Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
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n. rg6009 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6009 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Per_1
RUSSO SERGIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Don Agostino Cozzolino n° 18,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SCARPATO DOMENICO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Pietro Colletta n° 35,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 26/03/2025, e Per_1
chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro relativi Parte_1
1
al figlio minore nato il [...] come accordo in esso Per_2
contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione Per_2
prevalente presso la madre, sig.ra , in San Giorgio a Cremano alla Via A. De Per_1
Gasperi n° 92.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
essi si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. I genitori si impegnano, altresì, affinché il minore coltivi rapporti significativi con i congiunti di ambo i rami parentali.
3. I genitori si comunicheranno reciprocamente eventuali cambi dei contatti telefonici.
4. Considerata la tenera età del figlio minore, e considerata l'esperienza nella gestione del minore maturata dalla nascita sino ad oggi tra i genitori:
a) fino a quando il bambino sarà legato all'allattamento materno, il padre, quando ciò è compatibile con le esigenze lavorative dello stesso, potrà incontrare e portare con sé il piccolo due pomeriggi a settimana individuati, salvo diverso accordo tra le parti, nel mercoledì e il venerdì dalle 18:00 alle 21:00 per il periodo estivo e 17:00 alle 20:00 nel periodo invernale
(per esigenze lavorative del padre il bambino verrà prelevato alle 17:00 dai nonni), in applicazione del regime di alternanza, ogni 15 giorni, il venerdì dalle 16:00 alle 19:00, il sabato dalle 12:00 alle 17:00 la domenica dalle 12:00 alle 15:00. Quando al padre sarà impossibile esercitare il diritto di visita infrasettimanale per esigenze lavorative dello stesso, potrà videochiamare la sig.ra nell'arco temporale compreso fra le ore 18:00 e le ore Per_1
19:00 nei medesimi giorni in cui avrebbe potuto esercitare il diritto di visita;
per le medesime occasioni i nonni paterni e potranno tenere cose se il Persona_3 Controparte_1
piccolo nelle medesime ore in cui avrebbe esercitato il diritto di visita il padre. Per_2
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b) a partire dal fine del periodo di allattamento, e concordemente con le esigenze primarie del piccolo il padre potrà salvo diverso accordo tra le parti, tenere con sé il minore il Per_2
mercoledì e il venerdì dalle 16:00 alle 21:00, in applicazione del regime di alternanza, ogni
15 giorni, il venerdì dalle 18:00 con possibilità di pernotto unitamente alla giornata del sabato con pernotto e la domenica fino alle ore 18:00. Si precisa che nel caso il bambino per il primo anno presentasse problemi a dormire lontano dalla madre, sarà premura del padre riaccompagnarlo dalla stessa per la notte. Quando al padre sarà impossibile esercitare il diritto di visita infrasettimanale per esigenze lavorative dello stesso, potrà videochiamare la sig.ra nell'arco temporale compreso fra le ore 18:00 e le ore 19:00 nei medesimi Per_1
giorni in cui avrebbe potuto esercitare il diritto di visita;
per le medesime occasioni i nonni paterni e potranno tenere cose se il piccolo Persona_3 Controparte_1 Per_2
nelle medesime ore in cui avrebbe esercitato il diritto di visita il padre.
c) Il minore trascorrerà la festività alternando, alla permanenza presso la madre, la permanenza presso il padre;
in particolare, salvo diverso accordo tra le parti, i periodi da alternarsi vengono specificamente individuati nei giorni 24, 25 e 26 dicembre;
31 dicembre e
1° gennaio e 6 gennaio;
domenica di Pasqua e lunedì in Albis. Fino a quando il bambino sarà legato all'allattamento materno il padre trascorrerà insieme al figlio dalle ore 10:00 alle ore 18:00; a partire dal fine del periodo di allattamento, e concordemente con le esigenze primarie del piccolo dalle ore 10:00 con eventuale pernottamento. Il regime di Per_2
alternanza verrà osservato anche per tutte le altre festività qui non espressamente menzionate.
d) Il minore potrà trascorrere con il padre, ogni anno, il giorno del compleanno del papà e della festa del papà anche laddove tali ricorrenze dovessero ricadere nei giorni di spettanza della madre;
analogamente il minore potrà trascorrere ogni anno con la madre il giorno del compleanno della mamma e della festa della mamma anche laddove tale ricorrenza dovesse ricadere nei giorni di spettanza del padre. Il minore trascorrerà ogni anno con entrambi i genitori il giorno del compleanno e dell'onomastico o, in mancanza di accordo, in applicazione del criterio di alternanza. Gli orari osservati nelle suddette ricorrenze saranno i medesimi previsti per l'esercizio del diritto di visita, a seconda che si tratti di giorno infrasettimanale oppure ricadente nel weekend.
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e) Durante il periodo estivo, fino a quando il bambino sarà legato all'allattamento materno trascorrerà con il padre un periodo di sette giornate consecutive, senza pernottamento, dalle ore 10:00 alle ore 21:00, la cui collocazione sarà concordata dai genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
a far data dalla fine del periodo di allattamento, e concordemente con le esigenze primarie del piccolo il minore trascorrerà con il padre un periodo di 7 Per_2
giorni con pernotto e, a partire dal 5 anno, 14 giorni con pernotto giorni consecutivi, la cui collocazione sarà concordata dai genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
ciascun genitore garantirà all'altro la comunicazione del luogo esatto ove il minore trascorrerà le vacanze, onde garantirne la reperibilità.
f) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del Per_3 Per_1
figlio, un importo mensile pari ad € 300,00; il suddetto importo sarà corrisposto mediante accredito su PostePay intestata alla sig.ra le cui coordinate sono già note al sig. Per_1
, entro il giorno 16 di ogni mese e sarà soggetto a revisione automatica in base agli Per_3
indici elaborati dall'ISTAT a far data dall'anno successivo alla data di pubblicazione del decreto che definirà il presente giudizio;
i genitori si faranno altresì carico, nella misura del
50% ciascuno, delle spese sanitarie non coperte dal SSN e delle ulteriori spese straordinarie previamente concordate e documentate e comunque stabilite in base alla convenzione redatta presso il Tribunale di Napoli. Il sig. dichiara espressamente di accettare che la Per_3
sig.ra percepisca integralmente l'importo dovuto a titolo di assegno unico universale per Per_1
il figlio minore.
g) Visto l'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare;
) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
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Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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