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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/07/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4931/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Mariafrancesca Ciardullo Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Fabio Dell'Anna opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.12.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239008440517000, notificata dall'agente della riscossione il 20.11.2024 e relativa all'avviso di addebito n. 33420170001877248000 avente ad oggetto contributi previdenziali per l'anno 2005, chiedendone la declaratoria di nullità/illegittimità e di intervenuta prescrizione del credito.
Lamentava, in particolare: 1) la omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto;
2) l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale per l'inutile
1 decorso del termine quinquennale, anche in ipotesi di notifica dell'avviso di addebito;
3) la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo.
ed si costituivano in giudizio eccependo Controparte_2 CP_1
l'inammissibilità del ricorso e chiedendo, in ogni caso, il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 2.7.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
La presente opposizione mira ad accertare l'intervenuta prescrizione del credito maturata (anche) in epoca successiva alla data di (asserita) notifica dell'avviso di addebito presupposto, qualificandosi l'azione, sotto questo profilo, alla stregua di una opposizione alla esecuzione ex art. 650 c.p.c, come tale non sottoposta al termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Tanto precisato, l'eccezione di prescrizione è fondata e merita di essere accolta poiché dalla notifica dell'avviso di addebito in questione (avvenuta il 4.1.2018, cfr. avviso di ricevimento in fasc. ) e sino a quella dell'intimazione qui CP_1 opposta (avvenuta il 20.11.2024) è decorso un termine superiore al quinquennio, sicchè, non risultando la notifica all'opponente di atti interruttivi medio tempore, il credito portato dall'avviso di addebito si è estinto per prescrizione.
Ed invero, l'agente della riscossione deduce (cfr. pag. 2 della memoria) di aver interrotto i termini di prescrizione con la notifica, in data 1.4.2022 e
7.10.2022, delle intimazioni di pagamento n. 03420229002289388000 e n.03420229007507908000 ma del perfezionamento della notifica di tali atti non ha offerto la prova poiché dalla documentazione prodotta (cfr. avvisi di ricevimento in fasc. ) si ricava che la notifica Controparte_2
è stata tentata ma non eseguita (risultano annotati i tentativi di consegna con le relative date).
Non è dunque provata la notifica di tali intimazioni con la conseguenza che alla data del 20.11.2024, di notifica dell'intimazione qui opposta, la prescrizione del credito era maturata, e ciò anche a tenere conto della sospensione (per complessivi n. 311 giorni) dei termini di prescrizione disposta dall'art. 37 del
2 d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dall'art. 11 del d.l.
31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21.
A tanto consegue, assorbite le altre doglianze, l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti in solido, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinto per prescrizione il credito portato dall'avviso di addebito indicato nell'intimazione di pagamento per cui è causa;
condanna l' e al pagamento, in solido tra loro, delle spese di CP_1 CP_3 lite che liquida in complessive € 1.350,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, disponendo che il versamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Così deciso in Cosenza, 9 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4931/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Mariafrancesca Ciardullo Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Fabio Dell'Anna opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.12.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239008440517000, notificata dall'agente della riscossione il 20.11.2024 e relativa all'avviso di addebito n. 33420170001877248000 avente ad oggetto contributi previdenziali per l'anno 2005, chiedendone la declaratoria di nullità/illegittimità e di intervenuta prescrizione del credito.
Lamentava, in particolare: 1) la omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto;
2) l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale per l'inutile
1 decorso del termine quinquennale, anche in ipotesi di notifica dell'avviso di addebito;
3) la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo.
ed si costituivano in giudizio eccependo Controparte_2 CP_1
l'inammissibilità del ricorso e chiedendo, in ogni caso, il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 2.7.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
La presente opposizione mira ad accertare l'intervenuta prescrizione del credito maturata (anche) in epoca successiva alla data di (asserita) notifica dell'avviso di addebito presupposto, qualificandosi l'azione, sotto questo profilo, alla stregua di una opposizione alla esecuzione ex art. 650 c.p.c, come tale non sottoposta al termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Tanto precisato, l'eccezione di prescrizione è fondata e merita di essere accolta poiché dalla notifica dell'avviso di addebito in questione (avvenuta il 4.1.2018, cfr. avviso di ricevimento in fasc. ) e sino a quella dell'intimazione qui CP_1 opposta (avvenuta il 20.11.2024) è decorso un termine superiore al quinquennio, sicchè, non risultando la notifica all'opponente di atti interruttivi medio tempore, il credito portato dall'avviso di addebito si è estinto per prescrizione.
Ed invero, l'agente della riscossione deduce (cfr. pag. 2 della memoria) di aver interrotto i termini di prescrizione con la notifica, in data 1.4.2022 e
7.10.2022, delle intimazioni di pagamento n. 03420229002289388000 e n.03420229007507908000 ma del perfezionamento della notifica di tali atti non ha offerto la prova poiché dalla documentazione prodotta (cfr. avvisi di ricevimento in fasc. ) si ricava che la notifica Controparte_2
è stata tentata ma non eseguita (risultano annotati i tentativi di consegna con le relative date).
Non è dunque provata la notifica di tali intimazioni con la conseguenza che alla data del 20.11.2024, di notifica dell'intimazione qui opposta, la prescrizione del credito era maturata, e ciò anche a tenere conto della sospensione (per complessivi n. 311 giorni) dei termini di prescrizione disposta dall'art. 37 del
2 d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dall'art. 11 del d.l.
31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21.
A tanto consegue, assorbite le altre doglianze, l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti in solido, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinto per prescrizione il credito portato dall'avviso di addebito indicato nell'intimazione di pagamento per cui è causa;
condanna l' e al pagamento, in solido tra loro, delle spese di CP_1 CP_3 lite che liquida in complessive € 1.350,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, disponendo che il versamento sia eseguito in favore dell'Erario.
Così deciso in Cosenza, 9 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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