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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5350 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al numero 4603 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: azione di rendiconto principale e riconvenzionale + domanda risarcimento danni da violazione degli obblighi del mandatario
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dall'Avv.to Margherita Bruno ( C.F. ) e dall'Avv.to C.F._2
Gennaro Pignalosa ( C.F. ) e con questi elettivamente domiciliato in San C.F._3
Giorgio a Cremano al Corso Roma n. 37 giusta procura rilasciata su foglio separato e da ritenersi allegata all'atto di citazione
ATTORE/CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._4 alla Via Botteghelle n. 78, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Saverio Orlando (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Bartolo C.F._5
Longo n.333, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA/ATTRICE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.04.25, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, le parti a mezzo note autorizzate concludevano riportandosi ai propri atti introduttivi ed alle successive difese. Il GU, all'esito della camera di consiglio, assegnava la causa in decisione con ordinanza comunicata in data
23.04.25
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte premetteva che : Parte_1
- Di essere il nipote ex matre ( di ( 24.08.38) Persona_1 Persona_2 deceduta in San Giorgio a Cremano il 01.05.22;
- Con testamento olografo del 30.05.18 la zia aveva disposto dei suoi beni in parti Persona_2 uguali favore dei tre nipoti, ovvero lui e le sorelle e Persona_3 Controparte_1 disponendo in più a favore di quest'ultima a titolo di legato l'abitazione sita in San Giorgio a
Cremano alla Via Botteghelle n. 78, con ogni arredo e mobilio;
- Che presso quell'abitazione da qualche anno conviveva con lei (vedova dal 2016 di ER
, impossibilitata a deambulare per ragioni di salute e dal 2019 con demenza senile) la
[...] sorella che le prestava assistenza e cure continue visto che era divorziata, senza CP_1 figli e senza alcun mezzo di sostentamento;
- La anche grazie alla consistente eredità lasciatale dal marito Persona_2 ER
, era titolare di un facoltoso patrimonio mobiliare e immobiliare tramutatosi poi dal
[...]
2019/2020 anche stante la vendita dei fabbricati) solo in giacenze in denaro per oltre
1.800.000,00 euro;
- Deceduta la zia interessatosi delle partiche successorie e ricevuto un netto Persona_2 rifiuto a conoscere il totale delle giacenze di tali conti correnti dalle sorelle, l'attore veniva a sapere, previe opportune indagini, che nel dicembre 2017 la zia aveva rilasciato in favore della sorella una procura notarile generale ad operare per conto suo di cui non era mai Persona_2 stato reso edotto nonostante frequentasse la casa della zia con assiduità;
- Richieste informazioni alla CREDEM sul c/c bancario n. 1010004037-9 intestato alla zia, apprendeva che il saldo attivo alla data del decesso della de cuius era inferiore a 100,00 euro.
Tutto ciò premesso, affermato che sulla mandataria gravava l'obbligo di rendiconto verso gli eredi della mandante ex art. 1722/1728 c.c. e 1723 e ss. c.c. e che tutte le movimentazioni del medesimo conto non potevano che essere state compiute dalla mandataria (viste le ridotte capacità di deambulazione della mandante e, verso la fine della sua vita, anche delle limitate capacità psichiche), nonché infine tenuto conto delle rilevanti operazioni non giustificate ( tra cui primeggiavano lo svincolo di titoli per euro 1.080.000,00 euro nel giugno 2021 seguito dall'emissione di 5 assegni circolari per pari importo), chiedeva che il Tribunale dichiarasse tenuta a rendere Controparte_1
il conto della gestione ex art. 263 c.p.c. così da individuare le somme in ipotesi disponibili, detratte quelle necessarie al sostentamento della de cuius e giustificate dalla sua volontà, tanto che, accertata l'inadempienza della mandataria per operazioni indebite, venisse stabilita la somma di cui doveva risultare titolare a titolo di successione testamentaria della zia per la misura di 1/3, condannando la convenuta al risarcimento dei danni per pari importo.
2 Chiedeva inoltre che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di euro 6652,63 che
CP_ la medesima aveva riscosso presso l' anche per suo conto, avendo delega a riscuotere anche per lui presso l'ente gli arretrati della pensione di invalidità, oltre interessi dal 2022 ( data di apprensione della somma).
Si costituiva in giudizio , in primis eccependo l'improcedibilità della lite per Controparte_1
difetto di mediazione e di negoziazione assistita e, nel merito, deducendo che il fratello lungi CP_1
dal non essere al corrente delle modalità di gestione del patrimonio della facoltosa zia, ne era il principale autore, come poteva apprendersi dalla presenza dei suoi recapiti ( telefono e mail) sul contratto di accensione del conto EM che lui stesso aveva spinto ad accendere in favore dell'anziana signora.
Egli era un esperto di operazioni di investimento anche grazie alla sua qualifica professionale, come pure era stata sua l'idea di far conferire alla sorella una procura generale da parte della defunta zia e come tale aveva lui preordinato tutte le operazioni economiche sul predetto conto con l'intenzione – neanche malcelata – nel 2021 di trasferire le somme interamente su un conto intestato alla sorella presso la medesima filiale EM. Per_1
Senonchè la zia insospettita anche dalla mancata restituzione di un prestito di euro Persona_2
100.000,00 fatto in precedenza al nipote, prima di poter subire ulteriori intrusioni, aveva disposto la chiusura del conto presso EM, conto che aveva in autonomia deciso di aprire ( sua era la sottoscrizione in calce al contratto di apertura).
Dunque, il fratello non solo non aveva alcun diritto al rendiconto essendo a conoscenza Pt_1
di tutti i suoi movimenti ( visto che aveva la domiciliazione presso la sua mail a ricevere gli estratti conto) ma non era neanche un legittimario, non potendo pertanto rivendicare alcun diritto alla lesione dei suoi diritti ereditari.
Piuttosto la medesima in via riconvenzionale chiedeva che il Tribunale ordinasse a lui di rendere il conto ex art. 263 c.p.c. relativamente a due conti correnti cointestati tra la madre ( defunta) e l'attore presso Intesa Sanpaolo s.p.a. e presso EM ( quest'ultimo acceso in data 23.01.20) e detratte dalle entrate solo le uscite legittimamente e documentalmente destinate alla sig.ra Persona_1
accertare le somme che al momento del decesso sarebbero dovute residuare e per l'effetto accertare il diritto della sig.ra ad ottenere la quota di 1/3 sulle stesse oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione dalla data di estinzione.
Alla prima udienza, escludendo l'improcedibilità della lite e ritenuto necessaria in via non definitiva
– e prima ancora di valutare le istanze istruttorie delle parti – decidere sull'an del reciproco diritto al rendimento dei conti, il GU rinviava la causa all'udienza del 22.04.25 ex art. 281 quinquies c.p.c. per la decisione delle domande principale e riconvenzionale, riservandosi all'esito sulle altre domande.
3 Orbene, intanto va chiarito che, come già anticipato nell'ordinanza del 12.07.24, il procedimento di cui all'art. 263 c.p.c. è uno strumento processuale che permette di richiedere al soggetto che vi sia tenuto l'adempimento di un suo obbligo sostanziale: quello di rendere il conto, inteso come evidenza dei risultati di una sua attività, in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui (Cass., sent. 23.07.2010, n. 17283).
Il procedimento di rendimento del conto si distingue dunque da altri strumenti processuali, quale l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. ( cfr. Tribunale Torino sez. I, 22/03/2023, n.1251) che sono volti ad ottenere la mera esibizione documenti, di regola, preesistenti;
tramite l'art. 263 c.p.c., infatti, si richiede al destinatario uno specifico facere di natura dimostrativa, che può certo essere realizzato tramite la produzione di documenti, ma può anche concretarsi in forma non esclusivamente documentale o implicare la formazione di documenti nuovi, generati espressamente a quello scopo
(cfr. Cass., sent. 14.11.2012, n. 19991). Così come il procedimento ex art. 263 c.p.c. si distingue dalla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., così il rendimento del conto − come attività − si distingue dunque dal "rendiconto" come esito documentale.
Il conto, come obbligo sostanziale, può essere reso sia in via giudiziale, sia in via stragiudiziale (Cass., sent. 26.10.1995, n. 11139; cfr. anche Cass., ord. 09.05.2017, n. 11290). Se ne ricava − su un piano logico ancor prima che giuridico − che, qualora il conto sia stato ottenuto e accettato in via stragiudiziale, il relativo obbligo è stato adempiuto e il conto non può essere richiesto nuovamente in via giudiziale. Questa interpretazione non si pone in contrasto con le pronunce giurisprudenziali che ammettono il ricorso al procedimento di rendiconto una volta che sia stata accertata l'invalidità/inefficacia di alcuni atti da cui derivano crediti inclusi nel conto nonostante i relativi estratti non siano stati impugnati (Cass. Ord., 15.09.2017, n. 21472).
In tal caso, infatti, la partita riconosciuta invalida/inefficace deve essere eliminata e, perciò,
l'andamento dei rapporti di dare/avere va ricostruito ex novo.
Il procedimento in parola è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e come tale si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale - in caso di accettazione del conto - è un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre - in caso contrario - è una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto (e ciò, o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto ( Cassazione civile sez. I,
23/07/2010, n.17283).
Secondo la giurisprudenza di legittimità il procedimento di rendiconto deve essere iniziato sul presupposto dell'obbligo di una parte di rendere conto all'altra parte per cui, nelle ipotesi in cui vi sia controversia sulla situazione o sul negozio da cui si fa discendere l'obbligo, l'ordine del giudice di
4 presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza della situazione o del negozio stesso (Corte appello Venezia sez. III, 09/05/2022, (ud. 21/04/2022, dep.
09/05/2022), n.991).
Tutto ciò premesso e principiando dalla domanda principale, avanzata dall'attore la Parte_1
stessa è fondata e merita accoglimento.
Invero, risulta documentalmente provato che la sign. con atto per Notaio Persona_2
del 12.12.17 rep. 6591, racc. 4657 ( cfr. doc. n. 2 produzione parte attrice) abbia Persona_5
conferito a procura generale a compiere qualsiasi atto di amministrazione Controparte_1
ordinaria e straordinaria e di disposizione relativamente a tutti i beni, mobili ed immobili, attualmente di sua proprietà o che in futuro fossero diventati di proprietà della medesima.
Tra le varie facoltà concesse sono ivi contemplate quella di : 1) amministrare tutti i beni presenti e futuri, dare consensi e autorizzazioni;
2)acquistare, alienare e permutare (anche sotto condizione sospensiva o risolutiva, con patto di riscatto o di riservato dominio) beni mobili ed immobili compresi mobili registrati, crediti, diritti, titoli azionari ed obbligazionari;
3) contrarre qualunque specie di obbligazioni: sotto condizione sospensiva o risolutiva, a termine, alternative, solidali, divisibili o indivisibili, con clausola penale;
4) stipulare contratti bancari di apertura di credito, di anticipazione e di sconto;
stipulare contratti di conto corrente;
aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, trarre assegni su di essi anche allo scoperto, nei limiti del fido concesso;
chiedere finanziamenti;
effettuare prelievi su conti correnti e su libretti di risparmio nominativi o vincolati e svincolare valori mobiliari compresi titoli in deposito;
aprire cassette di sicurezza e prelevarne il contenuto, e nei limiti delle vigenti norme di legge in materia;
5) fare comunque quanto altro si renderà opportuno e necessario nell'interesse del mandante per il completo espletamento della presente procura generale che viene conferita con tutte le più ampie ed estese facoltà per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, e così che alla nominata procuratrice non le si possa, in nessun caso, eccepire difetto o imprecisione di poteri.
Il tutto “con con promessa di rato, valido e fermo a norma di legge senza bisogno di ulteriore ratifica
o conferma e con l'obbligo del rendiconto”.
Orbene, sulla base di tale atto compiuto dalla rappresentata deve ritenersi la convenuta tenuta all'obbligo di rendiconto ai sensi degli artt. 1713 c.c.
Invero, intanto in linea di principio va premesso che “Il soggetto che abbia ricevuto una procura a compiere qualsiasi genere di operazioni di prelievo e rimessa sul conto corrente di altra persona” – ma a maggior ragione in caso di procura generale - “è un mandatario che deve rendere il conto della gestione, pertanto alla morte del mandante il conto deve essere reso agli eredi e il rendimento non è
5 limitato alle sole indicazioni delle partire di entrata ed uscita, ma deve giustificare documentalmente la causale delle spese e la rispondenza di queste ultime al mandato”( Tribunale Tivoli, 24/08/2011).
E non osta all'adempimento di tale obbligo, naturalmente, la morte del mandante, visto che
“L'estinzione del mandato per morte del mandatario, prevista dall'art. 1722, n. 4, c.c., e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dall'art. 1713, comma 1, c.c., si collocano su piani diversi e non confondibili, sicché la morte ha il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi, ovvero, nel caso di morte del mandante, in favore degli eredi di quest'ultimo, in virtù delle norme generali in tema di successione "mortis causa"( Cassazione civile sez. III, 22/03/2013, n.7254).
Tale obbligo è dunque autonomo e non subordinato ad una richiesta espressa del mandante.
L'inadempimento del dovere di rendiconto comporta responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., salvo prova dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore ( Corte appello
Napoli sez. VIII, 20/11/2024, n.4701).
L'obbligazione del mandatario, prevista dall'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto del suo operato, infatti, comporta che lo stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui ha eseguito l'incarico e di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione, in aderenza a quanto disposto dall'art. 1710 cod. civ. (Cass., sez. 2, 15/02/1995 n. 1600; Cass., sez. 3,
27/04/1982 n. 2634). Si tratta quindi di un negozio con funzione cognitiva della situazione preesistente (cioè dell'esecuzione del mandato) e "costitutiva di un'attuale obbligazione diretta a definire un regolamento d'interessi collegato con il preesistente rapporto di mandato" (conforme
Cass., sez. 3, 22/08/1985 n. 4480). L'obbligo di rendiconto imposto al mandatario dall'art. 1713 cod. civ., pertanto, "comporta che questi dia ragione del modo in cui ha svolto la sua attività, mediante la prova dell'entità e della causale degli esborsi e degli incassi e di tutti gli elementi di fatto dai quali sia possibile accertare le modalità di svolgimento dell'incarico, anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti", nonché "valutare se la sua condotta sia stata adeguata al criterio di buona amministrazione" dettato dall'art. 1710 cod. civ. (così Cass., sez. 3, 27/04/1982 n. 2634, seguita da Cass., sez. 1, 12/07/1990 n. 7213, Cass., sez. 3, 9/02/2004 n. 2428, Cass., sez. 1, 21/04/2004
n. 7592, Cass., sez. 1, 10/12/2009 n. 25904, Cass., sez. 3, 14/11/2012 n. 19991; Cass., sez. 3,
17/04/2024 n. 10479; e cfr., per l'affine fattispecie dell'amministratore condominiale, Cass. sez. 6-2,
17/01/2019 n. 1186).
Nel caso di specie dell'erede, come pacificamente risulta, allo stato, ed in mancanza di decisioni atte a sottrarre efficacia al testamento reso da (doc. n. 3 allegato alla citazione), Persona_2
essere , spetta esercitare -in mancanza di prova dell'adempimento della mandataria Parte_1
6 – l'azione di rendiconto per verificare la correttezza dell'adempimento del mandato in capo alla sorella.
E ciò soprattutto in quanto ha esercitato – fin dal primo atto difensivo – azione Parte_1
risarcitoria nei confronti della mandataria sul presupposto di un operato non conforme alla diligenza media esigibile e diretta a ottenere ristoro delle somme non rinvenute nell'asse ereditario al momento del decesso della congiunta che prima aveva disposto in suo favore per 1/3 del suo patrimonio.
Erra la convenuta nel ritenere che poiché non assume la qualifica di legittimario, Parte_1 non ha diritto a richiedere il rendiconto della gestione, visto che l'azione spiegata non mira alla ricostituzione ( neanche fittizia ) dell'asse ereditario, ma ad ottenere dalla mandataria eventualmente la refusione delle somme malgestite della mandante che proprio a causa della sua negligenza o imprudenza non ha rinvenuto nell'asse ereditario ( e che mancando non potrà più ottenere).
In questa affermazione risiede, altresì, la non necessità di sottoporre la presente controversia alla mediazione obbligatoria in quanto non qualificabile la presente quale “controversia in materia di successione” (Cass. SSUU 30/07/2019, n.20503, per cui “La domanda risarcitoria proposta dall'erede del mandante nei confronti del mandatario, fondata sull'inadempimento dell'obbligo di rendiconto che grava sul mandatario anche dopo la morte del mandante in favore degli eredi, non integra una causa successoria, la quale è configurabile solo allorché la controversia sorga tra successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia come oggetto principale
l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte”).
Pure non coglie nel segno la convenuta laddove ritiene che l' non avesse diritto al rendiconto in CP_1
quanto, da un lato, risultante al corrente di tutte le movimentazioni del conto EM intestato alla mandante e chiuso prima del suo decesso, in quanto domiciliatario degli estratti e delle comunicazioni bancarie e, dall'altro, perché in tale qualità non aveva mai contestato l'operato della mandataria.
In primo luogo, quantunque voglia interpretarsi il documento n. 3 allegato alla produzione di parte convenuta come diretto non solo ad indirizzare eventuali alert via mail o sms ai recapiti dell'attore, ma anche ad attivare in suo favore il servizio “Mybox”, disattivando l'inoltro di documentazione bancaria cartacea presso il domicilio della correntista, deve ritenersi che intanto l'obbligo di rendiconto come anticipato non si esaurisce nell'obbligo di offrire documentazione a supporto del proprio operato e dunque ad informare delle attività svolte ma soprattutto a fornire una compiuta giustificazione – soprattutto nello specifico – dell'utilizzo delle somme prelevate e rimesse sul conto nell'interesse della mandante ( cfr. supra ma anche Corte appello Venezia sez. III, 09/05/2022, n.991 per cui “In tema di adempimento dell'obbligo di rendiconto a carico del mandatario in ipotesi di morte del mandante, la mancata produzione dei documenti giustificativi dei movimenti priva di attendibilità e di efficacia il rendiconto medesimo, essendo tali documenti funzionali al riscontro
7 della veridicità delle singole partite di dare ed avere e, quindi, al controllo del risultato finale in termini di saldo attivo e passivo”), obbligo dal quale la mandataria non poteva ritenersi esonerata dal silenzio della mandante ( cfr. Cass. n. 20042 del 24/07/2019 per cui “nel mandato il rendiconto del mandatario può considerarsi tacitamente approvato dal mandante solo quando questi abbia tenuto, dopo la presentazione, secondo un apprezzamento di fatto anche riferito al rispetto degli obblighi di buona fede, un comportamento incompatibile con la volontà di contestarlo, non ravvisabile nel solo silenzio”) e men che meno di un soggetto terzo (allora non ancora erede).
Non basta dunque essere informati se non vengono fornite dal mandatario i documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione, in tema di rendiconto, ha ritenuto che la mancata produzione dei documenti giustificativi dei movimenti priva di attendibilità e di efficacia il conto medesimo, risultando tali documenti necessariamente funzionali al riscontro della veridicità delle singole partite di dare ed avere e, quindi, al controllo del risultato finale in termini di saldo attivo e passivo (cfr. Cass.
Civ. n. 12387/1998).
Si vuole in altre parole dire che durante il corso del rapporto alcuna contestazione poteva porre in essere l'attore, trattandosi – allora si – dell'operato (quello della sorella) su un patrimonio che non era di suo interesse diretto.
In definitiva, la domanda principale avanzata dalla parte attrice è fondata e va accolta con ordine a a rendere il conto della gestione relativo alla procura rilasciata da Controparte_1 Persona_2
con atto del 12.12.17 con indicazione delle entrate e delle uscite del conto acceso presso la
[...]
n. 1010004037-9 intestato a ed agli altri conti collegati, con Parte_2 Persona_6
deposito dei singoli documenti giustificativi.
Per quanto concerne, poi, la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
quest'ultima ha dedotto sino alle sue difese finali che ella vanta un diritto quale legittimaria a conoscere in che modo il fratello, che aveva confessato di aver gestito il patrimonio della madre aveva svolto tutte le operazioni sui conti cointestati con la madre sia presso l'ex Persona_1
Banco di Napoli che presso la EM al fine di ricostituire eventualmente l'asse ereditario.
Orbene, ritiene il Tribunale che anche la domanda della convenuta sia fondata.
Intanto va chiarito che “In base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione
o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere;
pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o
8 negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui”( cfr. Cassazione civile sez. III, 22/09/2017, n.22063, ma vedi anche
Cass. 1529/85; Cass. 2959/84).
Dunque, non solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge o in caso di rilascio di procura o obbligo convenzionale colui che si ingerisce si affari altrui ha l'obbligo di rendere conto della propria attività ma anche in caso di semplice gestione di affari, come nel caso di specie in cui l'attore nei suoi scritti difensivi ha proprio affermato di essersi occupato di aver svincolato dei titoli presso la
[...]
acceso un conto cointestato con - di proprietà Controparte_3 Persona_1
della madre, di aver aperto altro conto presso la ( presso la medesima filiale dove era Parte_2
aperto il conto della zia ) su cui veniva accreditata la pensione della medesima Persona_2
e di aver reinvestito l'introito in altri prodotti finanziari.
Nel caso di specie, la gestione di affari altrui riferibile al paradigma dell'art. 2030 c.c. che il medesimo attore ha dichiarato di aver svolto per conto della madre dopo il decesso del padre, incidendo tale condotta sui diritti della germana ( stavolta legittimaria della madre). CP_1
Ciò comporta l'obbligo del fratello di rendere il conto di gestione relativo ai due Parte_1
conti cointestati con la madre , tanto più che lui stesso ha dichiarato che – Persona_1
contrariamente alla presunzione di pari proprietà delle somme in giacenza – essi erano utilizzati unicamente per regolamentare le entrate e le uscite della madre.
D'altronde, "La ratio dell'obbligo del rendiconto va individuata in ciò che chiunque svolga attività nell'interesse di altri deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede gli atti posti in essere ed in particolare quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare e avere"(cfr.
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6358 del 07/06/1993).
Dunque, per quanto supra già chiarito in senso speculare per la domanda principale, non è sufficiente per l'attore avere depositato gli estratti conto relativi ai due rapporti dovendo questi, piuttosto, provvedere a chiarire anche la provenienza e la destinazione – a mezzo di documenti giustificativi – delle somme transitate sui medesimi.
Stante la non definitività della decisione, le spese di lite verranno ripartite al definitivo.
PQM
1. In accoglimento della domanda principale ordina a a rendere il conto Controparte_1
della gestione relativo alla procura rilasciata da con atto del 12.12.17 Persona_2
con indicazione delle entrate e delle uscite del conto acceso presso la n. Parte_2
1010004037-9 intestato a ed agli altri conti collegati, con deposito dei Persona_6 singoli documenti giustificativi con deposito in Cancelleria entro 5 giorni dall'udienza istruttoria del 21.11.25 ore 10,00;
9 2. In accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da ordina a Controparte_1
di rendere il conto della gestione dei conti correnti cointestati con Parte_1 Per_1
n. 1000/2695 acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a. e n. 010/0328074–5 acceso presso
[...]
la ed agli altri conti collegati (servizi di investimento), con deposito dei singoli Parte_2 documenti giustificativi con deposito in Cancelleria entro 5 giorni dall'udienza istruttoria del
21.11.25 ore 10,00;
3. Rinvia all'udienza del 21.11.25 ore 10,00 per la discussione dei rendiconti;
4. Riserva all'esito l'esame delle istanze istruttorie articolate dalle parti.
Napoli, 28.05.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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