TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/06/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3205/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 20.12.2024, da
nata a [...], il [...], cittadina: svizzera, Cod. Fisc. Parte_1
residente in [...], con gli Avv.ti Cinzia Massaini e Simone C.F._1
Francesco Bonetti
e nato a [...], il [...], cittadino: italiano, Cod. Fisc. Controparte_1
, residente in [...], con l'Avv. Igor Curti C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Montesano Salentino, in data 28.8.2014 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Montesano Salentino - anno 2014, atto n. 5, parte II, serie A)
con i seguenti figli nato il [...] in [...], Cod. Per_1 Parte_2
Fisc. C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, con il relativo arredamento, verrà assegnata alla signora che l'abiterà con il figlio. Pt_1
Le rate del mutuo gravanti sull'immobile resteranno a carico della sig.ra Pt_1
3) L'affidamento del figlio minore sarà condiviso con collocamento presso la residenza materna.
4) Il diritto di visita paterno verrà così disciplinato:
▪ fine settimana alternati, da venerdì ore 18.00 sino a domenica sera ore 18.00, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori. Si precisa che il pernotto del figlio presso la casa paterna potrà essere effettuato nel momento in cui il sig. reperirà idonea abitazione che consenta di ospitare il figlio per la notte. CP_1
▪ un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì da uscita da scuola sino alle ore 18.00) nella settimana in cui il padre vedrà il minore il we successivo e due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì e il giovedì da uscita da scuola sino alle ore 18.00) nella settimana in cui il padre non vedrà il figlio nel we successivo, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori.
5) Durante le vacanze estive starà 2 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da Pt_2 concordare tra gli stessi entro il 30 aprile di ogni anno;
le vacanze scolastiche previste dal calendario scolastico
(a titolo esemplificativo: ponti del 1° novembre, dell' vacanze di carnevale, vacanze pasquali) Per_2 verranno divise equamente tra i genitori che le alterneranno di anno in anno;
durante le vacanze Natalizie resterà una settimana con ciascun genitore, dal 23 dicembre sino al 30/12 sera o dal 30/12 sera al Pt_2
6/1. Il genitore che avrà il minore nella settimana di Natale, qualora non impegnato con il minore in una vacanza distante dalla casa familiare, consentirà all'altro genitore di trascorrere con la sera della Pt_2 vigilia. La prima settimana delle vacanze natalizie anno 2024 la trascorrerà con la madre. Pt_2
Il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e quelle scolastiche del figlio, fatti salvi migliori accordi tra le parti.
6) Il sig. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore CP_1 Pt_1 Pt_2
a mezzo bonifico bancario, le seguenti somme:
▪ € 150,00 mensile sino a quando il padre non avrà trovato un lavoro e/o il futuro stipendio non sarà superiore ad € 1.300,00;
▪ il contributo sarà di € 200,00 mensili se lo stipendio sarà ricompreso nello scaglione tra € 1.301,00 e €
1.500,00;
▪ il contributo mensile a favore del figlio verrà innalzato a € 300,00 se e quando lo stipendio paterno Pt_2
sarà ricompreso nello scaglione da € 1.501,00 a € 1.800,00;
▪ qualora il padre avrà uno stipendio mensile compreso tra € 1.801,00 e 2.500,00 verserà un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili a favore del figlio (occorrerà considerare la media degli stipendi annuali netti ivi compresa tredicesima e quattordicesima). A questo proposito il sig. si impegna a comunicare tempestivamente alla sig.ra le modifiche CP_1 Pt_1 del proprio reddito e a fornire alla stessa antro il 31/12 di ciascun anno copia delle buste paga.
7) Il sig. concorrerà, nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio così come meglio indicate CP_1
e secondo le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Como.
8) L'auto Passat Volkswagen Tg. EZ 782 YY intestata al sig. resterà allo stesso e l'auto Mini Cooper CP_1
intestata alla sig.ra resterà alla stessa Pt_1
9) I sig.ri e si autorizzano sin da ora il rilascio ai documenti validi per l'espatrio per sé e per il Pt_1 CP_1 minore.
10) Spese del giudizio compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Montesano Salentino, in data
[...]
28.8.2014 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Montesano Salentino - anno 2014, atto n. 5, parte II, serie A);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montesano Salentino, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 11.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 20.12.2024, da
nata a [...], il [...], cittadina: svizzera, Cod. Fisc. Parte_1
residente in [...], con gli Avv.ti Cinzia Massaini e Simone C.F._1
Francesco Bonetti
e nato a [...], il [...], cittadino: italiano, Cod. Fisc. Controparte_1
, residente in [...], con l'Avv. Igor Curti C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Montesano Salentino, in data 28.8.2014 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Montesano Salentino - anno 2014, atto n. 5, parte II, serie A)
con i seguenti figli nato il [...] in [...], Cod. Per_1 Parte_2
Fisc. C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, con il relativo arredamento, verrà assegnata alla signora che l'abiterà con il figlio. Pt_1
Le rate del mutuo gravanti sull'immobile resteranno a carico della sig.ra Pt_1
3) L'affidamento del figlio minore sarà condiviso con collocamento presso la residenza materna.
4) Il diritto di visita paterno verrà così disciplinato:
▪ fine settimana alternati, da venerdì ore 18.00 sino a domenica sera ore 18.00, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori. Si precisa che il pernotto del figlio presso la casa paterna potrà essere effettuato nel momento in cui il sig. reperirà idonea abitazione che consenta di ospitare il figlio per la notte. CP_1
▪ un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì da uscita da scuola sino alle ore 18.00) nella settimana in cui il padre vedrà il minore il we successivo e due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì e il giovedì da uscita da scuola sino alle ore 18.00) nella settimana in cui il padre non vedrà il figlio nel we successivo, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori.
5) Durante le vacanze estive starà 2 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da Pt_2 concordare tra gli stessi entro il 30 aprile di ogni anno;
le vacanze scolastiche previste dal calendario scolastico
(a titolo esemplificativo: ponti del 1° novembre, dell' vacanze di carnevale, vacanze pasquali) Per_2 verranno divise equamente tra i genitori che le alterneranno di anno in anno;
durante le vacanze Natalizie resterà una settimana con ciascun genitore, dal 23 dicembre sino al 30/12 sera o dal 30/12 sera al Pt_2
6/1. Il genitore che avrà il minore nella settimana di Natale, qualora non impegnato con il minore in una vacanza distante dalla casa familiare, consentirà all'altro genitore di trascorrere con la sera della Pt_2 vigilia. La prima settimana delle vacanze natalizie anno 2024 la trascorrerà con la madre. Pt_2
Il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e quelle scolastiche del figlio, fatti salvi migliori accordi tra le parti.
6) Il sig. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore CP_1 Pt_1 Pt_2
a mezzo bonifico bancario, le seguenti somme:
▪ € 150,00 mensile sino a quando il padre non avrà trovato un lavoro e/o il futuro stipendio non sarà superiore ad € 1.300,00;
▪ il contributo sarà di € 200,00 mensili se lo stipendio sarà ricompreso nello scaglione tra € 1.301,00 e €
1.500,00;
▪ il contributo mensile a favore del figlio verrà innalzato a € 300,00 se e quando lo stipendio paterno Pt_2
sarà ricompreso nello scaglione da € 1.501,00 a € 1.800,00;
▪ qualora il padre avrà uno stipendio mensile compreso tra € 1.801,00 e 2.500,00 verserà un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili a favore del figlio (occorrerà considerare la media degli stipendi annuali netti ivi compresa tredicesima e quattordicesima). A questo proposito il sig. si impegna a comunicare tempestivamente alla sig.ra le modifiche CP_1 Pt_1 del proprio reddito e a fornire alla stessa antro il 31/12 di ciascun anno copia delle buste paga.
7) Il sig. concorrerà, nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio così come meglio indicate CP_1
e secondo le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Como.
8) L'auto Passat Volkswagen Tg. EZ 782 YY intestata al sig. resterà allo stesso e l'auto Mini Cooper CP_1
intestata alla sig.ra resterà alla stessa Pt_1
9) I sig.ri e si autorizzano sin da ora il rilascio ai documenti validi per l'espatrio per sé e per il Pt_1 CP_1 minore.
10) Spese del giudizio compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Montesano Salentino, in data
[...]
28.8.2014 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Montesano Salentino - anno 2014, atto n. 5, parte II, serie A);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montesano Salentino, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 11.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao