pertanto la domanda risulta essere fondata in fatto ed in diritto e quindi meritevole dell'accoglimento per i motivi che si vanno ad illustrare di seguito.
Nello specifico si rileva come sia fondata la doglianza di parte opponente secondo cui le somme oggetto della richiesta contenuta nella cartella di pagamento non sono dovute . Questo perché il SO che svolgeva all'interno della struttura carceraria di attività lavorativa come addetto alle pulizie ha Controparte_2 ricevuto una trattenuta sulla busta paga che percepiva.
Circostanza questa documentata e che comprova in assenza delle idonee contestazioni l'adempimento dell'obbligazione di pagamento a carico dell'interessato. Ne deriva che nulla è dovuto per la cartella oggetto di contestazione e del resto né né tanto meno l'amministrazione penitenziaria vale a dire CP_1 il hanno provato con fondatezza le proprie Controparte_2 richieste.
Tale circostanza , rende del tutto ininfluente e superflua qualsiasi ulteriore considerazione circa le argomentazioni sollevate dalle parti. L'avvenuta corresponsione, ha infatti efficacia assorbente su ogni altra circostanza poiché comporta il venir meno di ogni vincolo tra i soggetti in relazione alle somme richieste.
Pertanto sulla scorta di quanto evidenziato la domanda spiegata risulta essere meritevole dell'accoglimento.
Riguardo il governo delle spese di lite, questo giudice ritiene di dover aderire al principio adottato anche da altri giudicanti , secondo cui queste sono da determinarsi in base al decreto del Ministero della Giustizia n.
10.03.2014 n.55 pubblicato su gazzetta ufficiale del 1.4.2014 Tab. A tenuto del novellato art. 91 c.p.c. e comprensive delle spese generali ex art. 2 comma 2° citato Decreto e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (e dell'attività difensiva espletata, con attribuzione - ex art.93 c.p.c.- al procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario avv.ti Antonetta SO e Paolo Notomista.
Spese che seguono la soccombenza e tenuto conto dell'andamento della vicenda processuale e del comportamento assunto sono da porsi a carico dei convenuti in solido tra loro.
PQM
Il G.U.dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e del Controparte_1 Controparte_2
provvede come di seguito :
[...] CP_2
1 Accoglie la domanda perché fondata in fatto ed in diritto;
2.Dichiara nulla la cartella esattoriale n.07120230123303060000 per i motivi evidenziati e che pertanto l'importo di € 1.966,31 ivi contenuto non è dovuto;
3. Condanna in solido tra loro e del Controparte_1
Controparte_2 [...]
- al pagamento delle competenze di lite che si quantificano in € CP_2
852,00 oltre 15% spese generali ,Iva e Cpa come per legge nella misura e nell'importo dovuto con attribuzione ai procuratori avvocati Antonetta SO e Paolo Notomista, nulla circa le spese vive non rivenendosi in atti il relativo contributo unificato.
Così deciso in Torre Annunziata
Lì 17.12.2024
Dott.Domenico Dente Gattola