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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 13/01/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3466/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500013917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500013917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500013917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500013917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500013917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500013917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500013917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500013917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160046111125000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170014907883000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170028749119000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180028995548000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200037583353000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210115168481000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210161075309000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220033245774000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: INSISTE IN RICORSO
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 giugno 2025 si impugnava il preavviso di fermo amministrativo n.
29380202500013917000, con cui si richiedeva il pagamento del bollo auto relativo agli anni di imposta anni 2010- 2011-2012-2013-2014-2016-2017-2018 e 2019, oggetto delle sottese cartelle n.
29320160046111125000, n. 29320170014907883000, n.29320170028749119000,
n.29320180028995548000, n.29320200037583353000,n.29320210115168481000,
n.29320210161075309000, n. 29320220033245774000, per l'importo complessivo di euro 2.153.91.
Tutte tre le resistenti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato in quanto infondato.
Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente le suindicate prodromiche cartelle di pagamento sono state correttamente notificate rispettivamente il 04.01.2017, 21.08.2017, 08.01.2018, 06.02.2019,
04.07.2022, 28.09.2022 e 17.09.2022, per come documentato dall'Agenzia-riscossione; inoltre quest'ultima, successivamente alla notificazione delle dette cartelle, ha interrotto l'invocato termine prescrizionale mediante la notificazione delle intimazioni di pagamento n. 29320189016464091000 (in data 16.04.2019 – v. doc. 4) e n. 29320239015095787000 (in data 24.05.2024 – v. doc. 5); quanto detto ha impedito il decorso del termine prescrizionale di 3 anni, contrariamente a quanto lamentato ulteriormente dal ricorrente. Ciò anche in virtù delle intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 tra cui in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 che ha previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Va altresì evidenziato il comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento stabilendo che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 …sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Infondata è anche la doglianza del ricorrente secondo cui le somme de quibus sarebbero state annullate ex lege ai sensi della L. n.197/22 e dell'art. 4 del D. Lgs. 41/21; infatti, con riferimento a tutte le cartelle di pagamento de quibus, i relativi carichi risultano affidati all'Ente della Riscossione dall'anno 2016, come emerge dall'allegato estratto ruolo (v. doc. 2) con la conseguenza che le somme iscritte a ruolo non rientrano nell'ambito applicativo delle norme invocate dal ricorrente.
Parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dei tre resistenti nella misura indicata in dispositivo, in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle tre resistenti delle spese processuali che si liquidano per ciascuna in euro 300,00, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa. Catania, 8 gennaio 2026 IL PRESIDENTE Dott. Salvatore Barberi
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3466/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500013917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500013917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500013917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500013917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500013917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500013917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500013917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500013917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160046111125000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170014907883000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170028749119000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180028995548000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200037583353000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210115168481000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210161075309000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220033245774000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: INSISTE IN RICORSO
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 giugno 2025 si impugnava il preavviso di fermo amministrativo n.
29380202500013917000, con cui si richiedeva il pagamento del bollo auto relativo agli anni di imposta anni 2010- 2011-2012-2013-2014-2016-2017-2018 e 2019, oggetto delle sottese cartelle n.
29320160046111125000, n. 29320170014907883000, n.29320170028749119000,
n.29320180028995548000, n.29320200037583353000,n.29320210115168481000,
n.29320210161075309000, n. 29320220033245774000, per l'importo complessivo di euro 2.153.91.
Tutte tre le resistenti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato in quanto infondato.
Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente le suindicate prodromiche cartelle di pagamento sono state correttamente notificate rispettivamente il 04.01.2017, 21.08.2017, 08.01.2018, 06.02.2019,
04.07.2022, 28.09.2022 e 17.09.2022, per come documentato dall'Agenzia-riscossione; inoltre quest'ultima, successivamente alla notificazione delle dette cartelle, ha interrotto l'invocato termine prescrizionale mediante la notificazione delle intimazioni di pagamento n. 29320189016464091000 (in data 16.04.2019 – v. doc. 4) e n. 29320239015095787000 (in data 24.05.2024 – v. doc. 5); quanto detto ha impedito il decorso del termine prescrizionale di 3 anni, contrariamente a quanto lamentato ulteriormente dal ricorrente. Ciò anche in virtù delle intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 tra cui in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 che ha previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Va altresì evidenziato il comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento stabilendo che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 …sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Infondata è anche la doglianza del ricorrente secondo cui le somme de quibus sarebbero state annullate ex lege ai sensi della L. n.197/22 e dell'art. 4 del D. Lgs. 41/21; infatti, con riferimento a tutte le cartelle di pagamento de quibus, i relativi carichi risultano affidati all'Ente della Riscossione dall'anno 2016, come emerge dall'allegato estratto ruolo (v. doc. 2) con la conseguenza che le somme iscritte a ruolo non rientrano nell'ambito applicativo delle norme invocate dal ricorrente.
Parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dei tre resistenti nella misura indicata in dispositivo, in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle tre resistenti delle spese processuali che si liquidano per ciascuna in euro 300,00, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa. Catania, 8 gennaio 2026 IL PRESIDENTE Dott. Salvatore Barberi