Articolo 116 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 115Articolo 117
Versione
15 luglio 1964
Art. 116.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento degli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto legislativo 18 gennaio 1923, n. 94 , e relative norme di applicazione.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964