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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 03/07/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 976 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
34, TO IN (RI), elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Baldi del foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Ivanoe Ciocca;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, deducendo di aver presentato in data 28 febbraio 2022 domanda all' CP_1
per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/1971, a cui ha fatto seguito l'inerzia dell'istituto, che non ha sottoposto a visita il ricorrente.
In forza di quanto sopra, dunque, il ha depositato ricorso giudiziale in sede di a.t.p. Pt_1 dove si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per la insussistenza del relativo requisito.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, di “Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità ex Art. 12 L. n. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
28.02.2022 o dalla data che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si è costituito l' , il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_1
specifiche contestazioni sollevate dalla ricorrente;
sempre in via preliminare, l ha CP_1 eccepito l'intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3 del d.l. 269/03; nel merito, parte resistente ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, sulla base delle contestazioni di cui al ricorso in opposizione, ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali.
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall' tenuto conto CP_1
della formulazione di specifiche contestazioni da parte della ricorrente.
Del pari, risulta infondata l'ulteriore eccezione preliminare ai sensi dell'art. 42, comma 3, del
DL 269/03, convertito in L. 326/03.
2 Sul punto, infatti, va evidenziato che, nonostante la proposizione di domanda amministrativa in data 28 febbraio 2022, parte convenuta non ha provveduto alla convocazione a visita del soggetto interessato, legittimando, pertanto, il deposito del ricorso per a.t.p. in data 8 agosto
2022 (comunque entro il termine semestrale), dovendo peraltro richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (si v. Cass. civ., sentenza n. 25268 del 09/12/2016, Rv.
642230 – 01), secondo la quale, in materia di invalidità civile, l'art. 42, comma 3, del d.l. n.
269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza dell'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 47 del 2004), si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli cd. socio-economici, sicché, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato
(situazione non verificatasi nel caso di specie).
Nel merito, la domanda è infondata.
In via introduttiva deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav., 8 aprile 2019, n. 9755).
Ciò posto, la domanda va rigettata.
In sede di rinnovo delle operazioni peritali, il c.t.u., previo esame della documentazione sanitaria e visita diretta del periziando, ha affermato che il è affetto da “Epatopatia Pt_1
Cronica da Epatite HCV correlata (cod.6424: punteggio fisso 51)…Cardiopatia Ipertensiva
NI Classe II (Cod.6442: punteggio Min-Max 41-50)…DI ME IS (Cod.: 9309: punteggio Min-Max 41-50)…RN AT da Reflusso GA (Cod. 53011:
3 Punteggio unico 10)…Sindrome depressiva Endoreattiva Media (Cod. 2209: punteggio Min-
Max 41-50)”.
Sulla base di tali considerazioni, dunque, il consulente ha concluso che il presenta un Pt_1
“quadro morboso tale da poter essere valutato nella misura del 75% (settantacinque) %, che determina una riduzione della validità e della capacità lavorativa del soggetto nei termini di legge di cui all'art. 13 della l. 118/71 e non sussistono i requisiti sanitari previsti all'art.12 della L.118/71”, precisando che “tale punteggio si ottiene applicando il seguente calcolo
(prima invalidità+ seconda invalidità) – (prima invalidità X seconda invalidità) quindi
(0,51+0,50) - (0,51X0,50) = 1,01-0,255= 0,755 che corrisponde al 75%” e concludendo che il suddetto “stato invalidante può essere riconducibile con decorrenza dal Febbraio 2023, epoca degli accertamenti che hanno permesso di documentare compiutamente l'attuale condizione clinica”.
Alla luce delle analitiche argomentazioni di cui sopra, dunque, la causa deve essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la domanda relativa al requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente rigettata.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso, in quanto risulta portatore di un grado di invalidità civile Parte_1
valutabile nella misura del 75 per cento, a decorrere dal mese di febbraio 2023;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Rieti, 3 luglio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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