TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2041 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2041 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
LI AN ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] ) con il Parte_2 C.F._3
OR HO (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/12/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Pt_2
matrimonio celebrato in data 21.05.2011, a Morciano di AG (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 15.07.2010 e
24.03.2015, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.03.2025 e 17.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi che vivranno separati, come già in essere dal mese di aprile 2024, con obbligo di reciproco rispetto e conseguentemente ordinare al Comune di
Morciano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) La casa coniugale sita in Montefiore Conca (Rn) alla Via Bottrigo nr. 144/b viene assegnata alla moglie la quale continuerà ad abitarvi con i due figli minori, ed unitamente Per_2 Per_1
agli arredi, alle condizioni dettagliatamente determinate dalle parti al successivo punto nr. 12.
3) Alla sottoscrizione del presente atto il sig. dovrà riconsegnare alla sig.ra le Pt_2 Parte_1
chiavi della dimora familiare, il telecomando ed il badge del cancello ed entro una settimana dalla sottoscrizione del medesimo accordo, lo stesso dovrà trasferire la propria residenza in altra dimora diversa da quella coniugale.
Le parti si impegnano a comunicarsi con congruo preavviso eventuali variazioni di domicilio e/o residenza.
4) I coniugi optano per il regime di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la casa coniugale ove vivranno con la madre. 5) I sig.ri nel rispetto dei diritti dei propri figli, si impegnano affinché Parte_3
gli stessi mantengano sempre un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, ricevano adeguata cura ed educazione da entrambi e conservino rapporti significativi ed equilibrati con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In tal senso, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, salve ovviamente circostanze di natura strettamente eccezionale e straordinaria che potrebbero richiedere interventi urgenti e purché le relative decisioni vengano comunque sempre tempestivamente riferite all'altro genitore.
Di contro, nelle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore, quando avrà i figli con sé, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale.
Piano genitoriale:
6) Regolamentazione periodi di visita padre/figli
La regolamentazione dei periodi di visita padre/figli come di seguito specificata, viene concordata tra i genitori con l'intento di mantenere intatte le consuetudini e lo stile di vita dei minori e valutando gli interessi e la volontà degli stessi, anche compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi.
Pertanto, i figli trascorreranno con il padre:
- un giorno a settimana da determinarsi di volta in volta fra le parti.
Segnatamente, il giorno della settimana in cui i minori resteranno con il padre sarà determinato secondo gli impegni lavorativi dello stesso, di quindici giorni in quindici giorni secondo il calendario lavorativo, modificabile in caso di variazioni o di diverso accordo fra la parti. In detto giorno il padre andrà a prendere i ragazzi a scuola al termine delle lezioni per poi riportarli dalla madre, nei periodi scolastici alle ore 21 e nel periodo non scolastico alle ore 22, come già in essere.
- i fine settimana alternati e segnatamente: il padre andrà a prendere i figli presso la casa familiare il venerdì sera dopo cena alle ore 21:00, salvo diversi accordi fra i coniugi e li riporterà a casa la domenica, nei periodi scolastici alle ore
21:00 e nei periodi non scolastici alle ore 22:00.
- in riferimento alle festività:
a partire dalle vacanze natalizie 2024 i bambini trascorreranno il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di S. Stefano con l'altro, alternandosi negli anni. Nei giorni del 31/12 e primo dell'anno i figli staranno solo con un genitore, ad anni alterni;
altresì, i figli trascorreranno con l'uno e l'altro genitore, alternativamente, un periodo di due settimane non continuative, salvo diversi accordi, da scegliersi rispettivamente una settimana durante il mese di agosto e l'altra nell'arco dell'anno, previo accordo fra le parti, compatibilmente con gli impegni lavorativi delle stesse e le esigenze dei figli;
le vacanze pasquali, il carnevale ed i ponti saranno concordati tra i genitori mantenendo un'equa alternanza;
quanto ai compleanni dei minori i genitori si renderanno disponibili a trascorrerlo insieme.
7) Frequentazione scolastica e sportiva Il figlio è iscritto alla quarta elementare Per_2
dell'Istituto paritario Maestre Pie dell'Addolorata sito in San Giovanni in Marignano (Rn) che frequenta dal lunedì al venerdì con rientro pomeridiano obbligatorio sino alle ore 16:00 i giorni di martedì e giovedì; il figlio è iscritto al primo anno dell'Istituto Isiss “P. Gobetti – A. De Per_1
Gasperi' di Morciano di AG (Rn) che frequenta il lunedì, il mercoledì ed il giovedì dalle ore
8:00 alle ore 14:00 ed il martedì e venerdì dalle ore 8:00 sino alle ore 16:00. Dal primo febbraio
2025 il giorno del rientro sarà unico ed ancora da determinarsi.
Entrambi i minori svolgono attività sportiva e sono attualmente iscritti a calcio in Morciano presso la società sportiva Morciano Calcio, con allenamenti tre volte a settimana attualmente nei seguenti orari: lunedì dalle 17:00 alle 19:00; mercoledì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30. Per_1 : lunedì, mercoledì e giovedì dalle 17:30 alle 19:00, salvo variazioni. Per_2
Gli orari variano di anno in anno e talvolta anche durante l'anno in corso. L'attività sportiva indicata interrompe ogni attività sportiva durante il periodo estivo.
8) I genitori, con il presente accordo, concordemente determinano che per la futura frequentazione della scuola secondaria di primo grado del figlio , l'iscrizione verrà effettuata presso la Per_2
scuola statale di San Giovanni in Marignano oppure, ove ciò non sia possibile essendo residente in
Montefiore Conca, presso la scuola statale di Morciano di AG.
Altresì, le parti sin da ora si impegnano a concordare l'eventuale frequentazione dei figli di lezioni di ripetizioni private extrascolastiche a pagamento, qualora ne sorgesse un'oggettiva necessità, dividendone la spesa al 50% fra loro.
9) Il mantenimento dei figli a carico del padre è determinato dalle parti in euro 325,00 per ciascun figlio per un totale di euro 650,00 mensili sino al 31 marzo 2026 ed euro 300,00 per ciascun figlio per un totale di euro 600,00 dal primo aprile 2026 in poi;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente intestato alla sig.ra alle coordinate bancarie già allo stesso comunicate entro il giorno 20 di ciascun mese. Parte_1
10) Le spese straordinarie anche sanitarie, impreviste ed imprevedibili, debitamente documentate, verranno suddivise fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno da intendersi tali in base e secondo le condizioni determinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna debitamente sottoscritto dalle parti ed allegato al presente accordo, pertanto da considerarsi parte integrante dello stesso. Quanto alle rette scolastiche inerenti la scuola paritaria secondaria di primo grado attualmente frequentata dal figlio ciascun genitore effettuerà autonomamente, a mezzo Per_2
bonifico bancario, il versamento della propria quota del 50%.
I buoni pasto per i rientri a scuola del figlio verranno suddivisi al 50% fra i coniugi, i quali Per_2
provvederanno ad acquistare il blocchetto in autonomia ed alternativamente.
11) Si conviene che le spese afferenti i figli vengano a questi intestate, al fine dell'ottenimento delle deduzioni fiscali al 50% da parte dei genitori sulla base delle norme in materia fiscale vigenti.
12) Le parti, al fine di dirimere le questioni economiche fra loro in essere ed evitare eventuali contenziosi, al solo ed esclusivo fine di risolvere bonariamente i rapporti economici pendenti quale condizione per addivenire ad un divorzio consensuale a tacitazione di ogni reciproca richiesta, ritenendosi così pienamente soddisfatti, statuiscono di risolvere la loro vertenza come segue:
- Assegnazione mobili casa coniugale:
I mobili della casa coniugale acquistati in costanza di matrimonio da entrambi i coniugi, rimarranno all'interno della stessa e resteranno di proprietà della sig.ra la quale verserà al sig. Parte_1
a titolo di rimborso, la forfettaria somma di Euro 2.500,00 (euro duemilacinqucento/00) da Pt_2 versarsi con rate mensili di euro 150,00 sino al saldo, con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento delle quote immobiliari di cui al successivo paragrafo.
- Trasferimento quote di bene immobile sito in Montefiore Conca alla Via Bottrigo nr. 144/B - casa coniugale:
A. Quanto all'immobile di proprietà dei sig.ri ed , pervenuto agli Parte_1 Parte_2
stessi in forza di compravendita con atto del 23 dicembre 2021 a rogito Notaio Persona_3
con Studio in Rimini, rep. 5081, racc. 3542 e registrato a Rimini il 28.12.2021 al nr. 15150, serie 1T
e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini in data 28.12.2021 all'R.P. nr. 14652, sito in Montefiore Conca alla Via Bottrigo nr. 144/B, identificata al NCEU di detto
Comune al foglio 6 - particella 614 - sub 1 – p.t. – cat. A/3 – cl. 1 – vani 5,5 – sup. cat. Tot. Mq 120
– tot escluse aree scoperte mq 109 –rendita euro 227,24; sub 8 – p. S1_T – cat. C/6 – cl. 1 – mq 56
– sup cat tot mq 75 – rendita euro 101,23, sub 14 – p. T. – cat. C/6 – cl. 1 – mq 14 – rendita euro
25,31 come da planimetria del 22 dicembre 2021 - T119791 - all. A del succitato atto di compravendita – certificaz di conformità edilizia ed agibilità n. 1584 del 16 marzo 2022 (Cfr. già
All.to n. 3), il sig. trasferirà la propria quota di proprietà del 29% alla sig.ra che Pt_2 Parte_1
corrisponderà l'importo di euro 9.500,00 quale corrispettivo oltre all'accollo della quota parte di mutuo di spettanza del sig. come già dal mese di giugno 2024. La sig.ra tiene Pt_2 Parte_1
indenne il marito anche nel caso in cui la non dovesse liberarlo dalle sue obbligazioni. CP_1
B. Il sig. quale cedente, dichiara espressamente che l'immobile non presenta abusi edilizi, Pt_2
essendo attualmente in regola con la situazione urbanistica e catastale e dichiara altresì sin d'ora che, sono conformi allo stato di fatto i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto relative alle porzioni immobiliari pubbliche sopra indicate, già note alla parte quale Parte_1
comproprietaria. C. Il cedente dichiara, altresì, che l'immobile viene trasferito libero da pesi e trascrizioni pregiudizievoli, dichiarando che sugli immobili non vi sono sequestri, servitù o pesi di alcun genere imposti, ad eccezione dell'ipoteca iscritta in data 28/12/2021 nr.3431.
D. Le parti dovranno siglare l'atto definitivo di trasferimento delle quote in oggetto entro e non oltre 30 giorni dalla emissione della sentenza di omologazione della separazione consensuale, con spese notarili ed ipotecarie a carico della sig.ra Parte_1
E. Le parti richiedono l'applicazione della normativa di esenzione fiscale e di tassazione relativa ai trasferimenti immobiliari in materia di separazione, in quanto il trasferimento è condizione necessaria al fine di risolvere la vertenza di divorzio ed elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti dichiarano, altresì, di voler beneficiare della esenzione fiscale per espressa previsione di legge fattane dall'art. 19 L. 74/1987 – Corte Cost.
202/03 nonché dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21/06/2012 al 50%13. 13) Effettuato il trasferimento dell'immobile le parti non avranno più nulla a che pretendere per i titoli sopra indicati, rimanendo pendente fra gli stessi solo il mantenimento ordinario e straordinario dei figli ed come sopra concordato. Per_2 Per_1
14) Libretto cointestato figli minori.
Il conto corrente nr. 6434484 intestato a e , acceso presso Fineco Parte_1 Parte_2
in data 4 settembre 2023 con contratto nr. 2309043028 – 1, continuerà ad essere utilizzato dai coniugi unicamente come strumento di accantonamento somme per i figli, con versamenti paritetici che i coniugi concorderanno di effettuare di comune accordo di tanto in tanto o versando le somme che gli stessi riceveranno di tanto in tanto da nonni e/o parenti o altri a vario titolo, senza mai prelevare alcunché salvo diverso accordo concordato per iscritto fra gli stessi.
15) I coniugi reciprocamente si impegnano, entro trenta giorni dall'emissione della sentenza di omologa della separazione, a provvedere ai passaggi di proprietà delle autovetture attualmente agli stessi cointestate e segnatamente l'auto Opel Corsa Tg. FT692TH in uso alla sig.ra andrà Parte_1
intestata interamente alla stessa, mentre l'autovettura Oper RI Tg. EM883LM in uso al sig. andrà intestata interamente allo stesso. Pt_2
16) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a concedere l'assenso e la sottoscrizione alle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti nonché del passaporto e della carta di identità dei propri figli, validi anche per l'espatrio.
17) I sig.ri dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto la Parte_4
sig.ra dichiara di non richiedere al marito alcun contributo a titolo di mantenimento. Parte_1
18) Le spese legali della presente procedura si intendono compensate tra le parti, con rinuncia al vincolo della solidarietà professionale da parte dei rispettivi difensori che, a tale scopo, sottoscrivono ai sensi e per gli effetti dell'art 13 L.P.
19) I ricorrenti, con l'esatto adempimento delle condizioni sopra precisate, dichiarano di essere entrambi soddisfatti delle condizioni sopra indicate che reciprocamente accettano e si impegnano a rispettare.
20) Le parti concordemente intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Pt_2 b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Morciano di AG (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte II Serie A Anno
2011 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2041 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
LI AN ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] ) con il Parte_2 C.F._3
OR HO (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/12/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al Pt_2
matrimonio celebrato in data 21.05.2011, a Morciano di AG (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 15.07.2010 e
24.03.2015, i figli e;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.03.2025 e 17.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi che vivranno separati, come già in essere dal mese di aprile 2024, con obbligo di reciproco rispetto e conseguentemente ordinare al Comune di
Morciano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) La casa coniugale sita in Montefiore Conca (Rn) alla Via Bottrigo nr. 144/b viene assegnata alla moglie la quale continuerà ad abitarvi con i due figli minori, ed unitamente Per_2 Per_1
agli arredi, alle condizioni dettagliatamente determinate dalle parti al successivo punto nr. 12.
3) Alla sottoscrizione del presente atto il sig. dovrà riconsegnare alla sig.ra le Pt_2 Parte_1
chiavi della dimora familiare, il telecomando ed il badge del cancello ed entro una settimana dalla sottoscrizione del medesimo accordo, lo stesso dovrà trasferire la propria residenza in altra dimora diversa da quella coniugale.
Le parti si impegnano a comunicarsi con congruo preavviso eventuali variazioni di domicilio e/o residenza.
4) I coniugi optano per il regime di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la casa coniugale ove vivranno con la madre. 5) I sig.ri nel rispetto dei diritti dei propri figli, si impegnano affinché Parte_3
gli stessi mantengano sempre un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, ricevano adeguata cura ed educazione da entrambi e conservino rapporti significativi ed equilibrati con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In tal senso, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, salve ovviamente circostanze di natura strettamente eccezionale e straordinaria che potrebbero richiedere interventi urgenti e purché le relative decisioni vengano comunque sempre tempestivamente riferite all'altro genitore.
Di contro, nelle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore, quando avrà i figli con sé, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale.
Piano genitoriale:
6) Regolamentazione periodi di visita padre/figli
La regolamentazione dei periodi di visita padre/figli come di seguito specificata, viene concordata tra i genitori con l'intento di mantenere intatte le consuetudini e lo stile di vita dei minori e valutando gli interessi e la volontà degli stessi, anche compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi.
Pertanto, i figli trascorreranno con il padre:
- un giorno a settimana da determinarsi di volta in volta fra le parti.
Segnatamente, il giorno della settimana in cui i minori resteranno con il padre sarà determinato secondo gli impegni lavorativi dello stesso, di quindici giorni in quindici giorni secondo il calendario lavorativo, modificabile in caso di variazioni o di diverso accordo fra la parti. In detto giorno il padre andrà a prendere i ragazzi a scuola al termine delle lezioni per poi riportarli dalla madre, nei periodi scolastici alle ore 21 e nel periodo non scolastico alle ore 22, come già in essere.
- i fine settimana alternati e segnatamente: il padre andrà a prendere i figli presso la casa familiare il venerdì sera dopo cena alle ore 21:00, salvo diversi accordi fra i coniugi e li riporterà a casa la domenica, nei periodi scolastici alle ore
21:00 e nei periodi non scolastici alle ore 22:00.
- in riferimento alle festività:
a partire dalle vacanze natalizie 2024 i bambini trascorreranno il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di S. Stefano con l'altro, alternandosi negli anni. Nei giorni del 31/12 e primo dell'anno i figli staranno solo con un genitore, ad anni alterni;
altresì, i figli trascorreranno con l'uno e l'altro genitore, alternativamente, un periodo di due settimane non continuative, salvo diversi accordi, da scegliersi rispettivamente una settimana durante il mese di agosto e l'altra nell'arco dell'anno, previo accordo fra le parti, compatibilmente con gli impegni lavorativi delle stesse e le esigenze dei figli;
le vacanze pasquali, il carnevale ed i ponti saranno concordati tra i genitori mantenendo un'equa alternanza;
quanto ai compleanni dei minori i genitori si renderanno disponibili a trascorrerlo insieme.
7) Frequentazione scolastica e sportiva Il figlio è iscritto alla quarta elementare Per_2
dell'Istituto paritario Maestre Pie dell'Addolorata sito in San Giovanni in Marignano (Rn) che frequenta dal lunedì al venerdì con rientro pomeridiano obbligatorio sino alle ore 16:00 i giorni di martedì e giovedì; il figlio è iscritto al primo anno dell'Istituto Isiss “P. Gobetti – A. De Per_1
Gasperi' di Morciano di AG (Rn) che frequenta il lunedì, il mercoledì ed il giovedì dalle ore
8:00 alle ore 14:00 ed il martedì e venerdì dalle ore 8:00 sino alle ore 16:00. Dal primo febbraio
2025 il giorno del rientro sarà unico ed ancora da determinarsi.
Entrambi i minori svolgono attività sportiva e sono attualmente iscritti a calcio in Morciano presso la società sportiva Morciano Calcio, con allenamenti tre volte a settimana attualmente nei seguenti orari: lunedì dalle 17:00 alle 19:00; mercoledì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30. Per_1 : lunedì, mercoledì e giovedì dalle 17:30 alle 19:00, salvo variazioni. Per_2
Gli orari variano di anno in anno e talvolta anche durante l'anno in corso. L'attività sportiva indicata interrompe ogni attività sportiva durante il periodo estivo.
8) I genitori, con il presente accordo, concordemente determinano che per la futura frequentazione della scuola secondaria di primo grado del figlio , l'iscrizione verrà effettuata presso la Per_2
scuola statale di San Giovanni in Marignano oppure, ove ciò non sia possibile essendo residente in
Montefiore Conca, presso la scuola statale di Morciano di AG.
Altresì, le parti sin da ora si impegnano a concordare l'eventuale frequentazione dei figli di lezioni di ripetizioni private extrascolastiche a pagamento, qualora ne sorgesse un'oggettiva necessità, dividendone la spesa al 50% fra loro.
9) Il mantenimento dei figli a carico del padre è determinato dalle parti in euro 325,00 per ciascun figlio per un totale di euro 650,00 mensili sino al 31 marzo 2026 ed euro 300,00 per ciascun figlio per un totale di euro 600,00 dal primo aprile 2026 in poi;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente intestato alla sig.ra alle coordinate bancarie già allo stesso comunicate entro il giorno 20 di ciascun mese. Parte_1
10) Le spese straordinarie anche sanitarie, impreviste ed imprevedibili, debitamente documentate, verranno suddivise fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno da intendersi tali in base e secondo le condizioni determinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna debitamente sottoscritto dalle parti ed allegato al presente accordo, pertanto da considerarsi parte integrante dello stesso. Quanto alle rette scolastiche inerenti la scuola paritaria secondaria di primo grado attualmente frequentata dal figlio ciascun genitore effettuerà autonomamente, a mezzo Per_2
bonifico bancario, il versamento della propria quota del 50%.
I buoni pasto per i rientri a scuola del figlio verranno suddivisi al 50% fra i coniugi, i quali Per_2
provvederanno ad acquistare il blocchetto in autonomia ed alternativamente.
11) Si conviene che le spese afferenti i figli vengano a questi intestate, al fine dell'ottenimento delle deduzioni fiscali al 50% da parte dei genitori sulla base delle norme in materia fiscale vigenti.
12) Le parti, al fine di dirimere le questioni economiche fra loro in essere ed evitare eventuali contenziosi, al solo ed esclusivo fine di risolvere bonariamente i rapporti economici pendenti quale condizione per addivenire ad un divorzio consensuale a tacitazione di ogni reciproca richiesta, ritenendosi così pienamente soddisfatti, statuiscono di risolvere la loro vertenza come segue:
- Assegnazione mobili casa coniugale:
I mobili della casa coniugale acquistati in costanza di matrimonio da entrambi i coniugi, rimarranno all'interno della stessa e resteranno di proprietà della sig.ra la quale verserà al sig. Parte_1
a titolo di rimborso, la forfettaria somma di Euro 2.500,00 (euro duemilacinqucento/00) da Pt_2 versarsi con rate mensili di euro 150,00 sino al saldo, con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento delle quote immobiliari di cui al successivo paragrafo.
- Trasferimento quote di bene immobile sito in Montefiore Conca alla Via Bottrigo nr. 144/B - casa coniugale:
A. Quanto all'immobile di proprietà dei sig.ri ed , pervenuto agli Parte_1 Parte_2
stessi in forza di compravendita con atto del 23 dicembre 2021 a rogito Notaio Persona_3
con Studio in Rimini, rep. 5081, racc. 3542 e registrato a Rimini il 28.12.2021 al nr. 15150, serie 1T
e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini in data 28.12.2021 all'R.P. nr. 14652, sito in Montefiore Conca alla Via Bottrigo nr. 144/B, identificata al NCEU di detto
Comune al foglio 6 - particella 614 - sub 1 – p.t. – cat. A/3 – cl. 1 – vani 5,5 – sup. cat. Tot. Mq 120
– tot escluse aree scoperte mq 109 –rendita euro 227,24; sub 8 – p. S1_T – cat. C/6 – cl. 1 – mq 56
– sup cat tot mq 75 – rendita euro 101,23, sub 14 – p. T. – cat. C/6 – cl. 1 – mq 14 – rendita euro
25,31 come da planimetria del 22 dicembre 2021 - T119791 - all. A del succitato atto di compravendita – certificaz di conformità edilizia ed agibilità n. 1584 del 16 marzo 2022 (Cfr. già
All.to n. 3), il sig. trasferirà la propria quota di proprietà del 29% alla sig.ra che Pt_2 Parte_1
corrisponderà l'importo di euro 9.500,00 quale corrispettivo oltre all'accollo della quota parte di mutuo di spettanza del sig. come già dal mese di giugno 2024. La sig.ra tiene Pt_2 Parte_1
indenne il marito anche nel caso in cui la non dovesse liberarlo dalle sue obbligazioni. CP_1
B. Il sig. quale cedente, dichiara espressamente che l'immobile non presenta abusi edilizi, Pt_2
essendo attualmente in regola con la situazione urbanistica e catastale e dichiara altresì sin d'ora che, sono conformi allo stato di fatto i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto relative alle porzioni immobiliari pubbliche sopra indicate, già note alla parte quale Parte_1
comproprietaria. C. Il cedente dichiara, altresì, che l'immobile viene trasferito libero da pesi e trascrizioni pregiudizievoli, dichiarando che sugli immobili non vi sono sequestri, servitù o pesi di alcun genere imposti, ad eccezione dell'ipoteca iscritta in data 28/12/2021 nr.3431.
D. Le parti dovranno siglare l'atto definitivo di trasferimento delle quote in oggetto entro e non oltre 30 giorni dalla emissione della sentenza di omologazione della separazione consensuale, con spese notarili ed ipotecarie a carico della sig.ra Parte_1
E. Le parti richiedono l'applicazione della normativa di esenzione fiscale e di tassazione relativa ai trasferimenti immobiliari in materia di separazione, in quanto il trasferimento è condizione necessaria al fine di risolvere la vertenza di divorzio ed elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti dichiarano, altresì, di voler beneficiare della esenzione fiscale per espressa previsione di legge fattane dall'art. 19 L. 74/1987 – Corte Cost.
202/03 nonché dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21/06/2012 al 50%13. 13) Effettuato il trasferimento dell'immobile le parti non avranno più nulla a che pretendere per i titoli sopra indicati, rimanendo pendente fra gli stessi solo il mantenimento ordinario e straordinario dei figli ed come sopra concordato. Per_2 Per_1
14) Libretto cointestato figli minori.
Il conto corrente nr. 6434484 intestato a e , acceso presso Fineco Parte_1 Parte_2
in data 4 settembre 2023 con contratto nr. 2309043028 – 1, continuerà ad essere utilizzato dai coniugi unicamente come strumento di accantonamento somme per i figli, con versamenti paritetici che i coniugi concorderanno di effettuare di comune accordo di tanto in tanto o versando le somme che gli stessi riceveranno di tanto in tanto da nonni e/o parenti o altri a vario titolo, senza mai prelevare alcunché salvo diverso accordo concordato per iscritto fra gli stessi.
15) I coniugi reciprocamente si impegnano, entro trenta giorni dall'emissione della sentenza di omologa della separazione, a provvedere ai passaggi di proprietà delle autovetture attualmente agli stessi cointestate e segnatamente l'auto Opel Corsa Tg. FT692TH in uso alla sig.ra andrà Parte_1
intestata interamente alla stessa, mentre l'autovettura Oper RI Tg. EM883LM in uso al sig. andrà intestata interamente allo stesso. Pt_2
16) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a concedere l'assenso e la sottoscrizione alle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti nonché del passaporto e della carta di identità dei propri figli, validi anche per l'espatrio.
17) I sig.ri dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto la Parte_4
sig.ra dichiara di non richiedere al marito alcun contributo a titolo di mantenimento. Parte_1
18) Le spese legali della presente procedura si intendono compensate tra le parti, con rinuncia al vincolo della solidarietà professionale da parte dei rispettivi difensori che, a tale scopo, sottoscrivono ai sensi e per gli effetti dell'art 13 L.P.
19) I ricorrenti, con l'esatto adempimento delle condizioni sopra precisate, dichiarano di essere entrambi soddisfatti delle condizioni sopra indicate che reciprocamente accettano e si impegnano a rispettare.
20) Le parti concordemente intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Pt_2 b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Morciano di AG (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte II Serie A Anno
2011 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi