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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/07/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1757/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1757/2025, promossa con ricorso depositato il 07/05/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Ougree (Belgio) il 03/12/1964
cittadino: svizzero Cod. Fisc.: C.F._1
residente via Culmanèta n.18, Sagno (CH)
con l'Avv. Federica Esposito
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...], Cantello (VA)
con l'Avv. Federica Esposito
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sicignano degli Alburni (SA), in data 20 giugno 1992
pagina 1 di 4 (anno 1992 atto n. 5parte II serie A)
con i seguenti figli:
, nato in data [...] in [...]; Persona_1
, nato il [...] in [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 07/05/2025, richiedevano:
dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Parte_2
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_2
collocamento prevalente presso la madre;
- Il figlio maggiorenne , non economicamente autosufficiente, continuerà a Per_1 vivere presso l'abitazione della madre;
- Il padre potrà tenere con sè i figli secondo gli accordi tra i coniugi, e in difetto di accordo si utilizzeranno le seguenti modalità: fine settimana alternati dal venerdì fino alla domenica sera;
due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola fino al mattino successivo;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno due settimane durante le vacanze estive;
in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente;
- I genitori dovranno assumere di comune accordo le varie decisioni di interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute
- Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario dei figli quando saranno presso di sé;
- I coniugi corrisponderanno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie dei figli;
- Gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti dalla signora;
Pt_2
pagina 2 di 4 - I coniugi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o al mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- I conti correnti rimarranno ai legittimi intestatari;
- I coniugi esprimono l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 20/06/1992, in Sicignano degli Alburni (SA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sicignano degli Alburni (anno 1992 atto n. 5 parte II serie A ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1757/2025, promossa con ricorso depositato il 07/05/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Ougree (Belgio) il 03/12/1964
cittadino: svizzero Cod. Fisc.: C.F._1
residente via Culmanèta n.18, Sagno (CH)
con l'Avv. Federica Esposito
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...], Cantello (VA)
con l'Avv. Federica Esposito
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sicignano degli Alburni (SA), in data 20 giugno 1992
pagina 1 di 4 (anno 1992 atto n. 5parte II serie A)
con i seguenti figli:
, nato in data [...] in [...]; Persona_1
, nato il [...] in [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 07/05/2025, richiedevano:
dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Parte_2
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
- Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_2
collocamento prevalente presso la madre;
- Il figlio maggiorenne , non economicamente autosufficiente, continuerà a Per_1 vivere presso l'abitazione della madre;
- Il padre potrà tenere con sè i figli secondo gli accordi tra i coniugi, e in difetto di accordo si utilizzeranno le seguenti modalità: fine settimana alternati dal venerdì fino alla domenica sera;
due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola fino al mattino successivo;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno due settimane durante le vacanze estive;
in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente;
- I genitori dovranno assumere di comune accordo le varie decisioni di interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute
- Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario dei figli quando saranno presso di sé;
- I coniugi corrisponderanno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie dei figli;
- Gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti dalla signora;
Pt_2
pagina 2 di 4 - I coniugi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o al mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- I conti correnti rimarranno ai legittimi intestatari;
- I coniugi esprimono l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 20/06/1992, in Sicignano degli Alburni (SA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sicignano degli Alburni (anno 1992 atto n. 5 parte II serie A ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4