Art. 116.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento degli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto legislativo 18 gennaio 1923, n. 94 , e relative norme di applicazione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento degli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto legislativo 18 gennaio 1923, n. 94 , e relative norme di applicazione.