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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. TOME' MASSIMO e dall'avv. TOME' C.F._2
NOE' elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. TOME' MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. DIOMEDE CP_1 C.F._3
LIDIA elettivamente domiciliato in VIALE TREVISO, 82 33170 PORDENONE presso lo studio dell'avv. DIOMEDE LIDIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 hanno convenuto in giudizio al Parte_2 CP_1 fine di ottenere lo scioglimento della comunione sui beni immobili identificati in narrativa.
Hanno dedotto in fatto di essere divenuti comproprietari dei beni in questione in forza di successioni ereditarie e negozi traslativi succedutesi nel tempo e di avere, conseguentemente, diritto allo scioglimento della comunione.
Si è costituito in giudizio parte convenuta non opponendosi al suddetto scioglimento ma formulando, in via riconvenzionale, domanda di pagamento/rimborso di quanto versato per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione oggetto di causa.
La causa è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio ed è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 5 La domanda di scioglimento della comunione dei beni immobili in oggetto può essere accolta non essendovi sul punto alcun contrasto tra le parti.
Ed invero costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata le vicende traslative che hanno portato, in via successoria e in via negoziale, alla formazione di una comunione ordinaria tra le parti in causa, con conseguente diritto allo scioglimento della comunione spettante a ciascuno degli odierni attori per come evincibile, tra le altre cose, dal certificato storico immobiliare in atti.
Ciò posto, sotto il profilo specifico dell'assegnazione, costituente la questione centrale della prosecuzione di tale giudizio, il Tribunale, preso atto della esatta identificazione catastale dei beni immobili in comproprietà tra le parti in giudizio come da relazione peritale del CTU incaricato, dell'assenza di vincoli pregiudizievoli, della comoda divisibilità degli stessi e del valore dei terreni, ritiene di dover assegnare in piena ed esclusiva proprietà alle parti in giudizio i beni immobili così come compiutamente indicati alla proposta di divisione n. 1 della relazione peritale in atti (per come meglio specificata a pag 15-16 della relazione originaria), in piena conformità alle quote individuate per ciascun condividente e come da stralcio planimetrico redatto dal CTU nominato, da considerarsi integralmente richiamato ai fini della presente assegnazione.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “in tema di scioglimento della comunione ereditaria – ma le norme si applicano anche alla divisione di beni non caduti in successione - , il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c., nel caso di uguaglianza di quote, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è, pertanto, derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali (tra le tante v. Cass. 29-1-2009 n. 2394; Cass. 18-1-2007 n. 1091 Cass. 11-5-2005 n. 9848; Cass. 22-8-2003 n. 12333); valutazioni che, secondo la giurisprudenza prevalente, possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (v. Cass. 12-2-2013 n, 3461; Cass. 18-1-2007 n. 1091; Cass. 11-5-2005 n. 9848)” (ex multis C. 26616/2014; C. 3461/2013; C. 12630/1995;C: 20821/2004; C. 1091/2007).
Nel caso di specie, il progetto in questione appare preferibile in ragione del fatto che lo stesso si appalesa più confacente alle esigenze attuali e abitative dei singoli condividendi.
pagina 2 di 5 Ed invero, per come evidenziato dal nominato CTU, tale progetto divisionale appare maggiormente confacente al fatto che CP_1
risiede nell'abitazione oggetto di causa, avendovi provveduto
[...] costantemente ed esclusivamente alla relativa manutenzione ordinaria.
Ne consegue che sarà necessario individuare:
- il lotto A nel fabbricato di cui al foglio 17 mapp. 63: a/3
- il lotto B nel fabbricato di cui al foglio 17 mapp 62: terreno e la residua cubatura dell'area di pertinenza (mappali 62 + 63) Tanto premesso il Tribunale ritiene di dover assegnare il lotto A in piena ed esclusiva proprietà a il quale dovrà versare CP_1 a parte attrice conguaglio di euro 19.691,63 e il Lotto B, in piena ed esclusiva proprietà agli odierni attori, in comunione tra di loro.
In considerazione della declaratoria di esecutività del progetto divisionamle sopra indicato, deve ritenersi, dall'altro lato, perdurante la comunione tra gli attori per la quota al 50% ciascuno dei beni di cui al lotto B, oltre che del conguaglio agli stessi spettante.
Tale progetto, invero, così come redatto, è conforme all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui lo scioglimento della comunione non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto ai singoli beni già ricompresi nell'asse in divisione, giacché, compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse indiviso, la comunione residuale sui beni ben può peramente o trasformarsi in comunione ordinaria (C. 15182/2019).
Non meritevole di accoglimento si appalesa invece la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, finalizzata al rimborso delle spese sostenute sul bene in comunione, a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Va premesso, in linea generale, che nel caso di specie trova applicazione, in tutta la sua estensione, il principio generale di cui all'art 1102 c.c., in forza del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto, e, pertanto, può apportare, a proprie spese, le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune (Cass. 13 novembre 1978, n. 5220; Cass. 12 febbraio 1993, n. 1781; Cass. 10 aprile 1999, 3508; Cass. 27 dicembre 2004, n. 24006; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25872; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31462).
Ed invero, per come più volte osservato dalla Suprema Corte, occorre distinguere le innovazione di cui all'art 1120 c.c. da quelle di cui all'art 1102 c.c.: le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
pagina 3 di 5 A differenza dalle innovazioni - configurate, come appena ribadito, dalle nuove opere, le quali immutano la sostanza o alterano la destinazione delle parti comuni e che vengono deliberate dall'assemblea nell'interesse di tutti i partecipanti - le modifiche alle parti comuni dell'edificio, contemplate dall'art. 1102 c.c., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso.
Nel caso di specie è evidente che le opere sulle cose comuni apportate da parte convenuta non possano che residualmente valutarsi alla stregua dell'art 1102 c.c. giacché trattasi di opere di tinteggiatura, di plulizia, di verniciatura e di riparazione delle guaine che, quindi, in alcun modo, hanno comportato una alterazione del bene comune, con conseguente insussistenza di un diritto di rivalsa nei confronti degli altri condividendi.
Sul piano delle spese, quelle di CTU, in quanto occorrenti allo scioglimento della comunione, andranno ripartite in via solidale tra le parti in giudizio, essendo state effettuate nel comune interesse dei condividenti.
Di contro, le spese di lite, tenuto conto altresì del rigetto della domanda riconvenzionale proposta, seguiranno la soccombenza ancorché in misura difforme rispetto alla nota spese depositata, in ragione della ridotta complessità della lite.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
Lo scioglimento della comunione dei beni immobili tra le parti in causa e, per l'effetto, a completa tacitazione dei diritti di comproprietà dei condividenti sui beni comuni, procede alle seguenti assegnazioni:
ASSEGNA
In piena ed esclusiva proprietà a i seguenti beni CP_1 immobili: Lotto A formato dal fabbricato di cui al foglio 17 mapp. 63: a/3
ASSEGNA
In comunione ordinaria agli odierni attori i seguenti beni immobili: Lotto B formato dal fabbricato di cui al foglio 17 mapp 62: terreno e la residua cubatura dell'area di pertinenza (mappali 62 + 63)
Il tutto come da stralcio planimetrico redatto dal Geom. Per_1
(pag. 15-16) da considerarsi parte integrante del presente
[...] provvedimento
PONE
pagina 4 di 5 A carico di l'obbligazione di corrispondere agli CP_1 odierni attori il conguaglio di euro 19691,63 oltre ad interessi legali con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo:
ORDINA
Al Conservatore dei Registri Immobiliari, con espresso esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla trascrizione della presente sentenza
PONE
Le spese di CTU, in via definitiva, a carico solidale delle parti in giudizio
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
CO parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 7052,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. TOME' MASSIMO e dall'avv. TOME' C.F._2
NOE' elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. TOME' MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. DIOMEDE CP_1 C.F._3
LIDIA elettivamente domiciliato in VIALE TREVISO, 82 33170 PORDENONE presso lo studio dell'avv. DIOMEDE LIDIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 hanno convenuto in giudizio al Parte_2 CP_1 fine di ottenere lo scioglimento della comunione sui beni immobili identificati in narrativa.
Hanno dedotto in fatto di essere divenuti comproprietari dei beni in questione in forza di successioni ereditarie e negozi traslativi succedutesi nel tempo e di avere, conseguentemente, diritto allo scioglimento della comunione.
Si è costituito in giudizio parte convenuta non opponendosi al suddetto scioglimento ma formulando, in via riconvenzionale, domanda di pagamento/rimborso di quanto versato per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione oggetto di causa.
La causa è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio ed è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 5 La domanda di scioglimento della comunione dei beni immobili in oggetto può essere accolta non essendovi sul punto alcun contrasto tra le parti.
Ed invero costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata le vicende traslative che hanno portato, in via successoria e in via negoziale, alla formazione di una comunione ordinaria tra le parti in causa, con conseguente diritto allo scioglimento della comunione spettante a ciascuno degli odierni attori per come evincibile, tra le altre cose, dal certificato storico immobiliare in atti.
Ciò posto, sotto il profilo specifico dell'assegnazione, costituente la questione centrale della prosecuzione di tale giudizio, il Tribunale, preso atto della esatta identificazione catastale dei beni immobili in comproprietà tra le parti in giudizio come da relazione peritale del CTU incaricato, dell'assenza di vincoli pregiudizievoli, della comoda divisibilità degli stessi e del valore dei terreni, ritiene di dover assegnare in piena ed esclusiva proprietà alle parti in giudizio i beni immobili così come compiutamente indicati alla proposta di divisione n. 1 della relazione peritale in atti (per come meglio specificata a pag 15-16 della relazione originaria), in piena conformità alle quote individuate per ciascun condividente e come da stralcio planimetrico redatto dal CTU nominato, da considerarsi integralmente richiamato ai fini della presente assegnazione.
Si rammenta, infatti, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “in tema di scioglimento della comunione ereditaria – ma le norme si applicano anche alla divisione di beni non caduti in successione - , il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c., nel caso di uguaglianza di quote, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è, pertanto, derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali (tra le tante v. Cass. 29-1-2009 n. 2394; Cass. 18-1-2007 n. 1091 Cass. 11-5-2005 n. 9848; Cass. 22-8-2003 n. 12333); valutazioni che, secondo la giurisprudenza prevalente, possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (v. Cass. 12-2-2013 n, 3461; Cass. 18-1-2007 n. 1091; Cass. 11-5-2005 n. 9848)” (ex multis C. 26616/2014; C. 3461/2013; C. 12630/1995;C: 20821/2004; C. 1091/2007).
Nel caso di specie, il progetto in questione appare preferibile in ragione del fatto che lo stesso si appalesa più confacente alle esigenze attuali e abitative dei singoli condividendi.
pagina 2 di 5 Ed invero, per come evidenziato dal nominato CTU, tale progetto divisionale appare maggiormente confacente al fatto che CP_1
risiede nell'abitazione oggetto di causa, avendovi provveduto
[...] costantemente ed esclusivamente alla relativa manutenzione ordinaria.
Ne consegue che sarà necessario individuare:
- il lotto A nel fabbricato di cui al foglio 17 mapp. 63: a/3
- il lotto B nel fabbricato di cui al foglio 17 mapp 62: terreno e la residua cubatura dell'area di pertinenza (mappali 62 + 63) Tanto premesso il Tribunale ritiene di dover assegnare il lotto A in piena ed esclusiva proprietà a il quale dovrà versare CP_1 a parte attrice conguaglio di euro 19.691,63 e il Lotto B, in piena ed esclusiva proprietà agli odierni attori, in comunione tra di loro.
In considerazione della declaratoria di esecutività del progetto divisionamle sopra indicato, deve ritenersi, dall'altro lato, perdurante la comunione tra gli attori per la quota al 50% ciascuno dei beni di cui al lotto B, oltre che del conguaglio agli stessi spettante.
Tale progetto, invero, così come redatto, è conforme all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui lo scioglimento della comunione non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto ai singoli beni già ricompresi nell'asse in divisione, giacché, compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse indiviso, la comunione residuale sui beni ben può peramente o trasformarsi in comunione ordinaria (C. 15182/2019).
Non meritevole di accoglimento si appalesa invece la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, finalizzata al rimborso delle spese sostenute sul bene in comunione, a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Va premesso, in linea generale, che nel caso di specie trova applicazione, in tutta la sua estensione, il principio generale di cui all'art 1102 c.c., in forza del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto, e, pertanto, può apportare, a proprie spese, le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune (Cass. 13 novembre 1978, n. 5220; Cass. 12 febbraio 1993, n. 1781; Cass. 10 aprile 1999, 3508; Cass. 27 dicembre 2004, n. 24006; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25872; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31462).
Ed invero, per come più volte osservato dalla Suprema Corte, occorre distinguere le innovazione di cui all'art 1120 c.c. da quelle di cui all'art 1102 c.c.: le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
pagina 3 di 5 A differenza dalle innovazioni - configurate, come appena ribadito, dalle nuove opere, le quali immutano la sostanza o alterano la destinazione delle parti comuni e che vengono deliberate dall'assemblea nell'interesse di tutti i partecipanti - le modifiche alle parti comuni dell'edificio, contemplate dall'art. 1102 c.c., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso.
Nel caso di specie è evidente che le opere sulle cose comuni apportate da parte convenuta non possano che residualmente valutarsi alla stregua dell'art 1102 c.c. giacché trattasi di opere di tinteggiatura, di plulizia, di verniciatura e di riparazione delle guaine che, quindi, in alcun modo, hanno comportato una alterazione del bene comune, con conseguente insussistenza di un diritto di rivalsa nei confronti degli altri condividendi.
Sul piano delle spese, quelle di CTU, in quanto occorrenti allo scioglimento della comunione, andranno ripartite in via solidale tra le parti in giudizio, essendo state effettuate nel comune interesse dei condividenti.
Di contro, le spese di lite, tenuto conto altresì del rigetto della domanda riconvenzionale proposta, seguiranno la soccombenza ancorché in misura difforme rispetto alla nota spese depositata, in ragione della ridotta complessità della lite.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
Lo scioglimento della comunione dei beni immobili tra le parti in causa e, per l'effetto, a completa tacitazione dei diritti di comproprietà dei condividenti sui beni comuni, procede alle seguenti assegnazioni:
ASSEGNA
In piena ed esclusiva proprietà a i seguenti beni CP_1 immobili: Lotto A formato dal fabbricato di cui al foglio 17 mapp. 63: a/3
ASSEGNA
In comunione ordinaria agli odierni attori i seguenti beni immobili: Lotto B formato dal fabbricato di cui al foglio 17 mapp 62: terreno e la residua cubatura dell'area di pertinenza (mappali 62 + 63)
Il tutto come da stralcio planimetrico redatto dal Geom. Per_1
(pag. 15-16) da considerarsi parte integrante del presente
[...] provvedimento
PONE
pagina 4 di 5 A carico di l'obbligazione di corrispondere agli CP_1 odierni attori il conguaglio di euro 19691,63 oltre ad interessi legali con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo:
ORDINA
Al Conservatore dei Registri Immobiliari, con espresso esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alla trascrizione della presente sentenza
PONE
Le spese di CTU, in via definitiva, a carico solidale delle parti in giudizio
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
CO parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 7052,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5