Articolo 3 della Legge 22 novembre 1954, n. 1114
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 dicembre 1954
Art. 3.
La spesa prevista dal precedente art. 1 viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Alla copertura della spesa medesima si provvede: nell'esercizio 1953-54 per lire quattro miliardi, con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 508 dello stato di previsione per l'esercizio medesimo; nell'esercizio 1954-55 per lire due miliardi, con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 516 dello stato di previsione per l'esercizio stesso.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1954