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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2426/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2426/2022 promossa da:
, difesa dall'avv. Diana Mansouri Parte_1
RICORRENTE
contro
CP_1
RICORRENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
per la parte ricorrente: Voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi pagina 1 di 5 Ragioni in fatto e in diritto della domanda
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare Parte_1
la separazione personale da con il quale ha contratto matrimonio CP_1
Per_ in Prato l'11 luglio 2009 e dal quale ha avuto i figli (il 19/02/2005), Per_2
(il 10/07/2008) e (il 24 ottobre 2010). Per_3
A sostegno della domanda ha allegato che: nel 2012 il resistente è tornato a vivere in Marocco e, da allora, né le né i figli hanno più avuto contatti con il medesimo né hanno ricevuto alcun aiuto economico;
Ella abita in una casa in Firenze, ricevuta in comodato gratuito;
i figli non sono economicamente autosufficienti;
ha chiesto l'affidamento c.d. superesclusivo e un assegno di mantenimento per ciscun figlio di €
200,00 ciascuno, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con l'ordinanza presidenziale del 23 maggio 2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, i figli sono stati assegnati in via c.d.superesclusiva alla madre e al resistente è stato posto a carico un assegno di mantenimento di € 200,00 per figlio, oltre al 50% delle spese processuali.
All'udienza dell'8 aprile 2025, la ricorrente ha confermato le note del difensore e ha dato atto di avere un lavoro con retribuzione di 800,00 mensile e di percepire l'assegno unico per i figli di € 600,00 complessive, ha dedotto che il coniuge non ha più avuto contatti con la famiglia;
all'esito, parte ricorrente ha concluso per la conferma dell'ordinanza presidenziale;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, senza i termini di cui all'ar. 190 c.p.c., a cui il difensore ha espressamente rinunciato.
Venendo a decidere la causa, il Collegio osserva quanto segue.
Deve, innanzitutto, dichiararsi la contumacia del resistente.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. La ricorrente, infatti, ha dato atto dell'allontanamento del resistente dal 2012 e, dunque, della cessazione di ogni comunione materiale e spirituale.
pagina 2 di 5 Per_
Quanto ai figli, è già maggiore di età e, dunque, la decisione sull'affidamento deve riguardare i soli e . Per_2 Per_3
L'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, mentre l'affidamento esclusivo dei minori, ai sensi dell'art 337 quater c.c., può essere disposto dal giudice, in deroga al principio dell'affidamento condiviso, quando ritenga che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
In particolare, la deroga al regime dell'affidamento condiviso presuppone che sia provata in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore (così ex multis, Cass. nn. 1777 e
5108/20012, 24526/2010, 16593/2008).
Correlato al regime dell'affidamento del minore, vi è quello dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che viene graduato, negli art 337 ter c.c. e 337 quater c.c., diversamente, a seconda che si rientri nel regime dell'affido condiviso, in quello esclusivo o nel cosiddetto affidamento esclusivo rafforzato, anch'esso previsto nell'ottica del superiore interesse del minore.
Infatti, ai sensi dell'art 337 ter, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale, in caso di affidamento condiviso, è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, potendo il Tribunale stabilire che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente;
qualora sia disposto l'affidamento esclusivo, invece, la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art 337 quater, comma 4 c.c., è esercitata da quello di essi cui i figli sono affidati in via esclusiva, salvo che sia diversamente previsto.
Per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, esse sono assunte, sia nel caso di affidamento condiviso che nel caso di affidamento pagina 3 di 5 esclusivo, di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Tuttavia il giudice, laddove disponga l'affidamento esclusivo, può del tutto eccezionalmente stabilire, ai sensi dell'art 337 bis comma 4 c.c., che anche le decisioni di maggior interesse per il minore siano adottate soltanto da uno dei due genitori: si tratta del cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o
“superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art 337 bis comma 4 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore.
Nel caso di specie, la decisione non può che essere nel senso dell'affidamento c.d. superesclusivo alla madre la quale, dal 2012, si è sempre occupata da sola dei tre figli. Al contrario, il contegno processuale del convenuto, nonché l'assenza di qualsivoglia contatto tra il medesimo e la ricorrente e i figli per tredici anni e il mancato contributo economico evidenziano l'impossibilità per il padre di essere presente nella vita dei minore con l'assiduità necessaria a poter esercitare idoneamente la responsabilità genitoriale derivante dall'affidamento condiviso.
L'assenza del resistente dal territorio nazionale (la ricorrente ha dato atto che vive stabilmente in Marocco) non consente, allo stato di disporre incontri con i figli;
qualora il padre voglia riallacciare un rapporto con i figli dovrà farne richiesta al
Servizio sociale territorialmente competente.
Per quanto concerne il mantenimento dei figli, la richiesta della ricorrente di €
200,00 per ciascuno appare accoglibile in quanto estremamente modesta e limitata all'indispensabile per la sopravvivenza.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente, collocataria dei figli.
Parimenti, ciascun genitore dovrà concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie dei figli, individuate secondo il Protocollo Tribunale di
Prato\COA Prato.
pagina 4 di 5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia del resistente, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la contumacia di CP_1
-dichiara la separazione personale di e Parte_1 CP_1
-affida in via superesclusiva i figli minori e alla madre, con Per_2 Per_3
domiciliazione prevalente presso la stessa, che avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sul minore. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno adottate dalla madre anche in materia di educazione, istruzione e sanità; --- dispone che il padre per vedere i figli si rivolga al Servizio sociale territorialmente competente;
-dispone che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli la somma di € 200,00 per ciascuno;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico per i figli sarà percepito integralmente da
; Parte_1
-entrambi i coniugi concorreranno, nella misura del 50%, alle spese processuali dei figli, individuate secondo il Protocollo Tribunale Prato\COA Prato;
condanna al pagamento, in favore di delle CP_1 Parte_1
spese processuali, che liquida in € 3.909,00 per onorari, € 98,00 di spese, oltre rimborso forfetario spese processuali, IVA e CPA.
Prato, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2426/2022 promossa da:
, difesa dall'avv. Diana Mansouri Parte_1
RICORRENTE
contro
CP_1
RICORRENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
per la parte ricorrente: Voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi pagina 1 di 5 Ragioni in fatto e in diritto della domanda
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare Parte_1
la separazione personale da con il quale ha contratto matrimonio CP_1
Per_ in Prato l'11 luglio 2009 e dal quale ha avuto i figli (il 19/02/2005), Per_2
(il 10/07/2008) e (il 24 ottobre 2010). Per_3
A sostegno della domanda ha allegato che: nel 2012 il resistente è tornato a vivere in Marocco e, da allora, né le né i figli hanno più avuto contatti con il medesimo né hanno ricevuto alcun aiuto economico;
Ella abita in una casa in Firenze, ricevuta in comodato gratuito;
i figli non sono economicamente autosufficienti;
ha chiesto l'affidamento c.d. superesclusivo e un assegno di mantenimento per ciscun figlio di €
200,00 ciascuno, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con l'ordinanza presidenziale del 23 maggio 2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, i figli sono stati assegnati in via c.d.superesclusiva alla madre e al resistente è stato posto a carico un assegno di mantenimento di € 200,00 per figlio, oltre al 50% delle spese processuali.
All'udienza dell'8 aprile 2025, la ricorrente ha confermato le note del difensore e ha dato atto di avere un lavoro con retribuzione di 800,00 mensile e di percepire l'assegno unico per i figli di € 600,00 complessive, ha dedotto che il coniuge non ha più avuto contatti con la famiglia;
all'esito, parte ricorrente ha concluso per la conferma dell'ordinanza presidenziale;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, senza i termini di cui all'ar. 190 c.p.c., a cui il difensore ha espressamente rinunciato.
Venendo a decidere la causa, il Collegio osserva quanto segue.
Deve, innanzitutto, dichiararsi la contumacia del resistente.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. La ricorrente, infatti, ha dato atto dell'allontanamento del resistente dal 2012 e, dunque, della cessazione di ogni comunione materiale e spirituale.
pagina 2 di 5 Per_
Quanto ai figli, è già maggiore di età e, dunque, la decisione sull'affidamento deve riguardare i soli e . Per_2 Per_3
L'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, mentre l'affidamento esclusivo dei minori, ai sensi dell'art 337 quater c.c., può essere disposto dal giudice, in deroga al principio dell'affidamento condiviso, quando ritenga che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.
In particolare, la deroga al regime dell'affidamento condiviso presuppone che sia provata in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore (così ex multis, Cass. nn. 1777 e
5108/20012, 24526/2010, 16593/2008).
Correlato al regime dell'affidamento del minore, vi è quello dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che viene graduato, negli art 337 ter c.c. e 337 quater c.c., diversamente, a seconda che si rientri nel regime dell'affido condiviso, in quello esclusivo o nel cosiddetto affidamento esclusivo rafforzato, anch'esso previsto nell'ottica del superiore interesse del minore.
Infatti, ai sensi dell'art 337 ter, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale, in caso di affidamento condiviso, è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, potendo il Tribunale stabilire che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente;
qualora sia disposto l'affidamento esclusivo, invece, la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art 337 quater, comma 4 c.c., è esercitata da quello di essi cui i figli sono affidati in via esclusiva, salvo che sia diversamente previsto.
Per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, esse sono assunte, sia nel caso di affidamento condiviso che nel caso di affidamento pagina 3 di 5 esclusivo, di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Tuttavia il giudice, laddove disponga l'affidamento esclusivo, può del tutto eccezionalmente stabilire, ai sensi dell'art 337 bis comma 4 c.c., che anche le decisioni di maggior interesse per il minore siano adottate soltanto da uno dei due genitori: si tratta del cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o
“superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art 337 bis comma 4 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore.
Nel caso di specie, la decisione non può che essere nel senso dell'affidamento c.d. superesclusivo alla madre la quale, dal 2012, si è sempre occupata da sola dei tre figli. Al contrario, il contegno processuale del convenuto, nonché l'assenza di qualsivoglia contatto tra il medesimo e la ricorrente e i figli per tredici anni e il mancato contributo economico evidenziano l'impossibilità per il padre di essere presente nella vita dei minore con l'assiduità necessaria a poter esercitare idoneamente la responsabilità genitoriale derivante dall'affidamento condiviso.
L'assenza del resistente dal territorio nazionale (la ricorrente ha dato atto che vive stabilmente in Marocco) non consente, allo stato di disporre incontri con i figli;
qualora il padre voglia riallacciare un rapporto con i figli dovrà farne richiesta al
Servizio sociale territorialmente competente.
Per quanto concerne il mantenimento dei figli, la richiesta della ricorrente di €
200,00 per ciascuno appare accoglibile in quanto estremamente modesta e limitata all'indispensabile per la sopravvivenza.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente, collocataria dei figli.
Parimenti, ciascun genitore dovrà concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie dei figli, individuate secondo il Protocollo Tribunale di
Prato\COA Prato.
pagina 4 di 5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia del resistente, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la contumacia di CP_1
-dichiara la separazione personale di e Parte_1 CP_1
-affida in via superesclusiva i figli minori e alla madre, con Per_2 Per_3
domiciliazione prevalente presso la stessa, che avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sul minore. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno adottate dalla madre anche in materia di educazione, istruzione e sanità; --- dispone che il padre per vedere i figli si rivolga al Servizio sociale territorialmente competente;
-dispone che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli la somma di € 200,00 per ciascuno;
la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico per i figli sarà percepito integralmente da
; Parte_1
-entrambi i coniugi concorreranno, nella misura del 50%, alle spese processuali dei figli, individuate secondo il Protocollo Tribunale Prato\COA Prato;
condanna al pagamento, in favore di delle CP_1 Parte_1
spese processuali, che liquida in € 3.909,00 per onorari, € 98,00 di spese, oltre rimborso forfetario spese processuali, IVA e CPA.
Prato, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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