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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/06/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3954/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3954/2023 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara, piazza Parte_1 C.F._1
Garibaldi n. 35, presso lo studio MA RÈ che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara, Viale CP_1 C.F._2
Pindaro n. 27, presso lo Studio legale rappresentato e difeso dall'avv. Monica Controparte_2
Galasso giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 16.08.2010 la ricorrente contraeva matrimonio concordatario con il Parte_1 resistente come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di CP_1
TE in data 3.11.2023, atto n. 3 P. II S. A anno 2010, dalla cui unione nasceva in data
21.05.2012 la figlia . Persona_1
2. Con sentenza del 06/09/2023, al termine del procedimento n. 1160/2020 RG, il Tribunale di Pescara pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“addebito della separazione a;
assegnazione a della casa familiare CP_1 Parte_1
sita in Cappelle sul Tavo alla via Dante n. 26/F; affido condiviso della figlia minorenne con collocamento di fatto presso la madre, con frequentazione della medesima con il padre dall'uscita da scuola del venerdì sino al rientro a scuola del lunedì a settimane alterne, nonché ogni settimana dall'uscita da scuola del mercoledì (o dalle ore 15 in periodi e/o giorni privi di frequentazione scolastica) fino al giovedì alle ore 20, riportandola presso l'abitazione della madre;
durante il periodo estivo, per giorni 15 frazionati in due periodi a luglio e agosto, riservando sette giorni esclusivi per ciascun genitore, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, per una settimana alternatamente tra quella di Natale
(dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di Capodanno;
le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
contributo a carico di
[...]
, per il mantenimento della figlia minore, versando in favore di , entro il CP_1 Parte_1 giorno 10 di ogni mese, la somma di € 450,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara; percezione da parte di dell'assegno unico universale per la figlia nella Parte_1 misura del 100%.”.
3. Con ricorso presentato in data 24.11.2023 chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il con conferma delle CP_1
mentovate condizioni stabilite in sede di divorzio, nello specifico riferimento all'assegnazione della casa familiare e alla regolamentazione della responsabilità genitoriale.
4. Il resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
25.03.2024, nella quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore e collocamento della stessa presso la madre, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla , chiedendo tuttavia che fosse Parte_1
pagina 2 di 6 disposto l'ampliamento del calendario di collocamento della figlia presso il padre con conseguente revoca del contributo a titolo di mantenimento di quest'ultima, dovendo ciascun genitore provvedere autonomamente al mantenimento della figlia relativamente al periodo di rispettivo collocamento della stessa presso ognuno, con pagamento al 50% delle spese straordinarie e chiedendo, anche, che venisse disposta la corresponsione pro quota ad entrambi i genitori dell'assegno unico universale per i figli.
5. Con ordinanza del 27.05.2024 veniva ordinato alla ricorrente di depositare la documentazione ex art. 473 bis 12 c.p.c. e veniva disposta l'audizione della figlia minore Per_1
6. All'udienza del 4.07.2024 si procedeva all'audizione della minore che dichiarava di voler trascorrere tempi paritari con i genitori nel periodo estivo, lasciando immutata la situazione nel periodo scolastico, attesa la disponibilità della madre nel coadiuvarla nello svolgimento dei compiti scolastici al contrario del padre.
7. All'udienza del 16.04.2025 le parti ribadivano le conclusioni rassegnate con note autorizzate e la causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
8. Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata pronunciala la separazione personale dei coniugi con provvedimento del Tribunale di Pescara del 6.09.2023, sentenza non impugnata, ed essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte resistente l'interruzione della separazione.
9. Quanto all'affidamento della figlia minore le parti sono concordi sul confermare il suo Per_1
affidamento condiviso con collocamento presso la madre nella casa familiare sita in Cappelle sul Tavo alla via Dante n. 26/F e, dunque, sull'assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
10. Le ulteriori domande del resistente, volte ad ottenere una modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione non possono trovare accoglimento, essendo intervenuta la sentenza di separazione in data 6.09.2023, dunque due mesi prima della proposizione del ricorso, in assenza di fatti nuovi inerenti la condizione della prole e non essendo stata impugnata tale sentenza.
11. In riferimento alla domanda volta ad ottenere un ampliamento del calendario di collocamento della figlia presso di sé, rendendo la frequentazione paritaria, occorre sottolineare che, in tema di Per_1
affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna pagina 3 di 6 lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Ne caso in esame la stessa figlia minore, nel corso dell'audizione del 4.07.2024, sebbene abbia espresso la volontà di trascorrere tempi paritari con entrambi i genitori, ha precisato che preferirebbe tale modalità solo relativamente al periodo estivo mentre preferirebbe mantenere gli attuali tempi di visita nel periodo scolastico. Inoltre, l'alta conflittualità tra i genitori non renderebbe opportuno l'ampliamento del diritto di visita così come prospettato dal resistente.
Poiché non vi sono motivi per apportare modifiche ai tempi di frequentazione stabiliti in sede di separazione, deve essere confermato il diritto di visita paterno così come disposto in tale sede e come richiesto d'altronde da parte ricorrente, nello specifico:
“dall'uscita da scuola del venerdì sino al rientro a scuola del lunedì a settimane alterne, nonché ogni settimana dall'uscita da scuola del mercoledì (o dalle ore 15 in periodi e/o giorni privi di frequentazione scolastica) fino al giovedì alle ore 20, riportandola presso l'abitazione della madre;
durante il periodo estivo, per giorni 15 frazionati in due periodi a luglio e agosto, riservando sette giorni esclusivi per ciascun genitore, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, per una settimana alternatamente tra quella di Natale (dalle ore 9,00 del
23 dicembre alle ore 12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di Capodanno;
le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme”.
12. Quanto alle statuizioni economiche, alla conferma della regolamentazione della responsabilità genitoriale, con conseguente conferma dell'affidamento condiviso con collocamento della minore presso la madre, segue la reiezione della domanda di revoca del contributo al mantenimento posto in capo al padre sig. CP_1
Si ritiene opportuno confermare, quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di €
450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, stabilita in sede di separazione;
difatti, la condizione economica e patrimoniale delle parti veniva accertata dal Tribunale adito per la separazione giudiziale dei coniugi, con giudizio definito appena 2 mesi prima della data di incardinamento del presente giudizio. Inoltre, nonostante dalla documentazione in atti (doc. 3, 13, 14, 15 di parte resistente) emerga che effettivamente il resistente nell'anno 2024 abbia percepito uno stipendio mensile di circa € 1990 mensili, minore rispetto a quello percepito nel corso del giudizio di separazione pari ad € 2400,00, deve ritenersi che la capacità reddituale ed economica del sia tale da consentire il versamento del CP_1
pagina 4 di 6 contributo al mantenimento per il suddetto importo mensile, considerando sia che la diminuzione del reddito da lavoro deriva dalla scelta del lavoratore di non svolgere più straordinari e lavoro notturno, circostanza non contestata specificatamente, sia che le esigenze della minore in relazione alla sua età non possono soffrire contrazioni.
13. Deve essere altresì confermata la percezione da parte della dell'assegno unico universale Parte_1
per la figlia nella misura del 100%.
14. Il resistente, che costituendosi in giudizio aderiva esclusivamente alla domanda di cessazione degli effetti civili, risultando invece soccombente in relazione alle ulteriori domande, merita di essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, secondo i parametri minimi del DM n.
55/14, attesa la linearità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TE (PE) il
16.08.2010 tra e , matrimonio trascritto nel registro degli Parte_1 CP_1
atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, Parte II, Serie A, anno 2010;
2) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la Persona_1
madre;
3) assegna a la casa familiare sita in Cappelle sul Tavo alla Via Dante n. 26/F, ove Parte_1
vivrà con la figlia;
4) conferma la regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni stabilite in sede di separazione in ordine al diritto di visita paterno e riportate nella parte motiva;
5) dispone che versi entro il giorno 10 di ogni mese a , quale CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 450,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, come individuate e specificate nel
Protocollo Famiglia di questo Tribunale;
6) dispone che la ricorrente percepisca l'assegno unico universale per la figlia nella misura del 100%;
7) condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in
€ 3809,00 oltre accessori come per legge
Così deciso in Pescara, il 5 giugno 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 6 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3954/2023 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara, piazza Parte_1 C.F._1
Garibaldi n. 35, presso lo studio MA RÈ che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Pescara, Viale CP_1 C.F._2
Pindaro n. 27, presso lo Studio legale rappresentato e difeso dall'avv. Monica Controparte_2
Galasso giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 16.08.2010 la ricorrente contraeva matrimonio concordatario con il Parte_1 resistente come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di CP_1
TE in data 3.11.2023, atto n. 3 P. II S. A anno 2010, dalla cui unione nasceva in data
21.05.2012 la figlia . Persona_1
2. Con sentenza del 06/09/2023, al termine del procedimento n. 1160/2020 RG, il Tribunale di Pescara pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“addebito della separazione a;
assegnazione a della casa familiare CP_1 Parte_1
sita in Cappelle sul Tavo alla via Dante n. 26/F; affido condiviso della figlia minorenne con collocamento di fatto presso la madre, con frequentazione della medesima con il padre dall'uscita da scuola del venerdì sino al rientro a scuola del lunedì a settimane alterne, nonché ogni settimana dall'uscita da scuola del mercoledì (o dalle ore 15 in periodi e/o giorni privi di frequentazione scolastica) fino al giovedì alle ore 20, riportandola presso l'abitazione della madre;
durante il periodo estivo, per giorni 15 frazionati in due periodi a luglio e agosto, riservando sette giorni esclusivi per ciascun genitore, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, per una settimana alternatamente tra quella di Natale
(dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di Capodanno;
le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
contributo a carico di
[...]
, per il mantenimento della figlia minore, versando in favore di , entro il CP_1 Parte_1 giorno 10 di ogni mese, la somma di € 450,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara; percezione da parte di dell'assegno unico universale per la figlia nella Parte_1 misura del 100%.”.
3. Con ricorso presentato in data 24.11.2023 chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il con conferma delle CP_1
mentovate condizioni stabilite in sede di divorzio, nello specifico riferimento all'assegnazione della casa familiare e alla regolamentazione della responsabilità genitoriale.
4. Il resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
25.03.2024, nella quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore e collocamento della stessa presso la madre, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla , chiedendo tuttavia che fosse Parte_1
pagina 2 di 6 disposto l'ampliamento del calendario di collocamento della figlia presso il padre con conseguente revoca del contributo a titolo di mantenimento di quest'ultima, dovendo ciascun genitore provvedere autonomamente al mantenimento della figlia relativamente al periodo di rispettivo collocamento della stessa presso ognuno, con pagamento al 50% delle spese straordinarie e chiedendo, anche, che venisse disposta la corresponsione pro quota ad entrambi i genitori dell'assegno unico universale per i figli.
5. Con ordinanza del 27.05.2024 veniva ordinato alla ricorrente di depositare la documentazione ex art. 473 bis 12 c.p.c. e veniva disposta l'audizione della figlia minore Per_1
6. All'udienza del 4.07.2024 si procedeva all'audizione della minore che dichiarava di voler trascorrere tempi paritari con i genitori nel periodo estivo, lasciando immutata la situazione nel periodo scolastico, attesa la disponibilità della madre nel coadiuvarla nello svolgimento dei compiti scolastici al contrario del padre.
7. All'udienza del 16.04.2025 le parti ribadivano le conclusioni rassegnate con note autorizzate e la causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
8. Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata pronunciala la separazione personale dei coniugi con provvedimento del Tribunale di Pescara del 6.09.2023, sentenza non impugnata, ed essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte resistente l'interruzione della separazione.
9. Quanto all'affidamento della figlia minore le parti sono concordi sul confermare il suo Per_1
affidamento condiviso con collocamento presso la madre nella casa familiare sita in Cappelle sul Tavo alla via Dante n. 26/F e, dunque, sull'assegnazione della casa familiare alla ricorrente.
10. Le ulteriori domande del resistente, volte ad ottenere una modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione non possono trovare accoglimento, essendo intervenuta la sentenza di separazione in data 6.09.2023, dunque due mesi prima della proposizione del ricorso, in assenza di fatti nuovi inerenti la condizione della prole e non essendo stata impugnata tale sentenza.
11. In riferimento alla domanda volta ad ottenere un ampliamento del calendario di collocamento della figlia presso di sé, rendendo la frequentazione paritaria, occorre sottolineare che, in tema di Per_1
affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna pagina 3 di 6 lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Ne caso in esame la stessa figlia minore, nel corso dell'audizione del 4.07.2024, sebbene abbia espresso la volontà di trascorrere tempi paritari con entrambi i genitori, ha precisato che preferirebbe tale modalità solo relativamente al periodo estivo mentre preferirebbe mantenere gli attuali tempi di visita nel periodo scolastico. Inoltre, l'alta conflittualità tra i genitori non renderebbe opportuno l'ampliamento del diritto di visita così come prospettato dal resistente.
Poiché non vi sono motivi per apportare modifiche ai tempi di frequentazione stabiliti in sede di separazione, deve essere confermato il diritto di visita paterno così come disposto in tale sede e come richiesto d'altronde da parte ricorrente, nello specifico:
“dall'uscita da scuola del venerdì sino al rientro a scuola del lunedì a settimane alterne, nonché ogni settimana dall'uscita da scuola del mercoledì (o dalle ore 15 in periodi e/o giorni privi di frequentazione scolastica) fino al giovedì alle ore 20, riportandola presso l'abitazione della madre;
durante il periodo estivo, per giorni 15 frazionati in due periodi a luglio e agosto, riservando sette giorni esclusivi per ciascun genitore, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, per una settimana alternatamente tra quella di Natale (dalle ore 9,00 del
23 dicembre alle ore 12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di Capodanno;
le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta;
i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme”.
12. Quanto alle statuizioni economiche, alla conferma della regolamentazione della responsabilità genitoriale, con conseguente conferma dell'affidamento condiviso con collocamento della minore presso la madre, segue la reiezione della domanda di revoca del contributo al mantenimento posto in capo al padre sig. CP_1
Si ritiene opportuno confermare, quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di €
450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, stabilita in sede di separazione;
difatti, la condizione economica e patrimoniale delle parti veniva accertata dal Tribunale adito per la separazione giudiziale dei coniugi, con giudizio definito appena 2 mesi prima della data di incardinamento del presente giudizio. Inoltre, nonostante dalla documentazione in atti (doc. 3, 13, 14, 15 di parte resistente) emerga che effettivamente il resistente nell'anno 2024 abbia percepito uno stipendio mensile di circa € 1990 mensili, minore rispetto a quello percepito nel corso del giudizio di separazione pari ad € 2400,00, deve ritenersi che la capacità reddituale ed economica del sia tale da consentire il versamento del CP_1
pagina 4 di 6 contributo al mantenimento per il suddetto importo mensile, considerando sia che la diminuzione del reddito da lavoro deriva dalla scelta del lavoratore di non svolgere più straordinari e lavoro notturno, circostanza non contestata specificatamente, sia che le esigenze della minore in relazione alla sua età non possono soffrire contrazioni.
13. Deve essere altresì confermata la percezione da parte della dell'assegno unico universale Parte_1
per la figlia nella misura del 100%.
14. Il resistente, che costituendosi in giudizio aderiva esclusivamente alla domanda di cessazione degli effetti civili, risultando invece soccombente in relazione alle ulteriori domande, merita di essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, secondo i parametri minimi del DM n.
55/14, attesa la linearità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TE (PE) il
16.08.2010 tra e , matrimonio trascritto nel registro degli Parte_1 CP_1
atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, Parte II, Serie A, anno 2010;
2) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la Persona_1
madre;
3) assegna a la casa familiare sita in Cappelle sul Tavo alla Via Dante n. 26/F, ove Parte_1
vivrà con la figlia;
4) conferma la regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni stabilite in sede di separazione in ordine al diritto di visita paterno e riportate nella parte motiva;
5) dispone che versi entro il giorno 10 di ogni mese a , quale CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 450,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, come individuate e specificate nel
Protocollo Famiglia di questo Tribunale;
6) dispone che la ricorrente percepisca l'assegno unico universale per la figlia nella misura del 100%;
7) condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in
€ 3809,00 oltre accessori come per legge
Così deciso in Pescara, il 5 giugno 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 6 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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